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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF31PPN00423 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21827/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] la sospensione dell'effetto esecutivo dell'atto ai sensi dell'art. 47 del DLgs. 546/92. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, riteniamo che sussistano i presupposti di cui all'art. 47 del d.lgs. 546/1992 per la sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione dell'atto impugnato di cui, nel presente atto, si formula rituale istanza.
2. In via principale, la declaratoria di nullità ovvero il suo annullamento per infondatezza, illegittimità ed errata applicazione della legge, con vittoria delle spese di giudizio per il difensore tecnico antistatario».
L'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale 1 di Napoli ha così concluso nelle controdeduzioni:
«[…] rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2025, depositato il 31 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificatagli il 5 novembre
2024, con cui l'Agenzia chiedeva il versamento della somma complessiva di 11.365,40 € a titolo di IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta 2017 €.
2. L'agenzia delle Entrate-Direzione provinciale 1 di Napoli depositava controdeduzioni e documentazione in data 4 marzo 2025, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dopo aver chiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ha rappresentato, nel merito, che l'intimazione impugnata scaturisce da un avviso di accertamento n. TF3014F02349/2023 per l'anno 2017, notificato in data 6 settembre 2023, del tutto illegittimo ed oggetto impugnazione innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, contro la cui decisione pende il procedimento di secondo grado.
Tutto ciò, per dedurre «l'inapplicabilità di un accertamento basato sui dati dell'Anagrafe Tributaria, senza un precedente contraddittorio con il contribuente», per poi concludere per la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Il ricorso va respinto.
Come risulta dall'atto impugnato, in termini riconosciuti dallo stesso ricorrente, l'intimazione di pagamento in esame è stata adottata dopo l'emissione dell'avviso di accertamento n. TF3014F02349/2023, notificato in data 6 settembre 2023, oggetto di impugnazione decisa dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli n.
14411/9/2024, che ha respinto il ricorso del contribuente.
Come correttamente osservato dall'Agenzia, l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 espressamente prevede la riscossione frazionata del credito fiscale a seguito di una sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso del contribuente.
Ed allora, in assenza di contestazioni sul quantum e sulle altre modalità con cui il recupero fiscale è stato intrapreso, il ricorso non può che essere respinto, restando riservata al giudice dell'avviso di accertamento ogni questione sul merito della pretesa tributaria.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, come da nota prodotta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida a favore dell'Agenzie delle Entrate D.P. I di Napoli, nella somma di 1.798,60 €, di cui 234,60 € per rimborso forfetario delle spese generali. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1830/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF31PPN00423 2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21827/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] la sospensione dell'effetto esecutivo dell'atto ai sensi dell'art. 47 del DLgs. 546/92. Alla luce di tutte le suesposte argomentazioni, riteniamo che sussistano i presupposti di cui all'art. 47 del d.lgs. 546/1992 per la sospensione dell'efficacia e/o dell'esecuzione dell'atto impugnato di cui, nel presente atto, si formula rituale istanza.
2. In via principale, la declaratoria di nullità ovvero il suo annullamento per infondatezza, illegittimità ed errata applicazione della legge, con vittoria delle spese di giudizio per il difensore tecnico antistatario».
L'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale 1 di Napoli ha così concluso nelle controdeduzioni:
«[…] rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 3 gennaio 2025, depositato il 31 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificatagli il 5 novembre
2024, con cui l'Agenzia chiedeva il versamento della somma complessiva di 11.365,40 € a titolo di IRPEF ed accessori per l'anno d'imposta 2017 €.
2. L'agenzia delle Entrate-Direzione provinciale 1 di Napoli depositava controdeduzioni e documentazione in data 4 marzo 2025, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, dopo aver chiesto la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, ha rappresentato, nel merito, che l'intimazione impugnata scaturisce da un avviso di accertamento n. TF3014F02349/2023 per l'anno 2017, notificato in data 6 settembre 2023, del tutto illegittimo ed oggetto impugnazione innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, contro la cui decisione pende il procedimento di secondo grado.
Tutto ciò, per dedurre «l'inapplicabilità di un accertamento basato sui dati dell'Anagrafe Tributaria, senza un precedente contraddittorio con il contribuente», per poi concludere per la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Il ricorso va respinto.
Come risulta dall'atto impugnato, in termini riconosciuti dallo stesso ricorrente, l'intimazione di pagamento in esame è stata adottata dopo l'emissione dell'avviso di accertamento n. TF3014F02349/2023, notificato in data 6 settembre 2023, oggetto di impugnazione decisa dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli n.
14411/9/2024, che ha respinto il ricorso del contribuente.
Come correttamente osservato dall'Agenzia, l'art. 68 d.lgs. n. 546/1992 espressamente prevede la riscossione frazionata del credito fiscale a seguito di una sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso del contribuente.
Ed allora, in assenza di contestazioni sul quantum e sulle altre modalità con cui il recupero fiscale è stato intrapreso, il ricorso non può che essere respinto, restando riservata al giudice dell'avviso di accertamento ogni questione sul merito della pretesa tributaria.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, come da nota prodotta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida a favore dell'Agenzie delle Entrate D.P. I di Napoli, nella somma di 1.798,60 €, di cui 234,60 € per rimborso forfetario delle spese generali. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia