CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 517/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, con il patrocinio dell'avv.
LL EA, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 23 elettivamente domiciliata in TREVISO, PIAZZA SAN VITO n. 15, con il patrocinio dell'avv. PANICO DANIELE,
, CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1397/2022, pubblicata in data
28.7.22.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità solidale della in qualità di gestore del locale “Capannina Beach” in Jesolo (VE), Controparte_1
della Prestige Servizi S.a.s. di , e per essa dello stesso Sig. CP_2 CP_2
in proprio, in qualità di soggetto appaltatore dei servizi di sicurezza su incarico della prima, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o a qualunque altro titolo ravvisabile in relazione alle percosse e lesioni subite dal sig.
presso il locale “Capannina Beach” di Jesolo (VE) in data 1- 2.06.2014, Parte_1
condannare i predetti, in via solidale fra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere all'attore:
(i) la somma di Euro 3.093,35, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
(ii) la somma di Euro 45.220,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c. 1 e 4 cod. civ. dal giorno del fatto al saldo.
pagina 2 di 23 Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensivi di rimborso spese forfettario,
IVA e CPA di entrambe le fasi di giudizio, come da notula già depositata agli atti del procedimento di primo grado e, quanto al presente, secondo quella ulteriore che verrà
depositata con gli scritti conclusionali, nei termini già assegnati.
Conclusioni della appellata:
- IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare la domanda formulata innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Appello dal signor in punto di “accertare e dichiarare la responsabilità solidale della Parte_1
in qualità di ente di gestione del locale “Capannina Beach” in Jesolo Controparte_3
(VE)” … “ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o qualunque altro titolo ravvisabile”, confermando sul punto la sentenza di primo grado impugnata, ossia confermando la condanna della sola società Prestige Servizi s.a.s. di al risarcimento dei danni patiti dal signor per la condotta CP_2 Parte_1
dei propri dipendenti e nella misura liquidata dal Tribunale di Venezia od in quella che riterrà Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia.
- condannare il signor alla rifusione di compensi professionali, Parte_1
anticipazioni, accessori di legge e spese sostenute da per il grado Controparte_1
d'appello come da notula che verrà dimessa nei termini di legge.
- IN VIA SUBORDINATA: rigettare integralmente tutte le domande formulate dal signor poiché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, con condanna di costui alla rifusione delle spese, compensi, anticipazioni ed accessori di legge in favore di Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
pagina 3 di 23 premettendo:
- che in data 1.6.14, mentre si trovava presso il locale denominato “Capannina
Beach”, sito a Jesolo (VE), in Piazza Mazzini n. 9, di proprietà della CP_1
intorno alla mezzanotte veniva violentemente strattonato e condotto con la
[...]
forza in una stanza da alcuni individui, qualificatisi quali addetti al servizio di vigilanza del locale, ove era poi picchiato violentemente con pugni e calci al volto ed alla testa,
- che una volta soccorso da alcuni amici e condotto al vicino Ospedale di Jesolo, gli erano quindi state diagnosticate contusioni alla faccia, al cuoio capelluto ed al collo, oltre che la rottura dell'incisivo superiore destro ed un taglio all'orecchio sinistro, con prognosi iniziale di dieci giorni,
- che l'aggressione in oggetto lo aveva poi costretto ad assentarsi per un certo tempo dalla sua attività lavorativa ed a sottoporsi ad alcuni interventi dentistici,
- che in relazione ai fatti così esposti aveva quindi sporto querela invocando in via stragiudiziale il risarcimento del danno, senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che la stessa venisse condannata all'integrale risarcimento di tutti i danni da lui patiti in conseguenza alle gravi lesioni cagionategli dagli addetti alla sicurezza del locale gestito dalla convenuta, quantificati nel complessivo importo di € 48.313,35, previo accertamento della responsabilità della medesima ex art. 2049 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc.
Costituitasi in giudizio, contestava recisamente le pretese attoree: CP_1
- affermando che il si era trovato nell'occasione, durante una festa di addio Parte_1
al celibato, in evidente stato di ebbrezza insieme ad altri sei o sette amici, tanto da aver attirato l'attenzione degli addetti al servizio di vigilanza e sicurezza del locale, i pagina 4 di 23 quali, una volta divenuta la condotta del menzionato gruppo di giovani eccessivamente molesta e pericolosa, così da travalicare i limiti civili dell'altrui rispetto, non avevano potuto esimersi dall'intervenire provvedendo ad allontanare il dalla pista da ballo per accompagnarlo all'esterno del locale, Parte_1
- negando con fermezza che i buttafuori avessero trascinato l'attore in una stanza chiusa, essendo unicamente presente in loco un bar/cucina, ove tuttavia si trovavano presenti i baristi ed i camerieri in servizio all'interno dell'esercizio,
- rilevando di aver comunque stipulato, ancora in data 28.2.14, con
[...]
, un contratto di appalto per il servizio di vigilanza e sicurezza, ciò CP_4
che portava ad escludere qualsiasi propria responsabilità ex artt. 2043 e 2049 cc, non essendovi alcun legame o preposizione con gli addetti alla sicurezza né sussistendo alcun nesso di causalità con l'eventuale danno cagionato all'attore,
- chiedendo, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della menzionata società.
Evocato in giudizio, il citato terzo si costituiva in causa:
- ribadendo che, contrariamente a quanto affermato dal , il locale non era Parte_1
dotato di stanze non accessibili al pubblico,
- deducendo che l'attore, unitamente ad altri amici, aveva abusato di bevande alcoliche durante la serata, tanto da essere poi stato invitato ad abbandonare il locale da parte del personale di sicurezza,
- contestando che i propri dipendenti avessero arrecato alcuna lesione al , Parte_1
- osservando che, in ogni caso, un'eventuale condotta violenta degli addetti alla sicurezza avrebbe esorbitato dalle mansioni loro affidate, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria tra la mansione svolta e l'evento,
- riscontrando siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso.
pagina 5 di 23 Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la relazione del consulente tecnico d'ufficio e le risultanze dell'istruttoria orale confermavano quanto descritto dall'attore, il quale risultava aver riportato un politrauma contusivo al capo e al volto con ferita lacero contusa all'orecchio di sinistra, frattura dell'arco zigomatico di sinistra e avulsione degli incisivi centrali dell'emiarcata dentaria superiore, a seguito di un pestaggio compiuto dagli addetti alla sicurezza all'interno di una zona adibita a magazzino,
- ritenuta l'irrilevanza di un eventuale comportamento molesto o pericoloso dell'attore, dal momento che ciò non avrebbe comunque giustificato un'aggressione nei suoi confronti,
- affermata la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'intervento del servizio di sicurezza e le lesioni arrecate all'attore, e dunque una conseguente responsabilità in capo alla ex art. 2049 cc, non potendosi Controparte_4
riscontrare quella abnormità del comportamento dei suoi dipendenti che la giurisprudenza individua quale presupposto necessario ai fini della interruzione del collegamento causale tra questi e il loro datore di lavoro,
- opinato, viceversa, non potersi ravvisare una concorrente responsabilità nella causazione dell'evento in capo alla dal momento che la CP_1
, in forza del contratto concluso con la committente, si Controparte_4
era impegnata a svolgere l'incarico affidatole in piena autonomia tecnica ed organizzativa e senza vincolo di subordinazione fra i lavoratori impiegati nell'appalto e la controparte o i dipendenti di quest'ultima, ciò che, in forza dell'autonomia e della libertà di gestione ottenute per lo svolgimento dell'incarico,
pagina 6 di 23 comportava infatti lo spostamento del rischio inerente all'oggetto dell'attività appaltata dal committente all'assuntore dell'espletamento del servizio,
- rilevato, infine, essersi in presenza di un danno permanente alla persona quantificabile nella misura del 6%-7% e di un danno temporaneo totale di due giorni e parziale al 75% di quindici giorni, al 50% di venti giorni ed al 25% di ulteriori venti giorni, con un periodo di inabilità lavorativa assoluta di trentacinque giorni,
ha rigettato la domanda svolta nei confronti della e, viceversa, CP_1
condannato la a rifondere in favore dell'attore l'importo di € Controparte_4
13.985,45, oltre alle spese di CTU e di lite, riconosciute queste ultime in favore sia del sia della convenuta. Parte_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasta contumace la , nel frattempo trasformatasi in Controparte_4
, si costituiva invece in giudizio la Controparte_5
invocando il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio – durante la quale si disponeva l'interruzione del procedimento a seguito della sopravvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in data 12.4.23 della PRESTIGE SERVIZI SAS, comportante il perfezionamento di una ipotesi di estinzione della compagine in epoca successiva alla costituzione del rapporto processuale – e riassunto il processo ad opera dell'appellante, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al pagina 7 di 23 dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha escluso la responsabilità della ritenendo che CP_1
l'incarico della sicurezza fosse stato affidato a una ditta autonoma, con conseguente spostamento del rischio sull'appaltatore ed esclusione di una qualsiasi rilevanza della responsabilità del committente ex art. 2049 cc.
In particolare, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 2049 cc rilevando che esso richiede la sussistenza di un danno ingiusto, di un fatto illecito commesso da soggetto riconducibile alla figura di domestico o commesso e, da ultimo, di un nesso causale tra le incombenze affidate e il danno. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe già
riconosciuto il ricorrere del primo e del terzo presupposto sicché resterebbe unicamente da valutare il secondo profilo, riguardo al quale la giurisprudenza precisa non essere necessario un rapporto di subordinazione formale, essendo sufficiente che l'attività sia svolta per conto del committente, in base a un rapporto di fatto, purché vi sia un vincolo di direzione o sorveglianza, anche solo potenziale, rappresentato nella fattispecie dalla circostanza che gli addetti alla sicurezza erano in costante coordinamento con il personale della tramite auricolari e mediante la condivisione di spazi CP_1
interni. Il che varrebbe a dimostrare una collaborazione strutturata e un controllo da parte della società titolare del locale, incompatibile con la pretesa autonomia gestionale della PRESTIGE SERVIZI SAS, anche in ragione del fatto che il contratto di appalto non prevedeva, tra i compiti della appaltatrice, il contenimento e l'allontanamento degli avventori, attività che invece venivano regolarmente svolte in forza di direttive presumibilmente impartite dalla stessa committente.
pagina 8 di 23 Sotto un diverso profilo, inoltre, sempre secondo il , sarebbe riscontrabile una Parte_1
responsabilità della appellata per culpa in eligendo, avendo affidato l'incarico ad una società dimostratasi del tutto inidonea a garantire la sicurezza, come dimostrato dalle numerose risse e dai plurimi interventi di polizia verificatisi anche in seguito nel locale e confermati dalle testimonianze degli agenti sentiti in corso di causa.
La censura è infondata.
Ed invero, come già ben indicato dal giudice di prime cure, all'esito della fase istruttoria
è risultato senza ombra di dubbio che il servizio di sicurezza e vigilanza fosse stato appaltato dalla ad una società esterna, e cioè la CP_1 [...]
, che risultava tenuta ad agire in assoluta indipendenza e senza Parte_2
alcuna intromissione o interferenza della committente, siccome chiaramente enunciato nel contratto di affidamento dell'incarico, ove era testualmente precisato:
- nella chiusa dell'art. 1, sia che “L'incarico sarà svolto dall'appaltatore in piena
autonomia tecnica ed organizzativa e senza vincolo di subordinazione fra i
lavoratori impiegati nell'appalto e il committente o i dipendenti del committente”,
sia che “Ogni interferenza esterna da parte del committente e comunque non
autorizzata che comporti problemi alla buona riuscita del servizio, dispensa
PRESTIGE da ogni responsabilità oggettiva diretta dei Parte_2
fatti”,
- all'inizio dell'art. 5, che “Il committente si obbliga a non adibire proprio personale
alle mansioni oggetto del presente contratto”.
Il che vale, appunto, a confermare quanto da sempre sostenuto dalla convenuta.
Tanto chiarito, ne discende allora doversi condividere il ragionamento svolto dal pagina 9 di 23 giudice di prime cure secondo cui, in presenza di danni subiti da un cliente di una discoteca a causa di atti violenti di terzi, quest'ultima resta esonerata da responsabilità
laddove il servizio garantito dai buttafuori sia stato oggetto di un contratto di appalto stipulato con una società che si occupava di fornire un servizio di vigilanza dovendosi ritenere che, in tale ipotesi, sia l'appaltatore l'unico responsabile dei danni derivati dall'esecuzione dell'attività appaltata.
L'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore comportano, infatti, che il rischio inerente all'oggetto dell'attività appaltata si sposti dal committente all'assuntore dell'espletamento del servizio, il quale, per tutto il tempo durante il quale dura il servizio, si assume il dovere di custodia e di vigilanza degli spazi adibiti a discoteca,
con il connesso obbligo di rispettare il principio del neminem laedere, ossia ad evitare di arrecare danni a terzi nello svolgimento dell'attività commissionatagli, e ciò in applicazione del più generale principio sancito dall'art. 1655 cc, secondo il quale l'appaltatore è tenuto ad assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Mentre, di converso, proprio in ragione di quanto appena esposto, viene meno qualsiasi responsabilità del committente ex art. 2049 cc – il quale, nel caso di specie, non aveva in essere alcun rapporto diretto con gli addetti alla sicurezza, che erano invece dipendenti dell'appaltatrice, cui si applica il disposto della norma sopra richiamata in quanto datrice di lavoro dei medesimi – salvo i casi in cui il medesimo:
- ometta doveri di vigilanza o controllo tali che, ove correttamente esercitati,
avrebbero evitato il verificarsi dell'evento lesivo,
pagina 10 di 23 - si ingerisca concretamente nel modo in cui l'appaltatore svolge il lavoro,
- ovvero, per culpa in eligendo, risulti aver affidato l'opera a un soggetto palesemente incapace di svolgere l'opera o il servizio, in quanto non dotato delle capacità
tecniche o organizzative necessarie.
Ora, nel caso di specie, una volta riscontrato che formalmente il contratto trasferiva appunto in capo alla l'onere di gestire la vigilanza Parte_2
dei locali nel corso delle serate danzanti, resta solo da verificare il ricorrere o meno delle tre circostanze da ultimo segnalate.
Sul punto, peraltro, appare innanzi tutto evidente che nessun rilievo possa essere mosso con riguardo alla scelta dell'appaltatore da parte della , dal momento CP_1
che la stessa risulta essersi affidata ad un soggetto operante da tempo nel settore,
avvalentesi di soggetti debitamente muniti dei tesserini prefettizi previsti per tale tipo di attività, mentre il danneggiato non è stato in grado di individuare alcuna circostanza di segno negativo, ovviamente antecedentemente alla stipula del contratto, dalla quale la società che gestiva la discoteca avrebbe dovuto desumere una qualche mancanza di professionalità in capo alla compagine che doveva occuparsi della vigilanza.
