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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4678/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Bosco (Cod. Fisc. ) con studio in Milano, via G. CodiceFiscale_2
Donizetti n. 1/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci (Cod. Fisc. ), con studio in Cernusco sul Naviglio CodiceFiscale_4
(MI), Piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 02.08.2008 in Liscate (MI)
(anno 2008 atto n. 7 parte 2 serie A)
In comunione legale con il seguente figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente:
, Cod. Fisc. , nato in [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_5 residente in [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Pioltello (MI), via Zevi Bruno n. 1, condotta in locazione dai coniugi con contratto intestato al OR , verrà assegnata alla ORa Pt_2
affinché vi abiti con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_1 Parte_3 autosufficiente, che continuerà quindi ad avere la residenza presso tale immobile. La ORa Pt_1 provvederà all'intestazione a suo nome del contratto di locazione, nonché alla voltura delle utenze intestate al marito. Il OR , di comune accordo con la ORa si impegna a Pt_2 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre due mesi dal deposito del ricorso introduttivo, asportando nel medesimo termine i propri effetti e beni personali. Sino a che il OR Pt_2 abiterà pressa la casa coniugale concorrerà al pagamento del 50% di ogni spesa (canone di locazione ed utenze). Successivamente al rilascio, tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, così come il canone di locazione, saranno ad esclusivo carico della ORa Parte_1
3. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente: il OR verserà alla ORa tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento per il figlio , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la Pt_3 somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il OR limitatamente all'anno scolastico 2024/2025 si farà inoltre carico esclusivo della Pt_2 quota parte della retta scolastica ancora a scadere. Ciascun coniuge si farà inoltre carico del 50% delle spese di carattere straordinario del figlio di cui alle “Linee Guida spese extra Pt_3 assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, ferma restando la deroga predetta per il corrente anno scolastico, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 (dieci) gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
L'Assegno Unico Familiare viene percepito dalla madre, ORa quale genitore collocatario Pt_1 del figlio . Pt_3
4. Quanto al trasferimento immobiliare dalla quota del 50% della casa in Poggio Imperiale
(FG) in favore del OR da parte della ORa i coniugi concordano che, quale Pt_2 Pt_1 negozio di diritto familiare, senza corrispettivo, la ORa promette di trasferire al OR Pt_1
che accetta, la propria quota immobiliare pari al 50% dell'immobile sito in Poggio Pt_2
Imperiale (FG), via Chiaromonte n. 54, ed in particolare di appartamento disposto su tre piani collegati tramite scala interna, composto da ingresso, soggiorno e cucina al piano terreno;
disimpegno, due camere, bagno e balcone al piano primo;
camera e locale soffitta al piano secondo;
immobili contraddistinti al C.F. del predetto Comune di Poggio Imperiale (FG) come segue:
➢ Foglio 14, Particella 757, Sub 1, POGGIO IMPERIALE (FG) VIA CHIAROMONTE n. 54
Piano T, Cat. A/4, Classe 03, Consistenza 2,5 vani, Rendita Euro: 174,30;
➢ Foglio 14, Particella 757, Subalterno 2, e Foglio 14, Particella 2523, Sub 3 graffati, POGGIO
IMPERIALE (FG) VIA CHIAROMONTE n. 54 Piano 1 - 2, Cat. A/4, Classe 03, Consistenza
4 vani, Rendita Euro: 278,89.
L'atto pubblico notarile sarà sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, ed i costi saranno a carico esclusivo di parte acquirente. A decorrere dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, il OR si farà carico in via esclusiva del mutuo Pt_2 contratto per l'acquisto dell'immobile de quo, del finanziamento acceso per la ristrutturazione del medesimo, così come di tutte le spese di gestione, manutenzione, utenze, tasse ed imposte e quant'altro inerenti all'immobile stesso.
5. Quanto ai debiti TARI ed IMU relativi all'immobile in Poggio Imperiale (FG): il OR
si impegna a farsi carico in via esclusiva di tutti i debiti derivanti dalla TARI ed IMU, Pt_2 relativi all'immobile di Poggio Imperiale (FG), in via Chiaromonte n. 54, manlevando la ORa da qualsivoglia pretesa e richiesta a tale titolo;
Pt_1
6. Quanto ai debiti con : il OR si impegna altresì a Controparte_1 Pt_2 farsi carico in via esclusiva di tutti i debiti sorti in costanza di matrimonio nei confronti di
[...]
, riferibili anche alla ORa manlevando quest'ultima da Controparte_1 Pt_1 qualsivoglia pretesa e richiesta in tal senso;
7. Quanto alla carta prepagata Postepay: il OR si impegna a restituire alla ORa Pt_2
contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo la carta prepagata Postepay n. Pt_1
5333171224674701 intestata alla moglie, ma da lui utilizzata in costanza di matrimonio;
8. Quanto alla gestione dei cani di proprietà dei coniugi: i coniugi danno atto che i tre cani, _1 PE
, di cui sono proprietari, rimarranno collocati presso la casa coniugale tutti insieme PE2 sino a che il OR non riuscirà a reperire una soluzione abitativa adeguata agli stessi, e Pt_2 ciò quindi anche oltre il termine dei due mesi dal deposito del ricorso. La gestione, i costi di alimenti e le spese veterinarie saranno a carico di ciascun coniuge al 50% sino a che tutti i cani rimarranno presso la casa coniugale.
Sino a che il OR non avrà reperito una soluzione abitativa adeguata per i cani, la ORa Pt_2 si impegna inoltre a garantirgli l'accesso al giardino della casa coniugale per far visita, ed Pt_1 accudire tutti i cani, compreso quello di proprietà della ORa Pt_1
9. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, salvo una precisazione quanto all'individuazione degli immobili di cui al punto 4. delle condizioni stesse, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ORa e OR Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Liscate (MI) il 02.08.2008;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le Parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.04.2025 da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Maria Grazia Bosco (Cod. Fisc. ) con studio in Milano, via G. CodiceFiscale_2
Donizetti n. 1/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3 residente in [...] con l'Avv. Marica Pesci (Cod. Fisc. ), con studio in Cernusco sul Naviglio CodiceFiscale_4
(MI), Piazza Matteotti n. 6/A, presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 02.08.2008 in Liscate (MI)
(anno 2008 atto n. 7 parte 2 serie A)
In comunione legale con il seguente figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente:
, Cod. Fisc. , nato in [...] il [...], Parte_3 CodiceFiscale_5 residente in [...], cittadino italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle Parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Quanto alla separazione: autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Quanto alla casa coniugale: la casa coniugale sita in Pioltello (MI), via Zevi Bruno n. 1, condotta in locazione dai coniugi con contratto intestato al OR , verrà assegnata alla ORa Pt_2
affinché vi abiti con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Pt_1 Parte_3 autosufficiente, che continuerà quindi ad avere la residenza presso tale immobile. La ORa Pt_1 provvederà all'intestazione a suo nome del contratto di locazione, nonché alla voltura delle utenze intestate al marito. Il OR , di comune accordo con la ORa si impegna a Pt_2 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre due mesi dal deposito del ricorso introduttivo, asportando nel medesimo termine i propri effetti e beni personali. Sino a che il OR Pt_2 abiterà pressa la casa coniugale concorrerà al pagamento del 50% di ogni spesa (canone di locazione ed utenze). Successivamente al rilascio, tutte le spese di gestione ordinaria e delle utenze, così come il canone di locazione, saranno ad esclusivo carico della ORa Parte_1
3. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente: il OR verserà alla ORa tramite bonifico bancario, a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento per il figlio , sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, la Pt_3 somma mensile di Euro 300,00 (euro trecento/00), da versare in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Il OR limitatamente all'anno scolastico 2024/2025 si farà inoltre carico esclusivo della Pt_2 quota parte della retta scolastica ancora a scadere. Ciascun coniuge si farà inoltre carico del 50% delle spese di carattere straordinario del figlio di cui alle “Linee Guida spese extra Pt_3 assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, ferma restando la deroga predetta per il corrente anno scolastico, e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Modalità di richiesta e prestazione del consenso
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 (dieci) gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, anche a mezzo di comunicazione telematica quale posta elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta.
In caso di spese straordinarie superiori ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
L'Assegno Unico Familiare viene percepito dalla madre, ORa quale genitore collocatario Pt_1 del figlio . Pt_3
4. Quanto al trasferimento immobiliare dalla quota del 50% della casa in Poggio Imperiale
(FG) in favore del OR da parte della ORa i coniugi concordano che, quale Pt_2 Pt_1 negozio di diritto familiare, senza corrispettivo, la ORa promette di trasferire al OR Pt_1
che accetta, la propria quota immobiliare pari al 50% dell'immobile sito in Poggio Pt_2
Imperiale (FG), via Chiaromonte n. 54, ed in particolare di appartamento disposto su tre piani collegati tramite scala interna, composto da ingresso, soggiorno e cucina al piano terreno;
disimpegno, due camere, bagno e balcone al piano primo;
camera e locale soffitta al piano secondo;
immobili contraddistinti al C.F. del predetto Comune di Poggio Imperiale (FG) come segue:
➢ Foglio 14, Particella 757, Sub 1, POGGIO IMPERIALE (FG) VIA CHIAROMONTE n. 54
Piano T, Cat. A/4, Classe 03, Consistenza 2,5 vani, Rendita Euro: 174,30;
➢ Foglio 14, Particella 757, Subalterno 2, e Foglio 14, Particella 2523, Sub 3 graffati, POGGIO
IMPERIALE (FG) VIA CHIAROMONTE n. 54 Piano 1 - 2, Cat. A/4, Classe 03, Consistenza
4 vani, Rendita Euro: 278,89.
L'atto pubblico notarile sarà sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, ed i costi saranno a carico esclusivo di parte acquirente. A decorrere dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo, il OR si farà carico in via esclusiva del mutuo Pt_2 contratto per l'acquisto dell'immobile de quo, del finanziamento acceso per la ristrutturazione del medesimo, così come di tutte le spese di gestione, manutenzione, utenze, tasse ed imposte e quant'altro inerenti all'immobile stesso.
5. Quanto ai debiti TARI ed IMU relativi all'immobile in Poggio Imperiale (FG): il OR
si impegna a farsi carico in via esclusiva di tutti i debiti derivanti dalla TARI ed IMU, Pt_2 relativi all'immobile di Poggio Imperiale (FG), in via Chiaromonte n. 54, manlevando la ORa da qualsivoglia pretesa e richiesta a tale titolo;
Pt_1
6. Quanto ai debiti con : il OR si impegna altresì a Controparte_1 Pt_2 farsi carico in via esclusiva di tutti i debiti sorti in costanza di matrimonio nei confronti di
[...]
, riferibili anche alla ORa manlevando quest'ultima da Controparte_1 Pt_1 qualsivoglia pretesa e richiesta in tal senso;
7. Quanto alla carta prepagata Postepay: il OR si impegna a restituire alla ORa Pt_2
contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo la carta prepagata Postepay n. Pt_1
5333171224674701 intestata alla moglie, ma da lui utilizzata in costanza di matrimonio;
8. Quanto alla gestione dei cani di proprietà dei coniugi: i coniugi danno atto che i tre cani, _1 PE
, di cui sono proprietari, rimarranno collocati presso la casa coniugale tutti insieme PE2 sino a che il OR non riuscirà a reperire una soluzione abitativa adeguata agli stessi, e Pt_2 ciò quindi anche oltre il termine dei due mesi dal deposito del ricorso. La gestione, i costi di alimenti e le spese veterinarie saranno a carico di ciascun coniuge al 50% sino a che tutti i cani rimarranno presso la casa coniugale.
Sino a che il OR non avrà reperito una soluzione abitativa adeguata per i cani, la ORa Pt_2 si impegna inoltre a garantirgli l'accesso al giardino della casa coniugale per far visita, ed Pt_1 accudire tutti i cani, compreso quello di proprietà della ORa Pt_1
9. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, accettate e sottoscritte, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
10. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Le Parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, salvo una precisazione quanto all'individuazione degli immobili di cui al punto 4. delle condizioni stesse, ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ORa e OR Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Liscate (MI) il 02.08.2008;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) Dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le Parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG