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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/07/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2491 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FORTE ANGELA RITA '
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
VARANI MANUELA;
Parte resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante contestava ed impugnava l'azione di recupero di euro 1.204,86 effettuata dall' CP_1 in relazione alla pensione INVCIV n. 07305879.
Si costituiva l'CP_1, chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§
Giova preliminarmente premettere che nei casi in cui l'ente previdenziale richieda al pensionato la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il pensionato che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' CP_1 e non viceversa.
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n.
17418 del 30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-03-2018,) la prova: "deve essere fornita in giudizio dall'invalido, trovando applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni” (fra le più recenti, v. Cass., sez. sesta L 27380/2014). Cassazione SSUU sentenza n. 18046 del 04 agosto 2010: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico" (nella fattispecie le Sezioni Unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo,
contestata dall' Controparte_2 in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata).
Sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2010 e ribadito nelle sentenze successive della Cassazione, la parte ricorrente in questa sede avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la pensione nella misura goduta in precedenza, deducendo i fatti costitutivi e allegando i documenti probatori con il ricorso introduttivo, cosa che non ha fatto.
Espone l' CP_1 che: l'indebito n. 12660007 deriva da revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 13, comma
6, lettera c) della legge n. 122 del 2010; che l'indebito è stato generato dalla mancata presentazione dei redditi 2011 e, dunque, risulta indebita la percezione per l'anno 2012; che per l'anno 2012 il ricorrente ha perso il diritto alla pensione ma ha mantenuto mantiene l'accompagnamento (V. TE08 ALLEGATO):
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente né ha provato né ha dedotto di aver presentato all' CP_1 i redditi del 2011, per cui non risulta dimostrata la sussistenza di redditi inferiori ai limiti di legge per avere diritto ai benefici revocati. Né le allegazioni di CP_1 sono in alcun modo state oggetto di contestazione, per cui i fatti di causa sono pacifici.
In punto di diritto, al caso di specie è applicabile l'art. 69, c. 1, I. n. 153/1969, ai sensi del quale «Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1
[...] derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo (...)».
Peraltro questi sono i principii espressi nella recentissima ordinanza da Corte di
Cassazione, n. 26580 dell'11/10/2024, secondo cui: "In tema di indebito previdenziale, l'CP_1 salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153"
(Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19)..... omissis.. Va, infine, rilevato che la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma 1 lettera I) del
DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21 bis del
-
DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge - pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della Corte
Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, ovvero quando l'CP_1 agisca per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per
'CP_1 di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, "Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1 derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza dall' CP_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'
[...]
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono Controparte_1
essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato."
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese
Castrovillari, 14/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. FORTE ANGELA RITA '
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. Controparte_1
VARANI MANUELA;
Parte resistente OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante contestava ed impugnava l'azione di recupero di euro 1.204,86 effettuata dall' CP_1 in relazione alla pensione INVCIV n. 07305879.
Si costituiva l'CP_1, chiedendo il rigetto del ricorso.
§§§
Giova preliminarmente premettere che nei casi in cui l'ente previdenziale richieda al pensionato la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il pensionato che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' CP_1 e non viceversa.
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n.
17418 del 30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010;
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-03-2018,) la prova: "deve essere fornita in giudizio dall'invalido, trovando applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni” (fra le più recenti, v. Cass., sez. sesta L 27380/2014). Cassazione SSUU sentenza n. 18046 del 04 agosto 2010: "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico" (nella fattispecie le Sezioni Unite hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo,
contestata dall' Controparte_2 in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata).
Sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2010 e ribadito nelle sentenze successive della Cassazione, la parte ricorrente in questa sede avrebbe dovuto provare i fatti costitutivi del diritto a percepire la pensione nella misura goduta in precedenza, deducendo i fatti costitutivi e allegando i documenti probatori con il ricorso introduttivo, cosa che non ha fatto.
Espone l' CP_1 che: l'indebito n. 12660007 deriva da revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2011 ai sensi dell'articolo 13, comma
6, lettera c) della legge n. 122 del 2010; che l'indebito è stato generato dalla mancata presentazione dei redditi 2011 e, dunque, risulta indebita la percezione per l'anno 2012; che per l'anno 2012 il ricorrente ha perso il diritto alla pensione ma ha mantenuto mantiene l'accompagnamento (V. TE08 ALLEGATO):
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente né ha provato né ha dedotto di aver presentato all' CP_1 i redditi del 2011, per cui non risulta dimostrata la sussistenza di redditi inferiori ai limiti di legge per avere diritto ai benefici revocati. Né le allegazioni di CP_1 sono in alcun modo state oggetto di contestazione, per cui i fatti di causa sono pacifici.
In punto di diritto, al caso di specie è applicabile l'art. 69, c. 1, I. n. 153/1969, ai sensi del quale «Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1
[...] derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' CP_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo (...)».
Peraltro questi sono i principii espressi nella recentissima ordinanza da Corte di
Cassazione, n. 26580 dell'11/10/2024, secondo cui: "In tema di indebito previdenziale, l'CP_1 salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, ne' incide su di esso l'art 6 comma 11 quinquies del D.L. 463/83, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'art. 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153"
(Cass. n. 9001/03, conf. Cass. n. 206/16, 3648/19)..... omissis.. Va, infine, rilevato che la novella dell'art. 545 c.p.c. di cui all'art. 13 comma 1 lettera I) del
DL n. 83/15 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, che prevede specifici limiti di pignorabilità per le pensioni e gli altri assegni di quiescenza consistenti (a seguito dell'ulteriore novella di cui all'art. 21 bis del
-
DL 9.8.22 n. 115, convertito con mod. dalla legge n. 142/22) nel doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di € 1.000,00, nonché la parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma del medesimo art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge - pur trovando applicazione anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto (27 giugno 2015), ai sensi della pronuncia della Corte
Cost. n. 12/19, è tuttavia applicabile quando la pensione viene aggredita da soggetti diversi dall'Istituto previdenziale, ovvero quando l'CP_1 agisca per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti, in quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per
'CP_1 di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969, secondo cui, "Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l' Controparte_1 derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza dall' CP_1 stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'
[...]
, per prestazioni indebitamente percepite, non possono Controparte_1
essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato."
Il ricorso, dunque, non può essere accolto.
Le spese sono compensate, in considerazione delle vicissitudini processuali.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese
Castrovillari, 14/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO