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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2024, n. 42269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42269 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DR NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 16/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisa- betta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Marina Condoleo, difensore di DR NT, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2023, ha con- fermato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Roma in data 25 giugno 2021, alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione nei confronti di DR NT in ordine al reato di cui al capo A (art. 74, T.U. Stup.) e per il reato di cui al capo A3 (art. 73, T.U. Stup.), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche e con l'aumento per la continuazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42269 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/10/2024 2. Con l'anzidetta sentenza è stato ritenuto accertato il ruolo di partecipe dell'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da Co- TA AT (capo A), nonché il reato per l'acquisto di un campione di so- stanza stupefacente a seguito dell'accordo per la consegna di un quantitativo mag- giore non meglio specificato (capo A3). Il presente processo a carico di EN è una costola di un processo più ampio, diviso in due tronconi, di cui il primo già definito nei confronti di CoTA AT ed altri in data 13 maggio 2021 con condanna irrevocabile all'esito della sentenza n. 36720 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, mentre la posi- zione di DR NT è stata stralciata dal secondo procedimento pervenuto in Cassazione, definitosi con la sentenza del 29 febbraio 2024 di questa stessa se- zione (RGNR 15651/2024). 3. NT ha proposto due separati atti di ricorso tramite i suoi due difensori. 3.1. Ricorso dell'avv. Cesare Placanica. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, in relazione al capo A). Adduce il ricorrente che la carenza di una motivazione logica si desume dalla disamina dell'imputazione ascritta al capo A3), relativa all'acquisto di un campione per il successivo acquisto di un grosso quantitativo di stupefacente. I punti censurati perché di non univoco significato attengono: 1) alla trattativa per concordare il prezzo di acquisto, che sarebbe in contrasto con l'adesione al medesimo sodalizio, ma piuttosto un affare occasionale, essendo ambigua l'espressione riferita "al prezzo di sempre "; 2) alla consuetudine di conoscenza dei luoghi di incontro;
3) alla sostituzione del telefono cellulare;
4) alla frase "An- drea sta bene". Sulla base di tali considerazioni viene, quindi, rilevata la violazione di legge rispetto al necessario presupposto della stabilità, abitualità e continuità del rap- porto che deve sussistere tra rivenditore e fornitore secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso in tema di associazione ex art. 74, T.U. Stup. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'associazione di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup. In particolare, dalla stessa imputazione si evince che il NT sarebbe inserito in un gruppo di spacciatori che opera in un ambito territoriale diverso da quello del sodalizio maggiore, gestito da CoTA AT. Trattandosi di una associazione minore il suo inquadramento non dovrebbe coincidere con quello dell'associazione contestata nel procedimento principale. 2 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A3) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, si assume che manca la prova della successiva cessione mai riscontrata dagli organi investigativi. 4. Ricorso avv. Marco Zaccaria 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine all'omessa citazione in giudizio dell'imputato nel processo di appello. Si rappresenta che all'udienza del 20 maggio 2022 la difesa aveva eccepito l'omessa citazione e che la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato, sennonché, all'udienza successiva del 12 luglio 2022, la notificazione è stata eseguita per compiuta gia- cenza senza che risulti che sia stato inviato per posta il dovuto avviso all'interes- sato. Tale omissione, secondo il ricorrente, è causa di nullità assoluta della citazione a giudizio in quanto non assicura che l'imputato abbia avuto comunque conoscenza del processo. In ogni caso si adduce che la nullità è stata ritualmente eccepita davanti alla Corte di appello. In secondo luogo, si rappresenta che essendo risultato inidoneo il domicilio eletto per non essere stato l'imputato trovato presso il domicilio eletto è mancata la notificazione al difensore prevista dall' art. 161, comma 4, cod.proc.pen. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio della moti- vazione per illogicità e contraddittorietà, in relazione al capo A). Si censura l'interpretazione della conversazione ambientale del 4 aprile 2015 sulla valenza dello sconto richiesto per l'acquisto di una partita di stupefacente e per il mancato riscontro della consegna non verificata in occasione dell'incontro del 24 giugno 2015. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di c.d. "droga parlata" che rimane incerta per l'ambiguità delle conversazioni intercettate. Si censurano, poi, le argomentazioni incentrate sulla consuetudine dei luoghi utilizzati per gli incontri tra NT e RI, da cui è stata tratta in modo illogico la prova dell'abitualità delle forniture di stupefacenti, necessario presupposto per potersi ritenere integrata la partecipazione all'associazione da parte del NT, sulla base degli ampi richiami operati nel ricorso alla giurisprudenza di legittimità su tale tema. 3 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A3) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e del capo A) nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 30/90. In particolare, si assume nessuna consegna è mai stata riscontrata dagli or- gani investigativi, sicchè è mancato un adeguato vaglio delle risultanze istruttorie per l'insufficienza delle prove desunte dalle sole conversazioni intercettate. 4.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione al criterio di giudizio della colpevolezza al li dà di ogni ragionevole dubbio. Si rappresenta che la gravità degli indizi presuppone un giudizio logico rigo- roso e non congetture insuscettibili di verifica empirica e di conseguente dimostra- zione. 4.5. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'aumento operata per la continuazione che si reputa eccessivo e sproporzionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati perché nel loro complesso infon- dati. Le censure articolate nei due ricorsi possono essere trattate congiuntamente con riferimento ai denunciati vizi di motivazione che investono le medesime que- stioni. Per ragioni di ordine sistematico deve però partirsi dalla disamina del primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Marco Zaccaria con cui è stata dedotta la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, che as- sume un rilievo preliminare, atteso che secondo l'assunto del ricorrente avrebbe determinato la nullità del giudizio di appello per l'omessa citazione dell'imputato. La questione è infondata. Dagli atti del processo di appello, allegati al ricorso, si evince che all'udienza del 20 maggio 2022 la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione del difen- sore, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato, e la notificazione è stata eseguita per l'udienza successiva del 12 luglio 2022 nelle forme previste dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presso il domicilio eletto a cura dell'ufficiale giudiziario. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella relata curata dall'uffi- ciale giudiziario (ugualmente allegata al ricorso) vi è menzione della spedizione della raccomandata di cui è stato riportato il n.66869005621-4 e la data di spedi- zione del 10 giugno 2022, oltre a darsi atto degli altri adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. costituiti dal deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Roma, a seguito dei due accessi presso il domicilio dell'imputato in 4 data 6 e 8 giugno 2022, con regolare affissione dell'avviso di deposito a norma di legge. La mancanza della cartolina postale attestante il ricevimento dell'avviso inol- trato a mezzo posta non è certamente causa di nullità assoluta della citazione, essendo l'inosservanza di tale adempimento tale da non compromettere la possi- bilità che la notificazione si sia perfezionata, in alternativa, o attraverso la ricezione della raccomandata ed il ritiro del plico presso l'ufficio postale, o, in caso contrario, per la compiuta giacenza dovuta al mancato ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. L'art. 171, lett. f), cod. proc. pen. prevede espressamente la nullità della notificazione regolata dall'art.157, comma 8, cod. proc. pen. solo nei casi in cui risulti omessa l'affissione o non sia stata data la prescritta comunicazione a mezzo raccomandata, casi che, per quanto sopra osservato, non ricorrono nella fattispe- cie in esame. Occorre tenere conto che la nullità assoluta prevista dall'art.179 cod. proc. pen. si riferisce al solo caso in cui la citazione dell'imputato sia stata del tutto omessa, il che accade quando la notificazione non sia stata affatto eseguita, ov- vero quando la procedura di notificazione sia viziata da violazioni tali da rendere sostanzialmente mancante la citazione a giudizio tanto da potersi definire omessa. In tal senso si richiama la sentenza n. n. 119 del 27/10/2004, Pa- lumbo, dep. 2005, Rv. 229539 con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che si ha nullità assoluta della notificazione soltanto quando questa sia stata omessa completamente oppure quando, eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, sia inidonea a determinare la conoscenza dell'atto. Nel caso in esame, l'omessa allegazione della cartolina postale attestante la ricezione dell'atto non esclude, da un lato, che la notificazione si sia comunque perfezionata con il ritiro del plico che risulta essere stato ritualmente spedito per posta o, in ultima analisi, per compiuta giacenza, a seguito dell'omesso ritiro dell'atto depositato nei termini di legge. Pertanto, gli adempimenti curati dall'ufficiale giudiziario non possono repu- tarsi astrattamente inidonei a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. Dovendosi, perciò, escludere per le ragioni dette la ricorrenza di una nullità assoluta, la mancata allegazione della cartolina postale potrebbe al più integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio che resta priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 cod. proc. pen., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai ter- mini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la questione della vio- lazione della procedura di notificazione della citazione a giudizio non risulta essere 5 stata dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., atteso che dal verbale dell'udienza del 12 luglio 2022 non emerge che la questione sia stata sollevata dal difensore dell'imputato in sede di costituzione del rapporto processuale in quella udienza e né tanto meno nelle successive udienze prima della deliberazione della sentenza di appello. Va considerato che poiché l'imputato è sempre risultato assistito da un difen- sore di fiducia, neppure è mai stata dedotta dalla difesa la mancata conoscenza del processo che avrebbe potuto rilevare come causa di nullità della dichiarazione di assenza rispetto alla celebrazione del giudizio di primo grado, non trovando ancora applicazione la nuova disciplina dell'assenza dell'imputato in appello rego- lata dall'art. 598-ter cod. proc. pen., che trova applicazione per le impugnazioni proposte a decorrere dal 1 luglio 2024 per effetto della normativa transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 20 ottobre 2022, n.150, come modificato dall'art.11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla I. 23 febbraio 2024, n. 18, in base alla quale per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi per il giudizio di appello le disposizioni di cui all'art. 23-bis , commi 1,2,3,4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Deve, inoltre, rilevarsi che nel caso di domicilio eletto la notificazione eseguita nelle forme dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. non può ritenersi affetta da nullità assoluta, anche se non seguita dalla notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. atteso che la compiuta giacenza della rac- comandata equivale sul piano formale ad effettiva ricezione, con conseguente per- fezionamento della procedura di notificazione. A tale riguardo, deve considerarsi che l'affermazione della regola secondo cui in caso di elezione di domicilio la notificazione deve essere eseguita presso il di- fensore senza la necessità di ulteriori ricerche dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120), non comporta che la notificazione ese- guita presso il domicilio eletto con le forme dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. sia priva di rilievo, anche perché può assicurare un maggiore grado di conoscibilità dell'atto da notificare attraverso la ricerca dell'interessato presso il suo domicilio con duplice accesso e con il previsto successivo invio della raccomandata con ri- cevuta di ritorno, rispetto alla notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Fermo restando il principio affermato dalla soprarichiamata sentenza Pedi- cone, ribadito dalla sentenza sempre delle Sezioni Unite, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, secondo cui la procedura di notificazione pre- vista dall'art.157, comma 8, cod. proc. pen. non deve essere adottata quando vi sia stata una previa elezione di domicilio da parte dell'imputato, la stessa ove 6 °7- 3. Nei confronti del EN è stata attribuita rilevanza probatoria di conferma del suo ruolo di associato all'utilizzo di telefoni dedicati (cd. citofoni) per comuni- care tra loro, essendo stato accertato come anche NT era in possesso di un telefono "dedicato", acquistato presso lo stesso esercizio dove il citato RI ac- quistava le schede telefoniche intestate a prestanomi, utilizzate dagli altri compo- nenti del gruppo criminale. Quanto al sistema organizzato di funzionamento dell'associazione, i giudici hanno coerentemente ribadito il ruolo direttivo dello AT, pronto a redarguire i singoli sodali, anche picchiandoli, e sicuro titolare della politica dei prezzi di ces- sione della droga, in grado di imporli anche ai fornitori, oltre che di gestire in prima persona le singole trattative di acquisto o vendita. Le censure articolate nei motivi di ricorso peccano, pertanto, di genericità, innanzitutto, perché non si confrontano con il contesto in cui la intercettazione è stata coerentemente inserita, cercando di avvalorare una lettura riduttiva ed al- ternativa della vicenda, estrapolandola da una valutazione complessiva del quadro probatorio, per attribuire alla conversazione stessa il carattere di unico indizio, insufficiente a dimostrare la stessa riferibilità al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che inidonea a dimostrare la stabilità dei rapporti di collaborazione intercor- renti tra NT ed il sodalizio facente capo a AT CoTA. Al contrario, la Corte di appello ha dato atto di aver interpretato il senso delle conversazioni intercorse tra NT e FA NO in una visione di insieme, che restituisce a tale fonte di prova un significato univoco non censurabile in questa sede perché immune da vizi logici e anche in quanto aderente alla fedele trascri- zione del contenuto delle intercettazioni, che non è stata messa neppure in discus- sione. L'intercettazione del 4 aprile 2015 della conversazione avvenuta nell'autovet- tura Yaris di RI, nel corso della quale il NT chiede il prezzo di una fornitura destinata ad altro sub-acquirente, mirando ad ottenere un prezzo di maggiore fa- vore, con decisione che RI rimette allo AT, è stata valorizzata non solo per il riferimento alla specifica trattativa di acquisto in corso relativa alla consegna del campione di droga (nascosto nel calzino), ma soprattutto per gli altri profili che sono stati logicamente apprezzati sul piano della prova della partecipazione di Va- lenti al sodalizio. In particolare, rileva il riferimento al punto della conversazione in cui NT rappresenta che si sarebbe disfatto del telefono cellulare, con l'attivazione di una nuova scheda telefonica il 28 aprile 2015 presso lo stesso esercizio commerciale dove si serve il sodalizio. Ma soprattutto i difensori omettono di operare un serio confronto con la parte della conversazione in cui RI apertamente descrive al NT l'organigramma 8 Da comunque ritualmente eseguita non può ritenersi in ogni caso affetta da nullità, rappresentando una modalità di notificazione che, se portata a compimento, equi- vale sul piano formale alle altre procedure di notificazione, astrattamente idonee ad assicurare la conoscenza dell'atto. In conclusione, deve osservarsi che si è trattato di una procedura di notifica- zione eseguita senza l'osservanza dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ma che per le modalità con cui è stata in concreto svolta ha determinato soltanto una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più rilevabile per tardività per- ché non eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. 2. Si può ora procedere alla disamina congiunta dei motivi afferenti alla va- lutazione del compendio probatorio, trattandosi di questioni comuni dedotte nei due ricorsi in termini sovrapponibili. In definitiva in entrambi gli atti di impugnazione è stata censurata l'interpre- tazione della conversazione ambientale del 4 aprile 2015, intercorsa tra NT DR ed il suo interlocutore RI FA, e che è stata posta a fondamento della prova della partecipazione del ricorrente alla medesima associazione. Occorre premettere che la valutazione della posizione di DR NT è strettamente legata a quella di FA RI, emerso in modo qui non contestato quale braccio destro di CoTA AT, la cui posizione è stata già definita nel procedimento principale conclusosi con la condanna irrevocabile di AT, quale capo dell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti a seguito della sentenza n. 36720 della Corte di Cassazione del 13 maggio 2021. Nella impugnata sentenza la intercettazione viene coerentemente ricollegata alle risultanze delle indagini che, originate dalla chiamata in correità di NI Gian- carlo, si sono sviluppate attraverso intercettazioni e servizi di osservazione e con- trollo che hanno portato a verificare l'esistenza di un fiorente traffico di hashish, marijuana e cocaina, testimoniato da importanti sequestri (kg. 13,828 di mari- juana;
