Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2079 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2079/2024 promossa con ricorso depositato il 26.04.2024
1) Parte_1
Nato a Gallarate il 30.03.1980
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a Gallarate il 24.11.1979
Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gallarate in data
29.04.2007 (anno 2007 atto n. 18 parte II serie A)
Figli minorenni: TT NE (Tradate 02.08.2012) (Tradate Persona_1
20.06.20028)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.04.2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gallarate il 29.04.2007, risultante dal Registro degli Atti dello
Stato Civile – Comune di Gallarate al n. 18 parte II serie A Anno 2015 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei rispettivi comuni di residenza;
2. I figli minori vengono affidati, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocati in via prevalentemente presso la madre, in
Gallarate alla Via Gerolamo Buffoni n. 7, cui è assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3. I minori staranno presso la madre dalla domenica sera dalle ore 20.00 fino al mercoledì alle 18.00 e con il padre dalle ore 18 del mercoledì alle ore 20.00 del venerdì. Nei week end i minori staranno alternativamente con uno o con l'altro genitore che proseguirà il periodo di visita dal venerdì fino alla domenica sera alle 20.00 Quando il genitore presso il quale si trovano il venerdì non avrà il week end di sua spettanza li riaccompagnerà dall'altro genitore;
7
4. Quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere seco i minori per due settimane,
anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di aprile di ogni anno o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
5. Durante le vacanze natalizie salvi i periodi di visita di cui al punto 3 le parti
Pag. 2 di 5 avranno cura di alternare i giorni di vacanza 24,25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
6. Le vacanze pasquali ad anni alterni così come i ponti delle vacanze civili;
7. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
8. Le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro dei minori con il genitore non presente il giorno del loro compleanno;
9. Entrambi i genitori festeggeranno insieme ai figli le ricorrenze che li riguardano.
Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda i minori protagonisti, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando i figli si troveranno presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
d) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, i minori staranno con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali dei minori e della loro volontà in merito;
f) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione dei minori quando gli stessi si trovano presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere i medesimi per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione dei minori e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti dei minori;
Pag. 3 di 5 Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse dei minori;
g) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato ai minori (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, gli stessi recupereranno le visite con il genitore con il quale non sono potuti stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
10.la casa coniugale sita in Gallarate alla Via Buffoni Gerolamo n. 7 rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Il signor ha già Pt_2 Pt_1 rilasciato l'immobile coniugale. In ipotesi di vendita della casa coniugale la ripartizione dell'importo ricavate detratte le spese avverrà nei seguenti termini 15% e 85% Pt_2
Pt_1
11.Eventuali relazioni sentimentali delle parti dovranno vedere coinvolti i figli solo quando le stesse hanno raggiunto un serio grado di stabilità;
12.il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento nei confronti dei figli Pt_1
minori la somma mensile di euro 700,00 (euro 350,00 a figlio) entro il giorno dieci presso il conto corrente iban [...]. L'importo del mantenimento è soggetto a rivalutazione Istat;
13.Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio per il coniuge;
14.L'assegno unico rimane di pertinenza esclusiva della signora Parte_2
15.Quanto alle spese straordinarie, da suddividere con le seguenti modalità 30%
[...]
le parti osserveranno le prescrizioni di cui al Protocollo della Corte Parte_3
d'Appello di Milano;
16.Il signor si obbliga a proseguire nel pagamento del finanziamento dell'autovettura Pt_1
intestata alla signora Parte_2
17.le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
18.i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di divorzio;
Pag. 4 di 5 19. i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento / la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gallarate il 29.04.2007, risultante dal Registro degli Atti dello Stato Civile – Comune di Gallarate al n. 18 parte II serie A Anno 2015 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____21.5.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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