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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/12/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice EI AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto
promossa da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Pisano
opponenti
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, (C.F. , in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Piacentini
opposta
conclusioni:
per parte opponente, come da note del 16.07.2025: “Voglia il Tribunale di Arezzo, in via preliminare,
stante quanto eccepito in parte narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli, costituiti dai due contratti
di mutuo fondiario e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto;
in tesi, nel merito,
accertato che i mutui concessi al defunto Sig. sono nulli per violazione degli artt. 1346 e 1418 Persona_1
c.c., dichiarare che nulla è dovuto dalle opponenti in forza dei titoli costituiti dai mutui suddetti e per l'effetto
dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e, con riguardo all'intimazione rivolta alla Signora Pt_2
accertata la nullità della fideiussione rilasciata dalla stessa in favore della banca, dichiarare che nulla è
[...]
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da essa dovuto alla creditrice opposta, con conseguente nullità del precetto;
in ipotesi, accertato che l'atto di
precetto non è stato preceduto dalla notifica dei titoli esecutivi, dichiararne la nullità per violazione dell'art.
475 c.p.c.; in ulteriore ipotesi, accertata e dichiarata l'usurarietà pattizia originaria e successiva del tasso
nominale di mora indicato nei contratti, con conseguente declaratoria di nullità del precetto per carenza dei
requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., dichiari inoltre i contratti di mutuo fondiario improduttivi di interessi e,
per l'effetto, e che le attrici opponenti siano dichiarate tenute alla restituzione in favore della banca
convenuta, ex art. 1815 c.c., della sola quota capitale del finanziamento, secondo la periodicità ivi convenuta,
e che sia riconosciuto il loro diritto a ripetere dalla banca convenuta tutti gli interessi ed i costi pagati, ad
eccezione di imposte e tasse. A tal fine si chiede rideterminarsi, anche a mezzo di CTU, l'esatto dare-avere tra
le parti. In subordine, per le ragioni espresse in ricorso, rideterminarsi gli interessi da applicare ai contratti
in esame, anche a mezzo di espletanda CTU;
in ulteriore ipotesi, accertata la carenza della titolarità del
credito in capo ad , dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto opposto.” CP_1
per parte opposta, come da note dell'11.07.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN
VIA PRELIMINARE • Rigettare, ove eventualmente riproposta, l'eventuale istanza di sospensione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
• accertare e dichiarare la legittimazione attiva in
capo ad , quale cessionaria del credito di • accertare e CP_1 Controparte_3
dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad in ordine a domande restitutorie o risarcitorie;
CP_1
NEL MERITO • respingere l'opposizione proposta da e , in quanto Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA • nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, dell'eccezione avversaria di nullità per presunto superamento del limite di
finanziabilità del finanziamento fondiario, assumere tutti i provvedimenti di legge al fine di disporre la
conversione del finanziamento “fondiario” in “ordinario” contratto di finanziamento, pur sempre assistito
da garanzia ipotecaria;
IN OGNI CASO • emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge o di giustizia;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa • sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione all'atto di precetto loro notificato (rispettivamente il 21.04.2022 alla prima e il
15.04.2022 alla seconda) da quale procuratrice di CP_2 Controparte_1
Con il predetto atto, è stato loro intimato il pagamento in favore dell'odierna opposta della
[...]
2 R.G. n. 1406/2022
somma di € 90.910,67, oltre spese e interessi al tasso contrattualmente previsto per e Parte_1
di € 47.878,08, oltre spese e interessi al tasso contrattualmente previsto per Parte_2
2. A sostegno delle proprie ragioni, le opponenti hanno eccepito quanto segue: i) le somme precettate non sono determinate né determinabili. I due contratti di mutuo fondiario stipulati il
27.11.2002 e il 17.02.2009 dal defunto padre di e marito di Persona_1 Parte_1 Pt_2
non rispettano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c. per il
[...]
titolo esecutivo. Perdipiù, benché le somme siano state dichiarate come erogate e quietanzate, le stesse sono state costituite in deposito cauzionale presso la banca, a garanzia dell'adempimento da parte del soggetto finanziato. Non si è mai avuto quindi un autonomo titolo di disponibilità della somma per il mutuatario;
ii) i contratti di mutuo costituenti titoli esecutivi sono nulli per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., data l'impossibilità dell'oggetto. Ciò in quanto i ratei dei mutui, sin dal momento della firma, erano sproporzionati rispetto all'unico reddito di Per_1
allora costituito dalla pensione per circa € 430,00 mensili netti. A fronte di tale reddito,
[...]
infatti, il contratto di mutuo fondiario del 2002 prevedeva rate semestrali per € 3.323,96 ciascuna,
equivalenti ad un esborso mensile di € 553,99. Con il secondo contratto di mutuo nel 2009, a tale importo si aggiungeva quello di ulteriori € 246,28 mensili. Pertanto – non sussistendo proporzione nel rapporto tra rata e reddito – l'oggetto di tali contratti di mutuo deve considerarsi impossibile,
con conseguente nullità dei contratti stessi;
iii) il precetto è nullo per violazione dell'art. 475 c.p.c.,
poiché non è stato preceduto dalla spedizione del titolo in forma esecutiva alle opponenti,
considerato che i contratti di mutuo sono stati sottoscritti dal defunto iv) gli interessi Persona_1
di entrambi i contratti di mutuo sono ab origine usurari, avendo poi costantemente superato il tasso soglia anche in ciascuno degli anni di durata del contratto;
v) il precetto è indeterminabile, o comunque errato, nel quantum dati i tassi usurari applicati. Inoltre, l'atto di precetto per come formulato non consente di ricostruire la concreta situazione debitoria delle opponenti, non essendo comprensibile il meccanismo di calcolo che ha portato l'opposta a richiedere gli importi di cui ha intimato il pagamento. Ciò anche tenendo conto che il capitale residuo a debito del mutuo del 2002
risultava al 10.05.2013 essere pari a € 31.122,85, mentre quello relativo al mutuo del 2009 era – alla data del 9.05.2013 – pari a € 30.561,75. A fronte di ciò, risultano eccessivi e non credibili gli importi richiesti con il precetto. Anche le spese legali e di notifica relative all'atto di precetto sono state illegittimamente duplicate;
vi) non vi è prova della titolarità da parte di del credito CP_1
richiesto con il precetto, in quanto è stata data unicamente prova di una avvenuta cessione di
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crediti in blocco da parte del creditore originario e non è dato capire se all'interno della stessa sia ricompreso anche il credito oggi precettato;
vii) la fideiussione di nel contratto di Parte_2
mutuo del 2009 è nulla poiché prestata in favore di un soggetto che la banca sapeva essere titolare unicamente di un reddito pensionistico, tale da non poterne garantire la solvibilità. Vi è stata,
pertanto, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Inoltre, la nullità deriva anche dall'utilizzo di clausole redatte in base allo schema ABI, in particolare con riguardo alla rinuncia all'applicazione degli artt. 1205, 1955 e 1957 c.c. Infine, la nullità della fideiussione si ricava dal fatto che il contratto è stato concluso in frode alla legge, con un tasso d'interesse usurario e con violazione del limite di finanziabilità di viii) deve preliminarmente, per i motivi Persona_1
suesposti, essere dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi.
3. Si è costituita deducendo che: i) il credito azionato Controparte_1
deriva da due contratti di mutuo fondiario conclusi tra e Controparte_3 Per_1
uno del 27.11.2002 per € 80.000,00 e l'altro del 17.02.2009 per € 35.000,00. In entrambi i casi,
[...]
nel contratto di mutuo è stata rilasciata quietanza della consegna del rispettivo importo. A
garanzia della restituzione di tali somme, aveva concesso a favore di Persona_1 Controparte_3
ipoteca per l'importo di euro 160.000,00, iscritta in data 29.11.2002 presso l'Agenzia
[...]
delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio di Arezzo, reg. gen. 21034, reg. part. 4027,
presentazione n. 83, nonché ipoteca per l'importo di euro 70.000,00, iscritta in data 20.02.2009
presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio di Arezzo, reg. gen. 2890, reg. part. 483, presentazione n. 85. Entrambe le ipoteche gravavano su immobili di proprietà del Per_1
Come ulteriore garanzia del finanziamento concesso col mutuo fondiario del 2009, Parte_2
prestava fideiussione fino a concorrenza dell'importo massimo di € 70.000,00. Essendo stata rilasciata quietanza della consegna delle somme oggetto dei contratti di mutuo, ne ha Persona_1
avuto disponibilità. Non vi è stata dunque alcuna violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che è
inconferente il richiamo alla asserita costituzione di tali somme in deposito cauzionale, che era previsto unicamente nell'eventualità che emergessero eventuali passività o gravami sugli immobili oggetto di ipoteca a garanzia del finanziamento;
ii) come risulta dal contratto di mutuo del 2002, in sede di stipula di tale contratto non si è qualificato come pensionato ma come Persona_1
artigiano. Inoltre, la valutazione sulla solvibilità del mutuatario rientra nel rischio d'impresa della banca mutuante. In ogni caso, l'importo era garantito dalle anzidette ipoteche. In occasione della stipula del contratto di mutuo del 2009 – ove si è qualificato come pensionato – Persona_1
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proprio a maggiore garanzia della solvibilità, la banca ha richiesto la fideiussione di Parte_2
qualificatasi in tale occasione come collaboratrice;
iii) non vi è stata alcuna violazione dell'art. 475
c.p.c., poiché i titoli esecutivi sono rappresentati da contratti di mutuo fondiario e godono pertanto dell'esenzione dall'obbligo di notificazione ex artt. 41 e ss. T.U.B. Tale esenzione vale anche per le opponenti, entrambe eredi del mutuatario Con riferimento al mutuo del 2009, Persona_1
peraltro, è soggetto sottoscrittore diretto dell'atto, avendo prestato in tale sede la Parte_2
fideiussione; iv) gli interessi applicati non possono ritenersi usurari, atteso che la comparazione col tasso soglia non può riguardare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, che costituiscono categorie distinte;
v) il quantum debeatur è stato correttamente determinato. Le
condizioni economiche, i tassi, le spese, gli accessori e il piano di ammortamento dei mutui sono stati pattuiti ed indicati nei contratti di mutuo. La differenza negli importi richiesti a Parte_1
e deriva dal fatto che quest'ultima risponde nei limiti della fideiussione. Inoltre, non Parte_2
vi è stata alcuna duplicazione della somma richiesta a titolo di compensi legali. Sono state richieste due somme, poiché nei confronti della è stato azionato unicamente il mutuo del 2009, il cui Pt_2
importo rientra in uno scaglione del d.m. n. 55/2014 inferiore rispetto a quello relativo alla somma richiesta alla vi) sono infondate le contestazioni relative alla asserita carenza di Per_1
legittimazione attiva di parte opposta. Invero, è subentrata nella titolarità del credito CP_1
originariamente di dall'1.12.2020, in forza di quanto previsto dal Controparte_3
progetto di scissione del 4.10.2020 approvato dalle relative assemblee straordinarie. Con la scissione, infatti, è stato trasferito all'opposta un compendio di attività e passività e di tale trasferimento è stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Come accertato anche da estratto notarile, tra i crediti oggetto del trasferimento è ricompreso quello azionato con il precetto oggi oggetto di opposizione. Il relativo codice cliente è infatti identico a quello annotato nell'estratto ex art. 50 T.U.B. di relativo alla posizione debitoria azionata. Infine, Controparte_3
in data 4.02.2021 ha conferito procura speciale a per la gestione dei crediti CP_1 CP_2
deteriorati; vii) la fideiussione prestata da è perfettamente valida ed efficace. Non vi è Parte_2
stata alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in quanto nel 2009 la banca con la quale il ntratteneva già rapporti contrattuali (come il mutuo del 2002) gli ha concesso un Per_1
ulteriore finanziamento, per un importo relativamente esiguo, al fine di consentirgli di estinguere una posizione debitoria con IT. Per quanto riguarda la conformità della fideiussione al modello ABI, la relativa eccezione di parte opponente è stata formulata in termini estremamente
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generici. Peraltro, anche la fondatezza di tale eccezione non potrebbe determinare la nullità
assoluta della fideiussione, ma unicamente limitare l'ambito di applicazione di alcune clausole,
neanche richiamate da parte opponente. Non è stato inoltre dimostrato il concreto interesse della a non sottoscrivere la garanzia fideiussoria in consapevole presenza di clausole redatte Pt_2
tramite schema ABI. Infine, non è stata data alcuna prova del superamento del limite di finanziabilità; viii) in considerazione di quanto esposto, non sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
4. Con ordinanza del 15.07.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 21 luglio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
6. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova della titolarità del credito in capo ad CP_1
Nella prospettiva delle opponenti, in particolare, “non vi è comunque la prova che proprio quel credito,
derivante dai contratti di mutuo sottoscritti dal Sig. e richiesto in precetto, sia stato oggetto di Per_1
trasferimento (unitamente a quelli menzionati nella premessa dell'atto di precetto) ad con l'atto di CP_1
scissione citato in precetto” (cfr. pag. 15 atto di citazione).
Il motivo è infondato, se si considera che, oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 7),
ha prodotto anche l'estratto notarile attestante l'inclusione del credito per cui è causa CP_1
nell'ambito di quelli trasferiti alla stessa (doc. 8). Infatti, all'interno di tale estratto si CP_1
leggono i nomi delle opponenti e il codice cliente - NDC n. 246877060, che si ritrova anche in intestazione nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. di , anch'esso Controparte_3
prodotto sub doc. 8 e relativo al credito precettato.
A ciò va aggiunto che dispone materialmente delle copie dei titoli, che non possono che CP_1
esserle state consegnate da proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del CP_4
diritto. Che la disponibilità del titolo esecutivo, unitamente ad altri elementi, possa rilevare ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. III, 16 aprile
2021, n. 10200), con principio che questo Tribunale condivide.
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7. Deve a questo punto essere esaminato il motivo attinente alla inidoneità dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi.
Nella prospettiva delle opponenti, non risulterebbe provata l'effettiva messa a disposizione delle somme mutuate, rimanendo l'effettiva erogazione condizionata all'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata e indicate nell'allegato capitolato.
La prospettazione di parte opponente non è suscettibile di positivo apprezzamento, per le ragioni che seguono.
Il contratto del 27 novembre 2002 prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede,
quanto segue:
- art. 1:“La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a….consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
Euro 80.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca, entro il termine di novanta giorni da oggi e con le
conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o
trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano state inoltre
adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del
capitolato allegato”;
- art. 3: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 15 (quindici) mediante il
pagamento di n. 30 rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in contanti presso le
casse della Banca mutuante alle scadenze del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno (…);
- art. 1 del capitolato allegato: “…Qualora la giustificazione suddetta non venga fornita entro 90 giorni
dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute … la
Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della Parte mutuataria e di
utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo”;
- art. 2 del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria (…). Le
rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio
di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel
quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La Parte mutuataria resta obbligata al pagamento dei predetti
interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento” (doc. 3 – fascicolo ). CP_1
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Il contratto del 17 febbraio 2009 prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede,
quanto segue:
- art. 1: “La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a….consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia
con il presente atto quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga
costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finché non sia stata giustificata alla
Banca, entro il termine di 90 (novanta) giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1
del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in
dipendenza del presente atto e siano state inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - appendice di
vincolo per maggior durata di venti anni della polizza di assicurazione già in essere”;
- art. 4: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 20 (venti) mediante il
pagamento di numero 240 (duecentoquaranta) rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi scadenti
l'ultimo giorno di ogni mese a partire dalla data indicata all'art. 2 del capitolato allegato e da pagarsi in
contanti presso le casse della Banca mutuante;
- art. 1 del capitolato allegato: “…Qualora la giustificazione suddetta non venga fornita entro 90 giorni
dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute … la
Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della Parte mutuataria e di
utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo ..”;
- art. 2 a) del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte
mutuataria (…). Le rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1°
gennaio e al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente
successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La Parte mutuataria resta obbligata al
pagamento dei predetti interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento” (doc. 4 –
fascicolo . CP_1
È dunque palese in entrambi i contratti sia la presenza della traditio, tramite la messa a disposizione delle somme compiuta attraverso un'operazione contabile (ed è infatti presente la quietanza), sia la presenza di una chiara obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
Per effetto della traditio, risultante dal contratto, la proprietà delle somme è passata in capo alla
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parte mutuataria ed è rimasta in capo a quest'ultima anche a seguito della costituzione del denaro in deposito.
Se è vero, infatti, che l'art. 1834 c.c., dedicato al deposito bancario, stabilisce che nei depositi “di
una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella
stessa specie monetaria (…)”, va d'altro canto ricordato che il deposito bancario assolve, dal lato del depositante, ad una funzione di custodia, e, dal lato del depositario, alla funzione di consentire all'istituto di credito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (raccolta del risparmio,
propedeutica all'esercizio del credito).
La funzione economica dell'operazione qui in esame è, invece, tutt'altra, ossia consentire alla
Banca di avere certezza del conseguimento delle garanzie correlate all'erogazione del mutuo.
Poiché il deposito bancario costituisce una species del deposito irregolare, occorre guardare al tipo generale e dunque all'art. 1782 c.c., il quale stabilisce che “se il deposito ha per oggetto una quantità di
danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è
tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Rispetto al deposito bancario, l'acquisto della proprietà delle cose fungibili oggetto nel negozio non è previsto in via automatica, ma solo laddove sia prevista la facoltà per il depositario di servirsene.
Nel caso in esame, le parti non avevano pattuito la facoltà per la banca di servirsi delle somme in questione;
ed infatti, come risulta dal capitolato allegato al contratto, la parte mutuante/depositaria avrebbe potuto servirsi delle somme solo previa risoluzione dei contratti di mutuo.
La proprietà delle somme, già erogate a mutuo, è dunque rimasta in capo alla parte mutuataria,
alla quale era passata per effetto della traditio.
Una volta perfezionatosi il mutuo, il diritto restitutorio dell'istituto di credito risulta dotato del requisito dell'attualità, anche in caso di costituzione del deposito cauzionale (che, come detto, non comporta ritrasferimento della proprietà), salvo che risulti diversamente dal titolo. Solo in tale ultima ipotesi si è in presenza di mutuo sospensivamente condizionato, inidoneo a valere di per sé
quale titolo esecutivo.
Ed infatti, in seguito alla erogazione della somma in favore del mutuatario, quest'ultimo è tenuto all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e, in particolare, alla restituzione dell'importo che gli è stato erogato al fine di estinguere il proprio debito.
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Il deposito cauzionale del denaro ottenuto non ha la funzione di adempiere l'obbligo restitutorio,
quanto piuttosto quella di disporre negozialmente dell'ammontare in origine ricevuto, per costituire una garanzia destinata ad essere poi “rimpiazzata” dall'ipoteca.
Il mutuo attesta, dunque, due obbligazioni: una gravante sul mutuatario, da ritenersi attuale, dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita al fine di estinguere il debito contrattuale;
l'altra gravante sull'istituto di credito depositario, da considerarsi non attuale, poiché subordinata al verificarsi delle condizioni dello svincolo.
L'attualità dell'obbligazione del mutuatario trova conferma sia nella previsione di interessi passivi a carico del mutuatario anche a prescindere dallo svincolo (art. 2 capitolato), sia nella previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 1 capitolato); contrariamente a quanto prospettato dalle opponenti, dunque, non ricorre una previsione di sospensione dell'efficacia del mutuo sino alla prestazione degli altri adempimenti stabiliti in contratto, bensì un'ipotesi di un diritto potestativo per la banca creditrice di manifestare, in ipotesi di inadempimento, una volontà idonea a determinare la risoluzione del contratto, che pertanto non opera ipso iure (così deve intendersi la facoltà prevista dall'art. 1 di “ritenere risolto” il contratto).
D'altro canto, le parti hanno certamente concepito il mutuo e la costituzione del deposito come due negozi che, benché collegati, restano autonomi nelle rispettive validità ed efficacia. Ciò si desume in particolare dalla previsione dell'utilizzo delle costituite in deposito per estinguere il mutuo, solo previa risoluzione: così facendo, le parti hanno svincolato l'efficacia dei due negozi prevedendo espressamente, come effetto dell'eventuale risoluzione, la possibile coesistenza di due obbligazioni differenti e reciproche (l'una, di rimborso da parte dei mutuatari del capitale e degli oneri ulteriori e, l'altra, di restituzione da parte della banca della somma sottoposta a deposito).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mutuo c.d. condizionato;
come si è detto, infatti, l'efficacia del mutuo e, soprattutto,
dell'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, prescinde dal deposito.
Di conseguenza, non occorre alcun atto ulteriore, consacrato in forma di atto pubblico, di attestazione del ritrasferimento della somma di denaro al mutuatario, atteso che l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo non sorge per effetto dello svincolo, ma già esiste.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, invero, «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del
mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione
contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed
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incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche
quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno
irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto
convenuto (cfr. Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
Consegue a quanto precede l'infondatezza del motivo di opposizione.
8. Con un ulteriore motivo, le opponenti hanno dedotto di non essere state destinatarie della spedizione del titolo in forma esecutiva, in violazione dell'art. 475 c.p.c.
Va tuttavia considerato che figlia del defunto mutuatario, ne è erede, e non può Parte_1
dunque essere considerata soggetto terzo rispetto al contratto. Per quanto riguarda Parte_2
essa, oltre a essere erede del mutuatario, è anche parte del contratto di mutuo del 2009, che ha sottoscritto in qualità di fideiussore. Deve dunque trovare applicazione in entrambi i casi l'esonero dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 41 T.U.B.
Anche detto motivo va, dunque, disatteso.
9. Le opponenti hanno, inoltre, lamentato la violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che le somme richieste col precetto non siano determinate né determinabili.
Il motivo è infondato.
Giova in proposito rammentare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo,
contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di
nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del
procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., Sez. III, n. 8906 del
18.03.2022). Il precetto opposto è dunque, sotto questo profilo, perfettamente valido.
10. Con riguardo alla asserita nullità dei contratti per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto, parte opponente ha sostenuto la sproporzione tra l'unico reddito al tempo percepito da ossia la propria pensione ammontante a € 430,00 mensili circa, e Persona_1
le rate dei mutui.
Sul punto, premesso che ogni valutazione sulla concessione o meno di un mutuo rientra nel rischio d'impresa della banca mutuante, va rilevato che parte opponente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno di quanto affermato e non ha preso posizione sulla circostanza dedotta dall'opposta – e provata dal contratto di mutuo del 2002 in atti – che in tale contratto egli si fosse qualificato come artigiano e, quindi, come soggetto in grado di produrre reddito da lavoro.
11 R.G. n. 1406/2022
Anche tale motivo di opposizione è, dunque, infondato.
11. Le opponenti hanno altresì dedotto l'usurarietà dei tassi di interessi previsti nei contratti.
Al riguardo, va premesso che il tasso contrattuale da raffrontare al tasso soglia usura è il c.d. T.E.G.
(tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito,
secondo le Istruzioni Banca di Italia e non anche il T.A.E.G. (per i contratti credito al consumo) o l'I.S.C. (per gli altri contratti di finanziamento), che rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale.
Va inoltre ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, affermando che, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la
pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto» (Cass. S.U., n. 24675 del 19 ottobre 2017).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche rispetto alle osservazioni presentate.
Anzitutto, con riguardo al mutuo del 27.11.2002, il consulente, dopo aver riassunto le caratteristiche di tale finanziamento, ha precisato che “per procedere alla determinazione del T.E.G.
bisogna in prima istanza identificare i costi rilevanti ai fini del calcolo;
tali oneri saranno divisi tra quelli che
impattano direttamente sul totale del capitale erogato e quelli che invece incidono durante tutto il periodo di
ammortamento, che, per semplicità espositiva, diremo variano, aumentandolo, l'importo effettivo della rata
pagata o da pagare. Pertanto, stante quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia, avremo che i costi
che incidono nel conteggio del T.E.G. saranno i seguenti: SPESE PRINCIPALI CORRELATE
ALL'EROGAZIONE: - Spese di Istruttoria € 418,11 Totale una Tantum: € 418,11 ALTRE SPESE CHE
INCIDONO SUI PAGAMENTI PERIODICI: - Spese invio rata € 1,29 / Rata” (pagina 9 della relazione).
12 R.G. n. 1406/2022
Ciò premesso, una volta sviluppato il piano di ammortamento il consulente ha proceduto al calcolo del T.E.G. come segue: “numero Totale dei flussi di cassa 32 Valore Totale Flussi di cassa: -
39.402,63 - di cui valore dell'Erogazione 80.000,00 - di cui uscite per quota Capitale -80.000,00 - di cui
uscite per quota Interessi -38.944,53 - di cui per uscite per Ulteriori Oneri -458,10 T.E.G. 6,124%” (pagine
9 e 10 della relazione). Ha quindi condivisibilmente osservato che “pertanto, rilevato in tal modo il
T.E.G. del finanziamento, si può procedere al suo confronto con la corrispettiva soglia d'usura per la verifica
della c.d. “usura originaria”. La soglia di riferimento, considerata la tipologia dell'operazione e la data di
stipula (Mutui ipotecari a tasso fisso e variabile fino al 30 giugno 2004 – Intera distribuzione – Periodo
01/10/2002 | 31/12/2002) è pari al 8,415% (dato da un T.E.G.M. dello 5,61% aumentato della metà). Come
si può intuire facilmente il T.E.G. rilevato è inferiore alla soglia d'usura di riferimento. T.E.G. 6,124% <
SOGLIA USURA 8,415%” (pagina 10 della relazione).
Venendo al mutuo fondiario del 17.02.2009, anche in questo caso il consulente ne ha dapprima riassunto le caratteristiche principali. Ha poi identificato i costi rilevanti ai fini del calcolo del
T.E.G. come segue: “SPESE PRINCIPALI CORRELATE ALL'EROGAZIONE: - Spese di Istruttoria €
250,00 Totale una Tantum: € 250,00 ALTRE SPESE CHE INCIDONO SUI PAGAMENTI PERIODICI: -
Spese invio rata € 2,50 / Rata” (pagine 11 e 12 della relazione). Ha poi proceduto allo sviluppo del piano di ammortamento e al calcolo del T.E.G., con le seguenti risultanze: “Numero Totale dei flussi
di cassa 242 Valore Totale Flussi di cassa: -24.418,16 - di cui valore dell'Erogazione 35.000,00 - di cui uscite
per quota Capitale -35.000,00 - di cui uscite per quota Interessi -23.565,66 - di cui per uscite per Ulteriori
Oneri -852,50 T.E.G. 6,020%” (pagina 12 della relazione). Di conseguenza, il consulente ha potuto condivisibilmente constatare che “rilevato in tal modo il T.E.G. del finanziamento, si può procedere al
suo confronto con la corrispettiva soglia d'usura per la verifica della c.d. “usura originaria”. La soglia di
riferimento, considerata la tipologia dell'operazione e la data di stipula (Mutui ipotecari a tasso fisso dal 1°
luglio 2004 – Intera distribuzione – Periodo 01/01/2009 | 31/03/2009) è pari al 8,085% (dato da un
T.E.G.M. dello 5,39% aumentato della metà). Come si può intuire facilmente il T.E.G. rilevato è inferiore
alla soglia d'usura di riferimento. T.E.G. 6,020% < SOGLIA USURA 8,085%” (pagina 12 della relazione).
Con riferimento alla verifica sull'eventuale tasso usurario degli interessi moratori, il consulente ha affermato – per quanto riguarda il mutuo del 27.11.2012 – che “essendo il negozio stipulato prima del
31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei tassi corrispettivi”, atteso che i
DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non
indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. Nel caso specifico abbiamo che il tasso moratorio
13 R.G. n. 1406/2022
pattuito in contratto – pari al 8,415% - risulta esattamente uguale al tasso soglia del periodo (T.E.G.M. dello
5,61% aumentato della metà)” (pagina 13 della relazione).
Con riguardo al contratto di mutuo del 17.02.2009, è stato rilevato che “essendo un negozio stipulato
tra il 01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) ed il 30/06/2011, il “tasso soglia di
mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora
indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La
formula diviene la seguente “(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” che porta alla determinazione di un tasso soglia pari al
11,235%. In questo caso il tasso moratorio pattuito – pari allo 8,09% - risulta inferiore al tasso soglia del
periodo di riferimento” (pagine 13 e 14 della relazione).
Devono pertanto essere condivise le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in base alle quali
“in merito ai quesiti di cui alla lettera A e n.3, in aderenza alle verifiche richieste, è emerso quanto di seguito:
3) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 novembre 2002 non è stata riscontrata usura
originaria avendo il sottoscritto CTU calcolato un TEG del 6,124% a fronte di un tasso soglia del 8,415%; 4)
Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17 Febbraio 2009 non è stata riscontrata usura
originaria avendo il sottoscritto CTU calcolato un TEG del 6,020% a fronte di un tasso soglia del 8,085%; -
In merito ai quesiti di cui al punto 4) e relativi sub, in aderenza alle verifiche richieste, è emerso quanto di
seguito: 3) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 novembre 2002 non è stato riscontrato
un tasso moratorio pattizio oltre soglia di usura avendo il sottoscritto CTU riscontrato un Tasso moratorio
del 8,415% a fronte di un tasso soglia del 8,415%; 4) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
17 Febbraio 2009 non è stato riscontrato un tasso moratorio pattizio oltre soglia di usura avendo il
sottoscritto CTU riscontrato un Tasso moratorio del 8,09% a fronte di un tasso soglia del 11,235%”
(pagine 19 e 20 della relazione).
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione è infondata.
12. Parte opponente ha anche contestato sotto molteplici profili il quantum debeatur relativamente al precetto opposto.
In primo luogo, per quanto riguarda le contestazioni sull'indeterminabilità della somma dovuta, è
sufficiente richiamare le considerazioni e la giurisprudenza sopra richiamate per affermarne l'infondatezza.
Le considerazioni relative al fatto che gli importi chiesti col precetto sarebbero stati viziati, anche sotto il profilo del quantum debeatur, dall'applicazione di interessi usurari risultano smentite dalle
14 R.G. n. 1406/2022
già richiamate risultanze della c.t.u., che ha invece accertato che – tanto con riguardo agli interessi corrispettivi quanto con riferimento a quelli moratori – non è stata mai superata la soglia di usura.
Infine, non vi è stata alcuna duplicazione nelle spese legali dell'atto di precetto, atteso che sono stati richiesti due distinti importi, uno di € 90.304,46 per la uno di € 47.878,08 per la Per_1 Pt_2
Nei confronti di quest'ultima è stato azionato unicamente l'importo relativo al mutuo fondiario del
2009 nell'ambito del quale la stessa era fideiussore. Da ciò deriva, nei suoi confronti, l'intimazione mediante precetto a pagare una somma rientrante in un differente e inferiore scaglione del d.m.
55/2014. Ciò fermo restando che ad intimazioni differenti nei confronti di soggetti differenti corrispondono distinte e autonome spese legali. Nessuna illegittima duplicazione, poi, si riscontra nelle spese di notifica, atteso che il precetto è stato notificato con due distinte notifiche alle due opponenti.
Pertanto, anche questo motivo di opposizione è infondato.
13. Infine, risulta infondata anche la domanda di nullità della fideiussione prestata da Pt_2
[...]
In primo luogo, parte opponente ha sostenuto che ha richiesto la Controparte_3
fideiussione con riferimento a un finanziamento concesso senza tenere conto della reale garanzia di solvibilità di venendo così meno ad obblighi di correttezza e buona fede. Tuttavia, Persona_1
nessuna violazione di tali obblighi è stata posta in essere dalla banca, che ha valutato di concedere al l mutuo da questi richiesto al fine di estinguere una precedente posizione debitoria con Per_1
IT (pagina 2 del contratto di mutuo prodotto sub doc. 4), richiedendo per maggior garanzia la fideiussione della In tale contesto, non sussisteva alcun onere informativo gravante sulla Pt_2
banca mutuante di informare il fideiussore sulla solvibilità del mutuatario.
Quanto alla asserita nullità per utilizzo di clausole di clausole redatte “sulla base del c.d. “schema
ABI”, l'eccezione è stata formulata in termini generici, non essendo neppure stato versato in atti il predetto schema, così come quella relativa alla violazione del limite di finanziabilità.
Né la fideiussione può essere ritenuta nulla perché relativa a un contratto concluso, secondo la tesi di parte opponente, in frode alla legge, con interessi usurari e con violazione del limite di finanziabilità. Infatti, tali circostanze sono tutte da disattendere, per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso poi, quand'anche venisse dichiarata la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza
ex art. 1957 c.c., essa non potrebbe in alcun modo giovare a parte opponente, dal momento che non
è stata sollevata nei termini l'eccezione di decadenza dalla fideiussione. Sul punto, va ricordato che
15 R.G. n. 1406/2022
“la nullità, accertata in giudizio, della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo
cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul
diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest'ultimo non abbia proposto
tempestivamente l'eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto” (Cass.,
Sez. I,. n. 267 del 7.01.2025). Pertanto, in assenza di una tempestiva eccezione di decadenza, la nullità della fideiussione per nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non incide da sé sola sul diritto del creditore ad esigere la prestazione dal fideiussore.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza delle opponenti e sono liquidate in base al d.m. 55 del
2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di giudizio svolte.
15. Stante l'esito del giudizio, le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
b) condanna e in solido tra loro alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
elle spese di lite che liquida in € 14.103,00, per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
in solido tra loro.
[...] Parte_2
Così deciso in Arezzo, il 18 dicembre 2025
Il giudice
EI AD SE
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice EI AD SE, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1406 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: opposizione a precetto
promossa da
(C.F. e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Pisano
opponenti
nei confronti di
C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e, per essa, (C.F. , in persona del legale CP_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Piacentini
opposta
conclusioni:
per parte opponente, come da note del 16.07.2025: “Voglia il Tribunale di Arezzo, in via preliminare,
stante quanto eccepito in parte narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva dei titoli, costituiti dai due contratti
di mutuo fondiario e per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto;
in tesi, nel merito,
accertato che i mutui concessi al defunto Sig. sono nulli per violazione degli artt. 1346 e 1418 Persona_1
c.c., dichiarare che nulla è dovuto dalle opponenti in forza dei titoli costituiti dai mutui suddetti e per l'effetto
dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto e, con riguardo all'intimazione rivolta alla Signora Pt_2
accertata la nullità della fideiussione rilasciata dalla stessa in favore della banca, dichiarare che nulla è
[...]
1 R.G. n. 1406/2022
da essa dovuto alla creditrice opposta, con conseguente nullità del precetto;
in ipotesi, accertato che l'atto di
precetto non è stato preceduto dalla notifica dei titoli esecutivi, dichiararne la nullità per violazione dell'art.
