Art. 6.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per la sanita'.
Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi e' stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della societa' ed alla federazione sportiva competente.
Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.
Le analisi di revisione sono eseguite presso l'istituto superiore di sanita' entro il termine massimo di trenta giorni.
L'istituto superiore di sanita' deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.
Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.
In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorita' giudiziaria.
Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per la sanita'.
Quando dalle analisi risulta la presenza delle sostanze di cui al primo comma dell'articolo 3, il dirigente del laboratorio trasmette immediata denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento con il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'atleta o a chi e' stato trovato comunque in possesso delle predette sostanze, il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione viene fatta al dirigente della societa' ed alla federazione sportiva competente.
Entro un giorno dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione di analisi.
Le analisi di revisione sono eseguite presso l'istituto superiore di sanita' entro il termine massimo di trenta giorni.
L'istituto superiore di sanita' deve avvertire l'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione.
Il termine per comparire non puo' essere inferiore a tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
L'interessato ha diritto a farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore e da un consulente tecnico.
In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale presenta, entro quindici giorni, denuncia all'autorita' giudiziaria.
Nell'ipotesi di condanna del trasgressore, salvo quanto previsto da altre norme, sono a carico dello stesso tutte le spese di analisi.