È, infatti, del tutto inammissibile il voler trarre elementi di dubbio in merito alle effettive capacità della di svolgere l'incarico Parte_2
affidatole dagli eventi verificatisi la notte del pestaggio e nei giorni seguenti, poiché di essi, senza ombra di dubbio, la non poteva essere a conoscenza al CP_1
momento della conclusione dell'appalto.
E tanto senza contare, comunque, che il verificarsi di liti tra avventori e addetti alla sicurezza non può di per sé solo essere valutato quale elemento di scarsa professionalità
pagina 11 di 23 della appaltatrice, dovendosi ricordare quanto anche recentemente statuito da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale ha avuto modo di mettere in luce (n.
1964 del 2.7.24):
- che il gestore di un locale notturno è tenuto ad adempiere all'obbligazione contrattuale di garantire ai propri clienti l'incolumità e la sicurezza, derivante dal contatto sociale qualificato instauratosi con il pagamento del prezzo per l'ingresso al locale, provvedendo ad adottare tutte le cautele necessarie perché non si verifichino eventi dannosi,
- che, d'altro canto, l'attività concernente discoteche e locali notturni comporta una percentuale di rischio elevata per la sicurezza dei frequentatori, dettata dal consumo di bevande alcoliche e dalla presenza di un elevato numero di persone, suscettibile di dar luogo a situazioni difficilmente controllabili, che il gestore è tenuto a prevedere in astratto e ad evitare in concreto mediante l'adozione di tutte le azioni idonee ad evitare situazioni di pericolo,
- che, in proposito, non costituisce condotta idonea ad evitare eventi lesivi la mera presenza nel locale di alcuni addetti alla sicurezza, dovendo il gestore provare che gli addetti abbiano posto in essere un'effettiva e diligente attività di vigilanza al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per la clientela,
- che gli addetti alla sicurezza, allorché assistano ad episodi di molestie od aggressione tra clienti, non possono limitarsi esclusivamente a dividere i contendenti, ma devono allontanare dal locale i soggetti che hanno manifestato atteggiamenti di violenza, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e interrompere condotte potenzialmente pericolose,
pagina 12 di 23 conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 6.10.09 che disciplina le attività del personale di sicurezza dei pubblici locali.
Il che ben evidenzia come, nell'espletamento di tali doverose condotte, nel caso di specie rese necessarie dal fatto che il ed i suoi amici avevano molestato Parte_1
alcune ragazze abbassandosi i pantaloni (teste ), ben possano poi occorrere Tes_1
delle colluttazioni tra gli addetti alla sicurezza e soggetti “su di giri” che non accettano di essere accompagnati all'uscita, senza che ciò possa o debba necessariamente essere addebitato a negligenza o scarsa professionalità dei primi piuttosto che all'animosità ed alla aggressività dei clienti.
In secondo luogo, poi, risulta invece indimostrato che la committente abbia dato luogo ad una qualsiasi omissione nell'espletamento dei propri doveri di vigilanza, dovendosi anzi sottolineare come, sotto tale profilo, il nemmeno si sia peritato di Parte_1
individuare quali sarebbero stati tali obblighi di controllo da esercitarsi nei confronti della appaltatrice che, si ricorda, proprio in forza del contratto, risultava impegnata ad occuparsi della vigilanza del locale, oltre che ad assistere la clientela nell'accompagnamento ai tavoli, fornendo accoglienza ed informazioni, nonché a gestire i flussi in ingresso ed in uscita, a controllare le card ed a sovrintendere alla chiusura dei locali previo idoneo sopralluogo, come specificamente previsto dall'art. 1
della scrittura privata in oggetto, così di fatto venendo ad assumere la custodia ed il controllo dell'intera area della discoteca.
In terzo luogo, infine, va escluso che la si sia, ciò nonostante, di CP_1
fatto ingerita nell'esecuzione dell'appalto cooperando con l'appaltatrice, non bastando certo a provare siffatta circostanza, da escludersi viceversa in ragione di tutto quanto pagina 13 di 23 appena esposto, il mero fatto che il teste , dipendente della stessa, abbia Tes_2
dato atto:
- che “il personale di servizio è collegato tra sé. La sicurezza è anch'essa collegata
ma opera su un altro canale”,
- e di essere venuto a sapere della circostanza relativa alla colluttazione che aveva coinvolto il “perché mi è stata riferita dal personale”. Parte_1
Ed invero – anche a prescindere dal fatto che tale affermazione dimostra semmai che i dipendenti della discoteca fossero in collegamento solo fra loro e non invece con quelli della sicurezza, poiché ciascuno dei due gruppi di persone si avvaleva di un canale di trasmissione diverso e pure una volta riscontrato che quando parla del personale che gli ha comunicato il fatto, il , del tutto evidentemente, intende riferirsi ai dipendenti Tes_2
della e non invece a quelli della sicurezza, come desumibile CP_1
dall'utilizzo dei due termini compiuto appena prima – resta comunque evidente che non si possa parlare di ingerenza nell'esecuzione del servizio per il solo fatto che gli addetti alla sicurezza abbiano eventualmente avvisato i dipendenti della discoteca di quanto avvenuto. Si tratterebbe, infatti, a tutto concedere, di una mera segnalazione dell'accaduto e non di una qualche interferenza nella gestione dell'attività di controllo e vigilanza esercitata dalla . Parte_2
Così come destituita di qualsiasi rilievo risulta l'affermazione secondo cui la si sarebbe indebitamente ingerita nelle attività dell'appaltatrice CP_1
poiché le avrebbe lasciato in uso spazi di sua diretta ed esclusiva pertinenza:
- sia poiché non si è affatto raggiunta la prova che il sia stato rinchiuso per Parte_1
qualche tempo dagli addetti alla sicurezza all'interno di un magazzino non pagina 14 di 23 accessibile al pubblico ed utilizzato solo dai dipendenti della , CP_1
avendo svariati testi precisato che l'attore era stato semmai bloccato all'interno di uno dei corridoi d'uscita dal locale, sui quali si esercitava, proprio in forza del contratto, l'attività di vigilanza della società di investigazioni,
- sia giacché non vi è comunque prova alcuna del fatto che siano stati i dipendenti della ad indirizzare gli addetti alla sicurezza in quella stanza e CP_1
non, piuttosto, questi ultimi a dirigersi autonomamente in loco, ciò che semmai configurerebbe una violazione degli obblighi contrattuali da parte della
[...]
e non invece una indebita ingerenza della committente. Parte_2
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi della quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale di Venezia lamentando non essersi proceduto alla personalizzazione del danno pur a fronte degli effetti di una brutale violenza perpetrata ai suoi danni, tale da averne condizionato la vita. In particolare, richiamata la distinzione posta dalla più recente giurisprudenza di legittimità tra i “danni del fuori” ed i “danni del dentro”, i quali costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi entrambi risarcibili, si afferma che nella specie i pregiudizi da lui subiti sarebbero ben lontani dal poter essere qualificati siccome normali, secondo l'id quod
plerumque accidit, dal momento che a seguito del pestaggio subito egli avrebbe ridotto notevolmente la propria dimensione di vita relazionale, limitando le uscite con gli amici e parenti, stante il timore non solo di ambienti isolati o persone sconosciute ma anche di situazioni oggettivamente normali, tali da generargli una intensa paura di morire, ciò
che si riverbererebbe anche a livello di sofferenza soggettiva.
Il motivo è infondato.
pagina 15 di 23 Come ben noto, secondo i giudici di legittimità il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime, di per sé, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Tanto da essersi ancor più recentemente affermato che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito facendo uso, ad esempio, delle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass.
6.3.25 n. 5984, resa cassando una sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione della componente biologica del danno patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).
Ora, dal momento che nel caso di specie:
- da un lato, il Tribunale risulta aver già debitamente riconosciuto il danno morale correlato alle lesioni di natura biologica, liquidandolo nel cospicuo importo di €
pagina 16 di 23 3.285,28, pari al 38,5% del valore del danno biologico determinato in € 8.515,23,
ponendo così ristoro alle sofferenze di tipo morale connesse ai postumi derivati al danneggiato dalla alla vicenda in questione,
- d'altro lato, la CTU ha escluso l'esistenza di un qualsiasi danno di natura psichica o psicologica, essendosi limitata a riscontrare le lesioni di natura fisica lamentate dal
, senza dare in alcun modo atto di un qualsiasi riverbero dell'evento a Parte_1
livello di alterazione della sfera emotiva del soggetto,
non si vede proprio quale ulteriore personalizzazione del danno possa vantare l'odierno appellante, avendo già ricevuto ampio risarcimento di ogni posta di danno connessa al verificarsi dell'evento lesivo denunciato.
E ciò tanto più ove si consideri che l'asserito timore di uscire la sera o il terrore di morire, laddove effettivamente presenti a carico del soggetto, ben sarebbero stati riscontrati in sede di esame obiettivo del danneggiato da parte del CTU, il quale ha viceversa unicamente individuato gli esiti degli strattonamenti e del pestaggio subiti dal
, i quali, di per sé, non paiono d'altro canto aver certo potuto determinare un Parte_1
siffatto stato di insopprimibile ansia, peraltro non evidenziatosi in alcun modo in sede di visita.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato il mancato riconoscimento sulla somma dovuta a titolo risarcitorio della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sulla stessa dovuti, essendosi in presenza di una omissione di pronuncia sul punto.
Il motivo è fondato.
Sul punto, appare invero evidente che il Tribunale di Venezia abbia adottato, per procedere alla liquidazione del danno, le Tabelle di Milano del 2014 e cioè dell'anno in pagina 17 di 23 cui si verificava l'evento lesivo, senza peraltro procedere ad alcuna rivalutazione della somma.
In proposito, una volta ricordato che nella fattispecie si è in presenza di un risarcimento del danno di natura extracontrattuale, e cioè di un debito di valore, è evidente che la somma in esame debba essere attualizzata ad oggi e ciò al fine di ripristinare la situazione patrimoniale di cui la parte danneggiata godeva anteriormente al fatto,
avendo la Suprema Corte ben chiarito che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito,
la quale costituisce tipico debito di valore, il creditore va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Non si ritiene, peraltro, che oltre a ciò competano anche gli interessi di legge dalla data del fatto, bensì solo dal deposito della presente sentenza, poiché, se è vero che la mera rivalutazione monetaria ad oggi dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non sempre valgono a reintegrare pienamente il danneggiato, è altrettanto vero che è onere del medesimo provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, dipendendo tale effetto, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, poiché in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, ciò che esclude la configurabilità di un qualsiasi automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 10.3.25 n. 6351).
Sicché gli stessi, nel caso in esame, sono dovuti al saggio legale unicamente a far data pagina 18 di 23 dal deposito della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
3.4 Con il quarto motivo di contestazione l'originario attore lamenta, infine, la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore al dovuto, non avendo il Tribunale
riconosciuto la maggiorazione ex art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/2014, prevista in caso di presenza di più controparti.
Il motivo è infondato.
La norma in questione, come aggiornata, invero, prevede che “quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico
può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per
cento, fino ad un massimo di dieci soggetti …”.
Risulta quindi, per tabulas, che la maggiorazione competa unicamente laddove il legale assista più soggetti con identica posizione processuale – siano essi attori ovvero convenuti – ma non anche qualora vi siano più controparti da citare o da fronteggiare,
nel qual caso l'avvocato ha sempre un solo cliente e non scatta quindi la maggiorazione.
3.5 In conclusione, pertanto, la pronuncia di primo grado merita sostanziale conferma,
salvo per quanto attiene al riconoscimento della attualizzazione del dovuto che,
compiuta utilizzando le più recenti Tabelle del Tribunale di Milano comporta il riconoscimento del complessivo importo di € 19.789,36, da pagarsi a cura della
(poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, a Controparte_4 CP_2
seguito della estinzione di quest'ultima), di cui:
- € 3.5.31,25 a titolo di IT (tenendo conto di 2 giorni di ITT, di 15 giorni di ITP al
75%, di 20 giorni di ITP al 50% e di ulteriori 20 giorni di ITP al 25%, per una diaria giornaliera di € 125,00 in ragione della natura medio-lieve delle sofferenze patite in pagina 19 di 23 tale periodo),
- € 11.037,50 a titolo di IP (tenendo conto di una misura dei postumi pari al 6.5% e cioè € 9.713,00 + € 12.362,00:2),
- € 4.194,25 a titolo di danno morale, quantificato sulle somme dovute a titolo di IP
come in primo grado nella misura del 38%,
- € 1.026,36 a titolo di ristoro delle spese mediche, come attualizzate rispetto all'importo originario di € 843,35,
ed al riconoscimento degli interessi legali dal deposito della presente pronuncia e sino al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente liquidate in favore del pagina 20 di 23 ed a carico della (poi PRESTIGE SERVIZI SAS Parte_1 Controparte_4
e, per essa, a seguito della estinzione di quest'ultima) nonché in favore CP_2
della ed a carico del , ex art. 91 cpc, in quanto CP_1 Parte_1
rispettivamente soccombenti, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
pagina 21 di 23 - l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1397/2022, pubblicata in data
28.7.22, che per il resto conferma:
1) accertata e dichiarata la responsabilità di , in qualità di Controparte_4
soggetto appaltante i servizi di sicurezza del locale “Capannina Beach” in Jesolo
(VE) ed ai sensi dell'art. 2049 cc, in relazione al danno subito in data 1-2.6.14 da in conseguenza della condotta dei propri dipendenti, condanna la Parte_1
pagina 22 di 23 stessa (poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, a seguito della CP_2
estinzione di quest'ultima) a risarcire in favore dell'appellante la somma complessiva già rivalutata ad oggi di € 19.789,36, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) rigetta le domande svolte da nei confronti della;
Parte_1 CP_1
3) condanna la (poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, Controparte_4
a seguito della estinzione di quest'ultima) a rifondere in favore di CP_2
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed Parte_1
in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna a rifondere in favore della le spese Parte_1 CP_1
processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 23 di 23
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott. Enrico Schiavon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 517/2023 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
, Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, con il patrocinio dell'avv.
LL EA, contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- appellata -
pagina 1 di 23 elettivamente domiciliata in TREVISO, PIAZZA SAN VITO n. 15, con il patrocinio dell'avv. PANICO DANIELE,
, CP_2
(C.F. ) P.IVA_2
- appellato - contumace.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1397/2022, pubblicata in data
28.7.22.
Conclusioni dell'appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità solidale della in qualità di gestore del locale “Capannina Beach” in Jesolo (VE), Controparte_1
della Prestige Servizi S.a.s. di , e per essa dello stesso Sig. CP_2 CP_2
in proprio, in qualità di soggetto appaltatore dei servizi di sicurezza su incarico della prima, ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o a qualunque altro titolo ravvisabile in relazione alle percosse e lesioni subite dal sig.
presso il locale “Capannina Beach” di Jesolo (VE) in data 1- 2.06.2014, Parte_1
condannare i predetti, in via solidale fra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, a corrispondere all'attore:
(i) la somma di Euro 3.093,35, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
(ii) la somma di Euro 45.220,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c. 1 e 4 cod. civ. dal giorno del fatto al saldo.
pagina 2 di 23 Con vittoria di spese e competenze di causa, comprensivi di rimborso spese forfettario,
IVA e CPA di entrambe le fasi di giudizio, come da notula già depositata agli atti del procedimento di primo grado e, quanto al presente, secondo quella ulteriore che verrà
depositata con gli scritti conclusionali, nei termini già assegnati.
