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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/05/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 56-1/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. ) Parte_1 C.F._1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.4.2023, ha depositato, con Parte_1
l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa
[...]
, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, Persona_1 allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 22.11.2024, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 27.4.2023, ha proposto ai Parte_1 creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma
CCII; preso atto delle integrazioni disposte a seguito dei decreti emessi in data 11.7.2023,
21.9.2023 e 23.11.2023 e 5.4.2024; rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa
in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
Persona_1 vista la rimodulazione del piano, depositata in data 31.10.2023; vista l'integrazione alla relazione dell'OCC, depositata in data 15.12.2023 ed in data
26.4.2024; accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
1 rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;
ritenuto che
la proposta e il piano, sì come integrati, siano ammissibili;
visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
INIBISCE fino all'eventuale provvedimento di omologazione l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del ricorrente”.
Con relazione del 17.1.2025, l'OCC ha comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che i creditori
, e , avevano presentato CP_1 CP_2 Controparte_3 osservazioni.
Al fine di decidere rileva evidenziare quanto segue.
2. Il ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia come guardia carceraria e percepisce una retribuzione mensile netta media di circa € 2.190,00; il suo nucleo familiare è costituito da e da 3 figli (il quarto figlio si è reso Persona_2 autonomo negli ultimi mesi).
2.1 Sull'origine del sovraindebitamento, si legge nella relazione integrativa depositata dall'OCC che:
“Il primo finanziamento richiesto dal ricorrente risale al 07/10/2005 con Ducato Spa di € 3.600,00, fornitore Mobil Futura, rata mensile 110,50 per 42 mesi montante € 4.637,64, garante la genitrice
2 (dipendente a tempo indeterminato della Regione Autonoma della Sardegna, Parte_2 redditi percepiti € 33.880,06). Il finanziamento fu contratto per l'arredamento dell'immobile detenuto in locazione per €420 mensili nel Comune di Sestu Via Cocco Ortu n. 15, adibito ad abitazione con la compagna e il figlio di quest'ultima nato da una precedente relazione. All'epoca, il Per_3 ricorrente era Volontario in Ferma per un anno (VFP1- volontario in ferma iniziale) nell'Esercito
Italiano con arruolamento dal 13/07/2004 (data arruolamento Esercito Italiano) fino al 30/08/2007
(Congedo illimitato Esercito Italiano).
La compagna, pur non essendo regolarmente assicurata, fino all'insorgere delle diverse malattie che ne minarono lo stato di salute, svolgeva l'attività di estetista con un compenso mensile di circa
500/1000 euro.
Nell'anno la retribuzione netta ammontava ad € 7.589,72 rapportata a dodici mensilità € 632,47.
Nel 2006 il ricorrente si trovava ancora in stato di stato di ferma, ciò non di meno ritenendo di giungere al servizio permanente sulla base dei titoli acquisiti, contrasse matrimonio e sottoscrisse un nuovo contratto di finanziamento in data 06/03/2006 con Agos di € 20.000,00, n°84 mensilità di
€ 320,60, garantito dalla madre. Il totale del debito ammontava ad € 26.930,40, a fronte del quale gli vennero accreditati € 18.773.29 avendo estinto il precedente finanziamento.
Il 05/06/2006 contrasse un ulteriore finanziamento con Ducato Spa di € 30.000,00 n° 84 rate mensili di € 440,00 ed estinse il precedente finanziamento garantito altresì dalla signora . Pt_2
Nell'anno in oggetto la retribuzione netta ammontava ad € 11.342,01 pari ad € 945,16 mensili.
Fino all'agosto del 2007 il ricorrente percepì regolare retribuzione.
A seguito della intervenuta riforma, venne bandito il concorso pubblico con la possibilità di essere immessi in ruolo VFP4 (Volontario Ferma per 4 anni) ma, nonostante i reiterati tentativi di superare il concorso negli anni 2006/2007 e 2008, gli esiti furono negativi. Nel frattempo il ricorrente superò il periodo massimo della rafferma per il raggiungimento del limite d'età. Dopo l'ultima rafferma il Sig. continuò a prestare servizio in qualità di Riservista dell'Esercito seppure con discontinuità e Pt_1 per un massimo di 180 giorni.
Con la perdita del lavoro stabile iniziarono le difficoltà finanziarie nel pagare l'affitto, le bollette e le rate del prestito tant'è che nel 2007 e nel 2008 il ricorrente si rivolse ai Servizi Sociali ottenendo un contributo annuo per l'affitto di €1200. Inoltre, partecipò al bando dell'Estrema Povertà, domanda accolta concordandogli 70 ore mensili per servizio sicurezza e aiuto alle assistenti sociali con una retribuzione mensile di 600€.
Nelle more di un'assunzione duratura, in data 05/11/2007 e fino al 6/2/2009 (data licenziamento per cessata attività della ditta), il ricorrente fu assunto dal genitore C.I.EM. di . Per_4
Nell'anno la retribuzione netta ammontava ad € 9.118,75 pari ad € 759,89 mensili.
Data la crisi finanziaria, il ricorrente, ancora una volta, grazie alle garanzie prestate dalla madre, ottenne la liquidità necessaria da Ducato spa il 25/06/2008 contraendo un debito di € 36.400 da rimborsare in 84 rate con un importo mensile di € 607,00 ed erogazione effettiva di € 16.000, la parte
3 restante fu utilizzata per far fronte alle spese familiari, riacquistare parte degli arredi deteriorati a causa di infiltrazioni di umidità e per il completamento dell'appartamento.
