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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 612/2021 R.G. e vertente
TRA
e , n.q. di eredi del defunto (C.F. Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentate e difese dall'avv. Antonella Cacopardo C.F._1
Ricorrenti intervenuti
E
(C.F.: e P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da malattia professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - che era stato assunto, in data Persona_1
29.03.1972, alle dipendenze della , oggi e che vi aveva Controparte_2 Controparte_1
lavorato ininterrottamente sino al 31.12.1999, presso lo stabilimento di GU, con mansioni di operatore di impianti, svolgendo operazioni di controllo delle caldaie, degli scarichi e reti fognarie, e recupero di Slop che venivano successivamente bruciati nelle caldaie, nonché della conduzione negli impianti di azoto e, dal 1975/80, della conduzione di caldaie;
- che, a far data dal 1980, aveva svolto mansioni di impiegato come capo turno;
- che nel corso del rapporto lavorativo lo stabilimento di raffineria diveniva poi Controparte_3 CP_4 ed oggi;
- che il , nel corso dei trent'anni di servizio, aveva
[...] Controparte_1 Per_1 svolto mansioni specifiche di coordinazione, controllo e ispezione all'interno degli impianti che producevano sostanze chimiche industriali, quali benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi aromatici e alifatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcool;
- che, inoltre, lo stesso si era occupato della coordinazione del reparto servizi ausiliari, ovvero
1 controllo e analisi degli scarti provenienti dai vari impianti, controllo delle linee PayRac dove transitavano i prodotti degli stabilimenti per verificare la necessità di eventuali manutenzioni e controllo degli scarichi dei reparti che bruciavano in apposite candele;
- che le suddette mansioni erano state espletate per tutta la durata del rapporto di lavoro sino alla data di cessazione (31.12.1999); - che nell'anno 1994 il lavoratore aveva iniziato a manifestare problemi di salute, peggiorati e aggravati nel corso degli anni, fino a conclamarsi come vera e propria malattia professionale, consistenti in patologie oncologiche recidivanti a carico della vescica e del tratto gastro intestinale, che avevano condotto al decesso in data 05.02.2024; - che le patologie sofferte dal trovavano sovente origine in situazioni di contatto Per_1
ambientale con sostanze chimiche industriali e che, in assenza di qualsivoglia misura idonea ad evitarne l'esposizione, era assolutamente prevedibile nonché evitabile che potesse derivarne un danno grave alla salute;
- che, pur in presenza di un rischio prevedibile e conoscibile, la resistente non aveva adottato alcuna misura per rendere i luoghi salubri e scevri di pericolo per i propri dipendenti e, dunque, era innegabile la sua responsabilità colposa nella causazione dell'evento malattia;
- che al spettava il risarcimento del Per_1 danno non patrimoniale subito, tenendo conto del danno biologico e dell'invalidità permanente valutabile (secondo depositata CTP) nella misura del 90%, nonché del danno da inabilità temporanea totale per un periodo di 90 giorni e parziale al 50% per giorni 40, oltre al danno morale esistenziale stimabile nella misura non inferiore ad 1/3 del danno biologico, per un totale complessivo risarcibile pari a € 913.750,00.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1
con sede in Milano cap 20124, via Vittor Pisani 20, CF REA n 1659800, al P.IVA_3
risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni come sopra specificati, ex art. 2087 c.c.
e/o ex art. 2043 c.c. e/o ai sensi di altra fattispecie ritenuta applicabile dal decidente nella misura di euro 913.750,00 o in quella maggiore o minor somma che sarà dimostrata in giudizio o ritenuta di giustizia dal decidente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio di costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che la rappresentazione delle circostanze di fatto formulata in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro, alla descrizione delle mansioni asseritamente espletate da e all'asserita esposizione del medesimo ad agenti morbigeni, Persona_1
2 risultava integralmente destituita di fondamento e lontana dal concreto scenario degli eventi;
- che il lavoratore aveva espletato le prestazioni lavorative in condizioni di assoluta sicurezza e tutela della salute, nell'ambito di misure e cautele precauzionali conformi alle disposizioni normative e al patrimonio tecnico scientifico vigenti all'epoca dei fatti di causa e che, presso lo stabilimento di GU, lo stesso non era in alcun modo venuto a contatto con alcuna CP_1
sostanza nociva;
- che, infatti, la aveva sempre prestato massima attenzione Controparte_5
alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività espletate all'interno del proprio stabilimento, approntando tutte le misure precauzionali volte a consentire lo svolgimento in sicurezza di tali attività e ad evitare danni alla salute dei medesimi lavoratori;
- che il , prima di essere assunto alle dipendenze della società resistente (già Per_1 [...]
nel 1982, dal 1961 al 1972 aveva prestato la propria attività lavorativa alle CP_6 dipendenze delle note società degli armatori NA e e CP_7 CP_8 CP_9
, con mansioni di “fuochista” e “capo fuochista” imbarcato su navi petroliere e, CP_10
nei periodi in cui non era imbarcato in nave, dal 22.04.1966 al 22.07.1966 e dal 17.01.1967 al
22.06.1967, aveva lavorato quale operaio presso la Plastjonica S.p.A., società che espletava la propria attività nella lavorazione di materie plastiche e, infine, aveva lavorato, dal 29.05.1972 al 14.04.1982, alle dipendenze della quale “conduttore caldaie”; Controparte_11
- che, in relazione alle attività di fatto espletate dal ricorrente alle dipendenze della CP_1
dal 15.04.1982 al 30.05.1986, il medesimo aveva disimpegnato la mansione di
[...]
“conduttore caldaie”, mentre dall'01.06.1986 al 31.12.1999 aveva svolto la mansione di “capo turno”, quasi esclusivamente all'interno dell'apposito ufficio e, soltanto occasionalmente, ossia qualora gli operatori di campo avessero segnalato qualche anomalia, poteva capitare che si recasse in campo al solo fine di verificare velocemente la situazione ed effettuare le dovute segnalazioni al personale competente;
- che, in data 05.07.1999, con “verbale di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro”, il e l'azienda esprimevano la reciproca Per_1
volontà di risolvere per mutuo consenso il rapporto di lavoro alla data del 31.12.1999 e, contestualmente, il lavoratore accettava a titolo di incentivazione all'esodo “l'importo lordo di Lire 68.800.000”, dichiarandosi “pienamente soddisfatto e, con volontà abdicativa, tacitato, anche in via di rinuncia, di ogni sua ragione … verso la Controparte_12 derivante dall'intercorso rapporto di lavoro”; - che, dunque, il rapporto lavorativo era cessato con integrale rinuncia da parte del lavoratore a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'azienda datrice.
Ciò premesso in fatto, in diritto la resistente eccepiva, in via preliminare: - l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., stante la rinuncia (non impugnata) chiaramente
3 espressa dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque ragione di credito verso la dante causa dell'odierna resistente, con Controparte_12
conseguente impossibilità per il medesimo di proporre il presente giudizio;
- la prescrizione delle richieste risarcitorie a qualsivoglia titolo formulate sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., osservando che il diritto del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno doveva essere esercitato entro il termine di dieci dalla manifestazione esplicita della patologia risalente al giugno 2003, sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sottoposta al termine di prescrizione di 5 anni, anche in questo caso dalla manifestazione della malattia;
- il difetto di legittimazione passiva della nel periodo dal 29.05.1972 al 14.04.1982, atteso che, nel Controparte_1
periodo indicato, il soggetto cui era riconducibile il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente era la sola Liquichimica GU s.r.l. e, pertanto, in ragione di ciò, anche a volere in ipotesi assecondare l'assunto avversario secondo cui il ricorrente sarebbe stato asseritamente esposto a sostanze cancerogene, ad ogni modo, alcuna responsabilità con riferimento a tale arco temporale poteva essere imputata all'odierna resistente (e relative danti causa).
Nel merito, la resistente deduceva: - che il Legislatore aveva istituito un sistema volto all'indennizzo dei danni provocati dalle malattie professionali, prevendendo apposite tabelle che, adottando criteri di riconoscimento molto ampi in favor dei lavoratori, per ciascuna patologia indicavano il collegamento con la relativa esposizione alla sostanza nociva e che nessuna delle sostanze elencate dalla controparte in ricorso era causalmente collegata all'insorgenza di un tumore alla vescica o allo stomaco, né tra le attività ad alto rischio professionale per l'insorgenza del tumore alla vescica e allo stomaco figurava in alcun modo quella dell'odierna resistente ossia quella dell'industria petrolchimica, tanto che anche l' aveva rigettato la richiesta di denuncia di malattia professionale presentata dal CP_13
; - che il , ben prima dell'assunzione alle dipendenze dell'odierna resistente, era Per_1 Per_1
stato imbarcato per oltre 10 anni, dal 1961 al 1973, su navi petroliere alle dipendenze delle società NA , e e aveva, altresì, prestato la propria attività CP_7 CP_9 CP_10
lavorativa in favore di una società operante nella lavorazione della plastica, la Plastjonica
s.p.a. di GU (SR), dal 22.04.1966 al 22.07.1966 e dal 17.01.1967 al 22.06.1967, con conseguente maggiore probabilità che il fosse stato esposto a sostanze cancerogene e, Per_1
in specie, ad ammine aromatiche o ad idrocarburi policiclici aromatici, proprio durante tali periodi;
- che il lavoratore, nel periodo di lavoro alle dipendenze della (dal 15.04.1982 CP_1
al 31.12.1999,) non aveva eseguito la gran parte delle attività citate in ricorso e, in ragione
4 delle mansioni effettivamente espletate, non era mai stato esposto a sostanze nocive e chimiche cancerogene;
- che, inoltre, a far data dal 01.06.1986 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso aveva svolto le mansioni di capo turno disimpegnando dette mansioni esclusivamente presso l'ufficio dei servizi ausiliari, ubicato all'interno della sala controllo degli impianti Pacol 4 e Pacol 5; - che, in ragione delle mansioni formalmente e di fatto espletate in favore della il aveva operato costantemente in Controparte_1 Per_1
condizioni di piena sicurezza e salubrità ambientale senza alcun contatto, nell'espletamento delle sue consuete attività lavorative, con sostanze pericolose per la salute umana, atteso che il datore di lavoro aveva sempre operato nel massimo rispetto delle cautele precauzionali e delle misure di sicurezza previste per legge, in tal modo assolvendo pienamente ad ogni obbligo di legge e a quanto previsto dall'art. 2087 c.c. relativamente all'adozione di misure di sicurezza commisurate alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica dell'epoca, a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro;
- che la domanda giudiziale formulata ex adverso risultava totalmente sfornita di allegazioni probatorie in merito alla nocività degli ambienti di lavoro di fatto frequentati dal , alle mansioni Per_1 specificamente dallo stesso disimpegnate durante l'intercorso rapporto di lavoro, all'asserita esposizione di tipo “professionale” a sostante nocive di qualsivoglia tipologia, alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie tumorali contratte e la nocività degli ambienti di lavoro;
- che le patologie sofferte dal erano di tipo multifattoriale e ad alto rischio per i Per_1
fumatori e che il lavoratore aveva omesso di rappresentare di aver fumato 20 sigarette al giorno dall'età di 16 anni e, quindi, per oltre 36 anni. La resistente contestava la richiesta di risarcimento non solo nell'an ma anche nel quantum per scarsa comprensibilità delle richieste e indeterminatezza delle voci di danno richiamate, rilevando l'illegittimità della formulazione di plurime richieste risarcitorie aventi tutte ad oggetto il risarcimento di danni di natura non patrimoniale, seppur diversamente qualificati e, inoltre, che controparte si era limitata a richiedere il risarcimento del danno biologico e del danno morale/esistenziale senza nemmeno allegare o provare la sofferenza morale e il peggioramento della qualità della vita su cui tali poste di danno si fonderebbero;
osservava altresì che la richiesta risarcitoria del danno temporaneo e del danno permanente non potevano sovrapporsi perché il danno biologico di natura permanente poteva essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti avrebbe comportato la duplicazione dello stesso danno;
contestava infine la richiesta del riconoscimento di un non meglio precisato danno morale/esistenziale, sfornita di alcuna quantificazione.
5 Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletata CTU medico-legale, intervenute volontariamente con comparsa del 31.8.2024 e (in qualità di Parte_1 Persona_2
eredi del ricorrente , deceduto nelle more del giudizio in data 5.2.2024), Persona_1
disposta la rinnovazione della CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto di e, Persona_1
dopo il decesso dello stesso, degli eredi e (intervenuti Parte_3 Parte_2
volontariamente in giudizio con comparsa di intervento volontario del 31.8.2024), al risarcimento del danno per la malattia allo stesso occorsa (conclamatasi come cancerosa nel giugno 2003) e aggravatasi nel corso degli anni fino al decesso (avvenuto, in corso di causa, in data 05.02.2024) a causa dell'asserita esposizione a sostanze nocive e cancerogene durante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della (prima Controparte_1
dal 29.03.1972 al 31.12.1999 con mansioni inizialmente di addetto al Controparte_2
controllo delle caldaie e, successivamente, di capo turno.
Prima di esaminare il merito della questione, occorre preliminarmente pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da parte resistente in ordine all'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., sulla prescrizione delle richieste risarcitorie avversarie ai sensi degli artt.
6 2087 e 2043 c.c., nonché sul difetto di legittimazione passiva della per il periodo dal CP_1
29.05.1972 al 14.04.1982.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., giova osservare che la resistente ha ritenuto inammissibile l'azione proposta del (e reiterata Per_1
dagli eredi intervenuti volontariamente dopo il decesso del ricorrente) in quanto lo stesso, con
“verbale di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro” del 31.12.1999 (mai impugnato), aveva accettato a titolo di incentivazione all'esodo “l'importo lordo di Lire
68.800.000”, dichiarandosi “pienamente soddisfatto e, con volontà abdicativa, tacitato, anche in via di rinuncia, di ogni sua ragione di credito verso la Controparte_12 derivante dall'intercorso rapporto di lavoro” e, quindi, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'azienda datrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata, atteso che il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivazione all'esodo, anche ove avesse contenuto una rinuncia di crediti nei confronti della datrice di lavoro, certamente non poteva ricomprendere la rinuncia alla tutela di diritti indisponibili, irrinunziabili ed intransigibili, quali appunto il diritto alla salute, nonché alla tutela di un'eventuale lesione futura ricollegabile all'attività lavorativa.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle richieste risarcitorie, atteso che l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro per responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. per danno da malattia professionale soggiace alla prescrizione decennale e il termine decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato.
La giurisprudenza ha a lungo dibattuto su cosa dovesse intendersi per manifestazione della malattia ai fini dell'individuazione del momento da cui far decorrere il termine di prescrizione;
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13806 del 19 maggio 2023, ha recentemente affermato che “la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile”, precisando che il dies a quo deve quindi individuarsi nel momento in cui “la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo”, nonché che “in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso,
7 come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico”. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve quindi emergere la consapevolezza della
“malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa”.
Ciò posto, nella fattispecie odierna, occorre rilevare che il , a seguito della patologia Per_1 tumorale riscontrata nell'anno 2003, aveva già nell'anno 2005 proposto domanda di riconoscimento della malattia professionale all' (pratica n. 500567527 del 29.03.2003, CP_13
rigettata con verbale del 05.08.2004 dall'Istituto in quanto “è stata accertata una esposizione al rischio non atta a causare la malattia professionale denunciata…”); va altresì osservato che, con l'aggravamento della propria condizione clinica e visto il susseguirsi di patologie tumorali (nel 2003 alla vescica, nel 2016 allo stomaco e nel 2020 all'urotelio) non aventi natura metastatica, la loro natura 'professionale' riconducibile all'esposizione agli agenti chimici industriali è stata acclarata solo nell'anno 2021, come da relazione medica a firma del
Prof. , depositata in atti e datata 09.03.2021, nella quale per la prima volta Persona_3
“sulla base dei classici criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità, si ritiene sussistere un rapporto di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal sig. - quale Per_1 operatore all'interno di impianti che producevano molteplici sostanze chimiche industriali- e le infermità riscontrate sul periziando” e ancora, che: “A sostegno della derivazione casuale delle patologie accertate, deve considerarsi che: Il sig. è stato esposto a Persona_1
causa del lavoro, e cioè al fine di assolvere le proprie mansioni, a fattori di rischio, e specificatamente a sostanze chimiche cancerogene di pertinenza industriale;
In letteratura è ormai consolidato il rapporto esistente tra l'esposizione a sostanze chimiche (idrocarburi, amine aromatiche, gas di combustione, etc.) e l'incremento del rischio di contrarre patologie oncologiche (vescica, stomaco). È allora di tutta evidenza, che in assenza, nel caso di specie, di altri rischi noti per lo sviluppo di patologia oncologica, non può non riconoscersi, per natura, durata e intensità, un ruolo preminente ai lamentati fattori lavorativi, cui è da attribuirsi significato etiologico certamente primario nella genesi della infermità riscontrata, essendo evidentemente dotati di maggior forza patogena rispetto ad eventuali fattori extralavorativi. Può conseguentemente senz'altro ritenersi che l'esposizione agli stessi abbia determinato l'instaurarsi ed il progredire del quadro clinico, essendo da riconoscere pertanto
8 all'esposizione a tali sostanze, in ambito lavorativo, ruolo eziologico nell'instaurarsi del quadro morbigeno riscontrato di Carcinoma uroteliale vescicale e Adenocarcinoma gastrico poco differenziato e metastasi epatiche…”
Dunque, posto che il quadro clinico del ha subito molteplici progressioni in peius a far Per_1
data dal 2003 sino alla data del ricorso (e fino al decesso), non potendosi far coincidere il dies
a quo della prescrizione con l'insorgenza del primo evento morboso ma piuttosto dal momento della piena conoscibilità della etiologia lavorativa delle malattie occorse, deve concludersi che l'azione risarcitoria non risulta prescritta.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della nel periodo Controparte_1
dal 29.05.1972 al 14.04.1982, anche a non volerla ritenere condivisibile, il ricorso è comunque infondato nel merito, per come si specificherà più compiutamente nel corso della motivazione della presente sentenza.
Invero, nel merito, attese le contestazioni di parte resistente in ordine alla multifattorialità delle malattie occorse al e all'assenza del nesso di causalità tra le malattie e l'attività Per_1
lavorativa dallo stesso svolta, ritenuta la superfluità delle prove orali rispettivamente articolate dalle parti in ragione della documentazione allegata, questo Giudice ha ritenuto la necessità di disporre CTU medico legale, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04.05.2022, nominando il dott. al fine di rispondere ai Persona_4
seguenti quesiti:
a) “dica se sussista il nesso causale e/o concausale tra le patologie lamentate dal ricorrente
e l'attività svolta (tenuto conto delle mansioni espletate e dell'esposizione alle sostanze chimiche indicate in ricorso)”;
b) “precisi quale sia la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa”;
c) “accerti quali siano i postumi permanenti e in che misura percentuale abbiano ridotto la complessiva integrità psico-fisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), agli effetti del danno biologico”.
Il CTU, acquisita la documentazione sanitaria allegata al ricorso, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato in data 30.03.2023 relazione medico legale, comprensiva delle risposte alle osservazioni alla CTU pervenute dalle parti, nella quale ha evidenziato che “il servizio espletato (operatore di impianti prima ed assistente di turno dopo), ha esercitato una probabile influenza sull'evoluzione del quadro morboso sviluppatosi e l'infermità è insorta, dunque, per fattori legati ad esposizione professionale ad agenti potenzialmente cancerogeni per le vie urinarie. Pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni,
9 appare probabile che il servizio prestato dal sia stato la causa diretta o la concausa Per_1 necessaria e prevalente dell'insorgenza della malattia neoplastica in argomento.
Quanto all'altro tumore, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il NÀ è stato gastrectomizzato, trattasi di neoplasia che si rinviene nei lavoratori dell'industria della gomma e negli esposti a radiazioni ionizzanti o al 1,2 dicloroetano.
Quest'ultima sostanza, classificata dallo IARC nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per
l'uomo) si trova però nell'aria delle aree urbane, nelle vicinanze delle aree industriali, nelle acque da destinare al consumo umano, se contaminate dagli scarichi industriali, negli alimenti (es. latte e frutta), etcc., ma non nella industria petrolchimica per cui non può riconoscersi un nesso causale e/o concausale tra la sua insorgenza e l'attività lavorativa espletata”.
Nonostante i superiori rilievi, il CTU, rispondendo ai quesiti posti da questo Giudice, ha concluso che: “…tenuto conto oltre che delle mansioni espletate dal lavoratore, anche dell'esposizione alle sostanze chimiche indicate in ricorso, (benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi alifatici e aromatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcol), come da quesito posto dal G.L. , può affermarsi che nessuna delle superiori sostanze è associabile causalmente e/o concausalmente con la comparsa del tumore vescicale e del tumore gastrico, come si evince dall'esame della Letteratura scientifica CP_1 accreditata e dalle Tabelle IARC e
Quanto all'altro tumore documentato, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il
è stato gastrectomizzato, non si ritiene di ravvisare né di riconoscere, per le Per_1
motivazioni già in precedenza espresse, un nesso causale e/o concausale con attività lavorativa espletata dal e con l'esposizione alle sostanze chimiche indicate in Per_1
ricorso.
Il danno biologico permanente ed attuale può in atto valutarsi, compatibilmente con il danno finora documentato, in una percentuale di riduzione della integrità psico fisica pari al 45 (quarantacinque) % .
In relazione al periodo di inabilità temporanea totale o di biologico temporaneo, esso può, fino all'epoca attuale, valutarsi in una I.T.A. pari a giorni 30 ), e la inabilità Pt_4 temporanea parziale (I.T.P. al 50%) in 7 mesi”.
Ciò posto, giova osservare che, sebbene il CTU dott. abbia riconosciuto il potenziale Per_4
nesso di causalità tra la malattia e l'ambiente di lavoro, escludendo la correlazione con il fumo (posto che il ricorrente risulta aver smesso di fumare da circa 30 anni), ha tuttavia
10 escluso l'esistenza del nesso di causalità tra le malattie patite e le sostanze indicate in ricorso.
Parte ricorrente, rilevando tale discrasia, ha precisato che l'elencazione delle sostanze effettuata in ricorso era a titolo esemplificativo e non esaustivo, essendo tra l'altro stata depositata in atti dalla stessa resistente documentazione DVR attestante i rischi per la salute dei lavoratori per esposizione ad agenti chimici e cancerogeni e ha, altresì, contestato la percentuale del danno biologico riconosciuta dal CTU (45%) in considerazione, anche, della morte del avvenuta nel corso del giudizio. Per_1
In ogni caso, avendo entrambe le parti sollevato contestazioni in ordine alla depositata CTU, non risolte in modo adeguato dal professionista nella relazione a chiarimenti depositata il
18.10.2023, questo Giudice, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024, ha disposto la rinnovazione della CTU medico-legale, nominando quale nuovo CTU il dott. al Persona_5
fine di rispondere ai quesiti già formulati con il provvedimento del 04.05.2022.