3,480 kg di marijuana, e 3,258 kg di cocaina) dopo la scoperta del deposito all'interno di un box di via LV DA al servizio dell'associazione. La sentenza ha valorizzato le conversazioni da cui emerge la trattazione, da parte del sodalizio, di cocaina e marjuana, evidenziandone i quantitativi rilevanti, riscontrati anche da sequestri di tali sostanze effettuati presso il garage di via LV DA. Tra gli elementi valorizzati per il riconoscimento del sodalizio oltre all'indivi- duazione del deposito della droga, dell'auto Toyota Yaris modificata per il trasporto dei carichi, nella disponibilità di RI, sono stati individuati i luoghi di incontro con gli spacciatori al dettaglio, stipendiati dall'associazione (i due bar "Nduja" e "Caffe 22"). 7 dell'associazione rimproverando al capo (lo AT) di allargare il numero degli affiliati, nel progetto di coprire altre zone della città, nonostante la già utile e fat- tiva collaborazione, tra gli altri, proprio di NT. Nella sentenza impugnata, pertanto, non vi sono solo i riferimenti ai contenuti della conversazione che attestano l'abitualità delle cessioni operate tramite l'inter- mediazione di NT ("lo stesso prezzo di sempre" o i luoghi di incontro consueti, indicati come "il bar nostro" o "l'edicola"), ma in primo luogo l'esplicito riferimento ai rischi connessi con la volontà di AT di allargarsi ad altre zone della città ("MA ti ha affiancato...non servono portano solo problemi... che ne sai di quelli di via Tuscolana, Cinecittà, i Castelli...") mentre grazie alla fattiva collaborazione di NT e degli altri sodali l'associazione già opera proficuamente ("...tu sai che FA sta bene, DR sta bene, MA sta bene..."). 4. Quindi le censure difensive, in assenza di un confronto con l'intero compendio probatorio, tra cui rilevano evidentemente anche le conversazioni che attestano il ruolo di FA RI, quale stretto collaboratore di AT Costan- tino, assumono il carattere di mere prospettazioni alternative che potevano essere validamente sottoposte alla valutazione del Giudice di merito, ma non certamente possono essere ora riproposte con i motivi di ricorso per cessazione. Ciò anche avuto riguardo alla prospetta riduzione del compendio probatorio ad una mera ipotesi di c.d. droga parlata, a fronte di chiari riferimenti a conversa- zioni, dichiarazioni di collaboratori, oltre che a sequestri, assunti a fondamento della prova dell'associazione. Peraltro, deve essere ribadito che le censure relative alla valutazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche o tra presenti, sono inammissibili se propongono una mera rilettura di dati processuali, essendo l'interpretazione delle intercettazioni questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della sussistenza di macroscopici vizi motivazionali, non ravvisabili nel caso di specie. 5. Passando ai motivi relativi al capo A3), per il quale i coimputati RI e AT sono stati già condannati con sentenza passata in giudicato, vanno ripetute le stesse considerazioni in ordine alla carenza di specificità della deduzione inerente al vizio di motivazione. Al EN è contestato al capo A3) l'acquisto di un campione di droga dai sodali RI e AT, finalizzato all'acquisto di un successivo quantitativo di una non meglio precisata, ma apprezzabile quantità, in ragione della stessa dina- mica del rapporto che si è sviluppato secondo uno schema che si assume consueto 9 di determinazione dei prezzi da parte dello AT rispetto alle forniture che il NT si occupava di assicurare attraverso i propri personali canali di distribu- zione. Il diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. si pone in corre- lazione logica con la esclusione della invocata riqualificazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'art. 74 dello stesso d. P.R. 309/90. In modo del tutto coerente alla già descritta necessaria valutazione com- plessiva del materiale probatorio, non parcellizzata, l'operazione di vendita, che è stata ricostruita sulla base delle indagini incentrate sulle intercettazioni svolte pur nel limitato periodo in cui le stesse sono state rese possibili dall'individuazione delle utenze in uso agli imputati, si configura come consegna di un più ridotto quantitativo quale campione di prova rispetto ad un accordo relativo ad un quan- titativo senz'altro consistente che non può certamente rientrare nella fattispecie del fatto lieve, anche per le stesse modalità organizzate dell'intera operazione, circondata da accorgimenti e cautele secondo una consuetudine di accordi illeciti indicativi di un livello elevato di criminalità, avendo la Corte di appello dato atto di avere esaminato complessivamente tutti gli elementi normativamente previsti dal citato art. 73, comma 5, ovvero mezzi, modalità, circostanze dell'azione conte- stata, qualità e quantità della sostanza. La sentenza impugnata ha correttamente dato seguito al pacifico orienta- mento, secondo cui la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 Rv. 276981), con la con- seguenza che non rileva se poi alla cessione del campione sia seguita la consegna o meno della sostanza stupefacente oggetto dell'accordo, rilevando peraltro ai fini del riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 cit. non solo il dato ponderale ma tutte le altre circostanze e modalità dell'azione. 6. Quanto poi alla prospettazione formulata nel terzo motivo di ricorso dell'avv. Placanica, volta a suggerire la ricostruzione di una autonoma associazione slegata da quella gestita da CoTA AT, di cui farebbe parte il NT, appare evidente il carattere assertivo di tale deduzione a fronte delle risultanze valorizzate nella sentenza di merito, quali elementi indicativi della prova della par- tecipazione del NT al medesimo ed unico sodalizio criminale, nella veste di stabile acquirente-subdistributore necessario a dare concreta attuazione al pro- gramma della stessa associazione per il quale, peraltro, in sede di condanna defi- nitiva di AT ed altri sodali è stata già esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 10 7. Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Zaccaria risulta evidentemente inam- missibile per la genericità delle deduzioni già esaminate a supporto della violazione della regola di giudizio che impone l'affermazione di responsabilità nel rispetto del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", perché la duplicità di ricostruzioni al- ternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di moti- vazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito come av- venuto nel caso di specie. L'ultimo e quinto motivo del ricorso dell'avv. Zaccaria in ordine all'aumento operato per la continuazione è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha motivato adeguatamente il correlativo motivo di appello, dando conto dell'appli- cazione del minimo edittale per il reato associativo, quale base del calcolo della pena in quanto reato più grave, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ed il contenuto aumento di un solo mese per il reato meno grave ascritto al capo A3). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. t Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024 Il Cons liere estensore Il PreSidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisa- betta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Marina Condoleo, difensore di DR NT, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 16 gennaio 2023, ha con- fermato la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Roma in data 25 giugno 2021, alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione nei confronti di DR NT in ordine al reato di cui al capo A (art. 74, T.U. Stup.) e per il reato di cui al capo A3 (art. 73, T.U. Stup.), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche e con l'aumento per la continuazione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 42269 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/10/2024 2. Con l'anzidetta sentenza è stato ritenuto accertato il ruolo di partecipe dell'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti capeggiata da Co- TA AT (capo A), nonché il reato per l'acquisto di un campione di so- stanza stupefacente a seguito dell'accordo per la consegna di un quantitativo mag- giore non meglio specificato (capo A3). Il presente processo a carico di EN è una costola di un processo più ampio, diviso in due tronconi, di cui il primo già definito nei confronti di CoTA AT ed altri in data 13 maggio 2021 con condanna irrevocabile all'esito della sentenza n. 36720 della Terza Sezione della Corte di Cassazione, mentre la posi- zione di DR NT è stata stralciata dal secondo procedimento pervenuto in Cassazione, definitosi con la sentenza del 29 febbraio 2024 di questa stessa se- zione (RGNR 15651/2024). 3. NT ha proposto due separati atti di ricorso tramite i suoi due difensori. 3.1. Ricorso dell'avv. Cesare Placanica. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, in relazione al capo A). Adduce il ricorrente che la carenza di una motivazione logica si desume dalla disamina dell'imputazione ascritta al capo A3), relativa all'acquisto di un campione per il successivo acquisto di un grosso quantitativo di stupefacente. I punti censurati perché di non univoco significato attengono: 1) alla trattativa per concordare il prezzo di acquisto, che sarebbe in contrasto con l'adesione al medesimo sodalizio, ma piuttosto un affare occasionale, essendo ambigua l'espressione riferita "al prezzo di sempre "; 2) alla consuetudine di conoscenza dei luoghi di incontro;
3) alla sostituzione del telefono cellulare;
4) alla frase "An- drea sta bene". Sulla base di tali considerazioni viene, quindi, rilevata la violazione di legge rispetto al necessario presupposto della stabilità, abitualità e continuità del rap- porto che deve sussistere tra rivenditore e fornitore secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso in tema di associazione ex art. 74, T.U. Stup. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'associazione di cui all'art. 74, comma 6, T.U. Stup. In particolare, dalla stessa imputazione si evince che il NT sarebbe inserito in un gruppo di spacciatori che opera in un ambito territoriale diverso da quello del sodalizio maggiore, gestito da CoTA AT. Trattandosi di una associazione minore il suo inquadramento non dovrebbe coincidere con quello dell'associazione contestata nel procedimento principale. 2 3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A3) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In particolare, si assume che manca la prova della successiva cessione mai riscontrata dagli organi investigativi. 4. Ricorso avv. Marco Zaccaria 4.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in ordine all'omessa citazione in giudizio dell'imputato nel processo di appello. Si rappresenta che all'udienza del 20 maggio 2022 la difesa aveva eccepito l'omessa citazione e che la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato, sennonché, all'udienza successiva del 12 luglio 2022, la notificazione è stata eseguita per compiuta gia- cenza senza che risulti che sia stato inviato per posta il dovuto avviso all'interes- sato. Tale omissione, secondo il ricorrente, è causa di nullità assoluta della citazione a giudizio in quanto non assicura che l'imputato abbia avuto comunque conoscenza del processo. In ogni caso si adduce che la nullità è stata ritualmente eccepita davanti alla Corte di appello. In secondo luogo, si rappresenta che essendo risultato inidoneo il domicilio eletto per non essere stato l'imputato trovato presso il domicilio eletto è mancata la notificazione al difensore prevista dall' art. 161, comma 4, cod.proc.pen. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e vizio della moti- vazione per illogicità e contraddittorietà, in relazione al capo A). Si censura l'interpretazione della conversazione ambientale del 4 aprile 2015 sulla valenza dello sconto richiesto per l'acquisto di una partita di stupefacente e per il mancato riscontro della consegna non verificata in occasione dell'incontro del 24 giugno 2015. Si tratta, pertanto, di una ipotesi di c.d. "droga parlata" che rimane incerta per l'ambiguità delle conversazioni intercettate. Si censurano, poi, le argomentazioni incentrate sulla consuetudine dei luoghi utilizzati per gli incontri tra NT e RI, da cui è stata tratta in modo illogico la prova dell'abitualità delle forniture di stupefacenti, necessario presupposto per potersi ritenere integrata la partecipazione all'associazione da parte del NT, sulla base degli ampi richiami operati nel ricorso alla giurisprudenza di legittimità su tale tema. 3 4.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del reato di cui al capo A3) nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e del capo A) nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 30/90. In particolare, si assume nessuna consegna è mai stata riscontrata dagli or- gani investigativi, sicchè è mancato un adeguato vaglio delle risultanze istruttorie per l'insufficienza delle prove desunte dalle sole conversazioni intercettate. 4.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in relazione al criterio di giudizio della colpevolezza al li dà di ogni ragionevole dubbio. Si rappresenta che la gravità degli indizi presuppone un giudizio logico rigo- roso e non congetture insuscettibili di verifica empirica e di conseguente dimostra- zione. 4.5. Con il quinto motivo deduce vizio della motivazione in ordine all'aumento operata per la continuazione che si reputa eccessivo e sproporzionato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati perché nel loro complesso infon- dati. Le censure articolate nei due ricorsi possono essere trattate congiuntamente con riferimento ai denunciati vizi di motivazione che investono le medesime que- stioni. Per ragioni di ordine sistematico deve però partirsi dalla disamina del primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Marco Zaccaria con cui è stata dedotta la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, che as- sume un rilievo preliminare, atteso che secondo l'assunto del ricorrente avrebbe determinato la nullità del giudizio di appello per l'omessa citazione dell'imputato. La questione è infondata. Dagli atti del processo di appello, allegati al ricorso, si evince che all'udienza del 20 maggio 2022 la Corte di appello, in accoglimento dell'eccezione del difen- sore, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato, e la notificazione è stata eseguita per l'udienza successiva del 12 luglio 2022 nelle forme previste dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presso il domicilio eletto a cura dell'ufficiale giudiziario. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nella relata curata dall'uffi- ciale giudiziario (ugualmente allegata al ricorso) vi è menzione della spedizione della raccomandata di cui è stato riportato il n.66869005621-4 e la data di spedi- zione del 10 giugno 2022, oltre a darsi atto degli altri adempimenti previsti dall'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. costituiti dal deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Roma, a seguito dei due accessi presso il domicilio dell'imputato in 4 data 6 e 8 giugno 2022, con regolare affissione dell'avviso di deposito a norma di legge. La mancanza della cartolina postale attestante il ricevimento dell'avviso inol- trato a mezzo posta non è certamente causa di nullità assoluta della citazione, essendo l'inosservanza di tale adempimento tale da non compromettere la possi- bilità che la notificazione si sia perfezionata, in alternativa, o attraverso la ricezione della raccomandata ed il ritiro del plico presso l'ufficio postale, o, in caso contrario, per la compiuta giacenza dovuta al mancato ritiro dell'atto presso l'ufficio postale. L'art. 171, lett. f), cod. proc. pen. prevede espressamente la nullità della notificazione regolata dall'art.157, comma 8, cod. proc. pen. solo nei casi in cui risulti omessa l'affissione o non sia stata data la prescritta comunicazione a mezzo raccomandata, casi che, per quanto sopra osservato, non ricorrono nella fattispe- cie in esame. Occorre tenere conto che la nullità assoluta prevista dall'art.179 cod. proc. pen. si riferisce al solo caso in cui la citazione dell'imputato sia stata del tutto omessa, il che accade quando la notificazione non sia stata affatto eseguita, ov- vero quando la procedura di notificazione sia viziata da violazioni tali da rendere sostanzialmente mancante la citazione a giudizio tanto da potersi definire omessa. In tal senso si richiama la sentenza n. n. 119 del 27/10/2004, Pa- lumbo, dep. 2005, Rv. 229539 con la quale le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio che si ha nullità assoluta della notificazione soltanto quando questa sia stata omessa completamente oppure quando, eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, sia inidonea a determinare la conoscenza dell'atto. Nel caso in esame, l'omessa allegazione della cartolina postale attestante la ricezione dell'atto non esclude, da un lato, che la notificazione si sia comunque perfezionata con il ritiro del plico che risulta essere stato ritualmente spedito per posta o, in ultima analisi, per compiuta giacenza, a seguito dell'omesso ritiro dell'atto depositato nei termini di legge. Pertanto, gli adempimenti curati dall'ufficiale giudiziario non possono repu- tarsi astrattamente inidonei a determinare la conoscenza effettiva dell'atto. Dovendosi, perciò, escludere per le ragioni dette la ricorrenza di una nullità assoluta, la mancata allegazione della cartolina postale potrebbe al più integrare una nullità di ordine generale a regime intermedio che resta priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 cod. proc. pen., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai ter- mini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la questione della vio- lazione della procedura di notificazione della citazione a giudizio non risulta essere 5 stata dedotta nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen., atteso che dal verbale dell'udienza del 12 luglio 2022 non emerge che la questione sia stata sollevata dal difensore dell'imputato in sede di costituzione del rapporto processuale in quella udienza e né tanto meno nelle successive udienze prima della deliberazione della sentenza di appello. Va considerato che poiché l'imputato è sempre risultato assistito da un difen- sore di fiducia, neppure è mai stata dedotta dalla difesa la mancata conoscenza del processo che avrebbe potuto rilevare come causa di nullità della dichiarazione di assenza rispetto alla celebrazione del giudizio di primo grado, non trovando ancora applicazione la nuova disciplina dell'assenza dell'imputato in appello rego- lata dall'art. 598-ter cod. proc. pen., che trova applicazione per le impugnazioni proposte a decorrere dal 1 luglio 2024 per effetto della normativa transitoria di cui all'art. 94, comma 2, d.lgs. 20 ottobre 2022, n.150, come modificato dall'art.11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla I. 23 febbraio 2024, n. 18, in base alla quale per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi per il giudizio di appello le disposizioni di cui all'art. 23-bis , commi 1,2,3,4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Deve, inoltre, rilevarsi che nel caso di domicilio eletto la notificazione eseguita nelle forme dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. non può ritenersi affetta da nullità assoluta, anche se non seguita dalla notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. atteso che la compiuta giacenza della rac- comandata equivale sul piano formale ad effettiva ricezione, con conseguente per- fezionamento della procedura di notificazione. A tale riguardo, deve considerarsi che l'affermazione della regola secondo cui in caso di elezione di domicilio la notificazione deve essere eseguita presso il di- fensore senza la necessità di ulteriori ricerche dell'imputato (cfr. Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120), non comporta che la notificazione ese- guita presso il domicilio eletto con le forme dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. sia priva di rilievo, anche perché può assicurare un maggiore grado di conoscibilità dell'atto da notificare attraverso la ricerca dell'interessato presso il suo domicilio con duplice accesso e con il previsto successivo invio della raccomandata con ri- cevuta di ritorno, rispetto alla notificazione eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Fermo restando il principio affermato dalla soprarichiamata sentenza Pedi- cone, ribadito dalla sentenza sempre delle Sezioni Unite, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772, secondo cui la procedura di notificazione pre- vista dall'art.157, comma 8, cod. proc. pen. non deve essere adottata quando vi sia stata una previa elezione di domicilio da parte dell'imputato, la stessa ove 6 °7- 3. Nei confronti del EN è stata attribuita rilevanza probatoria di conferma del suo ruolo di associato all'utilizzo di telefoni dedicati (cd. citofoni) per comuni- care tra loro, essendo stato accertato come anche NT era in possesso di un telefono "dedicato", acquistato presso lo stesso esercizio dove il citato RI ac- quistava le schede telefoniche intestate a prestanomi, utilizzate dagli altri compo- nenti del gruppo criminale. Quanto al sistema organizzato di funzionamento dell'associazione, i giudici hanno coerentemente ribadito il ruolo direttivo dello AT, pronto a redarguire i singoli sodali, anche picchiandoli, e sicuro titolare della politica dei prezzi di ces- sione della droga, in grado di imporli anche ai fornitori, oltre che di gestire in prima persona le singole trattative di acquisto o vendita. Le censure articolate nei motivi di ricorso peccano, pertanto, di genericità, innanzitutto, perché non si confrontano con il contesto in cui la intercettazione è stata coerentemente inserita, cercando di avvalorare una lettura riduttiva ed al- ternativa della vicenda, estrapolandola da una valutazione complessiva del quadro probatorio, per attribuire alla conversazione stessa il carattere di unico indizio, insufficiente a dimostrare la stessa riferibilità al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che inidonea a dimostrare la stabilità dei rapporti di collaborazione intercor- renti tra NT ed il sodalizio facente capo a AT CoTA. Al contrario, la Corte di appello ha dato atto di aver interpretato il senso delle conversazioni intercorse tra NT e FA NO in una visione di insieme, che restituisce a tale fonte di prova un significato univoco non censurabile in questa sede perché immune da vizi logici e anche in quanto aderente alla fedele trascri- zione del contenuto delle intercettazioni, che non è stata messa neppure in discus- sione. L'intercettazione del 4 aprile 2015 della conversazione avvenuta nell'autovet- tura Yaris di RI, nel corso della quale il NT chiede il prezzo di una fornitura destinata ad altro sub-acquirente, mirando ad ottenere un prezzo di maggiore fa- vore, con decisione che RI rimette allo AT, è stata valorizzata non solo per il riferimento alla specifica trattativa di acquisto in corso relativa alla consegna del campione di droga (nascosto nel calzino), ma soprattutto per gli altri profili che sono stati logicamente apprezzati sul piano della prova della partecipazione di Va- lenti al sodalizio. In particolare, rileva il riferimento al punto della conversazione in cui NT rappresenta che si sarebbe disfatto del telefono cellulare, con l'attivazione di una nuova scheda telefonica il 28 aprile 2015 presso lo stesso esercizio commerciale dove si serve il sodalizio. Ma soprattutto i difensori omettono di operare un serio confronto con la parte della conversazione in cui RI apertamente descrive al NT l'organigramma 8 Da comunque ritualmente eseguita non può ritenersi in ogni caso affetta da nullità, rappresentando una modalità di notificazione che, se portata a compimento, equi- vale sul piano formale alle altre procedure di notificazione, astrattamente idonee ad assicurare la conoscenza dell'atto. In conclusione, deve osservarsi che si è trattato di una procedura di notifica- zione eseguita senza l'osservanza dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. ma che per le modalità con cui è stata in concreto svolta ha determinato soltanto una nullità di ordine generale a regime intermedio, non più rilevabile per tardività per- ché non eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. 2. Si può ora procedere alla disamina congiunta dei motivi afferenti alla va- lutazione del compendio probatorio, trattandosi di questioni comuni dedotte nei due ricorsi in termini sovrapponibili. In definitiva in entrambi gli atti di impugnazione è stata censurata l'interpre- tazione della conversazione ambientale del 4 aprile 2015, intercorsa tra NT DR ed il suo interlocutore RI FA, e che è stata posta a fondamento della prova della partecipazione del ricorrente alla medesima associazione. Occorre premettere che la valutazione della posizione di DR NT è strettamente legata a quella di FA RI, emerso in modo qui non contestato quale braccio destro di CoTA AT, la cui posizione è stata già definita nel procedimento principale conclusosi con la condanna irrevocabile di AT, quale capo dell'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti a seguito della sentenza n. 36720 della Corte di Cassazione del 13 maggio 2021. Nella impugnata sentenza la intercettazione viene coerentemente ricollegata alle risultanze delle indagini che, originate dalla chiamata in correità di NI Gian- carlo, si sono sviluppate attraverso intercettazioni e servizi di osservazione e con- trollo che hanno portato a verificare l'esistenza di un fiorente traffico di hashish, marijuana e cocaina, testimoniato da importanti sequestri (kg. 13,828 di mari- juana;
3,480 kg di marijuana, e 3,258 kg di cocaina) dopo la scoperta del deposito all'interno di un box di via LV DA al servizio dell'associazione. La sentenza ha valorizzato le conversazioni da cui emerge la trattazione, da parte del sodalizio, di cocaina e marjuana, evidenziandone i quantitativi rilevanti, riscontrati anche da sequestri di tali sostanze effettuati presso il garage di via LV DA. Tra gli elementi valorizzati per il riconoscimento del sodalizio oltre all'indivi- duazione del deposito della droga, dell'auto Toyota Yaris modificata per il trasporto dei carichi, nella disponibilità di RI, sono stati individuati i luoghi di incontro con gli spacciatori al dettaglio, stipendiati dall'associazione (i due bar "Nduja" e "Caffe 22"). 7 dell'associazione rimproverando al capo (lo AT) di allargare il numero degli affiliati, nel progetto di coprire altre zone della città, nonostante la già utile e fat- tiva collaborazione, tra gli altri, proprio di NT. Nella sentenza impugnata, pertanto, non vi sono solo i riferimenti ai contenuti della conversazione che attestano l'abitualità delle cessioni operate tramite l'inter- mediazione di NT ("lo stesso prezzo di sempre" o i luoghi di incontro consueti, indicati come "il bar nostro" o "l'edicola"), ma in primo luogo l'esplicito riferimento ai rischi connessi con la volontà di AT di allargarsi ad altre zone della città ("MA ti ha affiancato...non servono portano solo problemi... che ne sai di quelli di via Tuscolana, Cinecittà, i Castelli...") mentre grazie alla fattiva collaborazione di NT e degli altri sodali l'associazione già opera proficuamente ("...tu sai che FA sta bene, DR sta bene, MA sta bene..."). 4. Quindi le censure difensive, in assenza di un confronto con l'intero compendio probatorio, tra cui rilevano evidentemente anche le conversazioni che attestano il ruolo di FA RI, quale stretto collaboratore di AT Costan- tino, assumono il carattere di mere prospettazioni alternative che potevano essere validamente sottoposte alla valutazione del Giudice di merito, ma non certamente possono essere ora riproposte con i motivi di ricorso per cessazione. Ciò anche avuto riguardo alla prospetta riduzione del compendio probatorio ad una mera ipotesi di c.d. droga parlata, a fronte di chiari riferimenti a conversa- zioni, dichiarazioni di collaboratori, oltre che a sequestri, assunti a fondamento della prova dell'associazione. Peraltro, deve essere ribadito che le censure relative alla valutazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche o tra presenti, sono inammissibili se propongono una mera rilettura di dati processuali, essendo l'interpretazione delle intercettazioni questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della sussistenza di macroscopici vizi motivazionali, non ravvisabili nel caso di specie. 5. Passando ai motivi relativi al capo A3), per il quale i coimputati RI e AT sono stati già condannati con sentenza passata in giudicato, vanno ripetute le stesse considerazioni in ordine alla carenza di specificità della deduzione inerente al vizio di motivazione. Al EN è contestato al capo A3) l'acquisto di un campione di droga dai sodali RI e AT, finalizzato all'acquisto di un successivo quantitativo di una non meglio precisata, ma apprezzabile quantità, in ragione della stessa dina- mica del rapporto che si è sviluppato secondo uno schema che si assume consueto 9 di determinazione dei prezzi da parte dello AT rispetto alle forniture che il NT si occupava di assicurare attraverso i propri personali canali di distribu- zione. Il diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup. si pone in corre- lazione logica con la esclusione della invocata riqualificazione dell'associazione ai sensi del comma 6 dell'art. 74 dello stesso d. P.R. 309/90. In modo del tutto coerente alla già descritta necessaria valutazione com- plessiva del materiale probatorio, non parcellizzata, l'operazione di vendita, che è stata ricostruita sulla base delle indagini incentrate sulle intercettazioni svolte pur nel limitato periodo in cui le stesse sono state rese possibili dall'individuazione delle utenze in uso agli imputati, si configura come consegna di un più ridotto quantitativo quale campione di prova rispetto ad un accordo relativo ad un quan- titativo senz'altro consistente che non può certamente rientrare nella fattispecie del fatto lieve, anche per le stesse modalità organizzate dell'intera operazione, circondata da accorgimenti e cautele secondo una consuetudine di accordi illeciti indicativi di un livello elevato di criminalità, avendo la Corte di appello dato atto di avere esaminato complessivamente tutti gli elementi normativamente previsti dal citato art. 73, comma 5, ovvero mezzi, modalità, circostanze dell'azione conte- stata, qualità e quantità della sostanza. La sentenza impugnata ha correttamente dato seguito al pacifico orienta- mento, secondo cui la fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 Rv. 276981), con la con- seguenza che non rileva se poi alla cessione del campione sia seguita la consegna o meno della sostanza stupefacente oggetto dell'accordo, rilevando peraltro ai fini del riconoscimento del comma quinto dell'art. 73 cit. non solo il dato ponderale ma tutte le altre circostanze e modalità dell'azione. 6. Quanto poi alla prospettazione formulata nel terzo motivo di ricorso dell'avv. Placanica, volta a suggerire la ricostruzione di una autonoma associazione slegata da quella gestita da CoTA AT, di cui farebbe parte il NT, appare evidente il carattere assertivo di tale deduzione a fronte delle risultanze valorizzate nella sentenza di merito, quali elementi indicativi della prova della par- tecipazione del NT al medesimo ed unico sodalizio criminale, nella veste di stabile acquirente-subdistributore necessario a dare concreta attuazione al pro- gramma della stessa associazione per il quale, peraltro, in sede di condanna defi- nitiva di AT ed altri sodali è stata già esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. 10 7. Il quarto motivo del ricorso dell'avv. Zaccaria risulta evidentemente inam- missibile per la genericità delle deduzioni già esaminate a supporto della violazione della regola di giudizio che impone l'affermazione di responsabilità nel rispetto del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", perché la duplicità di ricostruzioni al- ternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di moti- vazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito come av- venuto nel caso di specie. L'ultimo e quinto motivo del ricorso dell'avv. Zaccaria in ordine all'aumento operato per la continuazione è manifestamente infondato, atteso che la Corte ha motivato adeguatamente il correlativo motivo di appello, dando conto dell'appli- cazione del minimo edittale per il reato associativo, quale base del calcolo della pena in quanto reato più grave, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, ed il contenuto aumento di un solo mese per il reato meno grave ascritto al capo A3). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. t Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024 Il Cons liere estensore Il PreSidente