TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2025/1645
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) iscritta al RG 1645/2025 proposta da
(C.F. ) con l'avv. TUORTO GERARDO Parte_1 C.F._1
e da (C.F. ) con l'avv. RUSSO CINZIA Parte_2 C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri cui sono stati comunicati gli atti;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., hanno rinunziato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“assegnare la casa familiare di Velletri, via Santo Tomao n. 20 alla sig.ra Parte_2 convivente con la figlia;
- affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1
e dimora abituale presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- Disporre che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il Per_1 seguente regime: – fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 9,00 sino alla domenica sera ore
21,30, con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
– durante la settimana, un pomeriggio dalle ore 15,00 sino alle 19,30 con riaccompagnamento presso il domicilio materno. I giorni infrasettimanali saranno concordati in anticipo, sulla base dei turni di lavoro dei genitori;
– vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre ore 10,00 sino alla sera del 30 dicembre ore 22,00
e negli anni dispari dal 30 dicembre dalle ore 10,00 sino al 7 gennaio ore 22,00; – vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e Pasquetta dalla mattina alle ore 10,00 sino alle 21,00 del terzo giorno;
– durante le vacanze estive, 15 giorni non consecutivi da concordarsi, con impegno di comunicare la località, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo di vacanza;
– in occasione delle altre festività infrannuali, (comprensive dei “ponti”) alternandosi con l'altro genitore.
– Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui la stessa sarà presso ciascuno di essi ed inoltre che il Sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, corrisponda alla Sig.ra entro il giorno 15 Parte_2 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00, importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte da SSN, scolastiche (a titolo esemplificativo, assicurazione, libri, mensa, materiale scolastico inizio anno, ecc.) sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, richiamato il Protocollo d'Intesa sulle spese dei figli del
Tribunale di Velletri sottoscritto il 30.03.2015, saranno divise al 50% ciascuno. Assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori. - Dare atto che ciascun genitore garantisce il contatto telefonico quotidiano con la figlia, in occasione della permanenza presso l'altro anche e soprattutto nei periodi di malattia. - Dare atto che i genitori parteciperanno agli eventi rilevanti nella vita della figlia, garantendo, salvo impedimenti di lavoro o comunque gravi, la loro presenza. Sarà onere di ciascun genitore tenersi informato delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. - Dare atto che i genitori dichiarano di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento anche per la minore. Spese di giudizio compensate tra le parti.”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Per_2
nata a [...] l'[...], alle condizioni espressamente richiamate in parte
[...]
motiva.
Così deciso in Velletri il 20/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott. Prisca Picalarga Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) iscritta al RG 1645/2025 proposta da
(C.F. ) con l'avv. TUORTO GERARDO Parte_1 C.F._1
e da (C.F. ) con l'avv. RUSSO CINZIA Parte_2 C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri cui sono stati comunicati gli atti;
rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., hanno rinunziato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare e confermando le condizioni di cui al ricorso congiunto;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“assegnare la casa familiare di Velletri, via Santo Tomao n. 20 alla sig.ra Parte_2 convivente con la figlia;
- affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1
e dimora abituale presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- Disporre che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il Per_1 seguente regime: – fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 9,00 sino alla domenica sera ore
21,30, con prelevamento e riaccompagnamento presso il domicilio materno;
– durante la settimana, un pomeriggio dalle ore 15,00 sino alle 19,30 con riaccompagnamento presso il domicilio materno. I giorni infrasettimanali saranno concordati in anticipo, sulla base dei turni di lavoro dei genitori;
– vacanze natalizie, negli anni pari dal 24 dicembre ore 10,00 sino alla sera del 30 dicembre ore 22,00
e negli anni dispari dal 30 dicembre dalle ore 10,00 sino al 7 gennaio ore 22,00; – vacanze pasquali tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e Pasquetta dalla mattina alle ore 10,00 sino alle 21,00 del terzo giorno;
– durante le vacanze estive, 15 giorni non consecutivi da concordarsi, con impegno di comunicare la località, l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo di vacanza;
– in occasione delle altre festività infrannuali, (comprensive dei “ponti”) alternandosi con l'altro genitore.
– Disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia nei periodi in cui la stessa sarà presso ciascuno di essi ed inoltre che il Sig. a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia, corrisponda alla Sig.ra entro il giorno 15 Parte_2 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00, importo annualmente rivalutato secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte da SSN, scolastiche (a titolo esemplificativo, assicurazione, libri, mensa, materiale scolastico inizio anno, ecc.) sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate, richiamato il Protocollo d'Intesa sulle spese dei figli del
Tribunale di Velletri sottoscritto il 30.03.2015, saranno divise al 50% ciascuno. Assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori. - Dare atto che ciascun genitore garantisce il contatto telefonico quotidiano con la figlia, in occasione della permanenza presso l'altro anche e soprattutto nei periodi di malattia. - Dare atto che i genitori parteciperanno agli eventi rilevanti nella vita della figlia, garantendo, salvo impedimenti di lavoro o comunque gravi, la loro presenza. Sarà onere di ciascun genitore tenersi informato delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia. - Dare atto che i genitori dichiarano di concedersi reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento anche per la minore. Spese di giudizio compensate tra le parti.”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sulla figlia minore Per_2
nata a [...] l'[...], alle condizioni espressamente richiamate in parte
[...]
motiva.
Così deciso in Velletri il 20/10/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE