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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6184 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Renato Cameli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14382/2023 promossa da:
24/2021 RG) (c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesco Zarbo
PARTE ATTRICE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
RO e dell'Avv. Monica Pedriali
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 28 Le parti hanno concluso come udienza del 10.12.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.p. richiamandosi alle precedenti note depositate e, segnatamente: per parte attrice “ Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore convenuto per i fatti ed atti di cui all'atto di citazione;
per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento in favore del Controparte_1 [...] in persona del Curatore pro tempore Dr. del Parte_1 Parte_2 danno arrecato, che si indica nella misura rettificata di Euro 566.106,96, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che è stata determinata in corso di causa mediante la
CTU del dr. , o da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre a Per_1 rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1224 c. 2 c.c. e interessi di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese e onorari” per parte convenuta “In via principale, nel merito: rigettare integralmente Controparte_1 le domande proposte dall'attrice singolarmente e nel loro complesso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi tutti esposti in atti. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, limitare la stessa a quanto strettamente percepito dal Sig. . In ogni caso: con vittoria di spese, CP_1 onorari, accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in Parte_1 giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo, quale amministratore unico della società in merito a plurime Parte_1 condotte illecite e, per l'effetto, ottenere condanna al risarcimento per danni subiti quantificati inizialmente in € 1.170.238,81 oltre rivalutazione e interessi.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: l'azione ordinaria seguiva a un procedimento cautelare ante causam all'esito del quale era stato concesso sequestro conservativo per l'importo di €185.000 sui beni di , amministratore e socio Controparte_1 della società ; tale società, costituita nel 2015, aveva depositato i bilanci solo nel Pt_1 biennio 2016 e 2017; in data 8.1.2022 era stata redatta la relazione ex art. 33 l. fall. dal pagina 2 di 28 curatore e, dai dati esposti, era emersa l'erosione completa del capitale sociale, ex art. 2484
c1. n.4 a decorrere dall'esercizio 2017, nonché il mancato rispetto degli obblighi civilistici ex art. 2446 c.c. in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa (mancata attivazione per il ripianamento delle perdite o ricostituzione del capitale, liquidazione società etc.) fino al fallimento del 17.5.2021; in relazione al bilancio 2016, il curatore aveva eseguito rettifiche obbligatorie in relazione alle “note di accredito da ricevere” per €48.000 e alla voce “Fatture da emettere” per €5020 e, pertanto, era ragionevole ritenere che la società avesse perso il capitale sociale già a far data dal 31.12.2016; conseguentemente,
l'amministratore avrebbe dovuto adottare gli opportuni provvedimenti ex art. 2485 c.c. già
a quella data;
quale condotta illecita specifica, non aveva presentato Controparte_1 domanda di rivendicazione ex art. 93 l. fall. in relazione ai beni di che si Pt_1 trovavano presso Cap s.r.l., a seguito di fallimento di quest'ultima; erano stati riscontrati plurimi profili di irregolarità contabile e, in particolare, era stato indicato in contabilità al
31.12.2019 un generico credito per ricevute bancarie di €63721,37, in assenza di qualsivoglia supporto documentale e amministrativo;
al 5.1.2020 era stato annotato come una parte di detto credito (€ 31.893,59) fosse interamente inesigibile;
il curatore era stato autorizzato a stralciare la somma complessiva di €127.200,38 a fronte di crediti per
132.450, 74 in quanto inesistenti;
era stato fatto ricorso a partite straordinarie per stralciare alcuni crediti;
erano stati eseguiti pagamenti non dovuti alla società IK s.r.l. per consulenze di cui non vi era prova per l'importo di € 117.120,00 successivamente ridotto con note di credito per €58560; parimenti era stato eseguiti pagamenti non dovuti per € Con 35.005,46 nei confronti di;
non era stato possibile stimare le rimanenze in quanto, pur riportando i bilanci degli importi in merito a tale voce, non vi erano fisicamente beni e non vi era alcun riscontro nel libro degli inventari;
la condotta dell'amministratore unico aveva comportato un depauperamento relativo a immobilizzazioni materiali quantificabili almeno in € 82.863,00 (anche se il valore di realizzo era stimato in €110.000) non avendo presentato domanda di rivendica dei beni e ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. in relazione al fallimento CAP;
parimenti oggetto di riduzione erano le immobilizzazioni finanziarie, con riferimento alla controllata GCA;
la situazione contabile della società
pagina 3 di 28 presentava altresì crediti inesistenti o inesigibili e, segnatamente, €141.385,82 su
€144.656,82; vi era stato un significativo depauperamento di risorse liquide pari a
€212.625,27 a titolo di rimborso spese e rimborsi chilometrici a beneficio di CP_1
o di suoi collaboratori, non dovuti oltre a €10.000 di contributo CO percepito
[...] come compenso dall'amministratore, malgrado la società fosse inattiva;
ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore unico per la prosecuzione dell'attività di impresa era stata calcolata, anzitutto, la differenza tra il patrimonio netto contabile alla data della perdita del capitale sociale (al più tardi il 31 marzo 2017 ma presumibilmente già al 31.12.2016) e quello risultante dalla situazione patrimoniale più prossima alla dichiarazione di fallimento (17.5.2021) come dipendente dalla mancata messa a liquidazione della società, rettificata dalla stima dei costi che si sarebbero comunque dovuti sostenere;
l'importo era pari a €625.157; parimenti, vi era un depauperamento di immobilizzazioni materiali pari a €110.000 a titolo di valore dei beni oltre a €6.284,98 per spese legali in prededuzione;
il depauperamento delle immobilizzazioni finanziarie (relative alla società partecipata) era pari a € 39.041,83; l'importo dei pagamenti indebiti verso l'amministratore era pari a € 239.937; infine erano stati accertati pagamenti indebiti nei confronti di terzi pari a 151.535; parimenti era sussistente un danno non patrimoniale;
il totale del danno era pari a 1.170.238,81; poiché lo stato passivo era pari a € 774.255,53, qualora l'amministratore avesse operato in ossequio alle disposizioni del codice civile vi sarebbe stato un patrimonio netto positivo e si sarebbero potute soddisfare le pretese creditorie
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: in Controparte_1 merito al presunto danno derivante dal mancato esercizio dell'azione ex art. 93 l. fall. e , quindi dalla perdita delle immobilizzazioni materiali, aveva dichiarato al Controparte_1 custode fallimentare della CAP, durante l'inventario, i beni di proprietà della , Pt_1 così come attestato dall'inventario depositato, ove erano in effetti specificati i beni di terzi, tra cui quelli della stessa;
era custode di detti beni che erano Pt_1 Controparte_1 quindi sempre rimasti nella disponibilità aziendale;
il curatore fallimentare della CAP non aveva mai inviato la comunicazione ex art. 92 l. fall. e, pertanto, il medesimo non CP_1
pagina 4 di 28 era a conoscenza che i beni fossero stati acquisiti al fallimento;
non vi era prova dell'inesistenza dei crediti, risultando quindi infondate le eccezioni sulla presunta irregolarità contabile;
l'auto a noleggio aziendale era stata restituita a gennaio 2018 e pertanto i rimborsi chilometrici e i rimborsi spese erano dovuti;
i rapporti di consulenza con le società BI e IK erano effettivi e provati attraverso mail e, conseguentemente i pagamenti erano giustificati;
la situazione economica era alquanto precaria e non vi era stata alcuna sottrazione di beni.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. il operava una rettifica del quantum oggetto di domanda in Euro Parte_1
566.106,96 in adesione al contenuto dell'ordinanza resa nel giudizio cautelare secondo cui non poteva essere cumulato il valore di danno cd “differenziale” derivante dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. con le ulteriori voci di danno.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU;
all'esito dell'istruttoria, previa concessione di termini ex art. 189 c.p.c. la causa era rinviata per la decisione;
in sede di udienza di discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come sopra riportato e la causa era rimessa al collegio per la decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La precisazione della domanda attorea
2. L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. I profili generali e la fattispecie concreta
3. L'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa
3.1 La condotta illecita
3.2. Il danno
4. Le ulteriori condotte illecite e le diverse voci di danno
4.1. Il danno relativo al depauperamento delle immobilizzazioni materiali
4.2. I pagamenti ingiustificati e la distrazione delle disponibilità liquide a beneficio di
Controparte_1
pagina 5 di 28
4.3. Il danno derivante da pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs terzi
4.4. Il danno non patrimoniale
5. La quantificazione finale del danno complessivo
6. Le spese
1. La precisazione della domanda attorea
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenza che, in memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda risarcitoria circoscrivendo l'ammontare oggetto di petitum rispetto a quello individuato originariamente nell'atto di citazione.
A quest'ultimo proposito, in atto di citazione, l'attore aveva infatti determinato il quantum astrattamente risarcibile in €1.170.238,81: tale importo era ottenuto addizionando il danno relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. , calcolato in base alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell'azzeramento del capitale sociale e il patrimonio netto alla data della fallimento dichiarazione di fallimento
(17.5.2021), a quello specifico causato da attività gravemente colpose o dolose poste in essere dell'amministratore stesso (mancata rivendica dei beni, compensi e rimborsi senza giustificazione etc.)
A riguardo, segnatamente, in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte attrice ha precisato che
“si condivide quanto indicato dall'Ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia, ove si legge che “il danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dopo la perdita del capitale sociale…” (sopra rideterminato) “…non può essere cumulato alle singole voci di danno derivanti da accadimenti temporalmente ricompresi nel calcolo del danno secondo il criterio dei cd netti patrimoniali… Nella seconda memoria ci si concentrerà sulle condotte dell'amministratore convenuto che più di altre hanno cagionato il danno patrimoniale che qui si sintetizzano: a. Depauperamento Immobilizzazioni materiali b. Depauperamento patrimonio della partecipata c. Pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs l'Amministratore e co.co.co. socio d. Pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs Terzi” (sic memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c. pag.8).
pagina 6 di 28 Coerentemente, altresì, nella citata memoria, l'attore ha individuato l'ammontare risarcitorio nell'importo di € 566.106,96, pari alla somma dedotta dall'attore per le voci di danno sopra indicate, alternative rispetto a quello calcolato ex art. 2486 terzo comma c.c.; segnatamente, nella domanda come formulata in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'attore ha precisato come“ Il danno si compone come da tabella che segue e la rettifica dell'iniziale domanda si spiega nel prosieguo: Depauperamento Immobilizzazioni materiali
116.284,98 Depauperamento Immobilizzazioni finanziarie 10.000 Rimborsi KM anni 2015
2016 48403,98 Pagamenti indebiti vs l'Amministratore e co.co.co. socio 239937 d.
Pagamenti indebiti verso terzi 151535 “
Tali singole voci di danno sono state argomentate ulteriormente, sul piano deduttivo e istruttorio, in memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.
La formulazione del petitum in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. non consente tuttavia di ritenere rinunciata sic et simpliciter la domanda risarcitoria con riferimento al danno relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. , calcolato in base alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c. , detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Si perviene a tale conclusione da un lato in assenza di esplicite e formali indicazioni di rinuncia contenute in atti ad opera dell'attore e, dall'altro, sulla base della considerazione che, negli scritti conclusivi la medesima parte attrice, ha riproposto, sulla base della CTU espletata, argomentazioni a supporto della propria causa petendi in relazione al danno come stimato ex art. 2486 terzo comma c.c.
In ogni caso, resta fermo il principio, già espresso con ordinanza in sede cautelare, di non cumulabilità delle singole voci di danno causate da specifiche condotte illecite con il pregiudizio economico ex art. 2486 terzo comma c.c. derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dopo la perdita del capitale sociale, calcolato secondo il pagina 7 di 28 criterio dei cd “netti patrimoniali” , in relazione al medesimo arco temporale di riferimento, configurandosi altrimenti indebita locupletazione a beneficio del danneggiato.
2.L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. I profili generali e la fattispecie concreta
In punto di fatto, costituisce circostanza puntualmente dedotta, debitamente documentata e non contestata che rivestisse la qualifica di amministratore unico della Controparte_1 società dalla sua costituzione, ovvero dal 6.10.2015 sino alla dichiarazione Parte_1 fallimento della società avvenuta con sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 26 del
17/5/2021.
Parte attrice, sul punto, ha puntualmente eccepito plurime condotte illecite volte al depauperamento patrimoniale della società, sinteticamente riportate nella sezione precedente relativa allo svolgimento del processo e alla ricostruzione delle posizioni delle parti.
Il curatore fallimentare ha esercitato quindi nei confronti dell'amministratore, CP_1
, un'azione di responsabilità, originariamente disciplinata ai sensi dell'art. 146,
[...] comma 2, l.fall. ora ex art. 255 d.lgs. 12.1.2019 n. 14.
In via generale e in punto di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, CP_3 cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.” (in termini Cass. 4.12.2015, n. 24715).
E' stato ulteriormente argomentato come l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei pagina 8 di 28 doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti (Cass. 22.10.1998, n. 10488; nel merito recentemente, in fattispecie analoghe Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 04.10.2023, n.14011; Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 14.08.2025)
In relazione al criterio di riparto probatorio secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la “responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio
2020, n. 2975; Cass. 31 agosto2016, n. 17441). In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria>>.(in termini recentemente Cass.
1.9.2023 n. 25631)
Premesse tali coordinate generali, nel presente giudizio, a fronte di puntuali eccezioni di inadempimento e di adozione di condotte illecite come formulate dal curatore e supportate da significativa e rilevante documentazione, era onere dell'ex amministratore comprovare viceversa l'osservanza dei doveri di diligenza.
pagina 9 di 28 A riguardo, a fronte delle reciproche e contrapposte eccezioni e deduzioni, è stata esperita
CTU in corso di giudizio al fine di individuare, da un lato, la data dell'effettivo azzeramento del capitale sociale e, dall'altro, il pregiudizio economico concretamente subito dalla società a causa delle condotte dolose e/o gravemente colpose Pt_1 dell'amministratore; a quest'ultimo proposito, in particolare, sono stati analizzati distintamente, sia la voce di danno basata sul differenziale dei patrimoni netti ex art. 2486 terzo comma c.c. , sia le voci derivanti dalle singole condotte illecite.
La relazione del consulente, basata sulla documentazione delle parti ed elaborata nel pieno rispetto del contraddittorio, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
In ragione della causa petendi e del petitum come sopra precisata sarà preliminarmente analizzata la presunta condotta illecita relativa all'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, pur a seguito di azzeramento del capitale sociale, con relativa quantificazione del danno, e successivamente, le ulteriori condotte illecite.
3.L'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa
3.1 La condotta illecita
La condotta illecita dell'amministratore dedotta come maggiormente significativa nell'atto introduttivo e sviluppata nuovamente nelle memorie conclusive è costituita dalla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa malgrado la sussistenza di una causa di scioglimento della società costituita dall' integrale perdita del capitale sociale;
in altri termini, è stata quindi eccepita la violazione dell'obbligo ex art. 2485 c.c. e dedotta una conseguente responsabilità risarcitoria a carico di . Controparte_1
Questione rilevante, in punto di fatto, è costituta quindi dall'individuazione del momento in cui si verificava l'integrale perdita del capitale sociale, operando le rettifiche ritenute necessarie e corrette alla luce delle allegazioni e rettifiche proposte da parte attrice in atto di citazione;
in tal senso è stato formulato esplicito quesito al CTU.
Orbene, il CTU, sul punto, ha accertato la data dell'azzeramento del patrimonio al
31.12.2017, fondando la propria esposizione argomentativa su attenta analisi del bilancio pagina 10 di 28 prodotto dalla fallita nel libro inventari ancorché non depositato al Registro Imprese, e a seguito di esame dello stato patrimoniale (cfr. doc. 30 e ss. e in particolare allegato 39 dell'atto di citazione), (cfr. relazione pag. 20)
Sotto ulteriore e contrapposto profilo il medesimo CTU ha tuttavia ritenuto non corretta la rettifica suggerita da parte attrice (che, viceversa, ha individuato nei propri scritti difensivi la data dell'effettivo azzeramento già al 31.12.2016) costituita dall'asserita inesistenza della voce “note di credito da ricevere” per € 48.000 e considerato irrilevante la pur corretta proposta di rettifica relativa all' inesistenza del credito “fatture da emettere” per € 5.020.
A riguardo, con riferimento alla prima voce, quella maggiormente significativa dal punto di vista economico e che avrebbe determinato la retrodatazione dell'azzeramento al
31.12.2016, risulta meritevole di riproposizione l'iter logico motivazionale del CTU secondo cui “
1. Risulta iscritto in contabilità in data 31.12.2016 un credito per “nota di accredito da ricevere” per € 48.000 con contropartita la voce di costo “consulenza” che pertanto viene parimenti ridotta nell'importo.
2. In data 31 maggio 2017 viene registrata in contabilità la ricezione della nota di credito n. 11 emessa da IL s.r.l. per l'importo di €
48.000 oltre Iva 22% (e quindi € 58.560). La suddetta operazione appare contabilmente corretta in quanto, al momento della chiusura dell'esercizio viene iscritta per competenza la nota di credito chiamata, evidentemente, a ridurre il costo per consulenze di competenza
2016. La scrittura contabile sarà quindi “note di credito da ricevere” a “costo per consulenze” come effettivamente riportato nel libro giornale prodotto da parte attrice quale allegato sub. 28 della relazione ex art. 33 L.F. allegato sub. 28 dell'atto di citazione.
La scrittura successiva si avrà al momento dell'effettiva ricezione della nota di credito da parte del fornitore e la scrittura contabile sarà “Fornitore” a “note di credito da ricevere”. Tale registrazione avviene, effettivamente, con data 31 maggio 2017 quando nel mastrino del fornitore IL s.r.l., viene rilevata la nota di credito n. 11 emessa da IL
s.r.l. portando a credito il saldo del fornitore stesso il tutto come si può osservare dalla lettura del mastrino allegato sub. 30 della relazione ex art. 33 L.F. allegato sub. 28 dell'atto di citazione. Da quanto sino qui osservato lo scrivente non rileva sussistere alcun motivo che renda obbligatorio rettificare la scrittura contabile per “note di credito da
pagina 11 di 28 ricevere” iscritta nel bilancio 2016 la quale appare contabilmente corretta” (cfr. relazione
CTU pag. 16 e ss)
Le contestazioni di parte attrice sollevate in sede di operazioni peritali, circa la natura di
“credito non veritiero” risultano in parte inconferenti, introducendo una considerazione di merito estranea all'ambito tecnico, e, dall'altro, sono state adeguatamente confutate dal
CTU stesso che, nelle proprie osservazioni in replica ha evidenziato come “ la scrittura contabile relativa alla nota di credito da ricevere è stata correttamente rilevata in sede di chiusura dell'esercizio 2016, in ossequio al principio di competenza economica, e trova riscontro nella successiva ricezione della nota di credito n. 11 da parte di IL s.r.l. in data
31 maggio 2017, pertanto trova corretta esposizione nel bilancio al 31 dicembre 2016. La registrazione è quindi formalmente e sostanzialmente corretta sotto il profilo contabile.”
L'argomentazione del C.T.P., che si fonda su valutazioni di natura soggettiva (presunta assenza di giustificazione economica del rapporto con il fornitore), esula dal perimetro del quesito posto dal Giudice, che richiede espressamente di operare rettifiche “alla luce delle allegazioni e rettifiche proposte da parte attrice in atto di citazione” e non su elementi indiziari di natura soggettiva ancorché condivisi dalla magistratura inquirente come indicato dal C.T.P. Non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione secondo cui il conto 'Note di credito da ricevere' avrebbe dal bilancio al 31 dicembre Parte_3
2016 per il fatto che il relativo credito non sarebbe mai stato incassato dalla Società né il pagamento sollecitato dall'amministratore unico. Tale circostanza, semmai, può giustificare una valutazione di inesigibilità del credito negli esercizi successivi, come infatti avvenuto nella determinazione del patrimonio netto alla data di fallimento (PN2), in cui il credito è stato integralmente svalutato. Pertanto, non si ritiene di poter accogliere la proposta di retrodatazione della perdita del capitale sociale all'esercizio 2016.” (sic relazione pag. 43)
L'infondatezza della proposta di rettifica con riferimento alla citata nota di credito determina l'irrilevanza dell'ulteriore proposta di rettifica relativa al presunto credito
“fatture da emettere” per € 5.020 : come precisato dal CTU (e non contestato in parte qua dal ctp attoreo) “la rettifica conseguente all'elisione del credito di Euro 5.020 per fatture di
pagina 12 di 28 emettere dal bilancio al 31 dicembre 2016 non determini l'integrale perdita del capitale sociale a tale data il quale si ridurrebbe da Euro 6.939 ad Euro 1.919.” (sic relazione pag.
19).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risultano pienamente condivisibili le conclusioni del CTU secondo cui “Alla luce di quanto sopra, considerato come le rettifiche proposte da parte attrice non possano trovare accoglimento, si ritiene che il capitale sociale sia stato integralmente perduto nell'esercizio 2017 così come esposto nel bilancio prodotto dalla fallita nel libro inventari ancorché non depositato al Registro Imprese” (sic relazione pag.
19).
Risulta particolarmente significativo, sul punto che, nei propri scritti conclusivi la parte attrice, pur riproponendo argomentazioni volte a ricondurre l'azzeramento del capitale sociale al 31.12.2016, ha tuttavia aderito di fatto alle conclusioni della consulenza come sopra esposte;
la stessa attrice ha infatti formulato domanda risarcitoria, in parziale modifica rispetto a quanto argomentato nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. secondo il criterio ex art. 2486 terzo comma c.c. assumendo quale data di perdita completa del patrimonio proprio il 31.12.2017 come indicato dal CTU e quantificandolo in modo identico al CTU.
Tale condotta processuale conferma ulteriormente la correttezza e la ricostruzione del CTU.
Parte convenuta, a fortiori, né in fase di operazioni peritali né negli scritti conclusivi ha mai contestato la ricostruzione contabile, riconoscendo quindi implicitamente il citato azzeramento già a far data dal 31.12.2017 e, pertanto, la condotta illecita del medesimo
; in comparsa conclusionale, in particolare, il convenuto, ha espressamente CP_1 argomentato in merito alla data di azzeramento del capitale sociale, che la “conclusione (del
CTU) è di fondamentale importanza, poiché smentisce la principale allegazione attorea circa la tempistica della crisi e riduce significativamente il periodo di presunta gestione illecita” (conclusionale pag.3),
Le conclusioni del CTU comprovano pertanto in modo univoco la responsabilità dell'amministratore il quale, pur in presenza di una causa di scioglimento Controparte_1
pagina 13 di 28 della società ex art. 2484 primo comma n.4 c.c. già al 31.12.2017 ometteva di attivarsi ex art. 2485 c.c. e proseguiva l'attività di impresa fino al fallimento del 17.5.2021.
Segnatamente, in fase ex ante in base all'art. 2482 ter c.c., stante la perdita di oltre un terzo di capitale l'amministratore avrebbe dovuto convocare l'assemblea della società “senza indugio” affinchè questa deliberasse la “ricapitalizzazione” della società o la sua trasformazione, verificandosi, in caso contrario, la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 4, c.c.
In fase ex post, verificata la causa di scioglimento, avrebbe dovuto attivarsi ai sensi artt.
2485 c.c. e, soprattutto, dall'art. 2486 c.c., che prevede il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale” (cfr sul punto
Cass., 04.11.2024, n.28320).
Al contrario, , in modo colpevole, ometteva le attività descritte. CP_1
3.2. Il danno
Premessa la prova della condotta illecita nei termini esposti, in via generale e in punto di diritto, la giurisprudenza, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha precisato come il danno consiste nel depauperamento del patrimonio della società, quale conseguenza della accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che dal colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ( in tal senso cfr. Cass. 8.10. 2020 n. 21730, che ha precisato che a nulla rileva che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
Con particolare riferimento al criterio di determinazione del danno di cui all'art. 2486 terzo comma c.c. è stato recentemente evidenziato in fattispecie analoga a quella in esame come
”il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e
pagina 14 di 28 da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
… si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. …il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (da ultimo recentemente Cass. 25.03.2024,
n.8069).
Tanto premesso in punto di diritto, il CTU ha quindi provveduto al calcolo dell'ammontare del danno patito dalla società fallita e dai creditori sociali per effetto della prosecuzione delle attività di impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla dichiarazione di fallimento, secondo il c.d. criterio dei netti patrimoniali, previa riclassificazione dei bilanci a valori liquidatori (sic relazione pag. 21 e ss.).
Segnatamente, il CTU ha, in via preliminare, correttamente precisato come la modalità di calcolo del differenziale tra i netti patrimoniali preveda, innanzitutto, la determinazione del patrimonio netto della società alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. e quindi, nel caso concreto, alla data a partire dalla quale la società aveva perso il capitale sociale con conseguente obbligo di porla in liquidazione (PN0), ovvero il
31.12.2017.
Il consulente ha altresì precisato che la situazione patrimoniale di partenza (PN0) deve essere oggetto di rettifica in base ai principi contabili di “liquidazione”, così come espressi dall'OIC 5, in modo tale da depurare la situazione di riferimento da tutti i valori contabili pagina 15 di 28 che sono giustificabili solo in una prospettiva di continuità aziendale ricavando così il c.d.
PN1 e che, viceversa, non trovano alcuna giustificazione causale in ragione del citato azzeramento di capitale.
In secondo luogo è necessario determinare, sempre in base ai principi contabili di
“liquidazione”, così come espressi dall'OIC 5, il patrimonio netto della società alla data di apertura della procedura fallimentare (PN2) nonché, laddove avvenga prima di tale momento, alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica al fine della corretta imputazione del danno a lui ascrivibile: nel caso in esame, stante la permanenza nella carica fino al fallimento (17.5.2021) vi è coincidenza tra le date.
In terzo luogo, una volta determinati i valori sopra esposti, ai sensi dell'art. 2486, comma 3,
c.c. occorre detrarre dal differenziale dei patrimoni netti i costi che comunque sarebbero stati sostenuti nella fase liquidatoria, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione o della cessazione dell'amministratore laddove sia anteriore.
Il CTU ha infine correttamente sottolineato che il presupposto per la quantificazione del danno è che PN1 (patrimonio netto al verificarsi della causa di scioglimento) sia maggiore di PN2 (patrimonio netto alla messa in liquidazione o al fallimento”
A seguito della corretta esposizione metodologica, il CTU, sulla base di puntuali calcoli a cui si rinvia per relationem fondati sui dati della documentazione contabile, applicando i criteri valutativi previsti dal principio contabile OIC 5 e disponendo le opportune rettifiche, ha stimato il patrimonio netto al 31.12.2017 negativo e pari a - € 75.541 (PN1) e il patrimonio netto al 17.5.2021 ugualmente negativo e pari a € 841.637 (PN2) e ha concluso sul punto quindi come “Il confronto delle grandezze così individuate, fermo quanto si dirà sugli oneri inerziali, porta ad un risultato di Euro – 766.096” (sic relazione pag.25).
A tale somma, equivalente alla perdita patrimoniale lorda, devono comunque essere sottratti quei “costi insopprimibili che sarebbero stati sostenuti anche nell'ipotesi di tempestivo accertamento della perdita del capitale e di messa in liquidazione, da determinarsi secondo un criterio di normalità” (coerentemente con l'art. 2486 terzo pagina 16 di 28 comma c.c.) ; tali costi sono stati quantificati in modo condivisibile dal CTU secondo opportuni calcoli a cui si rinvia per relationem in Euro 194.218,84 (cfr. pag. 25 e ss.)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, meritevole di riproposizione la conclusione del
CTU secondo cui “Concludendo, si può affermare che la differenza tra i netti patrimoniali rettificati (PN1 - PN2) depurata dai costi ineludibili ed inerziali risulta pari ad Euro -
571.877… In considerazione del fatto che il sig. ha assunto il ruolo di Controparte_1 amministratore unico di dal 6 ottobre 2015 al 17 maggio 2021, ovvero Parte_1 dalla sua costituzione al fallimento, l'intero danno come sopra determinato è a lui imputabile.” (sic relazione pag. 28)
Risulta particolarmente significativo sul punto che nessuna delle parti, né in fase di operazioni peritali né negli scritti conclusivi, abbia formulato osservazioni critiche alla
CTU in ordine alla metodologia adottata ai fini della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 2486 terzo comma c.c. né in merito ai risultati a cui è pervenuto il professionista.
Viene quindi riconosciuta fondata, in parte qua, la domanda di parte attrice per l'importo di
€571.877
4.Le ulteriori condotte illecite e le diverse voci di danno
4.1. Il danno relativo al depauperamento delle immobilizzazioni materiali
Risulta infondato il capo di domanda relativo alla voce di danno per il presunto depauperamento di immobilizzazioni materiali.
In primo luogo, si sottolinea che la presunta condotta illecita era compiuta in occasione del fallimento CAP, dichiarato il 23.7.2018, e quindi in fase temporale compresa per il calcolo del differenziale dei patrimoni netti, come elaborato nel precedente paragrafo, configurandosi quindi un'indebita duplicazione risarcitoria il riconoscimento anche di tale voce di danno.
In secondo luogo, nel merito, in ogni caso, sul punto, risultano condivisibili le conclusioni della CTU che, ha osservato come “dalla documentazione prodotta in atti non è possibile individuare alcun bene di proprietà di che sia stato definitivamente Parte_1 acquisito dal (sic relazione pag. 32) Parte_4
pagina 17 di 28 Tale conclusione è coerente con l'assenza di prova univoca circa la sussistenza di beni della acquisiti al , fondandosi le argomentazioni di parte attrice Pt_1 Parte_4 prevalentemente su atti di formazione unilaterale, privi di data certa e con imprecisioni in punto di definizione dei beni, come puntualmente sottolineato dal consulente nella sua relazione a cui si rinvia (cfr. ad es. doc.5)
Risulta particolarmente significativo, che, nel corso delle operazioni peritali, sul punto, il
CTP di parte attrice non abbia presentato alcuna osservazione.
La relativa domanda di parte attrice è quindi infondata.
4.2.I pagamenti ingiustificati e la distrazione delle disponibilità liquide a beneficio di
Controparte_1
Ulteriore profilo oggetto di specifica domanda risarcitoria è costituito dai pagamenti ingiustificati a titolo di compenso e dalla distrazione disponibilità liquide, a titolo di rimborsi spese e chilometrici, a beneficio dell'amministratore e socio, . Controparte_1
In relazione al primo profilo, la domanda risulta infondata con riferimento alle annualità
2015, 2016 e 2017: a riguardo, infatti, nel primo triennio e quindi in fase antecedente rispetto all'azzeramento del capitale sociale, la società deliberava correttamente il pagamento di un compenso a beneficio del convenuto, per l'attività prestata in CP_1 veste di amministratore, essendo pacifico il lavoro svolto e le prestazioni eseguite: la società era infatti in bonis , aveva un capitale proprio e svolgeva regolare attività di impresa.
In relazione al periodo successivo (annualità 2018,2019, 2020 e 2021), sebbene, stante l'azzeramento del capitale sociale e la sussistenza di causa di scioglimento, il compenso non fosse dovuto, tuttavia il relativo danno deve intendersi incluso e assorbito nel calcolo di quello ex art. 2486 terzo comma c.c. essendovi coincidenza temporale (cfr. sul punto doc.
n. 22 e ss.)
Analoghe considerazioni valgono per il contributo COVID percepito nel 2020 (cfr. doc. 43)
Questione diversa si pone con riferimento agli esborsi sostenuti dalla società a beneficio del e dell'ulteriore socio a titolo di rimborso per utilizzo di vetture e per costi di CP_1 trasferta pagina 18 di 28 A riguardo, come già esplicato dal giudice in fase cautelare, con particolare riferimento ai rimborsi chilometrici, risulta intrinsecamente contraddittorio che l'amministratore avesse percepito rimborsi chilometrici per una vettura il cui noleggio era intestato alla società: a questo proposito è stato infatti puntualmente dedotto e documentato che la società avesse stipulato contratto di noleggio di autovettura Land Rover Discovery Sport 2.0 tag
FD973DT
L'eccezione di parte convenuta, secondo cui la citata auto era invero restituita in data 20 gennaio 2018, oltre che fondata esclusivamente su documentazione di rilievo indiziario
(cfr. doc. 13 parte convenuta), è inconferente per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, comunque, proprio sulla base delle allegazioni del convenuto e volendo accedere alla sua ricostruzione, è pacifico venisse utilizzata per il triennio 2015-2017 confermando, almeno con riferimento al citato arco temporale, l'indebita percezione dei rimborsi chilometrici.
In secondo luogo, parte convenuta non specifica in alcun modo quale fosse l'auto personale utilizzata dai sig.ri e per scopi aziendali né quali siano stati i viaggi e le CP_1 Pt_5 trasferte che gli stessi abbiano fatto con le loro autovetture personali, percorrendo migliaia e migliaia di Km né le ragioni specifiche dei viaggi né, infine, offre elementi probatori o anche solo indiziari sul punto.
Alla genericità delle allegazioni corrisponde una grave carenza probatoria, a fortiori considerando che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto l'onus probandi circa la correttezza dei rimborsi gravava proprio su parte convenuta.
A riguardo, è stato comunque formulato specifico quesito al CTU “se i rimborsi spese corrisposti all'amministratore ed al socio possano essere imputati a trasferte di Pt_5 lavoro effettuate dai suddetti per conto della società, e se in contabilità vi sia documentazione giustificativa di tali viaggi;
in caso contrario, provveda a quantificare il relativo danno”.
Il CTU a riguardo ha esposto come “Una prima parte chiede di accertare se i rimborsi spese corrisposti all'amministratore ed al socio possano essere imputati a Pt_5 trasferte di lavoro effettuate dai suddetti per conto della società: su tale punto il C.T.U.
pagina 19 di 28 rileva come, per rispondere al quesito, sarebbe necessario disporre di documenti completi,
e per l'intero periodo oggetto di analisi, quali i dettagli dei rimborsi spese sostenute, i moduli di rimborso chilometrico, nonché gli ordini di servizio o altra documentazione commerciale idonea a giustificare incontri con clienti/fornitori. Quanto ai rimborsi effettuati a favore del socio si rende necessaria documentazione giustificativa di tali esborsi. Nulla risulta prodotto in atti, pertanto, si devono ritenere non presenti. Dal che consegue come non vi siano elementi idonei e sufficienti per poter imputare a trasferte di lavoro i costi sostenuti dalla società e corrisposti all'amministratore ed al socio a Pt_5 titolo di rimborsi spese. La seconda parte del quesito chiede se in contabilità vi sia documentazione giustificativa di tali viaggi. A tale quesito non è possibile rispondere dato che non risultano prodotti in atti i partitari contabili. (sic relazione pag.32)
Coerentemente, in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa, l'ammontare dei rimborsi si configura privo di giustificazione causale.
In risposta a specifico quesito circa la quantificazione del danno effettivamente subito dalla società in conseguenza di tale condotta illecita, il CTU ha precisato come “Al fine della determinazione del danno lo scrivente ha rinvenuto quale unico supporto contabile prodotto in atti i bilanci contabili degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e situazione economico-patrimoniale redatta alla data di fallimento” (pag.33)
Le conclusioni, univoche, sono nel senso che” Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che il danno ammonterebbe nel suo complesso ad Euro157.841,62 di cui Euro
119.298,12 ascrivibile a rimborsi chilometrici per amministratori e/o soci ed Euro
38.543,50 per rimborsi spese ad amministratori e/o soci”.
Risulta particolarmente significativo sul punto che, nel corso delle operazioni peritali, la parte convenuta non abbia contestato le citate conclusioni;
inoltre, negli scritti conclusivi, il convenuto ha sostanzialmente reiterato eccezioni già precedentemente spiegate, senza addurre nuove argomentazioni;
assolutamente generici i capitoli di prova offerti da parte convenuta sul punto (cfr. nn1 e 2 in memoria ex art. 171 ter n. 2)
Premessa la prova di condotta illecita e di danno nei termini esposti, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, si escludono dal computo le somme riferibili alle annualità 2018,
pagina 20 di 28 2019, 2020 e 2021 essendo già oggetto di liquidazione attraverso il criterio dei differenziali patrimoniali.
Conseguentemente, il danno causato alla società e non ricompreso nell'ammontare complessivo risulta pari a € 6.928,77 in relazione all'annualità 2015, € 41.475,21 in relazione all'annualità 2016 e € 34.283,40 € in relazione all'annualità 2017, per rimborsi chilometrici e per rimborsi spese, per un totale di € 82.687,38 da cumulare rispetto al danno sopra esposto nel paragrafo 3. (cfr. prospetto pag.34)
4.3. Il danno derivante da pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs terzi
Parte attrice ha dedotto che negli anni 2016 e 2017 la eseguiva pagamenti Pt_1 ingiustificati verso la società “IK Srl” per complessivi 112.240,00 € (a fronte di un debito contabile di di € 58.560) e verso la società “BIP Srl” negli anni 2017 e Pt_1
2018 per complessivi 39.295 € (a fronte di un debito contabile di 35.005,46 €).
Tali pagamenti risultano compiutamente attestati da estratti conto debitamente allegati (cfr. doc. 57 estratto conto con evidenza Pagamenti vs IK Srl;
doc.58 – estratto conto con evidenza Pagamenti vs BIP SRL).
Parimenti, essi sono stati univocamente accertati dalla CTU, sia pure con leggera differenza quantitativa di importo;
segnatamente, all'esito dell'esame della documentazione contabile prodotta in atti, è stato segnalato come “Nel periodo oggetto di esame, sulla base della documentazione prodotta in atti, il totale degli esborsi a favore del fornitore CP_4 risulta pari ad Euro 112.263,00 mentre il totale degli esborsi a favore del fornitore Bip
s.r.l. risulta pari ad Euro 44.900,30” (cfr. relazione pag. 38).
Parte convenuta non ha in alcun modo contestato i pagamenti effettuati.
Premessa la prova dei pagamenti nei termini esposti, il curatore ha eccepito l'assenza di giustificazione causale degli stessi.