Il nuovo CTU incaricato, all'esito delle rinnovate operazioni peritali, ha depositato in data
15.04.2025 relazione medico-legale, nella quale, dopo una disamina sulla natura e cancerogena degli idrocarburi polinsaturi aromatici (IPA) e sul benzene, ha evidenziato che
“La difficoltà di valutazione del nesso di causalità consiste nel fatto che ci si riporta a condizioni pregresse di lavoro anche di 40 o 50 anni prima, anche perché talune patologie hanno un lungo periodo di latenza tra esposizione e insorgenza della patologia stessa.
Pertanto, risulta difficile a posteriori risalire e identificare e documentare il contesto ambientale all'interno del quale sono state svolte le condizioni di lavoro e tutte le sostanze con cui è venuto a contatto il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa e/o definirne
l'intensità dell'esposizione, tenendo presente le possibili interazioni fra esposizioni professionali, abitudini di vita e variabilità della suscettibilità genetica individuale” precisando che “…gli idrocarburi policiclici aromatici – IPA (Acenaftene, Acenaftilene,
Antracene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene, fluorene, crisene, fenantrene, fluorantene, benzo[e]pirene e il benzo[a]pirene etcc..) e le amine aromatiche (benzidina, naftilammina, etcc.), sono tra le sostanze cancerogene più diffuse in ambito petrolchimico e tra i più importanti fattori di rischio per la insorgenza di neoplasie a livello vescicale… le suddette molecole sono già state riconosciute anche dallo IARC come 'cancerogeni per
l'uomo' (Gruppo 1) per l'insorgenza del cancro della vescica a carico dell'epitelio CP_1 uroteliale e inserite nelle Tabelle di cui all'elenco delle malattie professionali dell'
(…). Quanto all'altro tumore, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il NÀ è
11 stato gastrectomizzato, trattasi di neoplasia che si rinviene nei lavoratori dell'industria della gomma e negli esposti a radiazioni ionizzanti o al 1,2 dicloroetano. Quest'ultima sostanza, classificata dallo IARC nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo) si trova però nell'aria delle aree urbane, nelle vicinanze delle aree industriali, nelle acque da destinare al consumo umano, se contaminate dagli scarichi industriali, negli alimenti (es. latte e frutta), etcc. , ma non nella industria petrolchimica per cui non può riconoscersi un nesso causale e/o concausale tra la sua insorgenza e l'attività lavorativa espletata. Quanto alla abitudine al fumo, che è uno dei più importanti fattori di rischio sia per il tumore gastrico che vescicale, dall'esame delle cartelle cliniche allegate in atti risulta che il periziato non ne facesse ricorso (vedi cartella clinica del 7.2.2017 per intervento di
AT OS (ex fumatore da 25 anni), per l'intervento di gastrectomia del 16.03.2016 (non fuma) e per l'intervento per TURBT del 16.06.2003 (non fuma). Anche se ha fumato in continuità per circa 30 anni prima e pertanto non può escludersi del tutto un suo nesso, anche concausale, con l'insorgenza delle due neoplasie”.
Il CTU ha concluso che “Tale complesso patologico di cui è stato portatore il sig. Per_1
non trova correlazione con le sostanze indicate in ricorso e le varie mansioni svolte durante
l'attività lavorativa effettuata dal 1972 al 1999 presso la Liquichimica di GU, in seguito, dopo vari passaggi societari, denominata , odierna resistente. Come Controparte_1
già esposto le sostanze evidenziate da parte ricorrente, (benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi alifatici e aromatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcol) non trovano relazione di causalità con le affezioni patologiche a cui è andato incontro il ricorrente (Ca gastrico e Ca vescicale) e che sono risultate, in fine, responsabili del decesso. (…). Sono gli idrocarburi policiclici aromatici – IPA (Acenaftene, Acenaftilene,
Antracene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene, fluorene, crisene, fenantrene, fluorantene, benzo[e]pirene e il benzo[a]pirene etcc..) e le amine aromatiche (benzidina, naftilammina, etcc.), le sostanze cancerogene più diffuse in ambito petrolchimico e tra i più importanti fattori di rischio per la insorgenza di neoplasie a livello vescicale. Prodotti chimici non presenti negli impianti di lavorazione della Fatto che le parti in causa CP_1
hanno insieme riconosciuto in occasione delle operazioni peritali del precedente CTU incaricato dott. (…). Nella storia delle abitudini personali di vita, extralavorative e Per_4
extrambientali sarebbero presenti condizioni predisponenti al manifestarsi di neoplasie. Ci si riferisce ai lunghi anni in cui è stato fumatore (circa 30 anni), al periodo lavorativo di 11 anni svolto nelle navi mercantili (1961-1972), al breve periodo di operaio presso un'azienda di lavorazione della gomma. Ma il periodo di latenza tra esposizione e
12 insorgenza della patologia è molto lungo intorno 20 e i 30 anni;
quindi, risulta difficile, a posteriori, risalire e identificare tra gli aspetti sia di vita personale, sia lavorativi pregressi,
a quanto è oggi causa, sia extralavorativi ambientali, identificarli con certezza anche quali fattori concausali fra quelli suesposti. Sulla scorta di quanto sopra e sulla base delle evidenze scientifiche presenti in letteratura, le patologie di cui fu affetto il de cuius
[...]
non trovano nesso di causalità e/o di concausalità con l'attività lavorativa svolta Per_1
e le mansioni esercitate svolta gli anni 1972/1999 alle dipendenze di , Controparte_11 oggi denominata, . e l'esposizione agli agenti chimici indicati in ricorso”. CP_1 CP_1
Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche nella relazione integrativa depositata a seguito della ricezione delle osservazioni trasmesse dalla parte ricorrente con note a cura del
CTP dott. ; tale relazione integrativa deve ritenersi adeguata e condivisibile, Persona_6
essendo sorretta da argomentazioni immuni da vizi logici ed avendo puntualmente risposto alle controdeduzioni del CTP di parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato, posto che la rinnovata CTU medico-legale, sebbene abbia riconosciuto il potenziale rischio dell'attività lavorativa svolta dal presso lo stabilimento petrolchimico Per_1 CP_1
tuttavia non ha confermato l'esistenza del richiesto nesso di causalità e/o di
[...]
concausalità tra i tumori - vescicale e gastrico - patiti dal lavoratore e l'esposizione alle sostanze indicate in ricorso, in quanto, anche se sostanze cancerogene, non correlabili all'insorgenza degli eventi morbosi sofferti dal defunto . Per_1
La peculiarità, delicatezza e complessità della vicenda, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e di prescrizione sollevate dalla resistente nonché la qualità soggettiva delle parti del giudizio costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
I costi delle espletate CTU medico-legali vengono definitivamente posti a carico delle parti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone i costi delle espletate CTU medico-legali definitivamente a carico delle parti, in via solidale.
13 Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
14
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 612/2021 R.G. e vertente
TRA
e , n.q. di eredi del defunto (C.F. Parte_1 Parte_2 Persona_1
, rappresentate e difese dall'avv. Antonella Cacopardo C.F._1
Ricorrenti intervenuti
E
(C.F.: e P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Longo
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da malattia professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - che era stato assunto, in data Persona_1
29.03.1972, alle dipendenze della , oggi e che vi aveva Controparte_2 Controparte_1
lavorato ininterrottamente sino al 31.12.1999, presso lo stabilimento di GU, con mansioni di operatore di impianti, svolgendo operazioni di controllo delle caldaie, degli scarichi e reti fognarie, e recupero di Slop che venivano successivamente bruciati nelle caldaie, nonché della conduzione negli impianti di azoto e, dal 1975/80, della conduzione di caldaie;
- che, a far data dal 1980, aveva svolto mansioni di impiegato come capo turno;
- che nel corso del rapporto lavorativo lo stabilimento di raffineria diveniva poi Controparte_3 CP_4 ed oggi;
- che il , nel corso dei trent'anni di servizio, aveva
[...] Controparte_1 Per_1 svolto mansioni specifiche di coordinazione, controllo e ispezione all'interno degli impianti che producevano sostanze chimiche industriali, quali benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi aromatici e alifatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcool;
- che, inoltre, lo stesso si era occupato della coordinazione del reparto servizi ausiliari, ovvero
1 controllo e analisi degli scarti provenienti dai vari impianti, controllo delle linee PayRac dove transitavano i prodotti degli stabilimenti per verificare la necessità di eventuali manutenzioni e controllo degli scarichi dei reparti che bruciavano in apposite candele;
- che le suddette mansioni erano state espletate per tutta la durata del rapporto di lavoro sino alla data di cessazione (31.12.1999); - che nell'anno 1994 il lavoratore aveva iniziato a manifestare problemi di salute, peggiorati e aggravati nel corso degli anni, fino a conclamarsi come vera e propria malattia professionale, consistenti in patologie oncologiche recidivanti a carico della vescica e del tratto gastro intestinale, che avevano condotto al decesso in data 05.02.2024; - che le patologie sofferte dal trovavano sovente origine in situazioni di contatto Per_1
ambientale con sostanze chimiche industriali e che, in assenza di qualsivoglia misura idonea ad evitarne l'esposizione, era assolutamente prevedibile nonché evitabile che potesse derivarne un danno grave alla salute;
- che, pur in presenza di un rischio prevedibile e conoscibile, la resistente non aveva adottato alcuna misura per rendere i luoghi salubri e scevri di pericolo per i propri dipendenti e, dunque, era innegabile la sua responsabilità colposa nella causazione dell'evento malattia;
- che al spettava il risarcimento del Per_1 danno non patrimoniale subito, tenendo conto del danno biologico e dell'invalidità permanente valutabile (secondo depositata CTP) nella misura del 90%, nonché del danno da inabilità temporanea totale per un periodo di 90 giorni e parziale al 50% per giorni 40, oltre al danno morale esistenziale stimabile nella misura non inferiore ad 1/3 del danno biologico, per un totale complessivo risarcibile pari a € 913.750,00.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “Accogliere il ricorso e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1
con sede in Milano cap 20124, via Vittor Pisani 20, CF REA n 1659800, al P.IVA_3
risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni come sopra specificati, ex art. 2087 c.c.
e/o ex art. 2043 c.c. e/o ai sensi di altra fattispecie ritenuta applicabile dal decidente nella misura di euro 913.750,00 o in quella maggiore o minor somma che sarà dimostrata in giudizio o ritenuta di giustizia dal decidente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio di costituiva in giudizio la (in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che la rappresentazione delle circostanze di fatto formulata in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio, con particolare riferimento agli ambienti di lavoro, alla descrizione delle mansioni asseritamente espletate da e all'asserita esposizione del medesimo ad agenti morbigeni, Persona_1
2 risultava integralmente destituita di fondamento e lontana dal concreto scenario degli eventi;
- che il lavoratore aveva espletato le prestazioni lavorative in condizioni di assoluta sicurezza e tutela della salute, nell'ambito di misure e cautele precauzionali conformi alle disposizioni normative e al patrimonio tecnico scientifico vigenti all'epoca dei fatti di causa e che, presso lo stabilimento di GU, lo stesso non era in alcun modo venuto a contatto con alcuna CP_1
sostanza nociva;
- che, infatti, la aveva sempre prestato massima attenzione Controparte_5
alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori impiegati nelle attività espletate all'interno del proprio stabilimento, approntando tutte le misure precauzionali volte a consentire lo svolgimento in sicurezza di tali attività e ad evitare danni alla salute dei medesimi lavoratori;
- che il , prima di essere assunto alle dipendenze della società resistente (già Per_1 [...]
nel 1982, dal 1961 al 1972 aveva prestato la propria attività lavorativa alle CP_6 dipendenze delle note società degli armatori NA e e CP_7 CP_8 CP_9
, con mansioni di “fuochista” e “capo fuochista” imbarcato su navi petroliere e, CP_10
nei periodi in cui non era imbarcato in nave, dal 22.04.1966 al 22.07.1966 e dal 17.01.1967 al
22.06.1967, aveva lavorato quale operaio presso la Plastjonica S.p.A., società che espletava la propria attività nella lavorazione di materie plastiche e, infine, aveva lavorato, dal 29.05.1972 al 14.04.1982, alle dipendenze della quale “conduttore caldaie”; Controparte_11
- che, in relazione alle attività di fatto espletate dal ricorrente alle dipendenze della CP_1
dal 15.04.1982 al 30.05.1986, il medesimo aveva disimpegnato la mansione di
[...]
“conduttore caldaie”, mentre dall'01.06.1986 al 31.12.1999 aveva svolto la mansione di “capo turno”, quasi esclusivamente all'interno dell'apposito ufficio e, soltanto occasionalmente, ossia qualora gli operatori di campo avessero segnalato qualche anomalia, poteva capitare che si recasse in campo al solo fine di verificare velocemente la situazione ed effettuare le dovute segnalazioni al personale competente;
- che, in data 05.07.1999, con “verbale di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro”, il e l'azienda esprimevano la reciproca Per_1
volontà di risolvere per mutuo consenso il rapporto di lavoro alla data del 31.12.1999 e, contestualmente, il lavoratore accettava a titolo di incentivazione all'esodo “l'importo lordo di Lire 68.800.000”, dichiarandosi “pienamente soddisfatto e, con volontà abdicativa, tacitato, anche in via di rinuncia, di ogni sua ragione … verso la Controparte_12 derivante dall'intercorso rapporto di lavoro”; - che, dunque, il rapporto lavorativo era cessato con integrale rinuncia da parte del lavoratore a far valere qualsivoglia pretesa nei confronti dell'azienda datrice.
Ciò premesso in fatto, in diritto la resistente eccepiva, in via preliminare: - l'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., stante la rinuncia (non impugnata) chiaramente
3 espressa dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque ragione di credito verso la dante causa dell'odierna resistente, con Controparte_12
conseguente impossibilità per il medesimo di proporre il presente giudizio;
- la prescrizione delle richieste risarcitorie a qualsivoglia titolo formulate sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., osservando che il diritto del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno doveva essere esercitato entro il termine di dieci dalla manifestazione esplicita della patologia risalente al giugno 2003, sia sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sottoposta al termine di prescrizione di 5 anni, anche in questo caso dalla manifestazione della malattia;
- il difetto di legittimazione passiva della nel periodo dal 29.05.1972 al 14.04.1982, atteso che, nel Controparte_1
periodo indicato, il soggetto cui era riconducibile il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente era la sola Liquichimica GU s.r.l. e, pertanto, in ragione di ciò, anche a volere in ipotesi assecondare l'assunto avversario secondo cui il ricorrente sarebbe stato asseritamente esposto a sostanze cancerogene, ad ogni modo, alcuna responsabilità con riferimento a tale arco temporale poteva essere imputata all'odierna resistente (e relative danti causa).
Nel merito, la resistente deduceva: - che il Legislatore aveva istituito un sistema volto all'indennizzo dei danni provocati dalle malattie professionali, prevendendo apposite tabelle che, adottando criteri di riconoscimento molto ampi in favor dei lavoratori, per ciascuna patologia indicavano il collegamento con la relativa esposizione alla sostanza nociva e che nessuna delle sostanze elencate dalla controparte in ricorso era causalmente collegata all'insorgenza di un tumore alla vescica o allo stomaco, né tra le attività ad alto rischio professionale per l'insorgenza del tumore alla vescica e allo stomaco figurava in alcun modo quella dell'odierna resistente ossia quella dell'industria petrolchimica, tanto che anche l' aveva rigettato la richiesta di denuncia di malattia professionale presentata dal CP_13
; - che il , ben prima dell'assunzione alle dipendenze dell'odierna resistente, era Per_1 Per_1
stato imbarcato per oltre 10 anni, dal 1961 al 1973, su navi petroliere alle dipendenze delle società NA , e e aveva, altresì, prestato la propria attività CP_7 CP_9 CP_10
lavorativa in favore di una società operante nella lavorazione della plastica, la Plastjonica
s.p.a. di GU (SR), dal 22.04.1966 al 22.07.1966 e dal 17.01.1967 al 22.06.1967, con conseguente maggiore probabilità che il fosse stato esposto a sostanze cancerogene e, Per_1
in specie, ad ammine aromatiche o ad idrocarburi policiclici aromatici, proprio durante tali periodi;
- che il lavoratore, nel periodo di lavoro alle dipendenze della (dal 15.04.1982 CP_1
al 31.12.1999,) non aveva eseguito la gran parte delle attività citate in ricorso e, in ragione
4 delle mansioni effettivamente espletate, non era mai stato esposto a sostanze nocive e chimiche cancerogene;
- che, inoltre, a far data dal 01.06.1986 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso aveva svolto le mansioni di capo turno disimpegnando dette mansioni esclusivamente presso l'ufficio dei servizi ausiliari, ubicato all'interno della sala controllo degli impianti Pacol 4 e Pacol 5; - che, in ragione delle mansioni formalmente e di fatto espletate in favore della il aveva operato costantemente in Controparte_1 Per_1
condizioni di piena sicurezza e salubrità ambientale senza alcun contatto, nell'espletamento delle sue consuete attività lavorative, con sostanze pericolose per la salute umana, atteso che il datore di lavoro aveva sempre operato nel massimo rispetto delle cautele precauzionali e delle misure di sicurezza previste per legge, in tal modo assolvendo pienamente ad ogni obbligo di legge e a quanto previsto dall'art. 2087 c.c. relativamente all'adozione di misure di sicurezza commisurate alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica dell'epoca, a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro;
- che la domanda giudiziale formulata ex adverso risultava totalmente sfornita di allegazioni probatorie in merito alla nocività degli ambienti di lavoro di fatto frequentati dal , alle mansioni Per_1 specificamente dallo stesso disimpegnate durante l'intercorso rapporto di lavoro, all'asserita esposizione di tipo “professionale” a sostante nocive di qualsivoglia tipologia, alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie tumorali contratte e la nocività degli ambienti di lavoro;
- che le patologie sofferte dal erano di tipo multifattoriale e ad alto rischio per i Per_1
fumatori e che il lavoratore aveva omesso di rappresentare di aver fumato 20 sigarette al giorno dall'età di 16 anni e, quindi, per oltre 36 anni. La resistente contestava la richiesta di risarcimento non solo nell'an ma anche nel quantum per scarsa comprensibilità delle richieste e indeterminatezza delle voci di danno richiamate, rilevando l'illegittimità della formulazione di plurime richieste risarcitorie aventi tutte ad oggetto il risarcimento di danni di natura non patrimoniale, seppur diversamente qualificati e, inoltre, che controparte si era limitata a richiedere il risarcimento del danno biologico e del danno morale/esistenziale senza nemmeno allegare o provare la sofferenza morale e il peggioramento della qualità della vita su cui tali poste di danno si fonderebbero;
osservava altresì che la richiesta risarcitoria del danno temporaneo e del danno permanente non potevano sovrapporsi perché il danno biologico di natura permanente poteva essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacché altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti avrebbe comportato la duplicazione dello stesso danno;
contestava infine la richiesta del riconoscimento di un non meglio precisato danno morale/esistenziale, sfornita di alcuna quantificazione.
5 Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletata CTU medico-legale, intervenute volontariamente con comparsa del 31.8.2024 e (in qualità di Parte_1 Persona_2
eredi del ricorrente , deceduto nelle more del giudizio in data 5.2.2024), Persona_1
disposta la rinnovazione della CTU medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto di e, Persona_1
dopo il decesso dello stesso, degli eredi e (intervenuti Parte_3 Parte_2
volontariamente in giudizio con comparsa di intervento volontario del 31.8.2024), al risarcimento del danno per la malattia allo stesso occorsa (conclamatasi come cancerosa nel giugno 2003) e aggravatasi nel corso degli anni fino al decesso (avvenuto, in corso di causa, in data 05.02.2024) a causa dell'asserita esposizione a sostanze nocive e cancerogene durante lo svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della (prima Controparte_1
dal 29.03.1972 al 31.12.1999 con mansioni inizialmente di addetto al Controparte_2
controllo delle caldaie e, successivamente, di capo turno.
Prima di esaminare il merito della questione, occorre preliminarmente pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da parte resistente in ordine all'inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., sulla prescrizione delle richieste risarcitorie avversarie ai sensi degli artt.
6 2087 e 2043 c.c., nonché sul difetto di legittimazione passiva della per il periodo dal CP_1
29.05.1972 al 14.04.1982.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 2113 c.c., giova osservare che la resistente ha ritenuto inammissibile l'azione proposta del (e reiterata Per_1
dagli eredi intervenuti volontariamente dopo il decesso del ricorrente) in quanto lo stesso, con
“verbale di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro” del 31.12.1999 (mai impugnato), aveva accettato a titolo di incentivazione all'esodo “l'importo lordo di Lire
68.800.000”, dichiarandosi “pienamente soddisfatto e, con volontà abdicativa, tacitato, anche in via di rinuncia, di ogni sua ragione di credito verso la Controparte_12 derivante dall'intercorso rapporto di lavoro” e, quindi, rinunciando espressamente a qualsivoglia pretesa creditoria nei confronti dell'azienda datrice.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata, atteso che il verbale di risoluzione del rapporto di lavoro con incentivazione all'esodo, anche ove avesse contenuto una rinuncia di crediti nei confronti della datrice di lavoro, certamente non poteva ricomprendere la rinuncia alla tutela di diritti indisponibili, irrinunziabili ed intransigibili, quali appunto il diritto alla salute, nonché alla tutela di un'eventuale lesione futura ricollegabile all'attività lavorativa.
Deve, altresì, rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle richieste risarcitorie, atteso che l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro per responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. per danno da malattia professionale soggiace alla prescrizione decennale e il termine decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato.
La giurisprudenza ha a lungo dibattuto su cosa dovesse intendersi per manifestazione della malattia ai fini dell'individuazione del momento da cui far decorrere il termine di prescrizione;
la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13806 del 19 maggio 2023, ha recentemente affermato che “la prescrizione decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile”, precisando che il dies a quo deve quindi individuarsi nel momento in cui “la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo”, nonché che “in materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso,
7 come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico”. Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve quindi emergere la consapevolezza della
“malattia, quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo del datore, e del carattere professionale della stessa, che deve necessariamente comprendere la conoscenza (o possibilità di conoscenza) della presenza dell'agente nocivo nell'ambito del processo lavorativo e dell'esposizione ad esso del lavoratore con modalità tali da poter costituire un probabile fattore causale della malattia stessa”.
Ciò posto, nella fattispecie odierna, occorre rilevare che il , a seguito della patologia Per_1 tumorale riscontrata nell'anno 2003, aveva già nell'anno 2005 proposto domanda di riconoscimento della malattia professionale all' (pratica n. 500567527 del 29.03.2003, CP_13
rigettata con verbale del 05.08.2004 dall'Istituto in quanto “è stata accertata una esposizione al rischio non atta a causare la malattia professionale denunciata…”); va altresì osservato che, con l'aggravamento della propria condizione clinica e visto il susseguirsi di patologie tumorali (nel 2003 alla vescica, nel 2016 allo stomaco e nel 2020 all'urotelio) non aventi natura metastatica, la loro natura 'professionale' riconducibile all'esposizione agli agenti chimici industriali è stata acclarata solo nell'anno 2021, come da relazione medica a firma del
Prof. , depositata in atti e datata 09.03.2021, nella quale per la prima volta Persona_3
“sulla base dei classici criteri medico-legali di accertamento del nesso di causalità, si ritiene sussistere un rapporto di causalità fra l'attività lavorativa svolta dal sig. - quale Per_1 operatore all'interno di impianti che producevano molteplici sostanze chimiche industriali- e le infermità riscontrate sul periziando” e ancora, che: “A sostegno della derivazione casuale delle patologie accertate, deve considerarsi che: Il sig. è stato esposto a Persona_1
causa del lavoro, e cioè al fine di assolvere le proprie mansioni, a fattori di rischio, e specificatamente a sostanze chimiche cancerogene di pertinenza industriale;
In letteratura è ormai consolidato il rapporto esistente tra l'esposizione a sostanze chimiche (idrocarburi, amine aromatiche, gas di combustione, etc.) e l'incremento del rischio di contrarre patologie oncologiche (vescica, stomaco). È allora di tutta evidenza, che in assenza, nel caso di specie, di altri rischi noti per lo sviluppo di patologia oncologica, non può non riconoscersi, per natura, durata e intensità, un ruolo preminente ai lamentati fattori lavorativi, cui è da attribuirsi significato etiologico certamente primario nella genesi della infermità riscontrata, essendo evidentemente dotati di maggior forza patogena rispetto ad eventuali fattori extralavorativi. Può conseguentemente senz'altro ritenersi che l'esposizione agli stessi abbia determinato l'instaurarsi ed il progredire del quadro clinico, essendo da riconoscere pertanto
8 all'esposizione a tali sostanze, in ambito lavorativo, ruolo eziologico nell'instaurarsi del quadro morbigeno riscontrato di Carcinoma uroteliale vescicale e Adenocarcinoma gastrico poco differenziato e metastasi epatiche…”
Dunque, posto che il quadro clinico del ha subito molteplici progressioni in peius a far Per_1
data dal 2003 sino alla data del ricorso (e fino al decesso), non potendosi far coincidere il dies
a quo della prescrizione con l'insorgenza del primo evento morboso ma piuttosto dal momento della piena conoscibilità della etiologia lavorativa delle malattie occorse, deve concludersi che l'azione risarcitoria non risulta prescritta.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della nel periodo Controparte_1
dal 29.05.1972 al 14.04.1982, anche a non volerla ritenere condivisibile, il ricorso è comunque infondato nel merito, per come si specificherà più compiutamente nel corso della motivazione della presente sentenza.
Invero, nel merito, attese le contestazioni di parte resistente in ordine alla multifattorialità delle malattie occorse al e all'assenza del nesso di causalità tra le malattie e l'attività Per_1
lavorativa dallo stesso svolta, ritenuta la superfluità delle prove orali rispettivamente articolate dalle parti in ragione della documentazione allegata, questo Giudice ha ritenuto la necessità di disporre CTU medico legale, con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 04.05.2022, nominando il dott. al fine di rispondere ai Persona_4
seguenti quesiti:
a) “dica se sussista il nesso causale e/o concausale tra le patologie lamentate dal ricorrente
e l'attività svolta (tenuto conto delle mansioni espletate e dell'esposizione alle sostanze chimiche indicate in ricorso)”;
b) “precisi quale sia la durata dell'inabilità temporanea assoluta e relativa”;
c) “accerti quali siano i postumi permanenti e in che misura percentuale abbiano ridotto la complessiva integrità psico-fisica del soggetto (cioè l'idoneità a svolgere le attività esistenziali comuni alla generalità delle persone), agli effetti del danno biologico”.
Il CTU, acquisita la documentazione sanitaria allegata al ricorso, all'esito delle operazioni peritali, ha depositato in data 30.03.2023 relazione medico legale, comprensiva delle risposte alle osservazioni alla CTU pervenute dalle parti, nella quale ha evidenziato che “il servizio espletato (operatore di impianti prima ed assistente di turno dopo), ha esercitato una probabile influenza sull'evoluzione del quadro morboso sviluppatosi e l'infermità è insorta, dunque, per fattori legati ad esposizione professionale ad agenti potenzialmente cancerogeni per le vie urinarie. Pertanto, sulla scorta delle suesposte considerazioni,
9 appare probabile che il servizio prestato dal sia stato la causa diretta o la concausa Per_1 necessaria e prevalente dell'insorgenza della malattia neoplastica in argomento.
Quanto all'altro tumore, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il NÀ è stato gastrectomizzato, trattasi di neoplasia che si rinviene nei lavoratori dell'industria della gomma e negli esposti a radiazioni ionizzanti o al 1,2 dicloroetano.
Quest'ultima sostanza, classificata dallo IARC nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per
l'uomo) si trova però nell'aria delle aree urbane, nelle vicinanze delle aree industriali, nelle acque da destinare al consumo umano, se contaminate dagli scarichi industriali, negli alimenti (es. latte e frutta), etcc., ma non nella industria petrolchimica per cui non può riconoscersi un nesso causale e/o concausale tra la sua insorgenza e l'attività lavorativa espletata”.
Nonostante i superiori rilievi, il CTU, rispondendo ai quesiti posti da questo Giudice, ha concluso che: “…tenuto conto oltre che delle mansioni espletate dal lavoratore, anche dell'esposizione alle sostanze chimiche indicate in ricorso, (benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi alifatici e aromatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcol), come da quesito posto dal G.L. , può affermarsi che nessuna delle superiori sostanze è associabile causalmente e/o concausalmente con la comparsa del tumore vescicale e del tumore gastrico, come si evince dall'esame della Letteratura scientifica CP_1 accreditata e dalle Tabelle IARC e
Quanto all'altro tumore documentato, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il
è stato gastrectomizzato, non si ritiene di ravvisare né di riconoscere, per le Per_1
motivazioni già in precedenza espresse, un nesso causale e/o concausale con attività lavorativa espletata dal e con l'esposizione alle sostanze chimiche indicate in Per_1
ricorso.
Il danno biologico permanente ed attuale può in atto valutarsi, compatibilmente con il danno finora documentato, in una percentuale di riduzione della integrità psico fisica pari al 45 (quarantacinque) % .
In relazione al periodo di inabilità temporanea totale o di biologico temporaneo, esso può, fino all'epoca attuale, valutarsi in una I.T.A. pari a giorni 30 ), e la inabilità Pt_4 temporanea parziale (I.T.P. al 50%) in 7 mesi”.
Ciò posto, giova osservare che, sebbene il CTU dott. abbia riconosciuto il potenziale Per_4
nesso di causalità tra la malattia e l'ambiente di lavoro, escludendo la correlazione con il fumo (posto che il ricorrente risulta aver smesso di fumare da circa 30 anni), ha tuttavia
10 escluso l'esistenza del nesso di causalità tra le malattie patite e le sostanze indicate in ricorso.
Parte ricorrente, rilevando tale discrasia, ha precisato che l'elencazione delle sostanze effettuata in ricorso era a titolo esemplificativo e non esaustivo, essendo tra l'altro stata depositata in atti dalla stessa resistente documentazione DVR attestante i rischi per la salute dei lavoratori per esposizione ad agenti chimici e cancerogeni e ha, altresì, contestato la percentuale del danno biologico riconosciuta dal CTU (45%) in considerazione, anche, della morte del avvenuta nel corso del giudizio. Per_1
In ogni caso, avendo entrambe le parti sollevato contestazioni in ordine alla depositata CTU, non risolte in modo adeguato dal professionista nella relazione a chiarimenti depositata il
18.10.2023, questo Giudice, con ordinanza resa all'esito del deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 18.9.2024, ha disposto la rinnovazione della CTU medico-legale, nominando quale nuovo CTU il dott. al Persona_5
fine di rispondere ai quesiti già formulati con il provvedimento del 04.05.2022.
Il nuovo CTU incaricato, all'esito delle rinnovate operazioni peritali, ha depositato in data
15.04.2025 relazione medico-legale, nella quale, dopo una disamina sulla natura e cancerogena degli idrocarburi polinsaturi aromatici (IPA) e sul benzene, ha evidenziato che
“La difficoltà di valutazione del nesso di causalità consiste nel fatto che ci si riporta a condizioni pregresse di lavoro anche di 40 o 50 anni prima, anche perché talune patologie hanno un lungo periodo di latenza tra esposizione e insorgenza della patologia stessa.
Pertanto, risulta difficile a posteriori risalire e identificare e documentare il contesto ambientale all'interno del quale sono state svolte le condizioni di lavoro e tutte le sostanze con cui è venuto a contatto il lavoratore durante tutta la sua vita lavorativa e/o definirne
l'intensità dell'esposizione, tenendo presente le possibili interazioni fra esposizioni professionali, abitudini di vita e variabilità della suscettibilità genetica individuale” precisando che “…gli idrocarburi policiclici aromatici – IPA (Acenaftene, Acenaftilene,
Antracene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene, fluorene, crisene, fenantrene, fluorantene, benzo[e]pirene e il benzo[a]pirene etcc..) e le amine aromatiche (benzidina, naftilammina, etcc.), sono tra le sostanze cancerogene più diffuse in ambito petrolchimico e tra i più importanti fattori di rischio per la insorgenza di neoplasie a livello vescicale… le suddette molecole sono già state riconosciute anche dallo IARC come 'cancerogeni per
l'uomo' (Gruppo 1) per l'insorgenza del cancro della vescica a carico dell'epitelio CP_1 uroteliale e inserite nelle Tabelle di cui all'elenco delle malattie professionali dell'
(…). Quanto all'altro tumore, l'adenocarcinoma gastrico, per il cui trattamento il NÀ è
11 stato gastrectomizzato, trattasi di neoplasia che si rinviene nei lavoratori dell'industria della gomma e negli esposti a radiazioni ionizzanti o al 1,2 dicloroetano. Quest'ultima sostanza, classificata dallo IARC nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo) si trova però nell'aria delle aree urbane, nelle vicinanze delle aree industriali, nelle acque da destinare al consumo umano, se contaminate dagli scarichi industriali, negli alimenti (es. latte e frutta), etcc. , ma non nella industria petrolchimica per cui non può riconoscersi un nesso causale e/o concausale tra la sua insorgenza e l'attività lavorativa espletata. Quanto alla abitudine al fumo, che è uno dei più importanti fattori di rischio sia per il tumore gastrico che vescicale, dall'esame delle cartelle cliniche allegate in atti risulta che il periziato non ne facesse ricorso (vedi cartella clinica del 7.2.2017 per intervento di
AT OS (ex fumatore da 25 anni), per l'intervento di gastrectomia del 16.03.2016 (non fuma) e per l'intervento per TURBT del 16.06.2003 (non fuma). Anche se ha fumato in continuità per circa 30 anni prima e pertanto non può escludersi del tutto un suo nesso, anche concausale, con l'insorgenza delle due neoplasie”.
Il CTU ha concluso che “Tale complesso patologico di cui è stato portatore il sig. Per_1
non trova correlazione con le sostanze indicate in ricorso e le varie mansioni svolte durante
l'attività lavorativa effettuata dal 1972 al 1999 presso la Liquichimica di GU, in seguito, dopo vari passaggi societari, denominata , odierna resistente. Come Controparte_1
già esposto le sostanze evidenziate da parte ricorrente, (benzene, gasolio paraffinico, idrocarburi alifatici e aromatici, kerosene, esano, normal paraffina, acido fluoridrico e normal alcol) non trovano relazione di causalità con le affezioni patologiche a cui è andato incontro il ricorrente (Ca gastrico e Ca vescicale) e che sono risultate, in fine, responsabili del decesso. (…). Sono gli idrocarburi policiclici aromatici – IPA (Acenaftene, Acenaftilene,
Antracene, Benzo(a)antracene, Dibenzo(a,h)antracene, fluorene, crisene, fenantrene, fluorantene, benzo[e]pirene e il benzo[a]pirene etcc..) e le amine aromatiche (benzidina, naftilammina, etcc.), le sostanze cancerogene più diffuse in ambito petrolchimico e tra i più importanti fattori di rischio per la insorgenza di neoplasie a livello vescicale. Prodotti chimici non presenti negli impianti di lavorazione della Fatto che le parti in causa CP_1
hanno insieme riconosciuto in occasione delle operazioni peritali del precedente CTU incaricato dott. (…). Nella storia delle abitudini personali di vita, extralavorative e Per_4
extrambientali sarebbero presenti condizioni predisponenti al manifestarsi di neoplasie. Ci si riferisce ai lunghi anni in cui è stato fumatore (circa 30 anni), al periodo lavorativo di 11 anni svolto nelle navi mercantili (1961-1972), al breve periodo di operaio presso un'azienda di lavorazione della gomma. Ma il periodo di latenza tra esposizione e
12 insorgenza della patologia è molto lungo intorno 20 e i 30 anni;
quindi, risulta difficile, a posteriori, risalire e identificare tra gli aspetti sia di vita personale, sia lavorativi pregressi,
a quanto è oggi causa, sia extralavorativi ambientali, identificarli con certezza anche quali fattori concausali fra quelli suesposti. Sulla scorta di quanto sopra e sulla base delle evidenze scientifiche presenti in letteratura, le patologie di cui fu affetto il de cuius
[...]
non trovano nesso di causalità e/o di concausalità con l'attività lavorativa svolta Per_1
e le mansioni esercitate svolta gli anni 1972/1999 alle dipendenze di , Controparte_11 oggi denominata, . e l'esposizione agli agenti chimici indicati in ricorso”. CP_1 CP_1
Tali conclusioni sono state ribadite dal CTU anche nella relazione integrativa depositata a seguito della ricezione delle osservazioni trasmesse dalla parte ricorrente con note a cura del
CTP dott. ; tale relazione integrativa deve ritenersi adeguata e condivisibile, Persona_6
essendo sorretta da argomentazioni immuni da vizi logici ed avendo puntualmente risposto alle controdeduzioni del CTP di parte ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso è infondato e va rigettato, posto che la rinnovata CTU medico-legale, sebbene abbia riconosciuto il potenziale rischio dell'attività lavorativa svolta dal presso lo stabilimento petrolchimico Per_1 CP_1
tuttavia non ha confermato l'esistenza del richiesto nesso di causalità e/o di
[...]
concausalità tra i tumori - vescicale e gastrico - patiti dal lavoratore e l'esposizione alle sostanze indicate in ricorso, in quanto, anche se sostanze cancerogene, non correlabili all'insorgenza degli eventi morbosi sofferti dal defunto . Per_1
La peculiarità, delicatezza e complessità della vicenda, l'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e di prescrizione sollevate dalla resistente nonché la qualità soggettiva delle parti del giudizio costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
I costi delle espletate CTU medico-legali vengono definitivamente posti a carico delle parti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone i costi delle espletate CTU medico-legali definitivamente a carico delle parti, in via solidale.
13 Siracusa, 20.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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