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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N.10504/24 all'udienza del 7/10/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Andrea IZ (pec: ) e EO IZ (pec: Email_1
), giusta procura alle liti in atti Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
SC (pec: ), giusta procura in atti Email_3
RESISTENTE , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Gustavo Iandolo
(pec: t), giusta procura alle liti a rogito del Email_4
notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024 Persona_1
RZ AM
OGGETTO: Differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024 la ricorrente di cui in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“in via principale, previo accertamento del diritto della sig.ra a Parte_1 conseguire il diverso inquadramento contrattuale, da “aiuto cuoco” a “cuoco” e dal livello “V” al livello “IV” del CCNL commercio, a far data dal 1.7.2019 e sino al 31 agosto 2021, condannare la resistente Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t. sig. , a
[...] P.IVA_1 Controparte_2 corrispondere quanto dovuto a titolo di differenze retributive, come quantificate nell'allegato conteggio di calcolo, indennità sostitutive per permessi e festività non godute, nonché gli accantonamenti del TFR maturato nel periodo in questione, nel complessivo importo di € 6.352,54 e/o comunque alla misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., di cui la ricorrente fa sin d'ora espressa e specifica richiesta, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
sempre in via principale, previo accertamento del diritto della sig.ra a conseguire il diverso inquadramento contrattuale Parte_1 da “aiuto cuoco” a “cuoco”, dal livello “V” al livello “IV” del CCNL commercio, a far data dal 1.7.2019 e sino al 31 agosto 2021, condannare la resistente
[...]
P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t. sig. , alla regolarizzazione della posizione contributiva Controparte_2 del ricorrente presso il competente Enti previdenziali e quindi, presso l' in CP_3 relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro proseguito con soluzione di continuità a far data dall'assunzione del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione datoriale e, quindi, a partire dal 1.7.2019; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, condannare la resistente P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. sig. , alla corresponsione in favore della Controparte_2 sig.ra di quanto alla medesima dovuto per legge, a titolo di differenze Parte_1 retributive e/o contributive, anche all'esito dell'espletanda istruttoria e in base al CCNL di categoria allegato od altro che potrà essere accertato in corso di causa, anche ed eventualmente in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. A sostegno del ricorso esponeva di essere stata assunta con contratto del 25.6.19 dall' 1.7.2019 a tempo indeterminato orario part time verticale ,inquadrata al V livello del CCNL Terziario Commercio,con mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della società
“ Il Gastronomi 2 snc di TI IO & C.” e di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede della resistente in via Cornelio Magni n. 14/16; che erano contrattualmente previste 20 ore settimanali: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 13.40 ; che il 18.07.2019 il contratto era stato modificato, con decorrenza dall' 01.09.2019, dalla modalità part-time alla modalità full-time, con orario giornaliero di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 14.00, il sabato dalle 7.00 alle 12.00 e la domenica esclusa;
che detto orario era rimasto immodificato fino alla conclusione del rapporto di lavoro;
che il rapporto si era concluso con l'illegittimo ed arbitrario allontanamento della dipendente dal posto di lavoro;
che nonostante l'inquadramento iniziale al V livello del CCNL come “aiuto cuoco” aveva svolto le mansioni di
“cuoca”, dovendosi occupare, secondo le direttive del datore di lavoro, sig. CP_1
del contatto quotidiano con i fornitori, dell'acquisto dei generi alimentari, della
[...] redazione del menù del giorno, della preparazione delle pietanze da servire, dell'organizzazione della cucina con pulizia della stessa;
che, per le mansioni svolte, aveva diritto ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio;
che il rapporto si era svolto con le modalità della subordinazione;
che con inquadramento al IV livello aveva diritto ad euro 6.352,54 , come da conteggi allegati, per differenze retributive su paga oraria, ratei di tredicesima mensilità, festività, permessi non goduti, maggiorazione per il lavoro supplementare e T.F.R. maturato, oltre a quanto previsto per legge e a norma del CCNL di categoria, ivi compresa la regolarizzazione della sua posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale per l'intero periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, nella misura dovuta all' e secondo le correnti CP_3 disposizioni di legge. Concludeva come sopra Si costituiva , impugnando e contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Sosteneva che la sig.ra era stata assunta a partire dall' 01.07.2019 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part time per n. 20 ore settimanali con mansione di
“aiuto cuoco” ed inquadramento al V livello del CCNL Commercio perché la società aveva bisogno di un aiuto cuoco, avendo già all'interno del proprio organico tre persone che svolgevano alternativamente o congiuntamente le mansioni di cuoco ed anche perché era in procinto di aprire uno spazio operativo presso l'esercizio commerciale denominato “Mercato Plebiscito”, ove commercializzare prodotti provenienti dalla sede principale;
che presso la sede di Via Cornelio Magni 14-16, dove si era svolta la prestazione lavorativa della ricorrente, veniva svolta attività consistente nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari – drogheria – salumeria, mentre l'attività di somministrazione cibi e bevande non era mai stata svolta, poiché in attesa di presentazione di apposite pratiche amministrative ed autorizzative,. Come emergeva dal codice ateco;
che dall' 01.08.2019 l'orario era stato modificato da part time in full time, dalle 07.00 alle 14.00 per un totale di n. 40 ore settimanali e chiariva che, dopo circa un anno, in accordo con la dipendente ed in seguito ai suoi continui ritardi in entrata, si era proceduto ad un leggero cambio di orario, rimanendo sempre nel limite delle 40 ore settimanali, dalle 07.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 07.30 alle 12.30; che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie, rassegnate dalla stessa lavoratrice in data 10.08.2021, con decorrenza dal 30.08.2021 ; che la ricorrente non aveva mai svolto mansioni superiori di cuoco ed era stata correttamente inquadrata e retribuita. Contestava i conteggi in atti , assumeva che la ricorrente non aveva indicato le declaratorie del livello IV e V e aveva chiesto un inquadramento superiore per una figura non indicata nel ccnl Chiedeva di respingere il ricorso
Si costituiva l' che chiedeva al Tribunale, ove accertata la fondatezza del ricorso, CP_3 di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege previsti. Ammesse le prove, escussi i testi, rielaborati i conteggi dal ctp calcolando quanto percepito anche sulla base dell'ultima busta paga e tenuto conto delle osservazioni della società sui conteggi originari allegati al ricorso , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto del presente giudizio è il pagamento di differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni superiori lamentando la ricorrente di essere inquadrata come aiuto cuoca V livello invece che cuoca IV livello;
nessuna pretesa è presente nei conteggi per il lavoro supplementare indicato tra i titoli della pretesa al punto 10 del ricorso, per cui non appare necessaria un' indagine sull'orario espletato nel periodo di part time. Occorre premettere che ininfluente è la doglianza di parte resistente in ordine all'assenza di indicazioni nel ricorso delle declaratorie contrattuali , in quanto al V livello di inquadramento è la stessa società che riconduce le mansioni di aiuto cuoco nel contratto di assunzione e quanto al livello richiesto , il IV , la parte ricorrente afferma che tale è l'inquadramento del cuoco e ciò risulta non smentito dalla parte resistente e dal ccnl . Circa poi l'attribuzione del codice ateco alla società , che secondo parte resistente escluderebbe l'attività di somministrazione di cibi e bevande e abiliterebbe la società soltanto alle attività di e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, Parte_2 dalla ricostruzione della memoria e dalla deposizione dei testi di parte resistente è comunque emerso che nell'esercizio commerciale dove la ricorrente lavorava di via Cornelio Magni si svolgeva attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e salumeria ,ma anche la preparazione di piatti da asporto in relazione ai quali era necessaria l'attività dei cuochi, tanto che la stessa società resistente assume non avere la ricorrente svolto attività di cuoco perché già esistevano i cuochi
[...]
e così evidenziandosi che anche CP_4 Persona_2 Persona_3 presso l'esercizio commerciale di via Cornelio Magni si cucinava tanto che esistevano cuochi. Dall'istruttoria è poi emerso , come affermato dai testi di parte resistente , Per_3
( dal 2011 cuoco per la resistente) e ( responsabile presso il
[...] Testimone_1 locale a via Plebiscito dall'ottobre 2019 al settembre/ottobre 2020) , che a via Cornelio Magni si cucinavano cibi da asporto sia per i clienti dell'esercizio sia per la sede di via Plebiscito . Chiarito ciò, però ,la ricorrente non è riuscita a fornire la piena prova delle mansioni di cuoca dalla stessa assunte come svolte sin dall'inizio del rapporto. I testi di parte ricorrente sono stati , che riferiva per il periodo in Testimone_2 cui aveva lavorato per la resistente dal maggio/ giugno 2020 al settembre 2021, e confermava che la ricorrente era cuoca , ed il teste che Controparte_4 dichiarava di aver lavorato per la resistente per 5/ 6 anni come cuoco ,precisava che era stato ricoverato per l'ictus per circa due mesi dopo il covid , credeva fosse maggio/ giugno del 2021 , e che la ricorrente lo aveva sostituito. La ricorrente aveva lavorato quando si era assentato e non la conosceva prima della sua assenza , l'aveva conosciuta quando era tornato;
la ricorrente dal suo rientro aveva continuato a fare il cuoco fino a quando era andato via lui, ma non ricordava quando .Risulta pertanto che la testimonianza del teste risalente al giugno 2020 epoca a partire dalla Tes_2 quale il teste può riferire non essendo presente prima sui luoghi , è stata contraddetta dal teste che ha dichiarato avere conosciuto la ricorrente al suo rientro dalla CP_4 malattia nel luglio 2021 ,non conoscendola prima, avendolo sostituito durante la malattia e continuando a fare le mansioni di cuoco anche dopo il suo rientro Pertanto per il periodo anteriore al luglio 2021 le deposizioni dei testi di parte ricorrente sono contrastanti, mentre per il periodo dal luglio 2021 al 30 /8/21 le deposizioni sono coincidenti ma , proprio per i contrasti di tali deposizioni per il periodo pregresso non si possono ritenere i testi attendibili. I testi di parte resistente , invece , hanno dichiarato che presso l'esercizio di via Cornelio Magni vi erano i cuochi e e che essi si alternavano CP_4 Persona_2 con il ,prevalentemente presente presso via Plebiscito ( cfr teste Per_3 Per_3
). Pertanto, come poi affermato dal teste , particolarmente attendibile Testimone_1 in quanto al momento della deposizione non aveva più rapporti con la società ed era ex responsabile dell'esercizio di via Plebiscito , in cucina ,presso la sede di via Cornelio Magni, c'erano “ ”( e come Per_2 Persona_2 Controparte_4 cuochi e poi la ricorrente che non era cuoca. Alla luce di tale quadro probatorio non si può ritenere raggiuta la prova da parte della ricorrente dell'esercizio di mansioni superiori e il ricorso deve essere respinto . Le spese , liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza e si compensano con l' chiamato nel presente procedimento come litisconsorte necessario CP_3
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3098,00 oltre iva cae spese generali compensa le spese con l' CP_3
Roma 7/10/25 Il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II Lavoro
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N.10504/24 all'udienza del 7/10/25, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Parte_1
avv.ti Andrea IZ (pec: ) e EO IZ (pec: Email_1
), giusta procura alle liti in atti Email_2
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Controparte_2
SC (pec: ), giusta procura in atti Email_3
RESISTENTE , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Gustavo Iandolo
(pec: t), giusta procura alle liti a rogito del Email_4
notaio Repertorio n. 37875 del 22.3.2024 Persona_1
RZ AM
OGGETTO: Differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024 la ricorrente di cui in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir:
“in via principale, previo accertamento del diritto della sig.ra a Parte_1 conseguire il diverso inquadramento contrattuale, da “aiuto cuoco” a “cuoco” e dal livello “V” al livello “IV” del CCNL commercio, a far data dal 1.7.2019 e sino al 31 agosto 2021, condannare la resistente Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t. sig. , a
[...] P.IVA_1 Controparte_2 corrispondere quanto dovuto a titolo di differenze retributive, come quantificate nell'allegato conteggio di calcolo, indennità sostitutive per permessi e festività non godute, nonché gli accantonamenti del TFR maturato nel periodo in questione, nel complessivo importo di € 6.352,54 e/o comunque alla misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'espletanda C.T.U., di cui la ricorrente fa sin d'ora espressa e specifica richiesta, oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
sempre in via principale, previo accertamento del diritto della sig.ra a conseguire il diverso inquadramento contrattuale Parte_1 da “aiuto cuoco” a “cuoco”, dal livello “V” al livello “IV” del CCNL commercio, a far data dal 1.7.2019 e sino al 31 agosto 2021, condannare la resistente
[...]
P.IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t. sig. , alla regolarizzazione della posizione contributiva Controparte_2 del ricorrente presso il competente Enti previdenziali e quindi, presso l' in CP_3 relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro proseguito con soluzione di continuità a far data dall'assunzione del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione datoriale e, quindi, a partire dal 1.7.2019; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di reiezione delle domande svolte in via principale, condannare la resistente P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. sig. , alla corresponsione in favore della Controparte_2 sig.ra di quanto alla medesima dovuto per legge, a titolo di differenze Parte_1 retributive e/o contributive, anche all'esito dell'espletanda istruttoria e in base al CCNL di categoria allegato od altro che potrà essere accertato in corso di causa, anche ed eventualmente in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”. A sostegno del ricorso esponeva di essere stata assunta con contratto del 25.6.19 dall' 1.7.2019 a tempo indeterminato orario part time verticale ,inquadrata al V livello del CCNL Terziario Commercio,con mansioni di aiuto cuoco alle dipendenze della società
“ Il Gastronomi 2 snc di TI IO & C.” e di aver prestato la propria attività lavorativa presso la sede della resistente in via Cornelio Magni n. 14/16; che erano contrattualmente previste 20 ore settimanali: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.00 alle 13.40 ; che il 18.07.2019 il contratto era stato modificato, con decorrenza dall' 01.09.2019, dalla modalità part-time alla modalità full-time, con orario giornaliero di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 14.00, il sabato dalle 7.00 alle 12.00 e la domenica esclusa;
che detto orario era rimasto immodificato fino alla conclusione del rapporto di lavoro;
che il rapporto si era concluso con l'illegittimo ed arbitrario allontanamento della dipendente dal posto di lavoro;
che nonostante l'inquadramento iniziale al V livello del CCNL come “aiuto cuoco” aveva svolto le mansioni di
“cuoca”, dovendosi occupare, secondo le direttive del datore di lavoro, sig. CP_1
del contatto quotidiano con i fornitori, dell'acquisto dei generi alimentari, della
[...] redazione del menù del giorno, della preparazione delle pietanze da servire, dell'organizzazione della cucina con pulizia della stessa;
che, per le mansioni svolte, aveva diritto ad essere inquadrata nel IV livello del CCNL Commercio;
che il rapporto si era svolto con le modalità della subordinazione;
che con inquadramento al IV livello aveva diritto ad euro 6.352,54 , come da conteggi allegati, per differenze retributive su paga oraria, ratei di tredicesima mensilità, festività, permessi non goduti, maggiorazione per il lavoro supplementare e T.F.R. maturato, oltre a quanto previsto per legge e a norma del CCNL di categoria, ivi compresa la regolarizzazione della sua posizione contributiva, previdenziale ed assistenziale per l'intero periodo di svolgimento del rapporto lavorativo, nella misura dovuta all' e secondo le correnti CP_3 disposizioni di legge. Concludeva come sopra Si costituiva , impugnando e contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito. Sosteneva che la sig.ra era stata assunta a partire dall' 01.07.2019 con Parte_1 contratto a tempo indeterminato part time per n. 20 ore settimanali con mansione di
“aiuto cuoco” ed inquadramento al V livello del CCNL Commercio perché la società aveva bisogno di un aiuto cuoco, avendo già all'interno del proprio organico tre persone che svolgevano alternativamente o congiuntamente le mansioni di cuoco ed anche perché era in procinto di aprire uno spazio operativo presso l'esercizio commerciale denominato “Mercato Plebiscito”, ove commercializzare prodotti provenienti dalla sede principale;
che presso la sede di Via Cornelio Magni 14-16, dove si era svolta la prestazione lavorativa della ricorrente, veniva svolta attività consistente nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari – drogheria – salumeria, mentre l'attività di somministrazione cibi e bevande non era mai stata svolta, poiché in attesa di presentazione di apposite pratiche amministrative ed autorizzative,. Come emergeva dal codice ateco;
che dall' 01.08.2019 l'orario era stato modificato da part time in full time, dalle 07.00 alle 14.00 per un totale di n. 40 ore settimanali e chiariva che, dopo circa un anno, in accordo con la dipendente ed in seguito ai suoi continui ritardi in entrata, si era proceduto ad un leggero cambio di orario, rimanendo sempre nel limite delle 40 ore settimanali, dalle 07.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 07.30 alle 12.30; che il rapporto era cessato per dimissioni volontarie, rassegnate dalla stessa lavoratrice in data 10.08.2021, con decorrenza dal 30.08.2021 ; che la ricorrente non aveva mai svolto mansioni superiori di cuoco ed era stata correttamente inquadrata e retribuita. Contestava i conteggi in atti , assumeva che la ricorrente non aveva indicato le declaratorie del livello IV e V e aveva chiesto un inquadramento superiore per una figura non indicata nel ccnl Chiedeva di respingere il ricorso
Si costituiva l' che chiedeva al Tribunale, ove accertata la fondatezza del ricorso, CP_3 di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi ex lege previsti. Ammesse le prove, escussi i testi, rielaborati i conteggi dal ctp calcolando quanto percepito anche sulla base dell'ultima busta paga e tenuto conto delle osservazioni della società sui conteggi originari allegati al ricorso , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Oggetto del presente giudizio è il pagamento di differenze retributive legate allo svolgimento di mansioni superiori lamentando la ricorrente di essere inquadrata come aiuto cuoca V livello invece che cuoca IV livello;
nessuna pretesa è presente nei conteggi per il lavoro supplementare indicato tra i titoli della pretesa al punto 10 del ricorso, per cui non appare necessaria un' indagine sull'orario espletato nel periodo di part time. Occorre premettere che ininfluente è la doglianza di parte resistente in ordine all'assenza di indicazioni nel ricorso delle declaratorie contrattuali , in quanto al V livello di inquadramento è la stessa società che riconduce le mansioni di aiuto cuoco nel contratto di assunzione e quanto al livello richiesto , il IV , la parte ricorrente afferma che tale è l'inquadramento del cuoco e ciò risulta non smentito dalla parte resistente e dal ccnl . Circa poi l'attribuzione del codice ateco alla società , che secondo parte resistente escluderebbe l'attività di somministrazione di cibi e bevande e abiliterebbe la società soltanto alle attività di e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, Parte_2 dalla ricostruzione della memoria e dalla deposizione dei testi di parte resistente è comunque emerso che nell'esercizio commerciale dove la ricorrente lavorava di via Cornelio Magni si svolgeva attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e salumeria ,ma anche la preparazione di piatti da asporto in relazione ai quali era necessaria l'attività dei cuochi, tanto che la stessa società resistente assume non avere la ricorrente svolto attività di cuoco perché già esistevano i cuochi
[...]
e così evidenziandosi che anche CP_4 Persona_2 Persona_3 presso l'esercizio commerciale di via Cornelio Magni si cucinava tanto che esistevano cuochi. Dall'istruttoria è poi emerso , come affermato dai testi di parte resistente , Per_3
( dal 2011 cuoco per la resistente) e ( responsabile presso il
[...] Testimone_1 locale a via Plebiscito dall'ottobre 2019 al settembre/ottobre 2020) , che a via Cornelio Magni si cucinavano cibi da asporto sia per i clienti dell'esercizio sia per la sede di via Plebiscito . Chiarito ciò, però ,la ricorrente non è riuscita a fornire la piena prova delle mansioni di cuoca dalla stessa assunte come svolte sin dall'inizio del rapporto. I testi di parte ricorrente sono stati , che riferiva per il periodo in Testimone_2 cui aveva lavorato per la resistente dal maggio/ giugno 2020 al settembre 2021, e confermava che la ricorrente era cuoca , ed il teste che Controparte_4 dichiarava di aver lavorato per la resistente per 5/ 6 anni come cuoco ,precisava che era stato ricoverato per l'ictus per circa due mesi dopo il covid , credeva fosse maggio/ giugno del 2021 , e che la ricorrente lo aveva sostituito. La ricorrente aveva lavorato quando si era assentato e non la conosceva prima della sua assenza , l'aveva conosciuta quando era tornato;
la ricorrente dal suo rientro aveva continuato a fare il cuoco fino a quando era andato via lui, ma non ricordava quando .Risulta pertanto che la testimonianza del teste risalente al giugno 2020 epoca a partire dalla Tes_2 quale il teste può riferire non essendo presente prima sui luoghi , è stata contraddetta dal teste che ha dichiarato avere conosciuto la ricorrente al suo rientro dalla CP_4 malattia nel luglio 2021 ,non conoscendola prima, avendolo sostituito durante la malattia e continuando a fare le mansioni di cuoco anche dopo il suo rientro Pertanto per il periodo anteriore al luglio 2021 le deposizioni dei testi di parte ricorrente sono contrastanti, mentre per il periodo dal luglio 2021 al 30 /8/21 le deposizioni sono coincidenti ma , proprio per i contrasti di tali deposizioni per il periodo pregresso non si possono ritenere i testi attendibili. I testi di parte resistente , invece , hanno dichiarato che presso l'esercizio di via Cornelio Magni vi erano i cuochi e e che essi si alternavano CP_4 Persona_2 con il ,prevalentemente presente presso via Plebiscito ( cfr teste Per_3 Per_3
). Pertanto, come poi affermato dal teste , particolarmente attendibile Testimone_1 in quanto al momento della deposizione non aveva più rapporti con la società ed era ex responsabile dell'esercizio di via Plebiscito , in cucina ,presso la sede di via Cornelio Magni, c'erano “ ”( e come Per_2 Persona_2 Controparte_4 cuochi e poi la ricorrente che non era cuoca. Alla luce di tale quadro probatorio non si può ritenere raggiuta la prova da parte della ricorrente dell'esercizio di mansioni superiori e il ricorso deve essere respinto . Le spese , liquidate in dispositivo ,seguono la soccombenza e si compensano con l' chiamato nel presente procedimento come litisconsorte necessario CP_3
PQM
Definitivamente pronunciando ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3098,00 oltre iva cae spese generali compensa le spese con l' CP_3
Roma 7/10/25 Il giudice