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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1102/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
7.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30.04.2025 da e da Parte_1 Pt_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CIRIELLO ANTONELLA, tendente ad
[...] ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMIGLIANO (CE) in data 24.06.2016 dal quale è nata la figlia (il 21.08.2014); Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 7.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre la quale provvederà a tutti i suoi bisogni quotidiani;
2. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra per garantire la continuità Parte_1 ambientale e il benessere della minore;
3. Il padre , nel garantire la continuità di rapporto genitoriale, potrà vedere la figlia a fine settimana alterni , con prelevamento della stessa il sabato mattina e rientro presso la residenza materna la domenica pomeriggio;
almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi tra le parti secondo gli impegni scolastici della minore dalle ore 16:00 alle ore 20:00; almeno sette giorni durante le festività natalizie , ad anni alterni, una volta dal 1 24 dicembre al 30 dicembre l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e l'anno successivo dal venerdì santo alla domenica di Pasqua. Oltre quindici giorni durante le vacanze estive, nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori.
4. Porsi a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 200,00 quale contributo al mantenimento della minore, da versarsi entro il giorno 05 di ciascun mese a mezzo bonifico con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie, ivi comprese spese mediche e scolastiche, vengono poste in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. I coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di un mantenimento
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e Parte_1 Pt_2
, nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMIGLIANO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte I, serie, anno 2016);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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