Conclusioni della appellata:
- IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare la domanda formulata innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Appello dal signor in punto di “accertare e dichiarare la responsabilità solidale della Parte_1
in qualità di ente di gestione del locale “Capannina Beach” in Jesolo Controparte_3
(VE)” … “ai sensi dell'art. 2049 c.c. e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o qualunque altro titolo ravvisabile”, confermando sul punto la sentenza di primo grado impugnata, ossia confermando la condanna della sola società Prestige Servizi s.a.s. di al risarcimento dei danni patiti dal signor per la condotta CP_2 Parte_1
dei propri dipendenti e nella misura liquidata dal Tribunale di Venezia od in quella che riterrà Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Venezia.
- condannare il signor alla rifusione di compensi professionali, Parte_1
anticipazioni, accessori di legge e spese sostenute da per il grado Controparte_1
d'appello come da notula che verrà dimessa nei termini di legge.
- IN VIA SUBORDINATA: rigettare integralmente tutte le domande formulate dal signor poiché Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, con condanna di costui alla rifusione delle spese, compensi, anticipazioni ed accessori di legge in favore di Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, , Parte_1
pagina 3 di 23 premettendo:
- che in data 1.6.14, mentre si trovava presso il locale denominato “Capannina
Beach”, sito a Jesolo (VE), in Piazza Mazzini n. 9, di proprietà della CP_1
intorno alla mezzanotte veniva violentemente strattonato e condotto con la
[...]
forza in una stanza da alcuni individui, qualificatisi quali addetti al servizio di vigilanza del locale, ove era poi picchiato violentemente con pugni e calci al volto ed alla testa,
- che una volta soccorso da alcuni amici e condotto al vicino Ospedale di Jesolo, gli erano quindi state diagnosticate contusioni alla faccia, al cuoio capelluto ed al collo, oltre che la rottura dell'incisivo superiore destro ed un taglio all'orecchio sinistro, con prognosi iniziale di dieci giorni,
- che l'aggressione in oggetto lo aveva poi costretto ad assentarsi per un certo tempo dalla sua attività lavorativa ed a sottoporsi ad alcuni interventi dentistici,
- che in relazione ai fatti così esposti aveva quindi sporto querela invocando in via stragiudiziale il risarcimento del danno, senza tuttavia ottenere alcun riscontro positivo, ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo che la stessa venisse condannata all'integrale risarcimento di tutti i danni da lui patiti in conseguenza alle gravi lesioni cagionategli dagli addetti alla sicurezza del locale gestito dalla convenuta, quantificati nel complessivo importo di € 48.313,35, previo accertamento della responsabilità della medesima ex art. 2049 cc o, in subordine, ex art. 2043 cc.
Costituitasi in giudizio, contestava recisamente le pretese attoree: CP_1
- affermando che il si era trovato nell'occasione, durante una festa di addio Parte_1
al celibato, in evidente stato di ebbrezza insieme ad altri sei o sette amici, tanto da aver attirato l'attenzione degli addetti al servizio di vigilanza e sicurezza del locale, i pagina 4 di 23 quali, una volta divenuta la condotta del menzionato gruppo di giovani eccessivamente molesta e pericolosa, così da travalicare i limiti civili dell'altrui rispetto, non avevano potuto esimersi dall'intervenire provvedendo ad allontanare il dalla pista da ballo per accompagnarlo all'esterno del locale, Parte_1
- negando con fermezza che i buttafuori avessero trascinato l'attore in una stanza chiusa, essendo unicamente presente in loco un bar/cucina, ove tuttavia si trovavano presenti i baristi ed i camerieri in servizio all'interno dell'esercizio,
- rilevando di aver comunque stipulato, ancora in data 28.2.14, con
[...]
, un contratto di appalto per il servizio di vigilanza e sicurezza, ciò CP_4
che portava ad escludere qualsiasi propria responsabilità ex artt. 2043 e 2049 cc, non essendovi alcun legame o preposizione con gli addetti alla sicurezza né sussistendo alcun nesso di causalità con l'eventuale danno cagionato all'attore,
- chiedendo, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della menzionata società.
Evocato in giudizio, il citato terzo si costituiva in causa:
- ribadendo che, contrariamente a quanto affermato dal , il locale non era Parte_1
dotato di stanze non accessibili al pubblico,
- deducendo che l'attore, unitamente ad altri amici, aveva abusato di bevande alcoliche durante la serata, tanto da essere poi stato invitato ad abbandonare il locale da parte del personale di sicurezza,
- contestando che i propri dipendenti avessero arrecato alcuna lesione al , Parte_1
- osservando che, in ogni caso, un'eventuale condotta violenta degli addetti alla sicurezza avrebbe esorbitato dalle mansioni loro affidate, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria tra la mansione svolta e l'evento,
- riscontrando siccome incongrua la quantificazione dei danni operata ex adverso.
pagina 5 di 23 Procedutosi alla trattazione del giudizio con l'assunzione delle prove orali e l'esperimento di CTU medico-legale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che la relazione del consulente tecnico d'ufficio e le risultanze dell'istruttoria orale confermavano quanto descritto dall'attore, il quale risultava aver riportato un politrauma contusivo al capo e al volto con ferita lacero contusa all'orecchio di sinistra, frattura dell'arco zigomatico di sinistra e avulsione degli incisivi centrali dell'emiarcata dentaria superiore, a seguito di un pestaggio compiuto dagli addetti alla sicurezza all'interno di una zona adibita a magazzino,
- ritenuta l'irrilevanza di un eventuale comportamento molesto o pericoloso dell'attore, dal momento che ciò non avrebbe comunque giustificato un'aggressione nei suoi confronti,
- affermata la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'intervento del servizio di sicurezza e le lesioni arrecate all'attore, e dunque una conseguente responsabilità in capo alla ex art. 2049 cc, non potendosi Controparte_4
riscontrare quella abnormità del comportamento dei suoi dipendenti che la giurisprudenza individua quale presupposto necessario ai fini della interruzione del collegamento causale tra questi e il loro datore di lavoro,
- opinato, viceversa, non potersi ravvisare una concorrente responsabilità nella causazione dell'evento in capo alla dal momento che la CP_1
, in forza del contratto concluso con la committente, si Controparte_4
era impegnata a svolgere l'incarico affidatole in piena autonomia tecnica ed organizzativa e senza vincolo di subordinazione fra i lavoratori impiegati nell'appalto e la controparte o i dipendenti di quest'ultima, ciò che, in forza dell'autonomia e della libertà di gestione ottenute per lo svolgimento dell'incarico,
pagina 6 di 23 comportava infatti lo spostamento del rischio inerente all'oggetto dell'attività appaltata dal committente all'assuntore dell'espletamento del servizio,
- rilevato, infine, essersi in presenza di un danno permanente alla persona quantificabile nella misura del 6%-7% e di un danno temporaneo totale di due giorni e parziale al 75% di quindici giorni, al 50% di venti giorni ed al 25% di ulteriori venti giorni, con un periodo di inabilità lavorativa assoluta di trentacinque giorni,
ha rigettato la domanda svolta nei confronti della e, viceversa, CP_1
condannato la a rifondere in favore dell'attore l'importo di € Controparte_4
13.985,45, oltre alle spese di CTU e di lite, riconosciute queste ultime in favore sia del sia della convenuta. Parte_1
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando quattro motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Rimasta contumace la , nel frattempo trasformatasi in Controparte_4
, si costituiva invece in giudizio la Controparte_5
invocando il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio – durante la quale si disponeva l'interruzione del procedimento a seguito della sopravvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in data 12.4.23 della PRESTIGE SERVIZI SAS, comportante il perfezionamento di una ipotesi di estinzione della compagine in epoca successiva alla costituzione del rapporto processuale – e riassunto il processo ad opera dell'appellante, la causa è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 19 novembre 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al pagina 7 di 23 dispositivo.
3.1 Con il primo motivo d'appello il censura la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha escluso la responsabilità della ritenendo che CP_1
l'incarico della sicurezza fosse stato affidato a una ditta autonoma, con conseguente spostamento del rischio sull'appaltatore ed esclusione di una qualsiasi rilevanza della responsabilità del committente ex art. 2049 cc.
In particolare, l'appellante invoca l'applicazione dell'art. 2049 cc rilevando che esso richiede la sussistenza di un danno ingiusto, di un fatto illecito commesso da soggetto riconducibile alla figura di domestico o commesso e, da ultimo, di un nesso causale tra le incombenze affidate e il danno. Nel caso di specie il Tribunale avrebbe già
riconosciuto il ricorrere del primo e del terzo presupposto sicché resterebbe unicamente da valutare il secondo profilo, riguardo al quale la giurisprudenza precisa non essere necessario un rapporto di subordinazione formale, essendo sufficiente che l'attività sia svolta per conto del committente, in base a un rapporto di fatto, purché vi sia un vincolo di direzione o sorveglianza, anche solo potenziale, rappresentato nella fattispecie dalla circostanza che gli addetti alla sicurezza erano in costante coordinamento con il personale della tramite auricolari e mediante la condivisione di spazi CP_1
interni. Il che varrebbe a dimostrare una collaborazione strutturata e un controllo da parte della società titolare del locale, incompatibile con la pretesa autonomia gestionale della PRESTIGE SERVIZI SAS, anche in ragione del fatto che il contratto di appalto non prevedeva, tra i compiti della appaltatrice, il contenimento e l'allontanamento degli avventori, attività che invece venivano regolarmente svolte in forza di direttive presumibilmente impartite dalla stessa committente.
pagina 8 di 23 Sotto un diverso profilo, inoltre, sempre secondo il , sarebbe riscontrabile una Parte_1
responsabilità della appellata per culpa in eligendo, avendo affidato l'incarico ad una società dimostratasi del tutto inidonea a garantire la sicurezza, come dimostrato dalle numerose risse e dai plurimi interventi di polizia verificatisi anche in seguito nel locale e confermati dalle testimonianze degli agenti sentiti in corso di causa.
La censura è infondata.
Ed invero, come già ben indicato dal giudice di prime cure, all'esito della fase istruttoria
è risultato senza ombra di dubbio che il servizio di sicurezza e vigilanza fosse stato appaltato dalla ad una società esterna, e cioè la CP_1 [...]
, che risultava tenuta ad agire in assoluta indipendenza e senza Parte_2
alcuna intromissione o interferenza della committente, siccome chiaramente enunciato nel contratto di affidamento dell'incarico, ove era testualmente precisato:
- nella chiusa dell'art. 1, sia che “L'incarico sarà svolto dall'appaltatore in piena
autonomia tecnica ed organizzativa e senza vincolo di subordinazione fra i
lavoratori impiegati nell'appalto e il committente o i dipendenti del committente”,
sia che “Ogni interferenza esterna da parte del committente e comunque non
autorizzata che comporti problemi alla buona riuscita del servizio, dispensa
PRESTIGE da ogni responsabilità oggettiva diretta dei Parte_2
fatti”,
- all'inizio dell'art. 5, che “Il committente si obbliga a non adibire proprio personale
alle mansioni oggetto del presente contratto”.
Il che vale, appunto, a confermare quanto da sempre sostenuto dalla convenuta.
Tanto chiarito, ne discende allora doversi condividere il ragionamento svolto dal pagina 9 di 23 giudice di prime cure secondo cui, in presenza di danni subiti da un cliente di una discoteca a causa di atti violenti di terzi, quest'ultima resta esonerata da responsabilità
laddove il servizio garantito dai buttafuori sia stato oggetto di un contratto di appalto stipulato con una società che si occupava di fornire un servizio di vigilanza dovendosi ritenere che, in tale ipotesi, sia l'appaltatore l'unico responsabile dei danni derivati dall'esecuzione dell'attività appaltata.
L'autonomia e la libertà di gestione dell'appaltatore comportano, infatti, che il rischio inerente all'oggetto dell'attività appaltata si sposti dal committente all'assuntore dell'espletamento del servizio, il quale, per tutto il tempo durante il quale dura il servizio, si assume il dovere di custodia e di vigilanza degli spazi adibiti a discoteca,
con il connesso obbligo di rispettare il principio del neminem laedere, ossia ad evitare di arrecare danni a terzi nello svolgimento dell'attività commissionatagli, e ciò in applicazione del più generale principio sancito dall'art. 1655 cc, secondo il quale l'appaltatore è tenuto ad assumere, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Mentre, di converso, proprio in ragione di quanto appena esposto, viene meno qualsiasi responsabilità del committente ex art. 2049 cc – il quale, nel caso di specie, non aveva in essere alcun rapporto diretto con gli addetti alla sicurezza, che erano invece dipendenti dell'appaltatrice, cui si applica il disposto della norma sopra richiamata in quanto datrice di lavoro dei medesimi – salvo i casi in cui il medesimo:
- ometta doveri di vigilanza o controllo tali che, ove correttamente esercitati,
avrebbero evitato il verificarsi dell'evento lesivo,
pagina 10 di 23 - si ingerisca concretamente nel modo in cui l'appaltatore svolge il lavoro,
- ovvero, per culpa in eligendo, risulti aver affidato l'opera a un soggetto palesemente incapace di svolgere l'opera o il servizio, in quanto non dotato delle capacità
tecniche o organizzative necessarie.
Ora, nel caso di specie, una volta riscontrato che formalmente il contratto trasferiva appunto in capo alla l'onere di gestire la vigilanza Parte_2
dei locali nel corso delle serate danzanti, resta solo da verificare il ricorrere o meno delle tre circostanze da ultimo segnalate.
Sul punto, peraltro, appare innanzi tutto evidente che nessun rilievo possa essere mosso con riguardo alla scelta dell'appaltatore da parte della , dal momento CP_1
che la stessa risulta essersi affidata ad un soggetto operante da tempo nel settore,
avvalentesi di soggetti debitamente muniti dei tesserini prefettizi previsti per tale tipo di attività, mentre il danneggiato non è stato in grado di individuare alcuna circostanza di segno negativo, ovviamente antecedentemente alla stipula del contratto, dalla quale la società che gestiva la discoteca avrebbe dovuto desumere una qualche mancanza di professionalità in capo alla compagine che doveva occuparsi della vigilanza.
È, infatti, del tutto inammissibile il voler trarre elementi di dubbio in merito alle effettive capacità della di svolgere l'incarico Parte_2
affidatole dagli eventi verificatisi la notte del pestaggio e nei giorni seguenti, poiché di essi, senza ombra di dubbio, la non poteva essere a conoscenza al CP_1
momento della conclusione dell'appalto.
E tanto senza contare, comunque, che il verificarsi di liti tra avventori e addetti alla sicurezza non può di per sé solo essere valutato quale elemento di scarsa professionalità
pagina 11 di 23 della appaltatrice, dovendosi ricordare quanto anche recentemente statuito da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale ha avuto modo di mettere in luce (n.
1964 del 2.7.24):
- che il gestore di un locale notturno è tenuto ad adempiere all'obbligazione contrattuale di garantire ai propri clienti l'incolumità e la sicurezza, derivante dal contatto sociale qualificato instauratosi con il pagamento del prezzo per l'ingresso al locale, provvedendo ad adottare tutte le cautele necessarie perché non si verifichino eventi dannosi,
- che, d'altro canto, l'attività concernente discoteche e locali notturni comporta una percentuale di rischio elevata per la sicurezza dei frequentatori, dettata dal consumo di bevande alcoliche e dalla presenza di un elevato numero di persone, suscettibile di dar luogo a situazioni difficilmente controllabili, che il gestore è tenuto a prevedere in astratto e ad evitare in concreto mediante l'adozione di tutte le azioni idonee ad evitare situazioni di pericolo,
- che, in proposito, non costituisce condotta idonea ad evitare eventi lesivi la mera presenza nel locale di alcuni addetti alla sicurezza, dovendo il gestore provare che gli addetti abbiano posto in essere un'effettiva e diligente attività di vigilanza al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per la clientela,
- che gli addetti alla sicurezza, allorché assistano ad episodi di molestie od aggressione tra clienti, non possono limitarsi esclusivamente a dividere i contendenti, ma devono allontanare dal locale i soggetti che hanno manifestato atteggiamenti di violenza, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e interrompere condotte potenzialmente pericolose,
pagina 12 di 23 conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 6.10.09 che disciplina le attività del personale di sicurezza dei pubblici locali.
Il che ben evidenzia come, nell'espletamento di tali doverose condotte, nel caso di specie rese necessarie dal fatto che il ed i suoi amici avevano molestato Parte_1
alcune ragazze abbassandosi i pantaloni (teste ), ben possano poi occorrere Tes_1
delle colluttazioni tra gli addetti alla sicurezza e soggetti “su di giri” che non accettano di essere accompagnati all'uscita, senza che ciò possa o debba necessariamente essere addebitato a negligenza o scarsa professionalità dei primi piuttosto che all'animosità ed alla aggressività dei clienti.
In secondo luogo, poi, risulta invece indimostrato che la committente abbia dato luogo ad una qualsiasi omissione nell'espletamento dei propri doveri di vigilanza, dovendosi anzi sottolineare come, sotto tale profilo, il nemmeno si sia peritato di Parte_1
individuare quali sarebbero stati tali obblighi di controllo da esercitarsi nei confronti della appaltatrice che, si ricorda, proprio in forza del contratto, risultava impegnata ad occuparsi della vigilanza del locale, oltre che ad assistere la clientela nell'accompagnamento ai tavoli, fornendo accoglienza ed informazioni, nonché a gestire i flussi in ingresso ed in uscita, a controllare le card ed a sovrintendere alla chiusura dei locali previo idoneo sopralluogo, come specificamente previsto dall'art. 1
della scrittura privata in oggetto, così di fatto venendo ad assumere la custodia ed il controllo dell'intera area della discoteca.
In terzo luogo, infine, va escluso che la si sia, ciò nonostante, di CP_1
fatto ingerita nell'esecuzione dell'appalto cooperando con l'appaltatrice, non bastando certo a provare siffatta circostanza, da escludersi viceversa in ragione di tutto quanto pagina 13 di 23 appena esposto, il mero fatto che il teste , dipendente della stessa, abbia Tes_2
dato atto:
- che “il personale di servizio è collegato tra sé. La sicurezza è anch'essa collegata
ma opera su un altro canale”,
- e di essere venuto a sapere della circostanza relativa alla colluttazione che aveva coinvolto il “perché mi è stata riferita dal personale”. Parte_1
Ed invero – anche a prescindere dal fatto che tale affermazione dimostra semmai che i dipendenti della discoteca fossero in collegamento solo fra loro e non invece con quelli della sicurezza, poiché ciascuno dei due gruppi di persone si avvaleva di un canale di trasmissione diverso e pure una volta riscontrato che quando parla del personale che gli ha comunicato il fatto, il , del tutto evidentemente, intende riferirsi ai dipendenti Tes_2
della e non invece a quelli della sicurezza, come desumibile CP_1
dall'utilizzo dei due termini compiuto appena prima – resta comunque evidente che non si possa parlare di ingerenza nell'esecuzione del servizio per il solo fatto che gli addetti alla sicurezza abbiano eventualmente avvisato i dipendenti della discoteca di quanto avvenuto. Si tratterebbe, infatti, a tutto concedere, di una mera segnalazione dell'accaduto e non di una qualche interferenza nella gestione dell'attività di controllo e vigilanza esercitata dalla . Parte_2
Così come destituita di qualsiasi rilievo risulta l'affermazione secondo cui la si sarebbe indebitamente ingerita nelle attività dell'appaltatrice CP_1
poiché le avrebbe lasciato in uso spazi di sua diretta ed esclusiva pertinenza:
- sia poiché non si è affatto raggiunta la prova che il sia stato rinchiuso per Parte_1
qualche tempo dagli addetti alla sicurezza all'interno di un magazzino non pagina 14 di 23 accessibile al pubblico ed utilizzato solo dai dipendenti della , CP_1
avendo svariati testi precisato che l'attore era stato semmai bloccato all'interno di uno dei corridoi d'uscita dal locale, sui quali si esercitava, proprio in forza del contratto, l'attività di vigilanza della società di investigazioni,
- sia giacché non vi è comunque prova alcuna del fatto che siano stati i dipendenti della ad indirizzare gli addetti alla sicurezza in quella stanza e CP_1
non, piuttosto, questi ultimi a dirigersi autonomamente in loco, ciò che semmai configurerebbe una violazione degli obblighi contrattuali da parte della
[...]
e non invece una indebita ingerenza della committente. Parte_2
3.2 Con la seconda ragione di gravame l'appellante si duole poi della quantificazione del risarcimento operata dal Tribunale di Venezia lamentando non essersi proceduto alla personalizzazione del danno pur a fronte degli effetti di una brutale violenza perpetrata ai suoi danni, tale da averne condizionato la vita. In particolare, richiamata la distinzione posta dalla più recente giurisprudenza di legittimità tra i “danni del fuori” ed i “danni del dentro”, i quali costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi entrambi risarcibili, si afferma che nella specie i pregiudizi da lui subiti sarebbero ben lontani dal poter essere qualificati siccome normali, secondo l'id quod
plerumque accidit, dal momento che a seguito del pestaggio subito egli avrebbe ridotto notevolmente la propria dimensione di vita relazionale, limitando le uscite con gli amici e parenti, stante il timore non solo di ambienti isolati o persone sconosciute ma anche di situazioni oggettivamente normali, tali da generargli una intensa paura di morire, ciò
che si riverbererebbe anche a livello di sofferenza soggettiva.
Il motivo è infondato.
pagina 15 di 23 Come ben noto, secondo i giudici di legittimità il grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime, di per sé, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento a titolo di personalizzazione del danno, salvo che l'interessato alleghi e dimostri circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il pregiudizio in concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni dello stesso genere sofferte da persone della stessa età (Cass.
4.3.21 n. 5865, 11.11.19 n. 28988 e 7.11.14 n. 23778).
Tanto da essersi ancor più recentemente affermato che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito facendo uso, ad esempio, delle tabelle milanesi, può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (Cass.