Sul punto, il CTU, in risposta a specifico quesito, con riferimento ai pagamenti disposti a beneficio della società IK s.r.l. ha evidenziato come “ Al fine di verificare la presenza in contabilità di eventuali giustificativi ai pagamenti di cui sopra lo scrivente osserva come gli estratti conto prodotti non contengano le causali dei pagamenti, pertanto, l'incrocio
pagina 21 di 28 può essere fatto secondo una logica temporale e quantitativa associando ad ogni pagamento la fattura di pari importo immediatamente precedente al pagamento stesso. Per il 2016, non essendo prodotti i partitari al fallimento, si osserveranno le fatture emesse da
Alla luce dell'analisi svolta non risultano pagamenti privi di giustificativi Parte_6 contabili. Tutti i pagamenti risultano conformi e conseguenti ad una identificata fattura emessa dal fornitore. In assenza di qualsivoglia documentazione contabile non è stato possibile compiere la medesima verifica anche per il fornitore Bip s.r.l.” (cfr. pag. 38 e 39)
Il CTU ha quindi univocamente escluso per la società IK che si trattasse di pagamenti indebiti, permanendo una valutazione dubitativa in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dei BI ed esponendo in definitiva come “Tutti i pagamenti svolti a favore di
IL s.r.l. trovano giustificazione in contabilità. Non è stato, invece, possibile condurre la medesima indagine per il fornitore Bip s.r.l. non essendo stati prodotti in atti i partitari contabili” (cfr. relazione pag.42)
Non condivisibili e in parte inconferenti, sul punto, le argomentazioni della parte attrice: quest'ultima, peraltro, come ben evidenziato dal CTU, ha riconosciuto espressamente nei propri scritti difensivi la coerenza contabile con riferimento ai pagamenti effettuati a beneficio della società limitandosi ad eccepire l'assenza di prestazioni CP_5 effettivamente rese: orbene tale eccezione, oltre che meramente generica, risulta contraddetta da documentazione prodotta dalla parte convenuta costituita da corrispondenza intercorsa tra le società (cfr. doc. 14A e ss.) oltre che, in via presuntiva, dalla continuità e regolarità della fatturazione, nonché, infine, dalla coerenza contabile, come accertata dal
CTU e non contestata. Con In merito alla posizione di , in particolare, premesso che, con riferimento ai pagamenti del 2018 essi risulterebbero comunque già ricompresi e assorbiti nel computo del danno differenziale, in relazione all'unico pagamento del 2017, devono essere correttamente precisate le conclusioni a cui è giunto il CTU.
A quest'ultimo proposito, in risposta alle repliche di parte attrice, è stato evidenziato come
“Quanto, infine, alla considerazione del C.T.P. secondo cui il C.T.U. avrebbe implicitamente quantificato un ulteriore danno pari a euro 44.900,00, ritenendo non
pagina 22 di 28 giustificati contabilmente gli esborsi effettuati in favore della società Bip s.r.l., si osserva che tale affermazione si fonda su un'errata interpretazione delle conclusioni peritali. Il
C.T.U., infatti, ha semplicemente rilevato l'impossibilità di svolgere l'indagine richiesta, in quanto parte attrice non ha prodotto i partitari contabili né altra documentazione utile a verificare la corrispondenza tra i pagamenti e le scritture contabili, come invece avvenuto per la posizione IL s.r.l.” (sic relazione pag.45)
La radicale carenza documentale, ben evidenziata dal CTU, in relazione al rapporto di Con fornitura con , sulla base del criterio di riparto dell'onus probandi proprio in materia di responsabilità contrattuale (applicabile alla fattispecie in esame di responsabilità dell'amministratore in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato) consente di ritenere provato l'ulteriore danno di € 29.894,50 in conseguenza di pagamento Con indebito eseguito in data 19.12.17 da parte della a beneficio della . Pt_1
A quest'ultimo proposito, infatti, a fronte di puntuale eccezione formulata da parte attrice di non corretta gestione/amministrazione della società da parte di in Pt_1 CP_1
Con relazione al rapporto con la società , nonché, congiuntamente, di prova univoca dell'esborso e dell'assenza di qualsivoglia giustificativo contabile (fatture, partitari etc.), era onere di parte convenuta dimostrare la giustificazione causale del pagamento e/o la rispondenza di esso a un'evidenza contabile;
al contrario parte convenuta LE ha omesso di fornire prova sia della ragione sostanziale del pagamento (attività concretamente svolta etc.) sia di fornire eventuale riscontro in termini amministrativi (fatture).
In ragione di quanto esposto, stante la lacuna probatoria e di allegazione sul punto, il pagamento disposto in data 19.12.2017 permane privo di giustificazione e meritevole di tutela risarcitoria.
4.4. Il danno non patrimoniale
Risulta infine infondata, la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto genericamente formulata e priva di elementi probatori, anche solo indiziari;
a tal proposito, in particolare, non è sufficiente ex se l'eventuale integrazione di fattispecie di reato, dovendosi comunque allegare e dimostrare un pregiudizio sul piano strictu sensu economico ulteriore rispetto a quello già accertato, ovvero la lesione di ulteriori beni pagina 23 di 28 giuridici tutelati (ad es. immagine) concretamente subita dalla società ed eziologicamente riconducibile alla condotta illecita dell'amministrazione.
5. La quantificazione finale del danno complessivo
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risultano provate, come eziologicamente riconducibili a condotta illecita di , sia la voce di danno di cui all'art. 2486 terzo CP_1 comma c.c. per l'importo di € 571.877, parametrato alla data della declaratoria fallimentare, ovvero al 17.5.2021, sia la voce di danno per indebiti rimborsi spese in relazione al periodo 2015-2017 per la somma di € 82.687,38, parametrata al 31.12.2017 ovvero data dell'azzeramento del patrimonio, sia, infine, la voce di danno per indebiti pagamenti nei confronti di terzi per l'importo di € 29.894,50, parametrata al 19.12.2017, ovvero al momento del pagamento.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento, le singole somme evidenziate devono essere oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, in modo distinto, ciascuna a partire dalla data in cui il singolo danno sopra individuato è stato prodotto ed è stato calcolato, sulla base dell'istruttoria e della CTU,
(rispettivamente il 17.5.2021, il 31.12.2017 e il 19.12.2017 nell'ordine di esposizione) , fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituenti debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass.
21.06.2012 n. 10300; nonché Cass. 19.09.2005 n. 18445).
In ragione di quanto esposto, in termini monetari, all'esito delle operazioni di rivalutazione unitamente al calcolo di interessi, l'ammontare di danno conseguente all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa risulta pari a € 739.500,24, quello per indebita percezione di rimborsi spese e chilometrici è pari a € 110.547,65 e, infine, quello per indebiti pagamenti nei confronti di terzi pari a € 39.969,01.
pagina 24 di 28 In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attrice, e a carico del convenuto, , risulta quindi pari ad € 890.016,9 oltre CP_1 interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
Si precisa ulteriormente che, stante il sequestro conservativo disposto con ordinanza del
18.8.2023 all'esito del giudizio r.g. 4903/2023 fino all'ammontare €185.000 su beni mobili, immobili, e crediti di , opera, per il citato ammontare di €185.000 la conversione CP_1 del citato sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
6. Le spese
Parte convenuta, soccombente, è obbligata a rifondere le spese sia della fase cautelare r.g.
4903/2023 sia della presente fase ordinaria di merito ex art. 91 c.p.c.
Si evidenzia, a riguardo, che è stata attestato dal giudice delegato, con decreto del
21.9.2023, che nel fallimento non sono presenti disponibilità economiche per le spese giudiziali, e, pertanto, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 115/2002 “il fallimento si considera ammesso al patrocinio…” (cfr. doc. 29) ; tale ammissione rileva giuridicamente in via esclusiva per il giudizio ordinario e non già per la fase cautelare, esauritasi in fase antecedente (l'ordinanza era disposta in data 18.8.2023).
In ragione di quanto esposto, la condanna al rimborso delle spese per la fase cautelare, nei confronti del convenuto soccombente, , è disposta a beneficio del fallimento;
al CP_1 contrario, in relazione alla fase ordinaria di merito, viene disposto il pagamento a beneficio dello Stato.
I compensi della fase cautelare sono liquidati ex DM 55/2014(come modificato da DM
147/2022) per procedimenti cautelari di valore compreso tra €56000 e €260000 (valore effettivo considerando che il sequestro era disposto fino all'importo di €185000) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria , non svolta e minimo per la decisionale (limitata a una singola udienza di discussione), risultando quindi pari a €4339,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa , nonché spese di marca da bollo, contributo e spese esenti , come puntualmente allegate in nota e pari a
€1755,01 da rifondere interamente;
non dovuto invece il rimborso per le spese di viaggio.
pagina 25 di 28 In relazione alla fase ordinaria di merito, i compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti di valore compreso tra €520.000 e
€1.000.000 (valore effettivo considerando il valore di causa) applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a € 29.193,00, oltre spese generali al
15% iva e cpa;
è altresì dovuto l'importo di €3414,91 a titolo di spese;
non dovuto invece il rimborso per le spese di trasferta.
Malgrado la condanna sia disposta a beneficio dello Stato, non si applica alcuna riduzione al 50% nei confronti del soccombente;
come precisato ancora recentemente dalla giurisprudenza costituzionale “secondo la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata dopo il 2018, il giudice civile non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo
Stato stesso al difensore del non abbiente.A tale interpretazione la Corte di cassazione civile è pervenuta, superando il precedente orientamento, per un triplice e convincente ordine di ragioni. Innanzitutto, in quanto «[n]on si vede […] perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti» (Cass., n. 22017 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 29688 del
2019). Inoltre, perché «il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 5 marzo 2020, n. 6120, e ancora n. 29688 del 2019). Infine, perché «la valutazione d'eventuale effetto
d'arricchimento dell'Erario non va effettuata in modo atomistico con riguardo alla singola lite, bensì va considerato come la questione – alla luce del parametro costituzionale portato [dall']art. 81 Cost. – sia da esaminare avendo […] riguardo al pubblico servizio – difesa assicurata ai non abbienti – reso dallo Stato» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 agosto 2019, n. 21484).” (sic Corte Cost. 19.3.2024 n. 64)
pagina 26 di 28 Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto per l'intero, sono addebitate interamente a parte convenuta soccombente, obbligata al pagamento nei confronti dello
Stato.
A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza ha precisato che, nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della pronuncia Corte Cost.
1.10.2019 n. 217, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire. (in tal senso Cass. 10.09.2024, n.24331 che ha sottolineato “l'equiparazione - sotto tale profilo - della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda.”).
L'art. 134 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, poi, che, qualora lo Stato non recuperi, ma la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della medesima parte.
Anche con riferimento al compenso del c.t.u., non va applicata la riduzione al 50% - che va, invece, applicata nei confronti del c.t.u., non trattandosi di tariffa a vacazione come nel caso oggetto della sentenza n. 166-2022 della Corte Cost.- nei confronti del soccombente.
Il compenso del c.t.u. può essere già liquidato a carico dello Stato come da separato decreto e dimidiazione ai sensi di legge, avendo l'ausiliario già presentato domanda di liquidazione, mentre il compenso del difensore sarà liquidato a carico dello Stato con separato decreto previa apposita domanda di pagamento a carico dell'erario e dimidiazione ai sensi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
pagina 27 di 28 assorbita, così dispone:
I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice
(24/2021 RG) (c.f. e, per l'effetto: Parte_1 P.IVA_1
a) condanna ( ) al pagamento di € 890.016,9 nei Controparte_1 C.F._1 confronti del in persona del curatore p.t., oltre interessi nella Parte_1 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) dichiara la conversione del sequestro conservativo, già disposto con ordinanza all'esito del procedimento cautelare r.g. 4903/2023, in pignoramento;
II) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 le spese di lite della fase cautelare, che si liquidano in € Parte_1
1755,01 per spese, € 4339 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
III) condanna altresì la parte convenuta al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'Erario delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €3414,9 per spese,
€ 29.193 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
IV) Pone definitivamente i costi della CTU, liquidati per l'intero in €16.300 con separato decreto del 2.7.2025, a carico di parte convenuta , e lo condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti dell'Erario come da motivazione.
Così deciso in Venezia, 22 dicembre 2025
Il Giudice Estensore dott. Renato Cameli
La Presidente dott.ssa Innocenza Vono
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Maddalena Bassi Giudice dott. Renato Cameli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14382/2023 promossa da:
24/2021 RG) (c.f. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Francesco Zarbo
PARTE ATTRICE contro
( ) con il patrocinio dell'avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
RO e dell'Avv. Monica Pedriali
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 28 Le parti hanno concluso come udienza del 10.12.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.p. richiamandosi alle precedenti note depositate e, segnatamente: per parte attrice “ Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, Parte_1 eccezione e deduzione respinta: NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministratore convenuto per i fatti ed atti di cui all'atto di citazione;
per l'effetto, condannare il Sig. al risarcimento in favore del Controparte_1 [...] in persona del Curatore pro tempore Dr. del Parte_1 Parte_2 danno arrecato, che si indica nella misura rettificata di Euro 566.106,96, ovvero nella diversa somma, anche maggiore, che è stata determinata in corso di causa mediante la
CTU del dr. , o da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, oltre a Per_1 rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1224 c. 2 c.c. e interessi di legge sulla somma rivalutata. - Con vittoria di spese e onorari” per parte convenuta “In via principale, nel merito: rigettare integralmente Controparte_1 le domande proposte dall'attrice singolarmente e nel loro complesso, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per i motivi tutti esposti in atti. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, limitare la stessa a quanto strettamente percepito dal Sig. . In ogni caso: con vittoria di spese, CP_1 onorari, accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il evocava in Parte_1 giudizio al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo, quale amministratore unico della società in merito a plurime Parte_1 condotte illecite e, per l'effetto, ottenere condanna al risarcimento per danni subiti quantificati inizialmente in € 1.170.238,81 oltre rivalutazione e interessi.
A supporto della propria domanda parte attrice deduceva che: l'azione ordinaria seguiva a un procedimento cautelare ante causam all'esito del quale era stato concesso sequestro conservativo per l'importo di €185.000 sui beni di , amministratore e socio Controparte_1 della società ; tale società, costituita nel 2015, aveva depositato i bilanci solo nel Pt_1 biennio 2016 e 2017; in data 8.1.2022 era stata redatta la relazione ex art. 33 l. fall. dal pagina 2 di 28 curatore e, dai dati esposti, era emersa l'erosione completa del capitale sociale, ex art. 2484
c1. n.4 a decorrere dall'esercizio 2017, nonché il mancato rispetto degli obblighi civilistici ex art. 2446 c.c. in relazione alla prosecuzione dell'attività di impresa (mancata attivazione per il ripianamento delle perdite o ricostituzione del capitale, liquidazione società etc.) fino al fallimento del 17.5.2021; in relazione al bilancio 2016, il curatore aveva eseguito rettifiche obbligatorie in relazione alle “note di accredito da ricevere” per €48.000 e alla voce “Fatture da emettere” per €5020 e, pertanto, era ragionevole ritenere che la società avesse perso il capitale sociale già a far data dal 31.12.2016; conseguentemente,
l'amministratore avrebbe dovuto adottare gli opportuni provvedimenti ex art. 2485 c.c. già
a quella data;
quale condotta illecita specifica, non aveva presentato Controparte_1 domanda di rivendicazione ex art. 93 l. fall. in relazione ai beni di che si Pt_1 trovavano presso Cap s.r.l., a seguito di fallimento di quest'ultima; erano stati riscontrati plurimi profili di irregolarità contabile e, in particolare, era stato indicato in contabilità al
31.12.2019 un generico credito per ricevute bancarie di €63721,37, in assenza di qualsivoglia supporto documentale e amministrativo;
al 5.1.2020 era stato annotato come una parte di detto credito (€ 31.893,59) fosse interamente inesigibile;
il curatore era stato autorizzato a stralciare la somma complessiva di €127.200,38 a fronte di crediti per
132.450, 74 in quanto inesistenti;
era stato fatto ricorso a partite straordinarie per stralciare alcuni crediti;
erano stati eseguiti pagamenti non dovuti alla società IK s.r.l. per consulenze di cui non vi era prova per l'importo di € 117.120,00 successivamente ridotto con note di credito per €58560; parimenti era stato eseguiti pagamenti non dovuti per € Con 35.005,46 nei confronti di;
non era stato possibile stimare le rimanenze in quanto, pur riportando i bilanci degli importi in merito a tale voce, non vi erano fisicamente beni e non vi era alcun riscontro nel libro degli inventari;
la condotta dell'amministratore unico aveva comportato un depauperamento relativo a immobilizzazioni materiali quantificabili almeno in € 82.863,00 (anche se il valore di realizzo era stimato in €110.000) non avendo presentato domanda di rivendica dei beni e ammissione al passivo ex art. 93 l. fall. in relazione al fallimento CAP;
parimenti oggetto di riduzione erano le immobilizzazioni finanziarie, con riferimento alla controllata GCA;
la situazione contabile della società
pagina 3 di 28 presentava altresì crediti inesistenti o inesigibili e, segnatamente, €141.385,82 su
€144.656,82; vi era stato un significativo depauperamento di risorse liquide pari a
€212.625,27 a titolo di rimborso spese e rimborsi chilometrici a beneficio di CP_1
o di suoi collaboratori, non dovuti oltre a €10.000 di contributo CO percepito
[...] come compenso dall'amministratore, malgrado la società fosse inattiva;
ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore unico per la prosecuzione dell'attività di impresa era stata calcolata, anzitutto, la differenza tra il patrimonio netto contabile alla data della perdita del capitale sociale (al più tardi il 31 marzo 2017 ma presumibilmente già al 31.12.2016) e quello risultante dalla situazione patrimoniale più prossima alla dichiarazione di fallimento (17.5.2021) come dipendente dalla mancata messa a liquidazione della società, rettificata dalla stima dei costi che si sarebbero comunque dovuti sostenere;
l'importo era pari a €625.157; parimenti, vi era un depauperamento di immobilizzazioni materiali pari a €110.000 a titolo di valore dei beni oltre a €6.284,98 per spese legali in prededuzione;
il depauperamento delle immobilizzazioni finanziarie (relative alla società partecipata) era pari a € 39.041,83; l'importo dei pagamenti indebiti verso l'amministratore era pari a € 239.937; infine erano stati accertati pagamenti indebiti nei confronti di terzi pari a 151.535; parimenti era sussistente un danno non patrimoniale;
il totale del danno era pari a 1.170.238,81; poiché lo stato passivo era pari a € 774.255,53, qualora l'amministratore avesse operato in ossequio alle disposizioni del codice civile vi sarebbe stato un patrimonio netto positivo e si sarebbero potute soddisfare le pretese creditorie
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: in Controparte_1 merito al presunto danno derivante dal mancato esercizio dell'azione ex art. 93 l. fall. e , quindi dalla perdita delle immobilizzazioni materiali, aveva dichiarato al Controparte_1 custode fallimentare della CAP, durante l'inventario, i beni di proprietà della , Pt_1 così come attestato dall'inventario depositato, ove erano in effetti specificati i beni di terzi, tra cui quelli della stessa;
era custode di detti beni che erano Pt_1 Controparte_1 quindi sempre rimasti nella disponibilità aziendale;
il curatore fallimentare della CAP non aveva mai inviato la comunicazione ex art. 92 l. fall. e, pertanto, il medesimo non CP_1
pagina 4 di 28 era a conoscenza che i beni fossero stati acquisiti al fallimento;
non vi era prova dell'inesistenza dei crediti, risultando quindi infondate le eccezioni sulla presunta irregolarità contabile;
l'auto a noleggio aziendale era stata restituita a gennaio 2018 e pertanto i rimborsi chilometrici e i rimborsi spese erano dovuti;
i rapporti di consulenza con le società BI e IK erano effettivi e provati attraverso mail e, conseguentemente i pagamenti erano giustificati;
la situazione economica era alquanto precaria e non vi era stata alcuna sottrazione di beni.
Eseguite positivamente le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. il operava una rettifica del quantum oggetto di domanda in Euro Parte_1
566.106,96 in adesione al contenuto dell'ordinanza resa nel giudizio cautelare secondo cui non poteva essere cumulato il valore di danno cd “differenziale” derivante dalla illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. con le ulteriori voci di danno.
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CTU;
all'esito dell'istruttoria, previa concessione di termini ex art. 189 c.p.c. la causa era rinviata per la decisione;
in sede di udienza di discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni come sopra riportato e la causa era rimessa al collegio per la decisione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La precisazione della domanda attorea
2. L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. I profili generali e la fattispecie concreta
3. L'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa
3.1 La condotta illecita
3.2. Il danno
4. Le ulteriori condotte illecite e le diverse voci di danno
4.1. Il danno relativo al depauperamento delle immobilizzazioni materiali
4.2. I pagamenti ingiustificati e la distrazione delle disponibilità liquide a beneficio di
Controparte_1
pagina 5 di 28
4.3. Il danno derivante da pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs terzi
4.4. Il danno non patrimoniale
5. La quantificazione finale del danno complessivo
6. Le spese
1. La precisazione della domanda attorea
In via preliminare, sul piano processuale, si evidenza che, in memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c. parte attrice ha precisato la domanda risarcitoria circoscrivendo l'ammontare oggetto di petitum rispetto a quello individuato originariamente nell'atto di citazione.
A quest'ultimo proposito, in atto di citazione, l'attore aveva infatti determinato il quantum astrattamente risarcibile in €1.170.238,81: tale importo era ottenuto addizionando il danno relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. , calcolato in base alla differenza tra il patrimonio netto alla data dell'azzeramento del capitale sociale e il patrimonio netto alla data della fallimento dichiarazione di fallimento
(17.5.2021), a quello specifico causato da attività gravemente colpose o dolose poste in essere dell'amministratore stesso (mancata rivendica dei beni, compensi e rimborsi senza giustificazione etc.)
A riguardo, segnatamente, in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. parte attrice ha precisato che
“si condivide quanto indicato dall'Ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia, ove si legge che “il danno derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dopo la perdita del capitale sociale…” (sopra rideterminato) “…non può essere cumulato alle singole voci di danno derivanti da accadimenti temporalmente ricompresi nel calcolo del danno secondo il criterio dei cd netti patrimoniali… Nella seconda memoria ci si concentrerà sulle condotte dell'amministratore convenuto che più di altre hanno cagionato il danno patrimoniale che qui si sintetizzano: a. Depauperamento Immobilizzazioni materiali b. Depauperamento patrimonio della partecipata c. Pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs l'Amministratore e co.co.co. socio d. Pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs Terzi” (sic memoria ex art. 171 ter n.1
c.p.c. pag.8).
pagina 6 di 28 Coerentemente, altresì, nella citata memoria, l'attore ha individuato l'ammontare risarcitorio nell'importo di € 566.106,96, pari alla somma dedotta dall'attore per le voci di danno sopra indicate, alternative rispetto a quello calcolato ex art. 2486 terzo comma c.c.; segnatamente, nella domanda come formulata in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'attore ha precisato come“ Il danno si compone come da tabella che segue e la rettifica dell'iniziale domanda si spiega nel prosieguo: Depauperamento Immobilizzazioni materiali
116.284,98 Depauperamento Immobilizzazioni finanziarie 10.000 Rimborsi KM anni 2015
2016 48403,98 Pagamenti indebiti vs l'Amministratore e co.co.co. socio 239937 d.
Pagamenti indebiti verso terzi 151535 “
Tali singole voci di danno sono state argomentate ulteriormente, sul piano deduttivo e istruttorio, in memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c.
La formulazione del petitum in memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. non consente tuttavia di ritenere rinunciata sic et simpliciter la domanda risarcitoria con riferimento al danno relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività sociale ex art. 2486 terzo comma c.c. , calcolato in base alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 c.c. , detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Si perviene a tale conclusione da un lato in assenza di esplicite e formali indicazioni di rinuncia contenute in atti ad opera dell'attore e, dall'altro, sulla base della considerazione che, negli scritti conclusivi la medesima parte attrice, ha riproposto, sulla base della CTU espletata, argomentazioni a supporto della propria causa petendi in relazione al danno come stimato ex art. 2486 terzo comma c.c.
In ogni caso, resta fermo il principio, già espresso con ordinanza in sede cautelare, di non cumulabilità delle singole voci di danno causate da specifiche condotte illecite con il pregiudizio economico ex art. 2486 terzo comma c.c. derivante dall'illegittima prosecuzione dell'attività sociale, dopo la perdita del capitale sociale, calcolato secondo il pagina 7 di 28 criterio dei cd “netti patrimoniali” , in relazione al medesimo arco temporale di riferimento, configurandosi altrimenti indebita locupletazione a beneficio del danneggiato.
2.L'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore. I profili generali e la fattispecie concreta
In punto di fatto, costituisce circostanza puntualmente dedotta, debitamente documentata e non contestata che rivestisse la qualifica di amministratore unico della Controparte_1 società dalla sua costituzione, ovvero dal 6.10.2015 sino alla dichiarazione Parte_1 fallimento della società avvenuta con sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 26 del
17/5/2021.
Parte attrice, sul punto, ha puntualmente eccepito plurime condotte illecite volte al depauperamento patrimoniale della società, sinteticamente riportate nella sezione precedente relativa allo svolgimento del processo e alla ricostruzione delle posizioni delle parti.
Il curatore fallimentare ha esercitato quindi nei confronti dell'amministratore, CP_1
, un'azione di responsabilità, originariamente disciplinata ai sensi dell'art. 146,
[...] comma 2, l.fall. ora ex art. 255 d.lgs. 12.1.2019 n. 14.
In via generale e in punto di diritto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale,
“L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, CP_3 cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.” (in termini Cass. 4.12.2015, n. 24715).
E' stato ulteriormente argomentato come l'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei pagina 8 di 28 doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori, il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti (Cass. 22.10.1998, n. 10488; nel merito recentemente, in fattispecie analoghe Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 04.10.2023, n.14011; Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 14.08.2025)
In relazione al criterio di riparto probatorio secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la “responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri (Cass. 7 febbraio
2020, n. 2975; Cass. 31 agosto2016, n. 17441). In conseguenza, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria>>.(in termini recentemente Cass.
1.9.2023 n. 25631)
Premesse tali coordinate generali, nel presente giudizio, a fronte di puntuali eccezioni di inadempimento e di adozione di condotte illecite come formulate dal curatore e supportate da significativa e rilevante documentazione, era onere dell'ex amministratore comprovare viceversa l'osservanza dei doveri di diligenza.
pagina 9 di 28 A riguardo, a fronte delle reciproche e contrapposte eccezioni e deduzioni, è stata esperita
CTU in corso di giudizio al fine di individuare, da un lato, la data dell'effettivo azzeramento del capitale sociale e, dall'altro, il pregiudizio economico concretamente subito dalla società a causa delle condotte dolose e/o gravemente colpose Pt_1 dell'amministratore; a quest'ultimo proposito, in particolare, sono stati analizzati distintamente, sia la voce di danno basata sul differenziale dei patrimoni netti ex art. 2486 terzo comma c.c. , sia le voci derivanti dalle singole condotte illecite.
La relazione del consulente, basata sulla documentazione delle parti ed elaborata nel pieno rispetto del contraddittorio, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni.
In ragione della causa petendi e del petitum come sopra precisata sarà preliminarmente analizzata la presunta condotta illecita relativa all'indebita prosecuzione dell'attività di impresa, pur a seguito di azzeramento del capitale sociale, con relativa quantificazione del danno, e successivamente, le ulteriori condotte illecite.
3.L'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa
3.1 La condotta illecita
La condotta illecita dell'amministratore dedotta come maggiormente significativa nell'atto introduttivo e sviluppata nuovamente nelle memorie conclusive è costituita dalla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa malgrado la sussistenza di una causa di scioglimento della società costituita dall' integrale perdita del capitale sociale;
in altri termini, è stata quindi eccepita la violazione dell'obbligo ex art. 2485 c.c. e dedotta una conseguente responsabilità risarcitoria a carico di . Controparte_1
Questione rilevante, in punto di fatto, è costituta quindi dall'individuazione del momento in cui si verificava l'integrale perdita del capitale sociale, operando le rettifiche ritenute necessarie e corrette alla luce delle allegazioni e rettifiche proposte da parte attrice in atto di citazione;
in tal senso è stato formulato esplicito quesito al CTU.
Orbene, il CTU, sul punto, ha accertato la data dell'azzeramento del patrimonio al
31.12.2017, fondando la propria esposizione argomentativa su attenta analisi del bilancio pagina 10 di 28 prodotto dalla fallita nel libro inventari ancorché non depositato al Registro Imprese, e a seguito di esame dello stato patrimoniale (cfr. doc. 30 e ss. e in particolare allegato 39 dell'atto di citazione), (cfr. relazione pag. 20)
Sotto ulteriore e contrapposto profilo il medesimo CTU ha tuttavia ritenuto non corretta la rettifica suggerita da parte attrice (che, viceversa, ha individuato nei propri scritti difensivi la data dell'effettivo azzeramento già al 31.12.2016) costituita dall'asserita inesistenza della voce “note di credito da ricevere” per € 48.000 e considerato irrilevante la pur corretta proposta di rettifica relativa all' inesistenza del credito “fatture da emettere” per € 5.020.
A riguardo, con riferimento alla prima voce, quella maggiormente significativa dal punto di vista economico e che avrebbe determinato la retrodatazione dell'azzeramento al
31.12.2016, risulta meritevole di riproposizione l'iter logico motivazionale del CTU secondo cui “
1. Risulta iscritto in contabilità in data 31.12.2016 un credito per “nota di accredito da ricevere” per € 48.000 con contropartita la voce di costo “consulenza” che pertanto viene parimenti ridotta nell'importo.
2. In data 31 maggio 2017 viene registrata in contabilità la ricezione della nota di credito n. 11 emessa da IL s.r.l. per l'importo di €
48.000 oltre Iva 22% (e quindi € 58.560). La suddetta operazione appare contabilmente corretta in quanto, al momento della chiusura dell'esercizio viene iscritta per competenza la nota di credito chiamata, evidentemente, a ridurre il costo per consulenze di competenza
2016. La scrittura contabile sarà quindi “note di credito da ricevere” a “costo per consulenze” come effettivamente riportato nel libro giornale prodotto da parte attrice quale allegato sub. 28 della relazione ex art. 33 L.F. allegato sub. 28 dell'atto di citazione.
La scrittura successiva si avrà al momento dell'effettiva ricezione della nota di credito da parte del fornitore e la scrittura contabile sarà “Fornitore” a “note di credito da ricevere”. Tale registrazione avviene, effettivamente, con data 31 maggio 2017 quando nel mastrino del fornitore IL s.r.l., viene rilevata la nota di credito n. 11 emessa da IL
s.r.l. portando a credito il saldo del fornitore stesso il tutto come si può osservare dalla lettura del mastrino allegato sub. 30 della relazione ex art. 33 L.F. allegato sub. 28 dell'atto di citazione. Da quanto sino qui osservato lo scrivente non rileva sussistere alcun motivo che renda obbligatorio rettificare la scrittura contabile per “note di credito da
pagina 11 di 28 ricevere” iscritta nel bilancio 2016 la quale appare contabilmente corretta” (cfr. relazione
CTU pag. 16 e ss)
Le contestazioni di parte attrice sollevate in sede di operazioni peritali, circa la natura di
“credito non veritiero” risultano in parte inconferenti, introducendo una considerazione di merito estranea all'ambito tecnico, e, dall'altro, sono state adeguatamente confutate dal
CTU stesso che, nelle proprie osservazioni in replica ha evidenziato come “ la scrittura contabile relativa alla nota di credito da ricevere è stata correttamente rilevata in sede di chiusura dell'esercizio 2016, in ossequio al principio di competenza economica, e trova riscontro nella successiva ricezione della nota di credito n. 11 da parte di IL s.r.l. in data
31 maggio 2017, pertanto trova corretta esposizione nel bilancio al 31 dicembre 2016. La registrazione è quindi formalmente e sostanzialmente corretta sotto il profilo contabile.”
L'argomentazione del C.T.P., che si fonda su valutazioni di natura soggettiva (presunta assenza di giustificazione economica del rapporto con il fornitore), esula dal perimetro del quesito posto dal Giudice, che richiede espressamente di operare rettifiche “alla luce delle allegazioni e rettifiche proposte da parte attrice in atto di citazione” e non su elementi indiziari di natura soggettiva ancorché condivisi dalla magistratura inquirente come indicato dal C.T.P. Non può ritenersi fondata neppure l'argomentazione secondo cui il conto 'Note di credito da ricevere' avrebbe dal bilancio al 31 dicembre Parte_3
2016 per il fatto che il relativo credito non sarebbe mai stato incassato dalla Società né il pagamento sollecitato dall'amministratore unico. Tale circostanza, semmai, può giustificare una valutazione di inesigibilità del credito negli esercizi successivi, come infatti avvenuto nella determinazione del patrimonio netto alla data di fallimento (PN2), in cui il credito è stato integralmente svalutato. Pertanto, non si ritiene di poter accogliere la proposta di retrodatazione della perdita del capitale sociale all'esercizio 2016.” (sic relazione pag. 43)
L'infondatezza della proposta di rettifica con riferimento alla citata nota di credito determina l'irrilevanza dell'ulteriore proposta di rettifica relativa al presunto credito
“fatture da emettere” per € 5.020 : come precisato dal CTU (e non contestato in parte qua dal ctp attoreo) “la rettifica conseguente all'elisione del credito di Euro 5.020 per fatture di
pagina 12 di 28 emettere dal bilancio al 31 dicembre 2016 non determini l'integrale perdita del capitale sociale a tale data il quale si ridurrebbe da Euro 6.939 ad Euro 1.919.” (sic relazione pag.
19).
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risultano pienamente condivisibili le conclusioni del CTU secondo cui “Alla luce di quanto sopra, considerato come le rettifiche proposte da parte attrice non possano trovare accoglimento, si ritiene che il capitale sociale sia stato integralmente perduto nell'esercizio 2017 così come esposto nel bilancio prodotto dalla fallita nel libro inventari ancorché non depositato al Registro Imprese” (sic relazione pag.
19).
Risulta particolarmente significativo, sul punto che, nei propri scritti conclusivi la parte attrice, pur riproponendo argomentazioni volte a ricondurre l'azzeramento del capitale sociale al 31.12.2016, ha tuttavia aderito di fatto alle conclusioni della consulenza come sopra esposte;
la stessa attrice ha infatti formulato domanda risarcitoria, in parziale modifica rispetto a quanto argomentato nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. secondo il criterio ex art. 2486 terzo comma c.c. assumendo quale data di perdita completa del patrimonio proprio il 31.12.2017 come indicato dal CTU e quantificandolo in modo identico al CTU.
Tale condotta processuale conferma ulteriormente la correttezza e la ricostruzione del CTU.
Parte convenuta, a fortiori, né in fase di operazioni peritali né negli scritti conclusivi ha mai contestato la ricostruzione contabile, riconoscendo quindi implicitamente il citato azzeramento già a far data dal 31.12.2017 e, pertanto, la condotta illecita del medesimo
; in comparsa conclusionale, in particolare, il convenuto, ha espressamente CP_1 argomentato in merito alla data di azzeramento del capitale sociale, che la “conclusione (del
CTU) è di fondamentale importanza, poiché smentisce la principale allegazione attorea circa la tempistica della crisi e riduce significativamente il periodo di presunta gestione illecita” (conclusionale pag.3),
Le conclusioni del CTU comprovano pertanto in modo univoco la responsabilità dell'amministratore il quale, pur in presenza di una causa di scioglimento Controparte_1
pagina 13 di 28 della società ex art. 2484 primo comma n.4 c.c. già al 31.12.2017 ometteva di attivarsi ex art. 2485 c.c. e proseguiva l'attività di impresa fino al fallimento del 17.5.2021.
Segnatamente, in fase ex ante in base all'art. 2482 ter c.c., stante la perdita di oltre un terzo di capitale l'amministratore avrebbe dovuto convocare l'assemblea della società “senza indugio” affinchè questa deliberasse la “ricapitalizzazione” della società o la sua trasformazione, verificandosi, in caso contrario, la causa di scioglimento della società di cui all'art. 2484, 1° comma, n. 4, c.c.
In fase ex post, verificata la causa di scioglimento, avrebbe dovuto attivarsi ai sensi artt.
2485 c.c. e, soprattutto, dall'art. 2486 c.c., che prevede il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale” (cfr sul punto
Cass., 04.11.2024, n.28320).
Al contrario, , in modo colpevole, ometteva le attività descritte. CP_1
3.2. Il danno
Premessa la prova della condotta illecita nei termini esposti, in via generale e in punto di diritto, la giurisprudenza, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha precisato come il danno consiste nel depauperamento del patrimonio della società, quale conseguenza della accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che dal colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società ( in tal senso cfr. Cass. 8.10. 2020 n. 21730, che ha precisato che a nulla rileva che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto ad una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere).
Con particolare riferimento al criterio di determinazione del danno di cui all'art. 2486 terzo comma c.c. è stato recentemente evidenziato in fattispecie analoga a quella in esame come
”il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano continuato la gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si verifica una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e
pagina 14 di 28 da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione;
… si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. …il terzo comma dell'art. 2486 c.c. non ha immutato quanto alla condotta inadempiente dell'amministratore o al diritto al risarcimento del danno cagionato, ma ha invece codificato il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio, secondo i precedenti approdi della giurisprudenza, ritenuti legittimi da questa Corte. Si tratta, dunque, dell'indicazione di un metodo ai fini risarcitori, dovendosi confermare che destinatario della norma è proprio il giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l'art. 2486, comma 3, c.c., i netti patrimoniali onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto” (da ultimo recentemente Cass. 25.03.2024,
n.8069).
Tanto premesso in punto di diritto, il CTU ha quindi provveduto al calcolo dell'ammontare del danno patito dalla società fallita e dai creditori sociali per effetto della prosecuzione delle attività di impresa in prospettiva di continuità nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società, detratti i costi sostenuti da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla dichiarazione di fallimento, secondo il c.d. criterio dei netti patrimoniali, previa riclassificazione dei bilanci a valori liquidatori (sic relazione pag. 21 e ss.).
Segnatamente, il CTU ha, in via preliminare, correttamente precisato come la modalità di calcolo del differenziale tra i netti patrimoniali preveda, innanzitutto, la determinazione del patrimonio netto della società alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c. e quindi, nel caso concreto, alla data a partire dalla quale la società aveva perso il capitale sociale con conseguente obbligo di porla in liquidazione (PN0), ovvero il
31.12.2017.
Il consulente ha altresì precisato che la situazione patrimoniale di partenza (PN0) deve essere oggetto di rettifica in base ai principi contabili di “liquidazione”, così come espressi dall'OIC 5, in modo tale da depurare la situazione di riferimento da tutti i valori contabili pagina 15 di 28 che sono giustificabili solo in una prospettiva di continuità aziendale ricavando così il c.d.
PN1 e che, viceversa, non trovano alcuna giustificazione causale in ragione del citato azzeramento di capitale.
In secondo luogo è necessario determinare, sempre in base ai principi contabili di
“liquidazione”, così come espressi dall'OIC 5, il patrimonio netto della società alla data di apertura della procedura fallimentare (PN2) nonché, laddove avvenga prima di tale momento, alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica al fine della corretta imputazione del danno a lui ascrivibile: nel caso in esame, stante la permanenza nella carica fino al fallimento (17.5.2021) vi è coincidenza tra le date.
In terzo luogo, una volta determinati i valori sopra esposti, ai sensi dell'art. 2486, comma 3,
c.c. occorre detrarre dal differenziale dei patrimoni netti i costi che comunque sarebbero stati sostenuti nella fase liquidatoria, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione o della cessazione dell'amministratore laddove sia anteriore.