475 c.p.c.; in ulteriore ipotesi, accertata e dichiarata l'usurarietà pattizia originaria e successiva del tasso
nominale di mora indicato nei contratti, con conseguente declaratoria di nullità del precetto per carenza dei
requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., dichiari inoltre i contratti di mutuo fondiario improduttivi di interessi e,
per l'effetto, e che le attrici opponenti siano dichiarate tenute alla restituzione in favore della banca
convenuta, ex art. 1815 c.c., della sola quota capitale del finanziamento, secondo la periodicità ivi convenuta,
e che sia riconosciuto il loro diritto a ripetere dalla banca convenuta tutti gli interessi ed i costi pagati, ad
eccezione di imposte e tasse. A tal fine si chiede rideterminarsi, anche a mezzo di CTU, l'esatto dare-avere tra
le parti. In subordine, per le ragioni espresse in ricorso, rideterminarsi gli interessi da applicare ai contratti
in esame, anche a mezzo di espletanda CTU;
in ulteriore ipotesi, accertata la carenza della titolarità del
credito in capo ad , dichiarare nullo ed improduttivo di effetti l'atto di precetto opposto.” CP_1
per parte opposta, come da note dell'11.07.2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN
VIA PRELIMINARE • Rigettare, ove eventualmente riproposta, l'eventuale istanza di sospensione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
• accertare e dichiarare la legittimazione attiva in
capo ad , quale cessionaria del credito di • accertare e CP_1 Controparte_3
dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ad in ordine a domande restitutorie o risarcitorie;
CP_1
NEL MERITO • respingere l'opposizione proposta da e , in quanto Parte_1 Parte_2
infondata in fatto e in diritto;
IN VIA SUBORDINATA • nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento, anche solo parziale, dell'eccezione avversaria di nullità per presunto superamento del limite di
finanziabilità del finanziamento fondiario, assumere tutti i provvedimenti di legge al fine di disporre la
conversione del finanziamento “fondiario” in “ordinario” contratto di finanziamento, pur sempre assistito
da garanzia ipotecaria;
IN OGNI CASO • emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge o di giustizia;
• con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa • sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione all'atto di precetto loro notificato (rispettivamente il 21.04.2022 alla prima e il
15.04.2022 alla seconda) da quale procuratrice di CP_2 Controparte_1
Con il predetto atto, è stato loro intimato il pagamento in favore dell'odierna opposta della
[...]
2 R.G. n. 1406/2022
somma di € 90.910,67, oltre spese e interessi al tasso contrattualmente previsto per e Parte_1
di € 47.878,08, oltre spese e interessi al tasso contrattualmente previsto per Parte_2
2. A sostegno delle proprie ragioni, le opponenti hanno eccepito quanto segue: i) le somme precettate non sono determinate né determinabili. I due contratti di mutuo fondiario stipulati il
27.11.2002 e il 17.02.2009 dal defunto padre di e marito di Persona_1 Parte_1 Pt_2
non rispettano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 c.p.c. per il
[...]
titolo esecutivo. Perdipiù, benché le somme siano state dichiarate come erogate e quietanzate, le stesse sono state costituite in deposito cauzionale presso la banca, a garanzia dell'adempimento da parte del soggetto finanziato. Non si è mai avuto quindi un autonomo titolo di disponibilità della somma per il mutuatario;
ii) i contratti di mutuo costituenti titoli esecutivi sono nulli per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., data l'impossibilità dell'oggetto. Ciò in quanto i ratei dei mutui, sin dal momento della firma, erano sproporzionati rispetto all'unico reddito di Per_1
allora costituito dalla pensione per circa € 430,00 mensili netti. A fronte di tale reddito,
[...]
infatti, il contratto di mutuo fondiario del 2002 prevedeva rate semestrali per € 3.323,96 ciascuna,
equivalenti ad un esborso mensile di € 553,99. Con il secondo contratto di mutuo nel 2009, a tale importo si aggiungeva quello di ulteriori € 246,28 mensili. Pertanto – non sussistendo proporzione nel rapporto tra rata e reddito – l'oggetto di tali contratti di mutuo deve considerarsi impossibile,
con conseguente nullità dei contratti stessi;
iii) il precetto è nullo per violazione dell'art. 475 c.p.c.,
poiché non è stato preceduto dalla spedizione del titolo in forma esecutiva alle opponenti,
considerato che i contratti di mutuo sono stati sottoscritti dal defunto iv) gli interessi Persona_1
di entrambi i contratti di mutuo sono ab origine usurari, avendo poi costantemente superato il tasso soglia anche in ciascuno degli anni di durata del contratto;
v) il precetto è indeterminabile, o comunque errato, nel quantum dati i tassi usurari applicati. Inoltre, l'atto di precetto per come formulato non consente di ricostruire la concreta situazione debitoria delle opponenti, non essendo comprensibile il meccanismo di calcolo che ha portato l'opposta a richiedere gli importi di cui ha intimato il pagamento. Ciò anche tenendo conto che il capitale residuo a debito del mutuo del 2002
risultava al 10.05.2013 essere pari a € 31.122,85, mentre quello relativo al mutuo del 2009 era – alla data del 9.05.2013 – pari a € 30.561,75. A fronte di ciò, risultano eccessivi e non credibili gli importi richiesti con il precetto. Anche le spese legali e di notifica relative all'atto di precetto sono state illegittimamente duplicate;
vi) non vi è prova della titolarità da parte di del credito CP_1
richiesto con il precetto, in quanto è stata data unicamente prova di una avvenuta cessione di
3 R.G. n. 1406/2022
crediti in blocco da parte del creditore originario e non è dato capire se all'interno della stessa sia ricompreso anche il credito oggi precettato;
vii) la fideiussione di nel contratto di Parte_2
mutuo del 2009 è nulla poiché prestata in favore di un soggetto che la banca sapeva essere titolare unicamente di un reddito pensionistico, tale da non poterne garantire la solvibilità. Vi è stata,
pertanto, violazione degli obblighi di correttezza e buona fede. Inoltre, la nullità deriva anche dall'utilizzo di clausole redatte in base allo schema ABI, in particolare con riguardo alla rinuncia all'applicazione degli artt. 1205, 1955 e 1957 c.c. Infine, la nullità della fideiussione si ricava dal fatto che il contratto è stato concluso in frode alla legge, con un tasso d'interesse usurario e con violazione del limite di finanziabilità di viii) deve preliminarmente, per i motivi Persona_1
suesposti, essere dichiarata la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi.
3. Si è costituita deducendo che: i) il credito azionato Controparte_1
deriva da due contratti di mutuo fondiario conclusi tra e Controparte_3 Per_1
uno del 27.11.2002 per € 80.000,00 e l'altro del 17.02.2009 per € 35.000,00. In entrambi i casi,
[...]
nel contratto di mutuo è stata rilasciata quietanza della consegna del rispettivo importo. A
garanzia della restituzione di tali somme, aveva concesso a favore di Persona_1 Controparte_3
ipoteca per l'importo di euro 160.000,00, iscritta in data 29.11.2002 presso l'Agenzia
[...]
delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio di Arezzo, reg. gen. 21034, reg. part. 4027,
presentazione n. 83, nonché ipoteca per l'importo di euro 70.000,00, iscritta in data 20.02.2009
presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale del Territorio di Arezzo, reg. gen. 2890, reg. part. 483, presentazione n. 85. Entrambe le ipoteche gravavano su immobili di proprietà del Per_1
Come ulteriore garanzia del finanziamento concesso col mutuo fondiario del 2009, Parte_2
prestava fideiussione fino a concorrenza dell'importo massimo di € 70.000,00. Essendo stata rilasciata quietanza della consegna delle somme oggetto dei contratti di mutuo, ne ha Persona_1
avuto disponibilità. Non vi è stata dunque alcuna violazione dell'art. 474 c.p.c., posto che è
inconferente il richiamo alla asserita costituzione di tali somme in deposito cauzionale, che era previsto unicamente nell'eventualità che emergessero eventuali passività o gravami sugli immobili oggetto di ipoteca a garanzia del finanziamento;
ii) come risulta dal contratto di mutuo del 2002, in sede di stipula di tale contratto non si è qualificato come pensionato ma come Persona_1
artigiano. Inoltre, la valutazione sulla solvibilità del mutuatario rientra nel rischio d'impresa della banca mutuante. In ogni caso, l'importo era garantito dalle anzidette ipoteche. In occasione della stipula del contratto di mutuo del 2009 – ove si è qualificato come pensionato – Persona_1
4 R.G. n. 1406/2022
proprio a maggiore garanzia della solvibilità, la banca ha richiesto la fideiussione di Parte_2
qualificatasi in tale occasione come collaboratrice;
iii) non vi è stata alcuna violazione dell'art. 475
c.p.c., poiché i titoli esecutivi sono rappresentati da contratti di mutuo fondiario e godono pertanto dell'esenzione dall'obbligo di notificazione ex artt. 41 e ss. T.U.B. Tale esenzione vale anche per le opponenti, entrambe eredi del mutuatario Con riferimento al mutuo del 2009, Persona_1
peraltro, è soggetto sottoscrittore diretto dell'atto, avendo prestato in tale sede la Parte_2
fideiussione; iv) gli interessi applicati non possono ritenersi usurari, atteso che la comparazione col tasso soglia non può riguardare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, che costituiscono categorie distinte;
v) il quantum debeatur è stato correttamente determinato. Le
condizioni economiche, i tassi, le spese, gli accessori e il piano di ammortamento dei mutui sono stati pattuiti ed indicati nei contratti di mutuo. La differenza negli importi richiesti a Parte_1
e deriva dal fatto che quest'ultima risponde nei limiti della fideiussione. Inoltre, non Parte_2
vi è stata alcuna duplicazione della somma richiesta a titolo di compensi legali. Sono state richieste due somme, poiché nei confronti della è stato azionato unicamente il mutuo del 2009, il cui Pt_2
importo rientra in uno scaglione del d.m. n. 55/2014 inferiore rispetto a quello relativo alla somma richiesta alla vi) sono infondate le contestazioni relative alla asserita carenza di Per_1
legittimazione attiva di parte opposta. Invero, è subentrata nella titolarità del credito CP_1
originariamente di dall'1.12.2020, in forza di quanto previsto dal Controparte_3
progetto di scissione del 4.10.2020 approvato dalle relative assemblee straordinarie. Con la scissione, infatti, è stato trasferito all'opposta un compendio di attività e passività e di tale trasferimento è stata data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Come accertato anche da estratto notarile, tra i crediti oggetto del trasferimento è ricompreso quello azionato con il precetto oggi oggetto di opposizione. Il relativo codice cliente è infatti identico a quello annotato nell'estratto ex art. 50 T.U.B. di relativo alla posizione debitoria azionata. Infine, Controparte_3
in data 4.02.2021 ha conferito procura speciale a per la gestione dei crediti CP_1 CP_2
deteriorati; vii) la fideiussione prestata da è perfettamente valida ed efficace. Non vi è Parte_2
stata alcuna violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, in quanto nel 2009 la banca con la quale il ntratteneva già rapporti contrattuali (come il mutuo del 2002) gli ha concesso un Per_1
ulteriore finanziamento, per un importo relativamente esiguo, al fine di consentirgli di estinguere una posizione debitoria con IT. Per quanto riguarda la conformità della fideiussione al modello ABI, la relativa eccezione di parte opponente è stata formulata in termini estremamente
5 R.G. n. 1406/2022
generici. Peraltro, anche la fondatezza di tale eccezione non potrebbe determinare la nullità
assoluta della fideiussione, ma unicamente limitare l'ambito di applicazione di alcune clausole,
neanche richiamate da parte opponente. Non è stato inoltre dimostrato il concreto interesse della a non sottoscrivere la garanzia fideiussoria in consapevole presenza di clausole redatte Pt_2
tramite schema ABI. Infine, non è stata data alcuna prova del superamento del limite di finanziabilità; viii) in considerazione di quanto esposto, non sussistono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto.
4. Con ordinanza del 15.07.2022 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio ed è stata trattenuta in decisione con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 21 luglio 2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
6. Va preliminarmente esaminato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova della titolarità del credito in capo ad CP_1
Nella prospettiva delle opponenti, in particolare, “non vi è comunque la prova che proprio quel credito,
derivante dai contratti di mutuo sottoscritti dal Sig. e richiesto in precetto, sia stato oggetto di Per_1
trasferimento (unitamente a quelli menzionati nella premessa dell'atto di precetto) ad con l'atto di CP_1
scissione citato in precetto” (cfr. pag. 15 atto di citazione).
Il motivo è infondato, se si considera che, oltre all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc. 7),
ha prodotto anche l'estratto notarile attestante l'inclusione del credito per cui è causa CP_1
nell'ambito di quelli trasferiti alla stessa (doc. 8). Infatti, all'interno di tale estratto si CP_1
leggono i nomi delle opponenti e il codice cliente - NDC n. 246877060, che si ritrova anche in intestazione nell'estratto conto ex art. 50 T.U.B. di , anch'esso Controparte_3
prodotto sub doc. 8 e relativo al credito precettato.
A ciò va aggiunto che dispone materialmente delle copie dei titoli, che non possono che CP_1
esserle state consegnate da proprio in ragione dell'avvenuto passaggio di titolarità del CP_4
diritto. Che la disponibilità del titolo esecutivo, unitamente ad altri elementi, possa rilevare ai fini della prova della titolarità del credito è stato affermato dalla Suprema Corte (Cass. sez. III, 16 aprile
2021, n. 10200), con principio che questo Tribunale condivide.
6 R.G. n. 1406/2022
7. Deve a questo punto essere esaminato il motivo attinente alla inidoneità dei contratti di mutuo a valere quali titoli esecutivi.
Nella prospettiva delle opponenti, non risulterebbe provata l'effettiva messa a disposizione delle somme mutuate, rimanendo l'effettiva erogazione condizionata all'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata e indicate nell'allegato capitolato.
La prospettazione di parte opponente non è suscettibile di positivo apprezzamento, per le ragioni che seguono.
Il contratto del 27 novembre 2002 prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede,
quanto segue:
- art. 1:“La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a….consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
Euro 80.000,00 della quale somma la Parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria costituisce l'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la
Banca stessa finché non sia stata giustificata alla Banca, entro il termine di novanta giorni da oggi e con le
conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1 del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o
trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano state inoltre
adempiute le seguenti altre condizioni: - assicurazione dell'immobile ipotecato come previsto al patto n. 3 del
capitolato allegato”;
- art. 3: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 15 (quindici) mediante il
pagamento di n. 30 rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi da pagarsi in contanti presso le
casse della Banca mutuante alle scadenze del 1° Gennaio e del 1° Luglio di ogni anno (…);
- art. 1 del capitolato allegato: “…Qualora la giustificazione suddetta non venga fornita entro 90 giorni
dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute … la
Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della Parte mutuataria e di
utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo”;
- art. 2 del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria (…). Le
rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio
di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel
quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La Parte mutuataria resta obbligata al pagamento dei predetti
interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento” (doc. 3 – fascicolo ). CP_1
7 R.G. n. 1406/2022
Il contratto del 17 febbraio 2009 prevede, per quel che maggiormente rileva nella presente sede,
quanto segue:
- art. 1: “La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a….consegna alla parte mutuataria….un mandato, emesso
sulle casse della Banca mutuante stessa contenente l'ordine di versare ad essa Parte mutuataria la somma di
Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia
con il presente atto quietanza”;
- art. 2 “La parte mutuataria riconsegna alla Banca mutuante l'intera somma mutuata perché venga
costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca stessa finché non sia stata giustificata alla
Banca, entro il termine di 90 (novanta) giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n. 1
del capitolato allegato, l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca da iscrivere in
dipendenza del presente atto e siano state inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: - appendice di
vincolo per maggior durata di venti anni della polizza di assicurazione già in essere”;
- art. 4: “La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 20 (venti) mediante il
pagamento di numero 240 (duecentoquaranta) rate semestrali, comprensive di capitale e di interessi scadenti
l'ultimo giorno di ogni mese a partire dalla data indicata all'art. 2 del capitolato allegato e da pagarsi in
contanti presso le casse della Banca mutuante;
- art. 1 del capitolato allegato: “…Qualora la giustificazione suddetta non venga fornita entro 90 giorni
dalla data del contratto o, entro lo stesso termine, le condizioni di cui sopra non vengano adempiute … la
Banca mutuante avrà facoltà di ritenere risolto il contratto di mutuo per colpa della Parte mutuataria e di
utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione del mutuo ..”;
- art. 2 a) del capitolato allegato: “l'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o dal 1° luglio
immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte
mutuataria (…). Le rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto devono essere pagate al 1°
gennaio e al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente
successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'ammortamento (…). La Parte mutuataria resta obbligata al
pagamento dei predetti interessi alla data corrispondente a quella di inizio dell'ammortamento” (doc. 4 –
fascicolo . CP_1
È dunque palese in entrambi i contratti sia la presenza della traditio, tramite la messa a disposizione delle somme compiuta attraverso un'operazione contabile (ed è infatti presente la quietanza), sia la presenza di una chiara obbligazione restitutoria in capo alla parte mutuataria.
Per effetto della traditio, risultante dal contratto, la proprietà delle somme è passata in capo alla
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parte mutuataria ed è rimasta in capo a quest'ultima anche a seguito della costituzione del denaro in deposito.
Se è vero, infatti, che l'art. 1834 c.c., dedicato al deposito bancario, stabilisce che nei depositi “di
una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella
stessa specie monetaria (…)”, va d'altro canto ricordato che il deposito bancario assolve, dal lato del depositante, ad una funzione di custodia, e, dal lato del depositario, alla funzione di consentire all'istituto di credito lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (raccolta del risparmio,
propedeutica all'esercizio del credito).
La funzione economica dell'operazione qui in esame è, invece, tutt'altra, ossia consentire alla
Banca di avere certezza del conseguimento delle garanzie correlate all'erogazione del mutuo.
Poiché il deposito bancario costituisce una species del deposito irregolare, occorre guardare al tipo generale e dunque all'art. 1782 c.c., il quale stabilisce che “se il deposito ha per oggetto una quantità di
danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è
tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. Rispetto al deposito bancario, l'acquisto della proprietà delle cose fungibili oggetto nel negozio non è previsto in via automatica, ma solo laddove sia prevista la facoltà per il depositario di servirsene.
Nel caso in esame, le parti non avevano pattuito la facoltà per la banca di servirsi delle somme in questione;
ed infatti, come risulta dal capitolato allegato al contratto, la parte mutuante/depositaria avrebbe potuto servirsi delle somme solo previa risoluzione dei contratti di mutuo.
La proprietà delle somme, già erogate a mutuo, è dunque rimasta in capo alla parte mutuataria,
alla quale era passata per effetto della traditio.
Una volta perfezionatosi il mutuo, il diritto restitutorio dell'istituto di credito risulta dotato del requisito dell'attualità, anche in caso di costituzione del deposito cauzionale (che, come detto, non comporta ritrasferimento della proprietà), salvo che risulti diversamente dal titolo. Solo in tale ultima ipotesi si è in presenza di mutuo sospensivamente condizionato, inidoneo a valere di per sé
quale titolo esecutivo.
Ed infatti, in seguito alla erogazione della somma in favore del mutuatario, quest'ultimo è tenuto all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo e, in particolare, alla restituzione dell'importo che gli è stato erogato al fine di estinguere il proprio debito.
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Il deposito cauzionale del denaro ottenuto non ha la funzione di adempiere l'obbligo restitutorio,
quanto piuttosto quella di disporre negozialmente dell'ammontare in origine ricevuto, per costituire una garanzia destinata ad essere poi “rimpiazzata” dall'ipoteca.
Il mutuo attesta, dunque, due obbligazioni: una gravante sul mutuatario, da ritenersi attuale, dal momento che la somma è stata erogata al medesimo e deve essere da costui restituita al fine di estinguere il debito contrattuale;
l'altra gravante sull'istituto di credito depositario, da considerarsi non attuale, poiché subordinata al verificarsi delle condizioni dello svincolo.
L'attualità dell'obbligazione del mutuatario trova conferma sia nella previsione di interessi passivi a carico del mutuatario anche a prescindere dallo svincolo (art. 2 capitolato), sia nella previsione di una clausola risolutiva espressa (art. 1 capitolato); contrariamente a quanto prospettato dalle opponenti, dunque, non ricorre una previsione di sospensione dell'efficacia del mutuo sino alla prestazione degli altri adempimenti stabiliti in contratto, bensì un'ipotesi di un diritto potestativo per la banca creditrice di manifestare, in ipotesi di inadempimento, una volontà idonea a determinare la risoluzione del contratto, che pertanto non opera ipso iure (così deve intendersi la facoltà prevista dall'art. 1 di “ritenere risolto” il contratto).
D'altro canto, le parti hanno certamente concepito il mutuo e la costituzione del deposito come due negozi che, benché collegati, restano autonomi nelle rispettive validità ed efficacia. Ciò si desume in particolare dalla previsione dell'utilizzo delle costituite in deposito per estinguere il mutuo, solo previa risoluzione: così facendo, le parti hanno svincolato l'efficacia dei due negozi prevedendo espressamente, come effetto dell'eventuale risoluzione, la possibile coesistenza di due obbligazioni differenti e reciproche (l'una, di rimborso da parte dei mutuatari del capitale e degli oneri ulteriori e, l'altra, di restituzione da parte della banca della somma sottoposta a deposito).
Alla luce delle considerazioni svolte, deve escludersi che nel caso di specie si sia in presenza di un mutuo c.d. condizionato;
come si è detto, infatti, l'efficacia del mutuo e, soprattutto,
dell'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario, prescinde dal deposito.
Di conseguenza, non occorre alcun atto ulteriore, consacrato in forma di atto pubblico, di attestazione del ritrasferimento della somma di denaro al mutuatario, atteso che l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo non sorge per effetto dello svincolo, ma già esiste.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, invero, «il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del
mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione
contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed
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incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche
quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno
irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto
convenuto (cfr. Cass. sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968).
Consegue a quanto precede l'infondatezza del motivo di opposizione.
8. Con un ulteriore motivo, le opponenti hanno dedotto di non essere state destinatarie della spedizione del titolo in forma esecutiva, in violazione dell'art. 475 c.p.c.
Va tuttavia considerato che figlia del defunto mutuatario, ne è erede, e non può Parte_1
dunque essere considerata soggetto terzo rispetto al contratto. Per quanto riguarda Parte_2
essa, oltre a essere erede del mutuatario, è anche parte del contratto di mutuo del 2009, che ha sottoscritto in qualità di fideiussore. Deve dunque trovare applicazione in entrambi i casi l'esonero dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall'art. 41 T.U.B.
Anche detto motivo va, dunque, disatteso.
9. Le opponenti hanno, inoltre, lamentato la violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che le somme richieste col precetto non siano determinate né determinabili.
Il motivo è infondato.
Giova in proposito rammentare che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo,
contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di
nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del
procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass., Sez. III, n. 8906 del
18.03.2022). Il precetto opposto è dunque, sotto questo profilo, perfettamente valido.
10. Con riguardo alla asserita nullità dei contratti per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto, parte opponente ha sostenuto la sproporzione tra l'unico reddito al tempo percepito da ossia la propria pensione ammontante a € 430,00 mensili circa, e Persona_1
le rate dei mutui.
Sul punto, premesso che ogni valutazione sulla concessione o meno di un mutuo rientra nel rischio d'impresa della banca mutuante, va rilevato che parte opponente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno di quanto affermato e non ha preso posizione sulla circostanza dedotta dall'opposta – e provata dal contratto di mutuo del 2002 in atti – che in tale contratto egli si fosse qualificato come artigiano e, quindi, come soggetto in grado di produrre reddito da lavoro.
11 R.G. n. 1406/2022
Anche tale motivo di opposizione è, dunque, infondato.
11. Le opponenti hanno altresì dedotto l'usurarietà dei tassi di interessi previsti nei contratti.
Al riguardo, va premesso che il tasso contrattuale da raffrontare al tasso soglia usura è il c.d. T.E.G.
(tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito,
secondo le Istruzioni Banca di Italia e non anche il T.A.E.G. (per i contratti credito al consumo) o l'I.S.C. (per gli altri contratti di finanziamento), che rappresenta il costo effettivo dell'operazione di credito espresso in percentuale.
Va inoltre ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, affermando che, allorché il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della l. n.
108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata
successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la
pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere
qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto» (Cass. S.U., n. 24675 del 19 ottobre 2017).
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di condividere le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata in corso di causa, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche rispetto alle osservazioni presentate.
Anzitutto, con riguardo al mutuo del 27.11.2002, il consulente, dopo aver riassunto le caratteristiche di tale finanziamento, ha precisato che “per procedere alla determinazione del T.E.G.
bisogna in prima istanza identificare i costi rilevanti ai fini del calcolo;
tali oneri saranno divisi tra quelli che
impattano direttamente sul totale del capitale erogato e quelli che invece incidono durante tutto il periodo di
ammortamento, che, per semplicità espositiva, diremo variano, aumentandolo, l'importo effettivo della rata
pagata o da pagare. Pertanto, stante quanto previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia, avremo che i costi
che incidono nel conteggio del T.E.G. saranno i seguenti: SPESE PRINCIPALI CORRELATE
ALL'EROGAZIONE: - Spese di Istruttoria € 418,11 Totale una Tantum: € 418,11 ALTRE SPESE CHE
INCIDONO SUI PAGAMENTI PERIODICI: - Spese invio rata € 1,29 / Rata” (pagina 9 della relazione).
12 R.G. n. 1406/2022
Ciò premesso, una volta sviluppato il piano di ammortamento il consulente ha proceduto al calcolo del T.E.G. come segue: “numero Totale dei flussi di cassa 32 Valore Totale Flussi di cassa: -
39.402,63 - di cui valore dell'Erogazione 80.000,00 - di cui uscite per quota Capitale -80.000,00 - di cui
uscite per quota Interessi -38.944,53 - di cui per uscite per Ulteriori Oneri -458,10 T.E.G. 6,124%” (pagine
9 e 10 della relazione). Ha quindi condivisibilmente osservato che “pertanto, rilevato in tal modo il
T.E.G. del finanziamento, si può procedere al suo confronto con la corrispettiva soglia d'usura per la verifica
della c.d. “usura originaria”. La soglia di riferimento, considerata la tipologia dell'operazione e la data di
stipula (Mutui ipotecari a tasso fisso e variabile fino al 30 giugno 2004 – Intera distribuzione – Periodo
01/10/2002 | 31/12/2002) è pari al 8,415% (dato da un T.E.G.M. dello 5,61% aumentato della metà). Come
si può intuire facilmente il T.E.G. rilevato è inferiore alla soglia d'usura di riferimento. T.E.G. 6,124% <
SOGLIA USURA 8,415%” (pagina 10 della relazione).
