Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 27/04/2026, n. 125
CCONTI
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del conto giudiziale per difformità dal modello e carenza di elementi essenziali

    Il Collegio ha ritenuto che l'espressione 'maneggio di denaro' debba intendersi in senso ampio, includendo anche i crediti dell'Amministrazione risossi tramite POS, e che pertanto l'agente contabile sia obbligato alla resa del conto giudiziale. L'errata classificazione degli incassi POS come versamenti in tesoreria costituisce un errore concettuale che impedisce la verifica dello 'scarico' e rende il conto intrinsecamente non verificabile. La completezza del conto giudiziale è un requisito imprescindibile per l'esercizio del sindacato del giudice contabile. L'assenza di elementi essenziali configura un vizio originario che incide sull'esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio, determinandone l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 27/04/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 125
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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