Il CTU ha infine correttamente sottolineato che il presupposto per la quantificazione del danno è che PN1 (patrimonio netto al verificarsi della causa di scioglimento) sia maggiore di PN2 (patrimonio netto alla messa in liquidazione o al fallimento”
A seguito della corretta esposizione metodologica, il CTU, sulla base di puntuali calcoli a cui si rinvia per relationem fondati sui dati della documentazione contabile, applicando i criteri valutativi previsti dal principio contabile OIC 5 e disponendo le opportune rettifiche, ha stimato il patrimonio netto al 31.12.2017 negativo e pari a - € 75.541 (PN1) e il patrimonio netto al 17.5.2021 ugualmente negativo e pari a € 841.637 (PN2) e ha concluso sul punto quindi come “Il confronto delle grandezze così individuate, fermo quanto si dirà sugli oneri inerziali, porta ad un risultato di Euro – 766.096” (sic relazione pag.25).
A tale somma, equivalente alla perdita patrimoniale lorda, devono comunque essere sottratti quei “costi insopprimibili che sarebbero stati sostenuti anche nell'ipotesi di tempestivo accertamento della perdita del capitale e di messa in liquidazione, da determinarsi secondo un criterio di normalità” (coerentemente con l'art. 2486 terzo pagina 16 di 28 comma c.c.) ; tali costi sono stati quantificati in modo condivisibile dal CTU secondo opportuni calcoli a cui si rinvia per relationem in Euro 194.218,84 (cfr. pag. 25 e ss.)
In definitiva, in ragione di quanto esposto, meritevole di riproposizione la conclusione del
CTU secondo cui “Concludendo, si può affermare che la differenza tra i netti patrimoniali rettificati (PN1 - PN2) depurata dai costi ineludibili ed inerziali risulta pari ad Euro -
571.877… In considerazione del fatto che il sig. ha assunto il ruolo di Controparte_1 amministratore unico di dal 6 ottobre 2015 al 17 maggio 2021, ovvero Parte_1 dalla sua costituzione al fallimento, l'intero danno come sopra determinato è a lui imputabile.” (sic relazione pag. 28)
Risulta particolarmente significativo sul punto che nessuna delle parti, né in fase di operazioni peritali né negli scritti conclusivi, abbia formulato osservazioni critiche alla
CTU in ordine alla metodologia adottata ai fini della quantificazione del danno ai sensi dell'art. 2486 terzo comma c.c. né in merito ai risultati a cui è pervenuto il professionista.
Viene quindi riconosciuta fondata, in parte qua, la domanda di parte attrice per l'importo di
€571.877
4.Le ulteriori condotte illecite e le diverse voci di danno
4.1. Il danno relativo al depauperamento delle immobilizzazioni materiali
Risulta infondato il capo di domanda relativo alla voce di danno per il presunto depauperamento di immobilizzazioni materiali.
In primo luogo, si sottolinea che la presunta condotta illecita era compiuta in occasione del fallimento CAP, dichiarato il 23.7.2018, e quindi in fase temporale compresa per il calcolo del differenziale dei patrimoni netti, come elaborato nel precedente paragrafo, configurandosi quindi un'indebita duplicazione risarcitoria il riconoscimento anche di tale voce di danno.
In secondo luogo, nel merito, in ogni caso, sul punto, risultano condivisibili le conclusioni della CTU che, ha osservato come “dalla documentazione prodotta in atti non è possibile individuare alcun bene di proprietà di che sia stato definitivamente Parte_1 acquisito dal (sic relazione pag. 32) Parte_4
pagina 17 di 28 Tale conclusione è coerente con l'assenza di prova univoca circa la sussistenza di beni della acquisiti al , fondandosi le argomentazioni di parte attrice Pt_1 Parte_4 prevalentemente su atti di formazione unilaterale, privi di data certa e con imprecisioni in punto di definizione dei beni, come puntualmente sottolineato dal consulente nella sua relazione a cui si rinvia (cfr. ad es. doc.5)
Risulta particolarmente significativo, che, nel corso delle operazioni peritali, sul punto, il
CTP di parte attrice non abbia presentato alcuna osservazione.
La relativa domanda di parte attrice è quindi infondata.
4.2.I pagamenti ingiustificati e la distrazione delle disponibilità liquide a beneficio di
Controparte_1
Ulteriore profilo oggetto di specifica domanda risarcitoria è costituito dai pagamenti ingiustificati a titolo di compenso e dalla distrazione disponibilità liquide, a titolo di rimborsi spese e chilometrici, a beneficio dell'amministratore e socio, . Controparte_1
In relazione al primo profilo, la domanda risulta infondata con riferimento alle annualità
2015, 2016 e 2017: a riguardo, infatti, nel primo triennio e quindi in fase antecedente rispetto all'azzeramento del capitale sociale, la società deliberava correttamente il pagamento di un compenso a beneficio del convenuto, per l'attività prestata in CP_1 veste di amministratore, essendo pacifico il lavoro svolto e le prestazioni eseguite: la società era infatti in bonis , aveva un capitale proprio e svolgeva regolare attività di impresa.
In relazione al periodo successivo (annualità 2018,2019, 2020 e 2021), sebbene, stante l'azzeramento del capitale sociale e la sussistenza di causa di scioglimento, il compenso non fosse dovuto, tuttavia il relativo danno deve intendersi incluso e assorbito nel calcolo di quello ex art. 2486 terzo comma c.c. essendovi coincidenza temporale (cfr. sul punto doc.
n. 22 e ss.)
Analoghe considerazioni valgono per il contributo COVID percepito nel 2020 (cfr. doc. 43)
Questione diversa si pone con riferimento agli esborsi sostenuti dalla società a beneficio del e dell'ulteriore socio a titolo di rimborso per utilizzo di vetture e per costi di CP_1 trasferta pagina 18 di 28 A riguardo, come già esplicato dal giudice in fase cautelare, con particolare riferimento ai rimborsi chilometrici, risulta intrinsecamente contraddittorio che l'amministratore avesse percepito rimborsi chilometrici per una vettura il cui noleggio era intestato alla società: a questo proposito è stato infatti puntualmente dedotto e documentato che la società avesse stipulato contratto di noleggio di autovettura Land Rover Discovery Sport 2.0 tag
FD973DT
L'eccezione di parte convenuta, secondo cui la citata auto era invero restituita in data 20 gennaio 2018, oltre che fondata esclusivamente su documentazione di rilievo indiziario
(cfr. doc. 13 parte convenuta), è inconferente per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, comunque, proprio sulla base delle allegazioni del convenuto e volendo accedere alla sua ricostruzione, è pacifico venisse utilizzata per il triennio 2015-2017 confermando, almeno con riferimento al citato arco temporale, l'indebita percezione dei rimborsi chilometrici.
In secondo luogo, parte convenuta non specifica in alcun modo quale fosse l'auto personale utilizzata dai sig.ri e per scopi aziendali né quali siano stati i viaggi e le CP_1 Pt_5 trasferte che gli stessi abbiano fatto con le loro autovetture personali, percorrendo migliaia e migliaia di Km né le ragioni specifiche dei viaggi né, infine, offre elementi probatori o anche solo indiziari sul punto.
Alla genericità delle allegazioni corrisponde una grave carenza probatoria, a fortiori considerando che, in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto l'onus probandi circa la correttezza dei rimborsi gravava proprio su parte convenuta.
A riguardo, è stato comunque formulato specifico quesito al CTU “se i rimborsi spese corrisposti all'amministratore ed al socio possano essere imputati a trasferte di Pt_5 lavoro effettuate dai suddetti per conto della società, e se in contabilità vi sia documentazione giustificativa di tali viaggi;
in caso contrario, provveda a quantificare il relativo danno”.
Il CTU a riguardo ha esposto come “Una prima parte chiede di accertare se i rimborsi spese corrisposti all'amministratore ed al socio possano essere imputati a Pt_5 trasferte di lavoro effettuate dai suddetti per conto della società: su tale punto il C.T.U.
pagina 19 di 28 rileva come, per rispondere al quesito, sarebbe necessario disporre di documenti completi,
e per l'intero periodo oggetto di analisi, quali i dettagli dei rimborsi spese sostenute, i moduli di rimborso chilometrico, nonché gli ordini di servizio o altra documentazione commerciale idonea a giustificare incontri con clienti/fornitori. Quanto ai rimborsi effettuati a favore del socio si rende necessaria documentazione giustificativa di tali esborsi. Nulla risulta prodotto in atti, pertanto, si devono ritenere non presenti. Dal che consegue come non vi siano elementi idonei e sufficienti per poter imputare a trasferte di lavoro i costi sostenuti dalla società e corrisposti all'amministratore ed al socio a Pt_5 titolo di rimborsi spese. La seconda parte del quesito chiede se in contabilità vi sia documentazione giustificativa di tali viaggi. A tale quesito non è possibile rispondere dato che non risultano prodotti in atti i partitari contabili. (sic relazione pag.32)
Coerentemente, in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa, l'ammontare dei rimborsi si configura privo di giustificazione causale.
In risposta a specifico quesito circa la quantificazione del danno effettivamente subito dalla società in conseguenza di tale condotta illecita, il CTU ha precisato come “Al fine della determinazione del danno lo scrivente ha rinvenuto quale unico supporto contabile prodotto in atti i bilanci contabili degli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e situazione economico-patrimoniale redatta alla data di fallimento” (pag.33)
Le conclusioni, univoche, sono nel senso che” Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che il danno ammonterebbe nel suo complesso ad Euro157.841,62 di cui Euro
119.298,12 ascrivibile a rimborsi chilometrici per amministratori e/o soci ed Euro
38.543,50 per rimborsi spese ad amministratori e/o soci”.
Risulta particolarmente significativo sul punto che, nel corso delle operazioni peritali, la parte convenuta non abbia contestato le citate conclusioni;
inoltre, negli scritti conclusivi, il convenuto ha sostanzialmente reiterato eccezioni già precedentemente spiegate, senza addurre nuove argomentazioni;
assolutamente generici i capitoli di prova offerti da parte convenuta sul punto (cfr. nn1 e 2 in memoria ex art. 171 ter n. 2)
Premessa la prova di condotta illecita e di danno nei termini esposti, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, si escludono dal computo le somme riferibili alle annualità 2018,
pagina 20 di 28 2019, 2020 e 2021 essendo già oggetto di liquidazione attraverso il criterio dei differenziali patrimoniali.
Conseguentemente, il danno causato alla società e non ricompreso nell'ammontare complessivo risulta pari a € 6.928,77 in relazione all'annualità 2015, € 41.475,21 in relazione all'annualità 2016 e € 34.283,40 € in relazione all'annualità 2017, per rimborsi chilometrici e per rimborsi spese, per un totale di € 82.687,38 da cumulare rispetto al danno sopra esposto nel paragrafo 3. (cfr. prospetto pag.34)
4.3. Il danno derivante da pagamenti ingiustificati e distrazione disponibilità liquide vs terzi
Parte attrice ha dedotto che negli anni 2016 e 2017 la eseguiva pagamenti Pt_1 ingiustificati verso la società “IK Srl” per complessivi 112.240,00 € (a fronte di un debito contabile di di € 58.560) e verso la società “BIP Srl” negli anni 2017 e Pt_1
2018 per complessivi 39.295 € (a fronte di un debito contabile di 35.005,46 €).
Tali pagamenti risultano compiutamente attestati da estratti conto debitamente allegati (cfr. doc. 57 estratto conto con evidenza Pagamenti vs IK Srl;
doc.58 – estratto conto con evidenza Pagamenti vs BIP SRL).
Parimenti, essi sono stati univocamente accertati dalla CTU, sia pure con leggera differenza quantitativa di importo;
segnatamente, all'esito dell'esame della documentazione contabile prodotta in atti, è stato segnalato come “Nel periodo oggetto di esame, sulla base della documentazione prodotta in atti, il totale degli esborsi a favore del fornitore CP_4 risulta pari ad Euro 112.263,00 mentre il totale degli esborsi a favore del fornitore Bip
s.r.l. risulta pari ad Euro 44.900,30” (cfr. relazione pag. 38).
Parte convenuta non ha in alcun modo contestato i pagamenti effettuati.
Premessa la prova dei pagamenti nei termini esposti, il curatore ha eccepito l'assenza di giustificazione causale degli stessi.
Sul punto, il CTU, in risposta a specifico quesito, con riferimento ai pagamenti disposti a beneficio della società IK s.r.l. ha evidenziato come “ Al fine di verificare la presenza in contabilità di eventuali giustificativi ai pagamenti di cui sopra lo scrivente osserva come gli estratti conto prodotti non contengano le causali dei pagamenti, pertanto, l'incrocio
pagina 21 di 28 può essere fatto secondo una logica temporale e quantitativa associando ad ogni pagamento la fattura di pari importo immediatamente precedente al pagamento stesso. Per il 2016, non essendo prodotti i partitari al fallimento, si osserveranno le fatture emesse da
Alla luce dell'analisi svolta non risultano pagamenti privi di giustificativi Parte_6 contabili. Tutti i pagamenti risultano conformi e conseguenti ad una identificata fattura emessa dal fornitore. In assenza di qualsivoglia documentazione contabile non è stato possibile compiere la medesima verifica anche per il fornitore Bip s.r.l.” (cfr. pag. 38 e 39)
Il CTU ha quindi univocamente escluso per la società IK che si trattasse di pagamenti indebiti, permanendo una valutazione dubitativa in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti dei BI ed esponendo in definitiva come “Tutti i pagamenti svolti a favore di
IL s.r.l. trovano giustificazione in contabilità. Non è stato, invece, possibile condurre la medesima indagine per il fornitore Bip s.r.l. non essendo stati prodotti in atti i partitari contabili” (cfr. relazione pag.42)
Non condivisibili e in parte inconferenti, sul punto, le argomentazioni della parte attrice: quest'ultima, peraltro, come ben evidenziato dal CTU, ha riconosciuto espressamente nei propri scritti difensivi la coerenza contabile con riferimento ai pagamenti effettuati a beneficio della società limitandosi ad eccepire l'assenza di prestazioni CP_5 effettivamente rese: orbene tale eccezione, oltre che meramente generica, risulta contraddetta da documentazione prodotta dalla parte convenuta costituita da corrispondenza intercorsa tra le società (cfr. doc. 14A e ss.) oltre che, in via presuntiva, dalla continuità e regolarità della fatturazione, nonché, infine, dalla coerenza contabile, come accertata dal
CTU e non contestata. Con In merito alla posizione di , in particolare, premesso che, con riferimento ai pagamenti del 2018 essi risulterebbero comunque già ricompresi e assorbiti nel computo del danno differenziale, in relazione all'unico pagamento del 2017, devono essere correttamente precisate le conclusioni a cui è giunto il CTU.
A quest'ultimo proposito, in risposta alle repliche di parte attrice, è stato evidenziato come
“Quanto, infine, alla considerazione del C.T.P. secondo cui il C.T.U. avrebbe implicitamente quantificato un ulteriore danno pari a euro 44.900,00, ritenendo non
pagina 22 di 28 giustificati contabilmente gli esborsi effettuati in favore della società Bip s.r.l., si osserva che tale affermazione si fonda su un'errata interpretazione delle conclusioni peritali. Il
C.T.U., infatti, ha semplicemente rilevato l'impossibilità di svolgere l'indagine richiesta, in quanto parte attrice non ha prodotto i partitari contabili né altra documentazione utile a verificare la corrispondenza tra i pagamenti e le scritture contabili, come invece avvenuto per la posizione IL s.r.l.” (sic relazione pag.45)
La radicale carenza documentale, ben evidenziata dal CTU, in relazione al rapporto di Con fornitura con , sulla base del criterio di riparto dell'onus probandi proprio in materia di responsabilità contrattuale (applicabile alla fattispecie in esame di responsabilità dell'amministratore in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato) consente di ritenere provato l'ulteriore danno di € 29.894,50 in conseguenza di pagamento Con indebito eseguito in data 19.12.17 da parte della a beneficio della . Pt_1
A quest'ultimo proposito, infatti, a fronte di puntuale eccezione formulata da parte attrice di non corretta gestione/amministrazione della società da parte di in Pt_1 CP_1
Con relazione al rapporto con la società , nonché, congiuntamente, di prova univoca dell'esborso e dell'assenza di qualsivoglia giustificativo contabile (fatture, partitari etc.), era onere di parte convenuta dimostrare la giustificazione causale del pagamento e/o la rispondenza di esso a un'evidenza contabile;
al contrario parte convenuta LE ha omesso di fornire prova sia della ragione sostanziale del pagamento (attività concretamente svolta etc.) sia di fornire eventuale riscontro in termini amministrativi (fatture).
In ragione di quanto esposto, stante la lacuna probatoria e di allegazione sul punto, il pagamento disposto in data 19.12.2017 permane privo di giustificazione e meritevole di tutela risarcitoria.
4.4. Il danno non patrimoniale
Risulta infine infondata, la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale in quanto genericamente formulata e priva di elementi probatori, anche solo indiziari;
a tal proposito, in particolare, non è sufficiente ex se l'eventuale integrazione di fattispecie di reato, dovendosi comunque allegare e dimostrare un pregiudizio sul piano strictu sensu economico ulteriore rispetto a quello già accertato, ovvero la lesione di ulteriori beni pagina 23 di 28 giuridici tutelati (ad es. immagine) concretamente subita dalla società ed eziologicamente riconducibile alla condotta illecita dell'amministrazione.
5. La quantificazione finale del danno complessivo
In definitiva, in ragione di quanto esposto, risultano provate, come eziologicamente riconducibili a condotta illecita di , sia la voce di danno di cui all'art. 2486 terzo CP_1 comma c.c. per l'importo di € 571.877, parametrato alla data della declaratoria fallimentare, ovvero al 17.5.2021, sia la voce di danno per indebiti rimborsi spese in relazione al periodo 2015-2017 per la somma di € 82.687,38, parametrata al 31.12.2017 ovvero data dell'azzeramento del patrimonio, sia, infine, la voce di danno per indebiti pagamenti nei confronti di terzi per l'importo di € 29.894,50, parametrata al 19.12.2017, ovvero al momento del pagamento.
Al fine di individuare il quantum effettivo ad oggi oggetto di risarcimento, le singole somme evidenziate devono essere oggetto di rivalutazione, unitamente a maturazione di interessi, in modo distinto, ciascuna a partire dalla data in cui il singolo danno sopra individuato è stato prodotto ed è stato calcolato, sulla base dell'istruttoria e della CTU,
(rispettivamente il 17.5.2021, il 31.12.2017 e il 19.12.2017 nell'ordine di esposizione) , fino al momento dell'attualità, in quanto oggetto di risarcimento e quindi costituenti debito di valore: a quest'ultimo proposito, come rilevato da giurisprudenza di Cassazione è necessario reintegrare pienamente “il valore del bene perduto (danno emergente) da un lato, ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto” (cfr. Cass. n. 1712 del 17.02.1995 n. 1712 e, successivamente, Cass.
21.06.2012 n. 10300; nonché Cass. 19.09.2005 n. 18445).
In ragione di quanto esposto, in termini monetari, all'esito delle operazioni di rivalutazione unitamente al calcolo di interessi, l'ammontare di danno conseguente all'illegittima prosecuzione dell'attività di impresa risulta pari a € 739.500,24, quello per indebita percezione di rimborsi spese e chilometrici è pari a € 110.547,65 e, infine, quello per indebiti pagamenti nei confronti di terzi pari a € 39.969,01.
pagina 24 di 28 In definitiva, in ragione di quanto esposto, l'importo oggetto di risarcimento a beneficio dell'attrice, e a carico del convenuto, , risulta quindi pari ad € 890.016,9 oltre CP_1 interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo
Si precisa ulteriormente che, stante il sequestro conservativo disposto con ordinanza del
18.8.2023 all'esito del giudizio r.g. 4903/2023 fino all'ammontare €185.000 su beni mobili, immobili, e crediti di , opera, per il citato ammontare di €185.000 la conversione CP_1 del citato sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c.
6. Le spese
Parte convenuta, soccombente, è obbligata a rifondere le spese sia della fase cautelare r.g.
4903/2023 sia della presente fase ordinaria di merito ex art. 91 c.p.c.
Si evidenzia, a riguardo, che è stata attestato dal giudice delegato, con decreto del
21.9.2023, che nel fallimento non sono presenti disponibilità economiche per le spese giudiziali, e, pertanto, ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 115/2002 “il fallimento si considera ammesso al patrocinio…” (cfr. doc. 29) ; tale ammissione rileva giuridicamente in via esclusiva per il giudizio ordinario e non già per la fase cautelare, esauritasi in fase antecedente (l'ordinanza era disposta in data 18.8.2023).
In ragione di quanto esposto, la condanna al rimborso delle spese per la fase cautelare, nei confronti del convenuto soccombente, , è disposta a beneficio del fallimento;
al CP_1 contrario, in relazione alla fase ordinaria di merito, viene disposto il pagamento a beneficio dello Stato.
I compensi della fase cautelare sono liquidati ex DM 55/2014(come modificato da DM
147/2022) per procedimenti cautelari di valore compreso tra €56000 e €260000 (valore effettivo considerando che il sequestro era disposto fino all'importo di €185000) applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, esclusa l'istruttoria , non svolta e minimo per la decisionale (limitata a una singola udienza di discussione), risultando quindi pari a €4339,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa , nonché spese di marca da bollo, contributo e spese esenti , come puntualmente allegate in nota e pari a
€1755,01 da rifondere interamente;
non dovuto invece il rimborso per le spese di viaggio.
pagina 25 di 28 In relazione alla fase ordinaria di merito, i compensi sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per procedimenti di valore compreso tra €520.000 e
€1.000.000 (valore effettivo considerando il valore di causa) applicando il parametro medio per ciascuna fase di giudizio risultando quindi pari a € 29.193,00, oltre spese generali al
15% iva e cpa;
è altresì dovuto l'importo di €3414,91 a titolo di spese;
non dovuto invece il rimborso per le spese di trasferta.
Malgrado la condanna sia disposta a beneficio dello Stato, non si applica alcuna riduzione al 50% nei confronti del soccombente;
come precisato ancora recentemente dalla giurisprudenza costituzionale “secondo la giurisprudenza di legittimità che si è consolidata dopo il 2018, il giudice civile non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo
Stato stesso al difensore del non abbiente.A tale interpretazione la Corte di cassazione civile è pervenuta, superando il precedente orientamento, per un triplice e convincente ordine di ragioni. Innanzitutto, in quanto «[n]on si vede […] perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti» (Cass., n. 22017 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 29688 del
2019). Inoltre, perché «il soccombente è tenuto per definizione a corrispondere l'importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l'importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 5 marzo 2020, n. 6120, e ancora n. 29688 del 2019). Infine, perché «la valutazione d'eventuale effetto
d'arricchimento dell'Erario non va effettuata in modo atomistico con riguardo alla singola lite, bensì va considerato come la questione – alla luce del parametro costituzionale portato [dall']art. 81 Cost. – sia da esaminare avendo […] riguardo al pubblico servizio – difesa assicurata ai non abbienti – reso dallo Stato» (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 agosto 2019, n. 21484).” (sic Corte Cost. 19.3.2024 n. 64)
pagina 26 di 28 Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto per l'intero, sono addebitate interamente a parte convenuta soccombente, obbligata al pagamento nei confronti dello
Stato.
A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza ha precisato che, nel processo in cui una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, stante la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002 a seguito della pronuncia Corte Cost.
1.10.2019 n. 217, con la conseguenza che il consulente non può più agire in giudizio per il loro recupero nei confronti della parte gravata delle spese processuali o della parte ammessa, ove non sia disposta la revoca del beneficio, perché, venuta meno la precedente disciplina della prenotazione a debito, non è più configurabile l'interesse ad agire. (in tal senso Cass. 10.09.2024, n.24331 che ha sottolineato “l'equiparazione - sotto tale profilo - della posizione di tutti coloro che abbiano prestato la propria attività professionale nel processo (avvocato, periti di parte o c.t.u.) non consente di differenziarne il trattamento, poiché attualmente anche gli onorari del c.t.u. sono direttamente anticipati dallo Stato, anziché prenotati a domanda.”).
L'art. 134 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, poi, che, qualora lo Stato non recuperi, ma la vittoria della causa o la composizione della lite abbia posto la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della medesima parte.
Anche con riferimento al compenso del c.t.u., non va applicata la riduzione al 50% - che va, invece, applicata nei confronti del c.t.u., non trattandosi di tariffa a vacazione come nel caso oggetto della sentenza n. 166-2022 della Corte Cost.- nei confronti del soccombente.
Il compenso del c.t.u. può essere già liquidato a carico dello Stato come da separato decreto e dimidiazione ai sensi di legge, avendo l'ausiliario già presentato domanda di liquidazione, mentre il compenso del difensore sarà liquidato a carico dello Stato con separato decreto previa apposita domanda di pagamento a carico dell'erario e dimidiazione ai sensi di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
pagina 27 di 28 assorbita, così dispone:
I) Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice
(24/2021 RG) (c.f. e, per l'effetto: Parte_1 P.IVA_1
a) condanna ( ) al pagamento di € 890.016,9 nei Controparte_1 C.F._1 confronti del in persona del curatore p.t., oltre interessi nella Parte_1 misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
b) dichiara la conversione del sequestro conservativo, già disposto con ordinanza all'esito del procedimento cautelare r.g. 4903/2023, in pignoramento;
II) condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 le spese di lite della fase cautelare, che si liquidano in € Parte_1
1755,01 per spese, € 4339 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.;
III) condanna altresì la parte convenuta al pagamento nei confronti Controparte_1 dell'Erario delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €3414,9 per spese,
€ 29.193 per compensi, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
IV) Pone definitivamente i costi della CTU, liquidati per l'intero in €16.300 con separato decreto del 2.7.2025, a carico di parte convenuta , e lo condanna al Controparte_1 pagamento nei confronti dell'Erario come da motivazione.
Così deciso in Venezia, 22 dicembre 2025
Il Giudice Estensore dott. Renato Cameli
La Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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