In data 10 ottobre 2008 partecipò, superandolo, al concorso pubblico per 219 posti di allievo di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), ma le assunzioni furono bloccate a causa dei ricorsi dei partecipanti fino al 2011 (come da comunicazione del Ministero della
Giustizia datata 26/03/2009), anno in cui il proponente divenne effettivo con assegnazione al
Carcere di Novara.
Nel contempo inizia ad emergere il precario stato di salute del coniuge cui viene diagnosticata un'epatite cronica autoimmune (con esenzione ATS); i sintomi di stanchezza ed i dolori muscolari della malattia le impedirono di continuare a svolgere l'attività di estetista. La malattia venne diagnosticata a seguito di diversi controlli ed analisi mediche con un incremento sensibile delle spese familiari mensili.
Nell'anno 2008 la retribuzione netta annua ammontava ad € 12.043,13 data dalla somma delle retribuzioni percepite dalla ditta CIEM di Aramu Gino € 5.832,05 e dal Comando Militare Autonomo della Sardegna € 6.211,08, corrispondenti ad una retribuzione netta di € 1.003,59.
Il 24/02/2009 al coniuge fu diagnosticata un'ulteriore patologia: la fibromialgia che, benché invalidante, non rientra tra le malattie riconosciute dall determinando l'esborso di circa 300/400 CP_4 euro al mese tra visite mediche, analisi cliniche, test ed integratori.
Nel 2010 la famiglia dovette abbandonare l'immobile in Sestu Via Cocco Ortu, detenuto in locazione al canone di 420€ mensili, a seguito di sfratto per morosità, andando a vivere dalla madre di lui. La sentenza di sfratto condannò il ricorrente al pagamento di oltre 14.000 euro (...).
La retribuzione annua netta era pari ad € 1.012,95 pari ad € 84,41 mensili.
Nel 2011, il ricorrente vinse il concorso con assegnazione al carcere di Novara. Sottoscrisse un nuovo contratto di finanziamento con Pitagora Spa di € 37.200,00 (n° 120 rate x 310€) contro cessione del quinto dello stipendio di € 310.
In quell'anno sostenne spese legali per circa 1500€ per la pratica di adozione del figlio del coniuge, cui si aggiunse l'inaspettato stato di gravidanza del coniuge (benché le fosse stata diagnosticata l'infertilità, con aggravio di spese per le frequenti visite mediche collegate al suo precario stato di salute.
La retribuzione annua netta ammontava ad € 12.979,56 corrispondenti ad € 1.081,63.
Il 06/06/2012 nacque la figlia ma sorge per la madre un'ulteriore complicazione: il Per_5 Parte_3
.
[...]
Nel mese di febbraio la famiglia si trasferì fino al dicembre 2019 in un immobile privo di arredi in
Via Germanico n. 3, al canone di 650 € oltre 124 € per quote condominiali. CP_3
Le difficoltà finanziarie per sostenere la famiglia aumentarono anche a causa degli studi universitari del primo figlio prima a Cagliari e di seguito a Pavia fino al compimento dei 21 anni e dei viaggi
4 aerei/treni settimanali da Novara a Cagliari per supportare fisicamente il coniuge almeno nel week- end (partenza venerdì e rientro domenica notte).
La retribuzione annua netta ammontava ad € 21.475,87 pari ad € 1.789,65 mensili.
Nel 2013 il ricorrente fu assegnato alla Casa circondariale di Uta. In data 31/12/2013 sottoscrisse con IB CA (Istituto CArio del Lavoro) un prestito di € 36.000 (n°120 rate per € 300,00) con delega di pagamento in busta p aga successivamente estinto con VIVIBANCA SPA.
Nell'anno la retribuzione annua netta ammontava ad € 22.364,15 pari ad € 1.863,67.
Nel 2014 i coniugi si separarono legalmente ma di fatto la loro lontananza durerà soltanto 13 mesi, gli stessi risultano ancora formalmente separati non avendo le risorse finanziarie per regolarizzare la loro effettiva situazione giuridica.
All'epoca la retribuzione netta media mensile ammontava a € 1.243,32.
Nel 2015 il ricorrente, estinse il precedente finanziamento BP CA PO di MI
(anche se la società continuò a trattenere la somma anche nei mesi di gennaio e febbraio 2016 per poi restituirle successivamente) grazie al nuovo prestito (contratto n° 77483) di € Controparte_1
36.600.00 e n. 120 rate da € 305,00 (con trattenuta in busta paga dal mese di marzo 2016).
Nello stesso anno il coniuge è nuovamente ed inaspettatamente in stato di gravidanza.
All'epoca la retribuzione netta media mensile ammontava a € 1.466,95.
In data 01/02/2016 nacque il figlio Per_6
(...)
Il 20/03/2018 ... nacque la quarta figlia.
Con l'acuirsi delle difficoltà finanziarie il proponente contrasse un ulteriore prestito in data 01/08/2018 con CA Intesa con estinzione del precedente di € 3.000 ottenendo liquidità per € 2.000 per un totale finanziamento di € 5.000, da rimborsare con una rata mensile di € 121 per 5 anni, montante
7.260,00.
In data 06/08/2018 estinse il precedente prestito inglobandolo nel nuovo prestito di Parte_4
€ 47.876,40, montante € 65.640,00 piano di rimborso di n° 120 rate di € 547,00, garante il coniuge pur non avendo redditi dimostrabili.
All'epoca il ricorrente percepiva una retribuzione annua netta pari a € 26.012,28 ed una retribuzione mensile di € 2.167,69.
Nel 2019 il proprietario dell'immobile detenuto in locazione con contratto 4+4 ne richiese il rilascio e la famiglia fu costretta a convivere nuovamente con la madre di lui, con ulteriori costi per distacco utenze e trasloco mobilio. Dopo 9 mesi il proprietario ripropose lo stesso immobile in CP_3
(dove tuttora la famiglia risiede) non intendendo più procedere con la vendita e la famiglia si ritrasferisce nello stesso con ulteriori spese.
(...)
In data 17/02/2020 il proponente contrasse un debito con di € 36.600 chiudendo il CP_1
5 precedente prestito ( contratto n. 77483) rinnovando la cessione del quinto con incremento CP_1 della rata mensile da 305,00 a € 380,00 per la durata di 120 mesi, montante € 45.600,00.
(...)
In data 16/05/2021 ottenne una linea di credito revolving COFIDIS di € 1.500,00 n° 24 rate di €
66,64, montante e 1642,51.
Nel luglio dello stesso anno contrasse un prestito con CA Intesa, il debito complessivo di €
23.154,01 è dato dalla 1^ rata di € 391,42 e le successive n° 119 di € 191,22 a fronte dell'erogazione di € 14.687,01.
(...)
Nel 2022 Intesa San Paolo procede con la revoca della carta di credito, l'importo dovuto risulta essere di € 3.850,70.
(...)
Si evidenzia infine che, nel periodo che intercorre tra il 2017 e il 2023 per il coniuge ed il ricorrente, che peraltro dovette subire un intervento chirurgico sostenendo spese mediche complessive per €
11.302,00.
Al fine di rappresentare e sintetizzare con maggiore immediatezza quanto sopra esposto, di seguito una tabella rappresentativa degli incrementi nominali progressivi del debito, delle rate dei finanziamenti e dei redditi netti percepiti nei diversi anni.
Il totale di € 213.741,57 della colonna Progressione saldo debitore rappresenta l'ammontare totale del debito nominale a fronte del quale risultano dovuti € 152.000,25 come da relazione depositata dalla scrivente in data 11/04/2023”.
2.2 In quanto sopra illustrato, è innegabile che il sovraindebitamento sia stato determinato con comportamento superficiale, consapevole, risultando percepibile ad
6 una persona mediamente diligente che la modalità incrementale di debito avrebbe portato all'inadempimento in un limitato periodo di tempo.
Occorre tuttavia stabilire se la colpa nel sovraindebitamento possa essere qualificata anche in termini di gravità.
Come già evidenziatosi nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, “il presupposto di accesso allo strumento del piano del consumatore, originariamente delineato da una definizione non brillante sintetizzata nel fuorviante concetto di
“meritevolezza”, è stato schiarito dall'art. 7 c. 2 lett. d-ter, introdotto dal d.l. 137 del
2020, il quale, riprendendo l'analoga disposizione ora inserita nell'art. 69 c. 1 del CCII, condiziona l'ammissibilità del piano alla assenza di colpa grave, mala fede o frode nel sovraindebitamento.
Al contempo, è stata introdotta anche una specifica disciplina del trattamento del creditore, banca o intermediario finanziario, che abbia concesso credito violando l'obbligo, sancito dall'art. 124 bis TUB, di valutare il merito creditizio del cliente, anticipando l'entrata in vigore di previsioni contenute del CCII ispirate a principi di responsible lending.
Segnatamente, mentre l'art. 9 c.
3-bis lett. e) richiede all'OCC di verificare se “il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, l'art. 12 c.
3-bis ha introdotto una ipotesi di sanzione processuale per la violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nella interpretazione delle modifiche, la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno proposto differenti letture.
Secondo una prima tesi, il presupposto di accesso al procedimento non ha mutato caratteristiche, restando pur sempre incentrato sulla condotta del debitore (vd.
Tribunale Catania 5.3.2021). Questa tesi, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla c.d. meritevolezza ... inquadra il presupposto in termini oggettivi. Il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l'obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere colposamente provocato il sovraindebitamento mediante comportamenti successivi alla assunzione prudente dell'obbligazione.
7 Si tratta di ipotesi in cui il debitore, nell'assumere l'obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. La modifica normativa, allora, incide solamente sulla soglia di prudenza richiesta dalla legge, secondo il parametro della gravità, da intendersi quale scostamento dalle più elementari regole che devono guidare un consumatore nella assunzione e nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo una tesi opposta, la gravità della colpa assume un valore di maggiore ampiezza rispetto alla semplice condotta del debitore, richiamando l'esigenza di valutare complessivamente la situazione in cui il sovraindebitamento si è verificato.
Questa giurisprudenza ha quindi individuato due specifici elementi che dovrebbero arricchire il quadro della valutazione della condotta del debitore: a) i motivi che hanno portato il debitore a sovraindebitarsi, invero già utilizzati da una precedente giurisprudenza per riempire di contenuto la nozione di meritevolezza;
b) il comportamento del finanziatore al momento di concedere il credito.
Seguendo questo filone di pensiero, una parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere l'accesso al piano del consumatore solo a quelle condotte connotate dal dolo di danneggiare i creditori o da operazioni di puro rischio, recuperando alla colpa lieve le ipotesi di sovraindebitamento per necessità o quelle causate dalla mancata cooperazione del creditore nella valutazione del merito creditizio” (cfr. Tribunale di
Cagliari decreto di omologa del 2.3.2023). Ed è in questa seconda prospettiva, conforme allo “spirito” della direttiva Insolvency – la quale non prevede alcun criterio in tema di colpa per l'accesso all'istituto e prevede il diritto all'esdebitazione, con la conseguenza che i casi di inammissibilità dovrebbero essere considerati residuali, pena la frustrazione degli obiettivi della legislatore che ha inteso ampliare le ipotesi di accesso agli istituti di regolazione della crisi ancor più che alla cancellazione dei debiti
– che deve essere interpretato l'art. 69 CCII.
2.3 Nel caso di specie, stante quanto sopra, appare evidente che il sovraindebitamento del ricorrente sia stato influenzato da una serie di concause – quali: il mancato inquadramento nell'Esercito Italiano, il concorso pubblico bloccato, la nascita inaspettata di 3 figli e la malattia del coniuge che, unitamente alle garanzie prestate dalla madre ed alla evidente “complicità” dei soggetti finanziatori nell'ampliare gravemente e progressivamente il suo debito – portano certamente ad escludere la colpa grave.
2.4 Posto quanto sopra, la proposta del ricorrente – come precisata ed integrata nel corso del procedimento è la seguente:
8 L'OCC ha successivamente adeguato la suddetta proposta alle precisazioni del credito formulate nell'interesse di (cessionaria di e CP_2 Controparte_5
. Con particolare riguardo a quest'ultimo, l'OCC ha così Controparte_3 integrato la proposta: “Il richiede per gli anni 2022 e 2023 il Controparte_3 maggior importo di € 1067,00 per un totale di € 1584,00 (come da allegato) rispetto a quanto indicato nel piano. A seguito di riscontro col debitore si conferma dovuto l'ulteriore importo di € 514,00 per l'anno 2022 ed € 553,00 per l'anno 2023. La differenza dovuta verrà accollata dalla madre come da dichiarazione sottoscritta Parte_5 ed allegata alla presente. Pertanto non è necessario modificare il piano”.
Il suddetto impegno è stato peraltro assunto per iscritto dalla madre del ricorrente,
, nata a [...] il [...], la quale, ex funzionario della Parte_5
9 Regione Sardegna, offre garanzie di solvibilità, godendo di una pensione mensile di
Euro 2.000,00.
3. L'opposizione all'omologa formulata nell'interesse di deve essere superata;
CP_1 in essa si formulano due tipi di contestazione: 1) in primo luogo, si assume che, essendo il credito “assistito” dalla cessione del quinto dello stipendio, esso sarebbe
(sostanzialmente) opponibile alla procedura;
2) in secondo luogo, si formulano una serie di contestazioni che riguardano il merito della proposta.
3.1 Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio;
ciò, di per sé, contraddice i presupposti sui quali si fonda la ricostruzione dell'opponente.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che nella cessione del quinto dello stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto: in tale schema, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto (non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito), posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio.
Nel suddetto contesto, la cessione del quinto è inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum.
Ciò posto, pare opportuno evidenziare, già nella presente sede, che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali “pagamenti” percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
3.2 Sotto il secondo profilo, risulta invece assorbente rilevare che l'opponente ha violato (in maniera assai evidente) le regole attinenti al c.d. merito creditizio.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art.69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
10 Pare opportuno evidenziare che da tempo la giurisprudenza più avvertita (cfr. per tutte
Tribunale di Napoli Nord 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo,
Tribunale di Vicenza 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, rilevando la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato e ponendo in risalto che “le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela”, sono “le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione al merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa
l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di
11 pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114- quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della CA d'Italia mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la CA d'Italia abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119). Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating
e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione". In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per
l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del
12 finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
"sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Come già detto, seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
13 Posto quanto sopra, nel caso di specie, ricostruendo cronologicamente i soli finanziamenti chiesti e ricevuti dal richiedente, antecedentemente al contratto concluso con la reclamante (a tal fine si rinvia al paragrafo 2.1 del presente provvedimento), risulta evidente sia la assenza di una adeguata valutazione del merito creditizio del debitore, sia la circostanza che i due finanziamenti concessi dall'opponente abbiano aggravato un sovraindebitamento che era già (ampiamente) fuori controllo. Peraltro, la circostanza che il (secondo) finanziamento concesso da sia stato strumentale a chiudere una precedente esposizione debitoria CP_1 costituisce, di per sé, una circostanza oggettiva che rivelava, o doveva rivelare, una tensione finanziaria evidente nel patrimonio del richiedente il finanziamento.
La conseguenza è che il soggetto finanziatore (odierno opponente) avrebbe potuto e dovuto verificare ulteriormente ed approfonditamente le reali condizioni patrimoniali dell' , posto che un finanziamento che viene richiesto ed ottenuto per far fronte Pt_1 all'estinzione di un debito pregresso (peraltro garantito dalla cessione del quinto), denota (oggettivamente) una incapacità finanziaria in chi lo richiede.
***
In conclusione, il piano e la proposta formulati risultano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide. Il piano deve pertanto essere omologato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da Parte_1 proposta, integrazioni e relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 8.5.2025
Il giudice
Bruno Malagoli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da (c.f. ) Parte_1 C.F._1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.4.2023, ha depositato, con Parte_1
l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona del dott.ssa
[...]
, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 CCII, Persona_1 allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 22.11.2024, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 27.4.2023, ha proposto ai Parte_1 creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma
CCII; preso atto delle integrazioni disposte a seguito dei decreti emessi in data 11.7.2023,
21.9.2023 e 23.11.2023 e 5.4.2024; rilevato che alla domanda è stata allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa
in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
Persona_1 vista la rimodulazione del piano, depositata in data 31.10.2023; vista l'integrazione alla relazione dell'OCC, depositata in data 15.12.2023 ed in data
26.4.2024; accertato che è qualificabile come consumatore in stato di Parte_1 sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
1 rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70, quarto comma, CCII;
ritenuto che
la proposta e il piano, sì come integrati, siano ammissibili;
visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;
INIBISCE fino all'eventuale provvedimento di omologazione l'inizio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del ricorrente”.
Con relazione del 17.1.2025, l'OCC ha comunicato di avere ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che i creditori
, e , avevano presentato CP_1 CP_2 Controparte_3 osservazioni.
Al fine di decidere rileva evidenziare quanto segue.
2. Il ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia come guardia carceraria e percepisce una retribuzione mensile netta media di circa € 2.190,00; il suo nucleo familiare è costituito da e da 3 figli (il quarto figlio si è reso Persona_2 autonomo negli ultimi mesi).
2.1 Sull'origine del sovraindebitamento, si legge nella relazione integrativa depositata dall'OCC che:
“Il primo finanziamento richiesto dal ricorrente risale al 07/10/2005 con Ducato Spa di € 3.600,00, fornitore Mobil Futura, rata mensile 110,50 per 42 mesi montante € 4.637,64, garante la genitrice
2 (dipendente a tempo indeterminato della Regione Autonoma della Sardegna, Parte_2 redditi percepiti € 33.880,06). Il finanziamento fu contratto per l'arredamento dell'immobile detenuto in locazione per €420 mensili nel Comune di Sestu Via Cocco Ortu n. 15, adibito ad abitazione con la compagna e il figlio di quest'ultima nato da una precedente relazione. All'epoca, il Per_3 ricorrente era Volontario in Ferma per un anno (VFP1- volontario in ferma iniziale) nell'Esercito
Italiano con arruolamento dal 13/07/2004 (data arruolamento Esercito Italiano) fino al 30/08/2007
(Congedo illimitato Esercito Italiano).
La compagna, pur non essendo regolarmente assicurata, fino all'insorgere delle diverse malattie che ne minarono lo stato di salute, svolgeva l'attività di estetista con un compenso mensile di circa
500/1000 euro.
Nell'anno la retribuzione netta ammontava ad € 7.589,72 rapportata a dodici mensilità € 632,47.
Nel 2006 il ricorrente si trovava ancora in stato di stato di ferma, ciò non di meno ritenendo di giungere al servizio permanente sulla base dei titoli acquisiti, contrasse matrimonio e sottoscrisse un nuovo contratto di finanziamento in data 06/03/2006 con Agos di € 20.000,00, n°84 mensilità di
€ 320,60, garantito dalla madre. Il totale del debito ammontava ad € 26.930,40, a fronte del quale gli vennero accreditati € 18.773.29 avendo estinto il precedente finanziamento.
Il 05/06/2006 contrasse un ulteriore finanziamento con Ducato Spa di € 30.000,00 n° 84 rate mensili di € 440,00 ed estinse il precedente finanziamento garantito altresì dalla signora . Pt_2
Nell'anno in oggetto la retribuzione netta ammontava ad € 11.342,01 pari ad € 945,16 mensili.
Fino all'agosto del 2007 il ricorrente percepì regolare retribuzione.
A seguito della intervenuta riforma, venne bandito il concorso pubblico con la possibilità di essere immessi in ruolo VFP4 (Volontario Ferma per 4 anni) ma, nonostante i reiterati tentativi di superare il concorso negli anni 2006/2007 e 2008, gli esiti furono negativi. Nel frattempo il ricorrente superò il periodo massimo della rafferma per il raggiungimento del limite d'età. Dopo l'ultima rafferma il Sig. continuò a prestare servizio in qualità di Riservista dell'Esercito seppure con discontinuità e Pt_1 per un massimo di 180 giorni.
Con la perdita del lavoro stabile iniziarono le difficoltà finanziarie nel pagare l'affitto, le bollette e le rate del prestito tant'è che nel 2007 e nel 2008 il ricorrente si rivolse ai Servizi Sociali ottenendo un contributo annuo per l'affitto di €1200. Inoltre, partecipò al bando dell'Estrema Povertà, domanda accolta concordandogli 70 ore mensili per servizio sicurezza e aiuto alle assistenti sociali con una retribuzione mensile di 600€.
Nelle more di un'assunzione duratura, in data 05/11/2007 e fino al 6/2/2009 (data licenziamento per cessata attività della ditta), il ricorrente fu assunto dal genitore C.I.EM. di . Per_4
Nell'anno la retribuzione netta ammontava ad € 9.118,75 pari ad € 759,89 mensili.
Data la crisi finanziaria, il ricorrente, ancora una volta, grazie alle garanzie prestate dalla madre, ottenne la liquidità necessaria da Ducato spa il 25/06/2008 contraendo un debito di € 36.400 da rimborsare in 84 rate con un importo mensile di € 607,00 ed erogazione effettiva di € 16.000, la parte
3 restante fu utilizzata per far fronte alle spese familiari, riacquistare parte degli arredi deteriorati a causa di infiltrazioni di umidità e per il completamento dell'appartamento.
In data 10 ottobre 2008 partecipò, superandolo, al concorso pubblico per 219 posti di allievo di polizia penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), ma le assunzioni furono bloccate a causa dei ricorsi dei partecipanti fino al 2011 (come da comunicazione del Ministero della
Giustizia datata 26/03/2009), anno in cui il proponente divenne effettivo con assegnazione al
Carcere di Novara.
Nel contempo inizia ad emergere il precario stato di salute del coniuge cui viene diagnosticata un'epatite cronica autoimmune (con esenzione ATS); i sintomi di stanchezza ed i dolori muscolari della malattia le impedirono di continuare a svolgere l'attività di estetista. La malattia venne diagnosticata a seguito di diversi controlli ed analisi mediche con un incremento sensibile delle spese familiari mensili.
Nell'anno 2008 la retribuzione netta annua ammontava ad € 12.043,13 data dalla somma delle retribuzioni percepite dalla ditta CIEM di Aramu Gino € 5.832,05 e dal Comando Militare Autonomo della Sardegna € 6.211,08, corrispondenti ad una retribuzione netta di € 1.003,59.
Il 24/02/2009 al coniuge fu diagnosticata un'ulteriore patologia: la fibromialgia che, benché invalidante, non rientra tra le malattie riconosciute dall determinando l'esborso di circa 300/400 CP_4 euro al mese tra visite mediche, analisi cliniche, test ed integratori.
Nel 2010 la famiglia dovette abbandonare l'immobile in Sestu Via Cocco Ortu, detenuto in locazione al canone di 420€ mensili, a seguito di sfratto per morosità, andando a vivere dalla madre di lui. La sentenza di sfratto condannò il ricorrente al pagamento di oltre 14.000 euro (...).
La retribuzione annua netta era pari ad € 1.012,95 pari ad € 84,41 mensili.
Nel 2011, il ricorrente vinse il concorso con assegnazione al carcere di Novara. Sottoscrisse un nuovo contratto di finanziamento con Pitagora Spa di € 37.200,00 (n° 120 rate x 310€) contro cessione del quinto dello stipendio di € 310.
In quell'anno sostenne spese legali per circa 1500€ per la pratica di adozione del figlio del coniuge, cui si aggiunse l'inaspettato stato di gravidanza del coniuge (benché le fosse stata diagnosticata l'infertilità, con aggravio di spese per le frequenti visite mediche collegate al suo precario stato di salute.
La retribuzione annua netta ammontava ad € 12.979,56 corrispondenti ad € 1.081,63.
Il 06/06/2012 nacque la figlia ma sorge per la madre un'ulteriore complicazione: il Per_5 Parte_3
.
[...]
Nel mese di febbraio la famiglia si trasferì fino al dicembre 2019 in un immobile privo di arredi in
Via Germanico n. 3, al canone di 650 € oltre 124 € per quote condominiali. CP_3
Le difficoltà finanziarie per sostenere la famiglia aumentarono anche a causa degli studi universitari del primo figlio prima a Cagliari e di seguito a Pavia fino al compimento dei 21 anni e dei viaggi
4 aerei/treni settimanali da Novara a Cagliari per supportare fisicamente il coniuge almeno nel week- end (partenza venerdì e rientro domenica notte).
La retribuzione annua netta ammontava ad € 21.475,87 pari ad € 1.789,65 mensili.
Nel 2013 il ricorrente fu assegnato alla Casa circondariale di Uta. In data 31/12/2013 sottoscrisse con IB CA (Istituto CArio del Lavoro) un prestito di € 36.000 (n°120 rate per € 300,00) con delega di pagamento in busta p aga successivamente estinto con VIVIBANCA SPA.
Nell'anno la retribuzione annua netta ammontava ad € 22.364,15 pari ad € 1.863,67.
Nel 2014 i coniugi si separarono legalmente ma di fatto la loro lontananza durerà soltanto 13 mesi, gli stessi risultano ancora formalmente separati non avendo le risorse finanziarie per regolarizzare la loro effettiva situazione giuridica.
All'epoca la retribuzione netta media mensile ammontava a € 1.243,32.
Nel 2015 il ricorrente, estinse il precedente finanziamento BP CA PO di MI
(anche se la società continuò a trattenere la somma anche nei mesi di gennaio e febbraio 2016 per poi restituirle successivamente) grazie al nuovo prestito (contratto n° 77483) di € Controparte_1
36.600.00 e n. 120 rate da € 305,00 (con trattenuta in busta paga dal mese di marzo 2016).
Nello stesso anno il coniuge è nuovamente ed inaspettatamente in stato di gravidanza.
All'epoca la retribuzione netta media mensile ammontava a € 1.466,95.
In data 01/02/2016 nacque il figlio Per_6
(...)
Il 20/03/2018 ... nacque la quarta figlia.
Con l'acuirsi delle difficoltà finanziarie il proponente contrasse un ulteriore prestito in data 01/08/2018 con CA Intesa con estinzione del precedente di € 3.000 ottenendo liquidità per € 2.000 per un totale finanziamento di € 5.000, da rimborsare con una rata mensile di € 121 per 5 anni, montante
7.260,00.
In data 06/08/2018 estinse il precedente prestito inglobandolo nel nuovo prestito di Parte_4
€ 47.876,40, montante € 65.640,00 piano di rimborso di n° 120 rate di € 547,00, garante il coniuge pur non avendo redditi dimostrabili.
All'epoca il ricorrente percepiva una retribuzione annua netta pari a € 26.012,28 ed una retribuzione mensile di € 2.167,69.
Nel 2019 il proprietario dell'immobile detenuto in locazione con contratto 4+4 ne richiese il rilascio e la famiglia fu costretta a convivere nuovamente con la madre di lui, con ulteriori costi per distacco utenze e trasloco mobilio. Dopo 9 mesi il proprietario ripropose lo stesso immobile in CP_3
(dove tuttora la famiglia risiede) non intendendo più procedere con la vendita e la famiglia si ritrasferisce nello stesso con ulteriori spese.
(...)
In data 17/02/2020 il proponente contrasse un debito con di € 36.600 chiudendo il CP_1
5 precedente prestito ( contratto n. 77483) rinnovando la cessione del quinto con incremento CP_1 della rata mensile da 305,00 a € 380,00 per la durata di 120 mesi, montante € 45.600,00.
(...)
In data 16/05/2021 ottenne una linea di credito revolving COFIDIS di € 1.500,00 n° 24 rate di €
66,64, montante e 1642,51.
Nel luglio dello stesso anno contrasse un prestito con CA Intesa, il debito complessivo di €
23.154,01 è dato dalla 1^ rata di € 391,42 e le successive n° 119 di € 191,22 a fronte dell'erogazione di € 14.687,01.
(...)
Nel 2022 Intesa San Paolo procede con la revoca della carta di credito, l'importo dovuto risulta essere di € 3.850,70.
(...)
Si evidenzia infine che, nel periodo che intercorre tra il 2017 e il 2023 per il coniuge ed il ricorrente, che peraltro dovette subire un intervento chirurgico sostenendo spese mediche complessive per €
11.302,00.
Al fine di rappresentare e sintetizzare con maggiore immediatezza quanto sopra esposto, di seguito una tabella rappresentativa degli incrementi nominali progressivi del debito, delle rate dei finanziamenti e dei redditi netti percepiti nei diversi anni.
Il totale di € 213.741,57 della colonna Progressione saldo debitore rappresenta l'ammontare totale del debito nominale a fronte del quale risultano dovuti € 152.000,25 come da relazione depositata dalla scrivente in data 11/04/2023”.
2.2 In quanto sopra illustrato, è innegabile che il sovraindebitamento sia stato determinato con comportamento superficiale, consapevole, risultando percepibile ad
6 una persona mediamente diligente che la modalità incrementale di debito avrebbe portato all'inadempimento in un limitato periodo di tempo.
Occorre tuttavia stabilire se la colpa nel sovraindebitamento possa essere qualificata anche in termini di gravità.
Come già evidenziatosi nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, “il presupposto di accesso allo strumento del piano del consumatore, originariamente delineato da una definizione non brillante sintetizzata nel fuorviante concetto di
“meritevolezza”, è stato schiarito dall'art. 7 c. 2 lett. d-ter, introdotto dal d.l. 137 del
2020, il quale, riprendendo l'analoga disposizione ora inserita nell'art. 69 c. 1 del CCII, condiziona l'ammissibilità del piano alla assenza di colpa grave, mala fede o frode nel sovraindebitamento.
Al contempo, è stata introdotta anche una specifica disciplina del trattamento del creditore, banca o intermediario finanziario, che abbia concesso credito violando l'obbligo, sancito dall'art. 124 bis TUB, di valutare il merito creditizio del cliente, anticipando l'entrata in vigore di previsioni contenute del CCII ispirate a principi di responsible lending.
Segnatamente, mentre l'art. 9 c.
3-bis lett. e) richiede all'OCC di verificare se “il finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”, l'art. 12 c.
3-bis ha introdotto una ipotesi di sanzione processuale per la violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Nella interpretazione delle modifiche, la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno proposto differenti letture.
Secondo una prima tesi, il presupposto di accesso al procedimento non ha mutato caratteristiche, restando pur sempre incentrato sulla condotta del debitore (vd.
Tribunale Catania 5.3.2021). Questa tesi, richiamando la giurisprudenza formatasi sulla c.d. meritevolezza ... inquadra il presupposto in termini oggettivi. Il sovraindebitamento può essere rimproverato al debitore per avervi dato causa, sia perché ha assunto l'obbligazione senza poterla ragionevolmente sostenere sia per avere colposamente provocato il sovraindebitamento mediante comportamenti successivi alla assunzione prudente dell'obbligazione.
7 Si tratta di ipotesi in cui il debitore, nell'assumere l'obbligazione o nel curare il successivo adempimento, ha violato una regola di prudenza. La modifica normativa, allora, incide solamente sulla soglia di prudenza richiesta dalla legge, secondo il parametro della gravità, da intendersi quale scostamento dalle più elementari regole che devono guidare un consumatore nella assunzione e nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
Secondo una tesi opposta, la gravità della colpa assume un valore di maggiore ampiezza rispetto alla semplice condotta del debitore, richiamando l'esigenza di valutare complessivamente la situazione in cui il sovraindebitamento si è verificato.
Questa giurisprudenza ha quindi individuato due specifici elementi che dovrebbero arricchire il quadro della valutazione della condotta del debitore: a) i motivi che hanno portato il debitore a sovraindebitarsi, invero già utilizzati da una precedente giurisprudenza per riempire di contenuto la nozione di meritevolezza;
b) il comportamento del finanziatore al momento di concedere il credito.
Seguendo questo filone di pensiero, una parte della dottrina ha ritenuto di poter escludere l'accesso al piano del consumatore solo a quelle condotte connotate dal dolo di danneggiare i creditori o da operazioni di puro rischio, recuperando alla colpa lieve le ipotesi di sovraindebitamento per necessità o quelle causate dalla mancata cooperazione del creditore nella valutazione del merito creditizio” (cfr. Tribunale di
Cagliari decreto di omologa del 2.3.2023). Ed è in questa seconda prospettiva, conforme allo “spirito” della direttiva Insolvency – la quale non prevede alcun criterio in tema di colpa per l'accesso all'istituto e prevede il diritto all'esdebitazione, con la conseguenza che i casi di inammissibilità dovrebbero essere considerati residuali, pena la frustrazione degli obiettivi della legislatore che ha inteso ampliare le ipotesi di accesso agli istituti di regolazione della crisi ancor più che alla cancellazione dei debiti
– che deve essere interpretato l'art. 69 CCII.
