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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4219 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 11012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dr.ssa Silvia Governatori
dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11012 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
"rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 codice fiscale C.F. 1
,
LO AL in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 codice fiscale '
AN GG in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/12/2025):
"concludono come da accordo conciliativo raggiunto trasfuso nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc depositata in data 10.12.2025"; accordo come da memoria depositata il 10/12/2025: "Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1 e CP_1
trascritto nel registro degli atti del Comune di Certaldo (FI) con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge con esonero da responsabilità, alle seguenti condizioni:
1. disporre che RSona_1 resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e resti collocata in via prevalente con la madre;
CP_12. sia assegnata alla sig.ra la casa coniugale ubicata in Certaldo (FI) Via F. Turati n.
100 fino a quando vi abiterà stabilmente con la figlia Persona_1 la quale in ogni caso dovrà aver raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica;
3. sia disposto che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti;
4. sia posto a carico del sig. Parte_1 l'obbligo di corrispondere a CP_1 l'importo mensile di € 325,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal giorno 15 mese del mese di gennaio 2027 da versarsi automaticamente senza necessità di richiesta da parte della Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c della
Sig.ra CP_1 fino al raggiungimento sia della maggiore età sia dell'indipendenza economica della
RS figlia
5. sia disposto che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
6. si ponga a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia rinviando alle Linee Guida CNF anno 2017 per la loro regolamentazione. Sul punto si precisa che il sig. Parte_1 si obbliga al versamento nella misura ivi indicata nel
Protocollo CNF 2017 anche delle seguenti spese e con le seguenti specifiche università pubblica e/o conservatorio pubblico, conseguentemente autorizzandole sin da ora. L'eventuale conservatorio privato scelto sarà autorizzato, ma il Sig. Pt 1 comparteciperà al 50% alla spesa nei limiti di quanto avrebbe sostenuto presso un conservatorio pubblico. Condivisione al 50% anche di tutte le spese di vitto, trasporto e alloggio, cancelleria e/o comunque tutte le spese strumentali al per-corso di studi universitario e/o al conservatorio per una qualsiasi sede nei confini nazionali. Le spese per l'acquisizione della licenza di guida (nessuna esclusa compreso costo della “scuola guida” e relativi RS esami) di saranno poste a carico della sola sebbene siano autorizzate dal Sig. CP_1
Pt_1
7. Tutte le detrazioni e deduzioni fiscali per le suddette spese straordinarie compartecipate per la figlia RS nel loro importo complessivo del 100%, siano percepite interamente dalla Sig.ra CP_1
CP_1 non sussistendo i presupposti8. Non si preveda alcun assegno di divorzile per la sig.ra di legge
9. Spese e di lite compensate". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento del 1. Parte_1
matrimonio contratto con la quale si è costituita in giudizio nulla opponendoCP_1 alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015
n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che "la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita" nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile".
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dagli atti, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 2349, pubblicata il 26/07/2022 nel procedimento n. 5713/2021 RG (sentenza parziale sullo status).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (12/09/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in RS quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il 16/08/2008. RS In merito alla frequentazione della minore con il padre, non essendo mutata la situazione di fatto sussistente al momento della sentenza n. 3605/2024 pubblicata il 18.11.2024 definitoria del predetto giudizio, ossia il rifiuto della minore ad avere rapporti con il padre, il Collegio ritiene opportuno RS lasciare alla discrezionalità di data anche l'età di quest'ultima (compirà 18 anni ad agosto 2026), la decisione di sentire e incontrare il predetto, tramite accordi diretti tra loro, non essendo conforme all'interesse della minore né proficuo costringere la stessa a frequentarlo.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Certaldo (FI) in data 8/08/2008 da n. a SIENA (SI) 1'08/08/1965, e n. a EMPOLI (FI) Parte_1
, CP_1
,
1'08/08/1968, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERTALDO (FI) al n. 58, parte 1,
anno 2008;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Presidente dr.ssa Silvia Governatori
dr.ssa Ilaria Benincasa giudice dr.ssa Carolina Dini giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 11012 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
"rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 codice fiscale C.F. 1
,
LO AL in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 codice fiscale '
AN GG in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 16/12/2025):
"concludono come da accordo conciliativo raggiunto trasfuso nella memoria ex art. 473 bis 17 cpc depositata in data 10.12.2025"; accordo come da memoria depositata il 10/12/2025: "Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1 e CP_1
trascritto nel registro degli atti del Comune di Certaldo (FI) con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge con esonero da responsabilità, alle seguenti condizioni:
1. disporre che RSona_1 resti affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e resti collocata in via prevalente con la madre;
CP_12. sia assegnata alla sig.ra la casa coniugale ubicata in Certaldo (FI) Via F. Turati n.
100 fino a quando vi abiterà stabilmente con la figlia Persona_1 la quale in ogni caso dovrà aver raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica;
3. sia disposto che padre e figlia si incontrino tramite accordi diretti;
4. sia posto a carico del sig. Parte_1 l'obbligo di corrispondere a CP_1 l'importo mensile di € 325,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a decorrere dal giorno 15 mese del mese di gennaio 2027 da versarsi automaticamente senza necessità di richiesta da parte della Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versare entro il 10 di ogni mese sul c/c della
Sig.ra CP_1 fino al raggiungimento sia della maggiore età sia dell'indipendenza economica della
RS figlia
5. sia disposto che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla madre;
6. si ponga a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia rinviando alle Linee Guida CNF anno 2017 per la loro regolamentazione. Sul punto si precisa che il sig. Parte_1 si obbliga al versamento nella misura ivi indicata nel
Protocollo CNF 2017 anche delle seguenti spese e con le seguenti specifiche università pubblica e/o conservatorio pubblico, conseguentemente autorizzandole sin da ora. L'eventuale conservatorio privato scelto sarà autorizzato, ma il Sig. Pt 1 comparteciperà al 50% alla spesa nei limiti di quanto avrebbe sostenuto presso un conservatorio pubblico. Condivisione al 50% anche di tutte le spese di vitto, trasporto e alloggio, cancelleria e/o comunque tutte le spese strumentali al per-corso di studi universitario e/o al conservatorio per una qualsiasi sede nei confini nazionali. Le spese per l'acquisizione della licenza di guida (nessuna esclusa compreso costo della “scuola guida” e relativi RS esami) di saranno poste a carico della sola sebbene siano autorizzate dal Sig. CP_1
Pt_1
7. Tutte le detrazioni e deduzioni fiscali per le suddette spese straordinarie compartecipate per la figlia RS nel loro importo complessivo del 100%, siano percepite interamente dalla Sig.ra CP_1
CP_1 non sussistendo i presupposti8. Non si preveda alcun assegno di divorzile per la sig.ra di legge
9. Spese e di lite compensate". RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo scioglimento del 1. Parte_1
matrimonio contratto con la quale si è costituita in giudizio nulla opponendoCP_1 alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015
n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che "la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita" nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente "da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile".
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dagli atti, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione tra i coniugi con sentenza n. 2349, pubblicata il 26/07/2022 nel procedimento n. 5713/2021 RG (sentenza parziale sullo status).
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (12/09/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
3. Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in RS quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il 16/08/2008. RS In merito alla frequentazione della minore con il padre, non essendo mutata la situazione di fatto sussistente al momento della sentenza n. 3605/2024 pubblicata il 18.11.2024 definitoria del predetto giudizio, ossia il rifiuto della minore ad avere rapporti con il padre, il Collegio ritiene opportuno RS lasciare alla discrezionalità di data anche l'età di quest'ultima (compirà 18 anni ad agosto 2026), la decisione di sentire e incontrare il predetto, tramite accordi diretti tra loro, non essendo conforme all'interesse della minore né proficuo costringere la stessa a frequentarlo.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
4. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Certaldo (FI) in data 8/08/2008 da n. a SIENA (SI) 1'08/08/1965, e n. a EMPOLI (FI) Parte_1
, CP_1
,
1'08/08/1968, iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERTALDO (FI) al n. 58, parte 1,
anno 2008;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge 1.12.1970 n.
898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.