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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 661/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale e vertente
TRA
AVV. , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Desenzano (BS) alla Via Flaminia 5
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente al Corso Vittorio Emanuele n. 21 – Parco Giusy
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025 il ricorrente insisteva nelle proprie richieste e, in particolare, chiedeva dichiararsi la contumacia del resistente e riservarsi la causa in decisione. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c. depositato in data 29.03.2024, l'Avv. conveniva in giudizio al fine Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento delle prestazioni professionali espletate in favore di
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 6 quest'ultimo nell'ambito del giudizio avente n. RG 3643/2014 in materia di ripristino di aree condominiali e risarcimento danni. L'anzidetto giudizio veniva instaurato da rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 Parte_1 nei confronti di , e nella qualità Parte_2 Controparte_2 CP_3 di condomini del fabbricato sito in Torre del Greco alla Via Sedivola n. 72. Questi ultimi si costituivano in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di usucapione e chiamando in causa i germani di i quali si Controparte_1 costituivano in giudizio spiegando, a loro volta, domanda riconvenzionale e chiamando in causa i condomini e . La fase Persona_1 CP_4 istruttoria si compendiava nell'interrogatorio formale dell'attore CP_1
e della convenuta , nell'espletamento di una prova
[...] CP_3 testimoniale e di una CTU affidata all'Ing. . Il giudizio si concludeva Persona_2 con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2748 del 05.12.2022, che accoglieva parzialmente sia la domanda attorea che quella riconvenzionale, con integrale compensazione delle spese di lite. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la condanna del proprio assistito, alla corresponsione dei Controparte_1 compensi maturati per l'attività professionale espletata nell'ambito del giudizio avente n. RG 3643/2014 e quantificati in complessivi euro 7.281,00 (di cui euro
2.127,00 per la fase di studio;
euro 1.416,00 per la fase introduttiva ed euro
3,738,00 per la fase di trattazione) oltre IVA e CPA. L'Avv. deduceva Parte_1 infatti di non aver ricevuto alcun pagamento dal per l'attività prestata CP_1
e precisava che l'importo richiesto era stato determinato al netto delle spese vive - ottenute a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 9127/2021 – e della fase decisoria poiché, nell' agosto 2019, il aveva revocato l'incarico CP_1 professionale a suo tempo conferito all'avvocato ricorrente, per poi costituirsi con un nuovo difensore. Fissata con decreto dell'1.04.2024 l'udienza di trattazione per il successivo 10.04.2024 e l'avv. stante il carattere documentale della Parte_1 controversia, si riportava al ricorso e chiedeva rinviarsi la causa per decisione.
nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio con Controparte_1 notifica perfezionatasi in data 12.04.2024 mediante consegna a mani del destinatario, non ha inteso costituirsi. Dunque, con ordinanza del 01.05.2025, resa all'esito di note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025 dal solo ricorrente, la causa sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva riservata in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della sentenza ai sensi dell'art 281 sexies ultimo comma c.p.c. Sulla contumacia del convenuto. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del resistente CP_1 il quale, nonostante sia stato ritualmente evocato in giudizio tramite
[...] notifica a mezzo posta del ricorso e del decreto di fissazione di udienza del 01.04.2024 perfezionatasi in data 12.04.2024, non ha inteso costituirsi.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 6 Sul rito e sulla competenza del Tribunale adito L'odierno ricorrente ha promosso il presente procedimento al fine di ottenere la liquidazione dei compensi allo stesso spettanti per le prestazioni professionali rese nell'ambito del giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata avente n. RG 3643/2014 e conclusosi con sentenza n. 2748/2022. Come noto, il procedimento speciale di cui agli artt. 28 e ss della l. 794/1942 ( come modificato dall'art 34 del d.lgs 150/2011 secondo cui i procedimenti per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattati con la procedura prevista dall'art 14 del decreto legislativo dell'01.09.2011 n.150 che, per i procedimenti iscritti in epoca successiva al 28.02.2023, nell'attuale formulazione, come modificata del dlgs 149/2002 convertito con legge 197/2022, prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione e deciso dla tribunale in composizione monocratica) è relativo ai soli procedimenti in cui venga chiesta la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di giudizi civili. Se ne desume che, correttamente, il presente giudizio, avente ad oggetto la liquidazione di compensi per prestazioni rese nell'ambito di un procedimento giurisdizionale civile, è stato proposto con il nuovo rito speciale di cui all'art 281 decies c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Quanto alla competenza del Tribunale adito, a norma del combinato disposto dell'art 28 della legge del 1942 e dell'art 14 d.lgs n. 150 del 2011, la competenza in relazione alla richiesta di liquidazione degli onorari di avvocato, spetta all'ufficio dinanzi al quale è stata espletata la prestazione e, dunque, nel caso di specie, il Tribunale di Torre Annunziata per gli onorari relativi al giudizio RG 3643/2014 in quanto celebratosi proprio innanzi a codesto Tribunale. Si rammenta inoltre che i procedimenti per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato di cui all'art. 14 del decreto legislativo dell'01.09.2011 n.150, unitamente alle cause di cui all'art. 82, I comma c.p.c., sono espressamente esclusi dall'obbligo del previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita il quale, pertanto, correttamente non è stato effettuato. Sulla sussistenza della prestazione professionale. Il rapporto tra l'avvocato e il cliente va inquadrato nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera professionale, negozio disciplinato dagli art. 2239 e ss. c.c. Nelle controversie relative a tale tipo di rapporti, il professionista ha l'onere di allegare e provare l'attività svolta, mentre ricade sul cliente, che contesti tale attività, l'onere di provare eventuali circostanze estintive del diritto o diverse pattuizioni. L'aspetto economico di tale rapporto, il compenso, è disciplinato dall'art. 2230 c.c. In base a tale disposizione il compenso deve essere determinato in base all'accordo intercorso tra le parti e, in assenza di questo, secondo le tariffe o gli usi vigenti nello specifico settore professionale;
in via estremamente subordinata, qualora le predette fonti non siano disponibili, il compenso è liquidato dal Giudice
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 6 sentito il parere dell'associazione professionale cui appartiene il creditore. Come chiarito dalla Suprema Corte, il legislatore con l'art. 2230 c.c. ha predisposto una scala preferenziale dei criteri di determinazione del compenso del professionista, conferendo all'accordo tra le parti la posizione principale (Cass. n. 29837 del 2011 e, in senso conforme, Cass. n. 1218 del 2013). Tanto premesso, nel caso di specie, il rapporto professionale risulta provato dalla copiosa documentazione versata in atti dal ricorrente (ricorso con procura allegata, verbali di causa, ctu e sentenza resa all'esito del giudizio); né il resistente, pur raggiunto dalla rituale notifica del ricorso, ha intesto costituirsi per contestare l'espletamento dell'attività da parte dell'avvocato istante. La prestazione professionale è iniziata senza dubbio con l'atto di citazione del 03.06.2024 ove è posta procura a margine conferita all'Avv. da Parte_1
e si è conclusa nell'agosto 2019 allorquando, per stessa Controparte_1 ammissione del ricorrente e come comprovato dalla copia dei verbali relativi al predetto giudizio ( ove viene attestata la presenza, personalmente o a mezzo delegato, dell'avv. sino all'udienza del 10.05.2019, per poi essere Parte_1 sostituito dall'avv. La Rocca), ritualmente versati in atti, il mandato gli veniva revocato. Orbene, come noto, l'art. 2233 c.c., al comma 3, prevede che i patti conclusi tra gli avvocati (o i praticanti abilitati) e i loro clienti aventi ad oggetto i compensi professionali sono nulli se non stipulati in forma scritta. Tale sanzione è stata introdotta dall'art. 2, comma 2 bis, del D.L. n. 223 del 2006, conv. con mod. dalla legge n. 248 del 2006 (c.d. legge Bersani), allo scopo di “liberalizzare” il settore forense e, soprattutto, consentire alle parti di predisporre accordi sul compenso, anche in deroga ai minimi tariffari, e consentire i cosiddettipatti quota-lite, vietati espressamente dall'art. 2233 c.c. prima dell'intervento normativo del 2006. L'intervento riformatore del legislatore in materia di compensi legali è proseguito con il D.L. n. 1 del 2012, conv con legge n. 27 del 2012, che ha eliminato dal settore il sistema delle tariffe vigenti per tutte le professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Tale novella ha eliminato una delle fonti di determinazione del compenso e ha affidato a un Decreto Ministeriale –il D.M. n. 140 del 2012, prima, e il D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022 attualmente vigente –la predisposizione di parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali. Conseguenza immediata di tali modifiche legislative è che le parti del “negozio professionale”, se vogliono avere certezza nei loro rapporti, hanno l'onere di predisporre un accordo scritto all'inizio del rapporto che determini o, comunque, renda determinabile il compenso. Nel caso di specie, il rapporto è nato già sotto la vigenza del nuovo tenore dell'art. 2233 c.c. e non risulta allegato alcun contratto scritto fra le parti in ordine alla determinazione del compenso professionale che, pertanto, andrà determinato con applicazione delle tariffe vigenti.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 6 Quantificazione del compenso. Accertata la sussistenza del rapporto e dell'attività defensionale spiegata da parte ricorrente ed esclusa la pattuizione di un compenso, occorre procedere alla liquidazione della prestazione resa dal ricorrente. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che l'attività professionale espletata si è concretizzata nella redazione dell'atto di citazione, nella partecipazione a più di dieci udienze negli anni 2014-2019 nei cui verbali è attestata la presenza del ricorrente – di persona o tramite delegato - nella qualità di procuratore del ( e precisamente, alle udienze del 28.11.2014, CP_1
8.05.2015, 27.11.2015, 8.07.2016, 20.01.2017, 7.04.2017, 19.04.2017, 8.09.2017, 16.02.2018, 11.05.2017, 13.07.2018, 28.09.2018, 23.11.2018, 10.05.2019), nella partecipazione alla fase istruttoria ed alle operazioni peritali, come comprovato dalla bozza di relazione peritale ove il CTU dava atto che le operazione di consulenza avvenivano alla presenza dell'Avv. in Parte_1 quanto legale dell'attore. Orbene, va premesso che dal tenore della sentenza allegata in atti è dato evincere che il valore della controversia va inquadrato nell'ambito dello scaglione di valore indeterminabile di complessità media fino a € 260.000,00, avendo avuto il giudizio in cui è stata prestata l'attività professionale ad oggetto diritti reali e violazioni urbanistiche. Considerato il tenore complessivo della controversia cui ha partecipato una pluralità di parti e durante la quale sono state spiegate più domanda riconvenzionali, rilevato che l'Avv. ha rappresentato e difeso il Parte_1
per circa 5 anni, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata, appare CP_1 di ragione procedere alla liquidazione facendo riferimento agli importi medi tariffari dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 147/22, ratione temporis applicabile alla fattispecie in oggetto, con esclusione della fase decisoria non essendo stata espletata alcuna attività a riguardo stante la revoca del mandato dell'agosto 2019. Il compenso così determinato va, quindi, quantificato in complessivi euro 7.281,00 (pari ad euro 2.127,00 per fase di studio, euro 1.416,00 per fase introduttiva, euro 3.738,00 per fase di trattazione) oltre per CPA al 4% ed IVA al 22%. Considerato, infatti, che l'attività svolta va liquidata sulla scorta delle previsioni di cui al dm 55/2014, sotto il cui governo si è conclusa l'attività difensiva e che l'avvocato ha richiesto la liquidazione delle sole fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, non avendo svolto la fase conclusionale, ed al netto delle spese vive anticipate, siccome già oggetto di separato decreto ingiuntivo, appare congruo l'importo richiesto di € 7.281,00, siccome contenuto nell'ambito delle tariffe medie dello scaglione tariffario, come sopra individuato. Gli interessi legali sul dovuto decorreranno, in mancanza della prova dell'invio di messa in mora stragiudiziale, dalla data di notifica del ricorso introduttivo ( del 12.04.2022, come da cartolina di ritorno depositata in atti) e sino al soddisfo.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 6 Spese legali. La spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) con esclusione della fase istruttoria. L'applicazione delle tariffe minime tiene conto dell'importo effettivamente richiesto e riconosciuto, della snellezza del procedimento, della contumacia del resistente e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dall'Avv. così Parte_1 provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_1
condanna a corrispondere dall'Avv. Controparte_1 [...] la somma di euro 7.281,00 oltre per CPA al 4% ed IVA al Parte_1
22%; il tutto oltre interessi a far data dalla notifica del ricorso (del 12.04.2024) e sino all'effettivo soddisfo;
condanna altresì il soccombente alla refusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio in favore dell'Avv. Parte_1 le quali si liquidano in euro 1.700,00 per compensi (di cui euro 460,00 per fase di studio, euro 389,00 per fase introduttiva ed euro 851,00 per fase conclusionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata li 3.06.2025
Il Giudice unico Dott.ssa Raffaella Cappiello
N. 1171/2013 R.G. - pag. 6 di 6