Venendo al mutuo fondiario del 17.02.2009, anche in questo caso il consulente ne ha dapprima riassunto le caratteristiche principali. Ha poi identificato i costi rilevanti ai fini del calcolo del
T.E.G. come segue: “SPESE PRINCIPALI CORRELATE ALL'EROGAZIONE: - Spese di Istruttoria €
250,00 Totale una Tantum: € 250,00 ALTRE SPESE CHE INCIDONO SUI PAGAMENTI PERIODICI: -
Spese invio rata € 2,50 / Rata” (pagine 11 e 12 della relazione). Ha poi proceduto allo sviluppo del piano di ammortamento e al calcolo del T.E.G., con le seguenti risultanze: “Numero Totale dei flussi
di cassa 242 Valore Totale Flussi di cassa: -24.418,16 - di cui valore dell'Erogazione 35.000,00 - di cui uscite
per quota Capitale -35.000,00 - di cui uscite per quota Interessi -23.565,66 - di cui per uscite per Ulteriori
Oneri -852,50 T.E.G. 6,020%” (pagina 12 della relazione). Di conseguenza, il consulente ha potuto condivisibilmente constatare che “rilevato in tal modo il T.E.G. del finanziamento, si può procedere al
suo confronto con la corrispettiva soglia d'usura per la verifica della c.d. “usura originaria”. La soglia di
riferimento, considerata la tipologia dell'operazione e la data di stipula (Mutui ipotecari a tasso fisso dal 1°
luglio 2004 – Intera distribuzione – Periodo 01/01/2009 | 31/03/2009) è pari al 8,085% (dato da un
T.E.G.M. dello 5,39% aumentato della metà). Come si può intuire facilmente il T.E.G. rilevato è inferiore
alla soglia d'usura di riferimento. T.E.G. 6,020% < SOGLIA USURA 8,085%” (pagina 12 della relazione).
Con riferimento alla verifica sull'eventuale tasso usurario degli interessi moratori, il consulente ha affermato – per quanto riguarda il mutuo del 27.11.2012 – che “essendo il negozio stipulato prima del
31/03/2003, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei tassi corrispettivi”, atteso che i
DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non
indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori. Nel caso specifico abbiamo che il tasso moratorio
13 R.G. n. 1406/2022
pattuito in contratto – pari al 8,415% - risulta esattamente uguale al tasso soglia del periodo (T.E.G.M. dello
5,61% aumentato della metà)” (pagina 13 della relazione).
Con riguardo al contratto di mutuo del 17.02.2009, è stato rilevato che “essendo un negozio stipulato
tra il 01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) ed il 30/06/2011, il “tasso soglia di
mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora
indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La
formula diviene la seguente “(T.E.G.M. + 2,1) x 1,5” che porta alla determinazione di un tasso soglia pari al
11,235%. In questo caso il tasso moratorio pattuito – pari allo 8,09% - risulta inferiore al tasso soglia del
periodo di riferimento” (pagine 13 e 14 della relazione).
Devono pertanto essere condivise le conclusioni a cui è pervenuto il consulente, in base alle quali
“in merito ai quesiti di cui alla lettera A e n.3, in aderenza alle verifiche richieste, è emerso quanto di seguito:
3) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 novembre 2002 non è stata riscontrata usura
originaria avendo il sottoscritto CTU calcolato un TEG del 6,124% a fronte di un tasso soglia del 8,415%; 4)
Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 17 Febbraio 2009 non è stata riscontrata usura
originaria avendo il sottoscritto CTU calcolato un TEG del 6,020% a fronte di un tasso soglia del 8,085%; -
In merito ai quesiti di cui al punto 4) e relativi sub, in aderenza alle verifiche richieste, è emerso quanto di
seguito: 3) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 27 novembre 2002 non è stato riscontrato
un tasso moratorio pattizio oltre soglia di usura avendo il sottoscritto CTU riscontrato un Tasso moratorio
del 8,415% a fronte di un tasso soglia del 8,415%; 4) Circa il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data
17 Febbraio 2009 non è stato riscontrato un tasso moratorio pattizio oltre soglia di usura avendo il
sottoscritto CTU riscontrato un Tasso moratorio del 8,09% a fronte di un tasso soglia del 11,235%”
(pagine 19 e 20 della relazione).
Anche sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione è infondata.
12. Parte opponente ha anche contestato sotto molteplici profili il quantum debeatur relativamente al precetto opposto.
In primo luogo, per quanto riguarda le contestazioni sull'indeterminabilità della somma dovuta, è
sufficiente richiamare le considerazioni e la giurisprudenza sopra richiamate per affermarne l'infondatezza.
Le considerazioni relative al fatto che gli importi chiesti col precetto sarebbero stati viziati, anche sotto il profilo del quantum debeatur, dall'applicazione di interessi usurari risultano smentite dalle
14 R.G. n. 1406/2022
già richiamate risultanze della c.t.u., che ha invece accertato che – tanto con riguardo agli interessi corrispettivi quanto con riferimento a quelli moratori – non è stata mai superata la soglia di usura.
Infine, non vi è stata alcuna duplicazione nelle spese legali dell'atto di precetto, atteso che sono stati richiesti due distinti importi, uno di € 90.304,46 per la uno di € 47.878,08 per la Per_1 Pt_2
Nei confronti di quest'ultima è stato azionato unicamente l'importo relativo al mutuo fondiario del
2009 nell'ambito del quale la stessa era fideiussore. Da ciò deriva, nei suoi confronti, l'intimazione mediante precetto a pagare una somma rientrante in un differente e inferiore scaglione del d.m.
55/2014. Ciò fermo restando che ad intimazioni differenti nei confronti di soggetti differenti corrispondono distinte e autonome spese legali. Nessuna illegittima duplicazione, poi, si riscontra nelle spese di notifica, atteso che il precetto è stato notificato con due distinte notifiche alle due opponenti.
Pertanto, anche questo motivo di opposizione è infondato.
13. Infine, risulta infondata anche la domanda di nullità della fideiussione prestata da Pt_2
[...]
In primo luogo, parte opponente ha sostenuto che ha richiesto la Controparte_3
fideiussione con riferimento a un finanziamento concesso senza tenere conto della reale garanzia di solvibilità di venendo così meno ad obblighi di correttezza e buona fede. Tuttavia, Persona_1
nessuna violazione di tali obblighi è stata posta in essere dalla banca, che ha valutato di concedere al l mutuo da questi richiesto al fine di estinguere una precedente posizione debitoria con Per_1
IT (pagina 2 del contratto di mutuo prodotto sub doc. 4), richiedendo per maggior garanzia la fideiussione della In tale contesto, non sussisteva alcun onere informativo gravante sulla Pt_2
banca mutuante di informare il fideiussore sulla solvibilità del mutuatario.
Quanto alla asserita nullità per utilizzo di clausole di clausole redatte “sulla base del c.d. “schema
ABI”, l'eccezione è stata formulata in termini generici, non essendo neppure stato versato in atti il predetto schema, così come quella relativa alla violazione del limite di finanziabilità.
Né la fideiussione può essere ritenuta nulla perché relativa a un contratto concluso, secondo la tesi di parte opponente, in frode alla legge, con interessi usurari e con violazione del limite di finanziabilità. Infatti, tali circostanze sono tutte da disattendere, per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso poi, quand'anche venisse dichiarata la nullità della clausola di rinuncia alla decadenza
ex art. 1957 c.c., essa non potrebbe in alcun modo giovare a parte opponente, dal momento che non
è stata sollevata nei termini l'eccezione di decadenza dalla fideiussione. Sul punto, va ricordato che
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“la nullità, accertata in giudizio, della clausola di rinuncia alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo
cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale se il creditore entro sei
mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non ha incidenza sul
diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante ove quest'ultimo non abbia proposto
tempestivamente l'eccezione di decadenza, e ciò in quanto tale eccezione è eccezione in senso stretto” (Cass.,
Sez. I,. n. 267 del 7.01.2025). Pertanto, in assenza di una tempestiva eccezione di decadenza, la nullità della fideiussione per nullità della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non incide da sé sola sul diritto del creditore ad esigere la prestazione dal fideiussore.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza delle opponenti e sono liquidate in base al d.m. 55 del
2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000,00), per le fasi di giudizio svolte.
15. Stante l'esito del giudizio, le spese di c.t.u., già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta l'opposizione promossa da e Parte_1 Parte_2
b) condanna e in solido tra loro alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
elle spese di lite che liquida in € 14.103,00, per compensi, oltre Controparte_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
c) pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Pt_1
in solido tra loro.
[...] Parte_2
Così deciso in Arezzo, il 18 dicembre 2025
Il giudice
EI AD SE
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