6.3.25 n. 5984, resa cassando una sentenza che aveva riconosciuto una personalizzazione della componente biologica del danno patito da una donna in conseguenza della morte della figlia di quattro anni in un incidente stradale, sulla scorta dei medesimi profili ritenuti rilevanti ai fini del riconoscimento di una patologia psichica post traumatica).
Ora, dal momento che nel caso di specie:
- da un lato, il Tribunale risulta aver già debitamente riconosciuto il danno morale correlato alle lesioni di natura biologica, liquidandolo nel cospicuo importo di €
pagina 16 di 23 3.285,28, pari al 38,5% del valore del danno biologico determinato in € 8.515,23,
ponendo così ristoro alle sofferenze di tipo morale connesse ai postumi derivati al danneggiato dalla alla vicenda in questione,
- d'altro lato, la CTU ha escluso l'esistenza di un qualsiasi danno di natura psichica o psicologica, essendosi limitata a riscontrare le lesioni di natura fisica lamentate dal
, senza dare in alcun modo atto di un qualsiasi riverbero dell'evento a Parte_1
livello di alterazione della sfera emotiva del soggetto,
non si vede proprio quale ulteriore personalizzazione del danno possa vantare l'odierno appellante, avendo già ricevuto ampio risarcimento di ogni posta di danno connessa al verificarsi dell'evento lesivo denunciato.
E ciò tanto più ove si consideri che l'asserito timore di uscire la sera o il terrore di morire, laddove effettivamente presenti a carico del soggetto, ben sarebbero stati riscontrati in sede di esame obiettivo del danneggiato da parte del CTU, il quale ha viceversa unicamente individuato gli esiti degli strattonamenti e del pestaggio subiti dal
, i quali, di per sé, non paiono d'altro canto aver certo potuto determinare un Parte_1
siffatto stato di insopprimibile ansia, peraltro non evidenziatosi in alcun modo in sede di visita.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene invece contestato il mancato riconoscimento sulla somma dovuta a titolo risarcitorio della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge sulla stessa dovuti, essendosi in presenza di una omissione di pronuncia sul punto.
Il motivo è fondato.
Sul punto, appare invero evidente che il Tribunale di Venezia abbia adottato, per procedere alla liquidazione del danno, le Tabelle di Milano del 2014 e cioè dell'anno in pagina 17 di 23 cui si verificava l'evento lesivo, senza peraltro procedere ad alcuna rivalutazione della somma.
In proposito, una volta ricordato che nella fattispecie si è in presenza di un risarcimento del danno di natura extracontrattuale, e cioè di un debito di valore, è evidente che la somma in esame debba essere attualizzata ad oggi e ciò al fine di ripristinare la situazione patrimoniale di cui la parte danneggiata godeva anteriormente al fatto,
avendo la Suprema Corte ben chiarito che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito,
la quale costituisce tipico debito di valore, il creditore va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
Non si ritiene, peraltro, che oltre a ciò competano anche gli interessi di legge dalla data del fatto, bensì solo dal deposito della presente sentenza, poiché, se è vero che la mera rivalutazione monetaria ad oggi dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non sempre valgono a reintegrare pienamente il danneggiato, è altrettanto vero che è onere del medesimo provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, dipendendo tale effetto, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività
media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, poiché in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile, ciò che esclude la configurabilità di un qualsiasi automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cass. 10.3.25 n. 6351).
Sicché gli stessi, nel caso in esame, sono dovuti al saggio legale unicamente a far data pagina 18 di 23 dal deposito della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
3.4 Con il quarto motivo di contestazione l'originario attore lamenta, infine, la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore al dovuto, non avendo il Tribunale
riconosciuto la maggiorazione ex art. 4, secondo comma, del D.M. n. 55/2014, prevista in caso di presenza di più controparti.
Il motivo è infondato.
La norma in questione, come aggiornata, invero, prevede che “quando in una causa
l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico
può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per
cento, fino ad un massimo di dieci soggetti …”.
Risulta quindi, per tabulas, che la maggiorazione competa unicamente laddove il legale assista più soggetti con identica posizione processuale – siano essi attori ovvero convenuti – ma non anche qualora vi siano più controparti da citare o da fronteggiare,
nel qual caso l'avvocato ha sempre un solo cliente e non scatta quindi la maggiorazione.
3.5 In conclusione, pertanto, la pronuncia di primo grado merita sostanziale conferma,
salvo per quanto attiene al riconoscimento della attualizzazione del dovuto che,
compiuta utilizzando le più recenti Tabelle del Tribunale di Milano comporta il riconoscimento del complessivo importo di € 19.789,36, da pagarsi a cura della
(poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, a Controparte_4 CP_2
seguito della estinzione di quest'ultima), di cui:
- € 3.5.31,25 a titolo di IT (tenendo conto di 2 giorni di ITT, di 15 giorni di ITP al
75%, di 20 giorni di ITP al 50% e di ulteriori 20 giorni di ITP al 25%, per una diaria giornaliera di € 125,00 in ragione della natura medio-lieve delle sofferenze patite in pagina 19 di 23 tale periodo),
- € 11.037,50 a titolo di IP (tenendo conto di una misura dei postumi pari al 6.5% e cioè € 9.713,00 + € 12.362,00:2),
- € 4.194,25 a titolo di danno morale, quantificato sulle somme dovute a titolo di IP
come in primo grado nella misura del 38%,
- € 1.026,36 a titolo di ristoro delle spese mediche, come attualizzate rispetto all'importo originario di € 843,35,
ed al riconoscimento degli interessi legali dal deposito della presente pronuncia e sino al saldo effettivo.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente liquidate in favore del pagina 20 di 23 ed a carico della (poi PRESTIGE SERVIZI SAS Parte_1 Controparte_4
e, per essa, a seguito della estinzione di quest'ultima) nonché in favore CP_2
della ed a carico del , ex art. 91 cpc, in quanto CP_1 Parte_1
rispettivamente soccombenti, determinandole in € 5.077,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.966,00 quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I^ grado € 919,00
Fase introduttiva I^ grado € 777,00
Fase istruttoria I^ grado € 1.680,00
Fase decisionale I^ grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II^ grado € 1.134,00
Fase introduttiva II^ grado € 921,00
Fase decisionale II^ grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
Con la precisazione che, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della
Suprema Corte, non si ritiene di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
pagina 21 di 23 - l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14
n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale:
- non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali,
- ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1397/2022, pubblicata in data
28.7.22, che per il resto conferma:
1) accertata e dichiarata la responsabilità di , in qualità di Controparte_4
soggetto appaltante i servizi di sicurezza del locale “Capannina Beach” in Jesolo
(VE) ed ai sensi dell'art. 2049 cc, in relazione al danno subito in data 1-2.6.14 da in conseguenza della condotta dei propri dipendenti, condanna la Parte_1
pagina 22 di 23 stessa (poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, a seguito della CP_2
estinzione di quest'ultima) a risarcire in favore dell'appellante la somma complessiva già rivalutata ad oggi di € 19.789,36, oltre agli interessi di legge dal deposito della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
2) rigetta le domande svolte da nei confronti della;
Parte_1 CP_1
3) condanna la (poi PRESTIGE SERVIZI SAS e, per essa, Controparte_4
a seguito della estinzione di quest'ultima) a rifondere in favore di CP_2
le spese processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed Parte_1
in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%,
dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti;
4) condanna a rifondere in favore della le spese Parte_1 CP_1
processuali che liquida in € 5.077,00 per il primo grado ed in € 3.966,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente estensore
dott. Guido Marzella
pagina 23 di 23