Art. 4.
L' articolo 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato amministrativo e' composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Fanno altresi' parte di diritto del comitato il presidente del CNR; il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.
Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo".
L' articolo 22 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
"Il comitato amministrativo e' composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Fanno altresi' parte di diritto del comitato il presidente del CNR; il presidente dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione e il presidente del comitato tecnico scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.
Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto con voto consultivo".