2.3 Nel caso di specie, stante quanto sopra, appare evidente che il sovraindebitamento del ricorrente sia stato influenzato da una serie di concause – quali: il mancato inquadramento nell'Esercito Italiano, il concorso pubblico bloccato, la nascita inaspettata di 3 figli e la malattia del coniuge che, unitamente alle garanzie prestate dalla madre ed alla evidente “complicità” dei soggetti finanziatori nell'ampliare gravemente e progressivamente il suo debito – portano certamente ad escludere la colpa grave.
2.4 Posto quanto sopra, la proposta del ricorrente – come precisata ed integrata nel corso del procedimento è la seguente:
8 L'OCC ha successivamente adeguato la suddetta proposta alle precisazioni del credito formulate nell'interesse di (cessionaria di e CP_2 Controparte_5
. Con particolare riguardo a quest'ultimo, l'OCC ha così Controparte_3 integrato la proposta: “Il richiede per gli anni 2022 e 2023 il Controparte_3 maggior importo di € 1067,00 per un totale di € 1584,00 (come da allegato) rispetto a quanto indicato nel piano. A seguito di riscontro col debitore si conferma dovuto l'ulteriore importo di € 514,00 per l'anno 2022 ed € 553,00 per l'anno 2023. La differenza dovuta verrà accollata dalla madre come da dichiarazione sottoscritta Parte_5 ed allegata alla presente. Pertanto non è necessario modificare il piano”.
Il suddetto impegno è stato peraltro assunto per iscritto dalla madre del ricorrente,
, nata a [...] il [...], la quale, ex funzionario della Parte_5
9 Regione Sardegna, offre garanzie di solvibilità, godendo di una pensione mensile di
Euro 2.000,00.
3. L'opposizione all'omologa formulata nell'interesse di deve essere superata;
CP_1 in essa si formulano due tipi di contestazione: 1) in primo luogo, si assume che, essendo il credito “assistito” dalla cessione del quinto dello stipendio, esso sarebbe
(sostanzialmente) opponibile alla procedura;
2) in secondo luogo, si formulano una serie di contestazioni che riguardano il merito della proposta.
3.1 Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che il nuovo codice ha confermato la possibilità di falcidiare i debiti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio;
ciò, di per sé, contraddice i presupposti sui quali si fonda la ricostruzione dell'opponente.
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che nella cessione del quinto dello stipendio si integra un'ipotesi assimilabile alla vendita di beni futuri, con effetti traslativi differiti al momento della venuta ad esistenza dell'oggetto compravenduto: in tale schema, allo scambio dei consensi, non consegue, di per sé e automaticamente, l'effetto traslativo dell'oggetto (non ancora venuto ad esistenza, nel caso della cessione del quinto, il credito), posto che tale effetto è rimesso alla maturazione mensile dello stipendio.
Nel suddetto contesto, la cessione del quinto è inopponibile alla procedura, pena la violazione della par condicio creditorum.
Ciò posto, pare opportuno evidenziare, già nella presente sede, che, stante quanto sopra, le “cessioni” maturate mensilmente prima del presente provvedimento – e dunque gli eventuali “pagamenti” percepiti dal creditore nelle more del procedimento – dovranno essere imputate al credito falcidiato (dunque la percentuale di falcidia opererà al netto di tale imputazione).
3.2 Sotto il secondo profilo, risulta invece assorbente rilevare che l'opponente ha violato (in maniera assai evidente) le regole attinenti al c.d. merito creditizio.
Con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge
18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto (norma poi confluita nel vigente art.69 CCII) che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
10 Pare opportuno evidenziare che da tempo la giurisprudenza più avvertita (cfr. per tutte
Tribunale di Napoli Nord 21.4.2021, in composizione collegiale, est. Magliulo,
Tribunale di Vicenza 24.9.2020, in composizione collegiale, est. Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, rilevando la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato e ponendo in risalto che “le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela”, sono “le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione al merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa
l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di
11 pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114- quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della CA d'Italia mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la CA d'Italia abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119). Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating
e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione". In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per
l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del
12 finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art.
2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
"sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonchè, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Come già detto, seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche il credito al consumo, con le sue possibili (ed a volte drammatiche) ricadute in tema di sovraindebitamento.
13 Posto quanto sopra, nel caso di specie, ricostruendo cronologicamente i soli finanziamenti chiesti e ricevuti dal richiedente, antecedentemente al contratto concluso con la reclamante (a tal fine si rinvia al paragrafo 2.1 del presente provvedimento), risulta evidente sia la assenza di una adeguata valutazione del merito creditizio del debitore, sia la circostanza che i due finanziamenti concessi dall'opponente abbiano aggravato un sovraindebitamento che era già (ampiamente) fuori controllo. Peraltro, la circostanza che il (secondo) finanziamento concesso da sia stato strumentale a chiudere una precedente esposizione debitoria CP_1 costituisce, di per sé, una circostanza oggettiva che rivelava, o doveva rivelare, una tensione finanziaria evidente nel patrimonio del richiedente il finanziamento.
La conseguenza è che il soggetto finanziatore (odierno opponente) avrebbe potuto e dovuto verificare ulteriormente ed approfonditamente le reali condizioni patrimoniali dell' , posto che un finanziamento che viene richiesto ed ottenuto per far fronte Pt_1 all'estinzione di un debito pregresso (peraltro garantito dalla cessione del quinto), denota (oggettivamente) una incapacità finanziaria in chi lo richiede.
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In conclusione, il piano e la proposta formulati risultano conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento;
il pagamento dei creditori è previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere;
la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide. Il piano deve pertanto essere omologato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da , come da Parte_1 proposta, integrazioni e relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 8.5.2025
Il giudice
Bruno Malagoli
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