TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 09.55, innanzi al dott. AL EL, sono comparsi: per , l'Avv. ANTONIO DE LUCA, sostituito dall'Avv. Francesca Parte_1
AN per , nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa. Parte appellante precisa le conclusioni come da atto di appello.
Ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. la causa viene fatta oggetto di discussione orale e, all'esito, il Giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportata.
Il Giudice
AL EL N. R.G. 1830/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AL EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via A. Moscatelli, n. 6/B, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio De Luca e dell'Abogado Giuseppe Ammirante, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. Parte_1
93 del 21.02.2022, con la quale è stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di Prot. n. M IT PR CP_1
RMUTG 00533045, emessa in relazione al Verbale n. 187578533 dei Carabinieri del Comando Tenenza Guidonia Montecelio, per l'applicazione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
In particolare, la sentenza appellata ha riscontrato l'assenza di prova della tempestiva proposizione da parte dell'opponente del ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di avverso il verbale di contestazione notificato, nel termine di sessanta CP_1 giorni previsto dall'art. 203 C.d.S. Ciò posto, ha proposto appello avverso la richiamata sentenza per i Parte_1 seguenti motivi:
- Erronea valutazione dei documenti allegati ed erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 155 c.p.c. e 203 C.d.S., non avendo la sentenza appellata, a fronte della notifica all'opponente del verbale di contestazione in data 13.11.2019, rilevato la sussistenza della prova della notifica del ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di in data 13.01.2020, con CP_1 conseguente rispetto del termine di sessanta giorni normativamente previsto, in considerazione del carattere festivo del sessantesimo giorno;
- Omessa valutazione della sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021, che, su ricorso del condebitore solidale ha CP_2 annullato il medesimo verbale di contestazione e la successiva ordinanza ingiunzione, con conseguente sussistenza di ragioni di accoglimento nel merito dell'opposizione spiegata.
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con annullamento del verbale di contestazione e ordinanza ingiunzione opposti e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo nei confronti della Prefettura di CP_1 la stessa non si è costituita nel presente giudizio, risultando conseguentemente contumace.
All'udienza del 11.06.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
Nel merito, l'appello proposto deve essere rigettato, sia pure a fronte della modifica della motivazione della sentenza appellata, come di seguito indicato.
Circa la tempestività del ricorso proposto dall'opponente al Prefetto della Provincia di avverso il verbale di contestazione, risulta meritevole di condivisione quanto CP_1 dedotto dall'appellante in punto di applicabilità del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. per cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nel caso di specie, dall'esame dell'allegato fascicolo di parte di primo grado, risulta che il verbale di contestazione è stato notificato all'opponente in data 13.11.2019, mentre l'opponente ha notificato il ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di in CP_1 data 13.01.2020. Considerando che il sessantesimo giorno del termine indicato cadeva in data 12.01.2020 e che si trattava del giorno della domenica, deve ritenersi tempestivo il ricorso proposto dall'opponente. Nel merito, l'appellante ha evidenziato l'omessa valutazione della Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021, che, su ricorso depositato dal condebitore solidale ha annullato il medesimo verbale di contestazione e la CP_2 successiva ordinanza ingiunzione, oggetto del presente giudizio. Diversamente da quanto presupposto dall'appellante, occorre evidenziare che l'annullamento degli atti alla base di sanzione amministrativa irrogata al condebitore solidale non risulta automaticamente suscettibile di produrre effetti nei confronti di condebitore solidale diverso. A tal riguardo, è stato evidenziato che “se all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche e soprattutto uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia;
e non dipendendo da quella principale, non si estingue con questa” (Cass. Sez. Un. 22.09.2017, n. 22082). Nel caso di specie, la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021 ha disposto l'annullamento del verbale di contestazione e della seguente ordinanza ingiunzione in relazione al giudizio di opposizione incardinato dal condebitore solidale facendo riferimento alla mancata prova degli elementi costitutivi CP_2 dell'illecito amministrativo contestato a tale opponente da parte dell'amministrazione opposta. Pertanto, il disposto annullamento di tali atti deve intendersi come circoscritto alla posizione del condebitore solidale né nella motivazione della CP_2 pronuncia risulta l'accertamento di elementi di illegittimità del verbale di contestazione e della seguente ordinanza ingiunzione, tali da ripercuotersi sul rapporto con il condebitore solidale . Parte_1
Di conseguenza, non potendo riscontrarsi un automatico effetto estintivo della sanzione amministrativa in favore del condebitore solidale, il richiamo all'indicata pronuncia risulta isolatamente inidoneo a determinare la fondatezza dell'opposizione spiegata.
Inoltre, devono ritenersi rinunciate le ulteriori prospettazioni articolate in primo grado da , non riproposte nel presente grado di appello. Parte_1
Infatti, “le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass. 21.03.2019, n. 7940, conf. Cass. 01.06.2023, n. 15529, Cass. 01.12.2023, n. 33649).
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere dunque rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Nulla deve essere disposto in punto di regolazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte appellata.
Infine, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, n. 93 del 21.02.2022;
- Nulla sulle spese di lite;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato dalla legge.
Tivoli, 11.06.2025
Il Giudice AL EL
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 11 giugno 2025 alle ore 09.55, innanzi al dott. AL EL, sono comparsi: per , l'Avv. ANTONIO DE LUCA, sostituito dall'Avv. Francesca Parte_1
AN per , nessuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa. Parte appellante precisa le conclusioni come da atto di appello.
Ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c. la causa viene fatta oggetto di discussione orale e, all'esito, il Giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportata.
Il Giudice
AL EL N. R.G. 1830/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AL EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via A. Moscatelli, n. 6/B, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Antonio De Luca e dell'Abogado Giuseppe Ammirante, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di citazione APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 11.06.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. Parte_1
93 del 21.02.2022, con la quale è stata respinta l'opposizione dal medesimo proposta avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto della Provincia di Prot. n. M IT PR CP_1
RMUTG 00533045, emessa in relazione al Verbale n. 187578533 dei Carabinieri del Comando Tenenza Guidonia Montecelio, per l'applicazione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
In particolare, la sentenza appellata ha riscontrato l'assenza di prova della tempestiva proposizione da parte dell'opponente del ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di avverso il verbale di contestazione notificato, nel termine di sessanta CP_1 giorni previsto dall'art. 203 C.d.S. Ciò posto, ha proposto appello avverso la richiamata sentenza per i Parte_1 seguenti motivi:
- Erronea valutazione dei documenti allegati ed erronea applicazione della disciplina di cui agli artt. 155 c.p.c. e 203 C.d.S., non avendo la sentenza appellata, a fronte della notifica all'opponente del verbale di contestazione in data 13.11.2019, rilevato la sussistenza della prova della notifica del ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di in data 13.01.2020, con CP_1 conseguente rispetto del termine di sessanta giorni normativamente previsto, in considerazione del carattere festivo del sessantesimo giorno;
- Omessa valutazione della sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021, che, su ricorso del condebitore solidale ha CP_2 annullato il medesimo verbale di contestazione e la successiva ordinanza ingiunzione, con conseguente sussistenza di ragioni di accoglimento nel merito dell'opposizione spiegata.
Conseguentemente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con annullamento del verbale di contestazione e ordinanza ingiunzione opposti e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante rituale notifica dell'atto introduttivo nei confronti della Prefettura di CP_1 la stessa non si è costituita nel presente giudizio, risultando conseguentemente contumace.
All'udienza del 11.06.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
Nel merito, l'appello proposto deve essere rigettato, sia pure a fronte della modifica della motivazione della sentenza appellata, come di seguito indicato.
Circa la tempestività del ricorso proposto dall'opponente al Prefetto della Provincia di avverso il verbale di contestazione, risulta meritevole di condivisione quanto CP_1 dedotto dall'appellante in punto di applicabilità del disposto di cui all'art. 155 c.p.c. per cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Nel caso di specie, dall'esame dell'allegato fascicolo di parte di primo grado, risulta che il verbale di contestazione è stato notificato all'opponente in data 13.11.2019, mentre l'opponente ha notificato il ricorso in opposizione al Prefetto della Provincia di in CP_1 data 13.01.2020. Considerando che il sessantesimo giorno del termine indicato cadeva in data 12.01.2020 e che si trattava del giorno della domenica, deve ritenersi tempestivo il ricorso proposto dall'opponente. Nel merito, l'appellante ha evidenziato l'omessa valutazione della Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021, che, su ricorso depositato dal condebitore solidale ha annullato il medesimo verbale di contestazione e la CP_2 successiva ordinanza ingiunzione, oggetto del presente giudizio. Diversamente da quanto presupposto dall'appellante, occorre evidenziare che l'annullamento degli atti alla base di sanzione amministrativa irrogata al condebitore solidale non risulta automaticamente suscettibile di produrre effetti nei confronti di condebitore solidale diverso. A tal riguardo, è stato evidenziato che “se all'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche e soprattutto uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, l'obbligazione del corresponsabile solidale possiede una propria indubbia autonomia;
e non dipendendo da quella principale, non si estingue con questa” (Cass. Sez. Un. 22.09.2017, n. 22082). Nel caso di specie, la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 804 del 26.11.2021 ha disposto l'annullamento del verbale di contestazione e della seguente ordinanza ingiunzione in relazione al giudizio di opposizione incardinato dal condebitore solidale facendo riferimento alla mancata prova degli elementi costitutivi CP_2 dell'illecito amministrativo contestato a tale opponente da parte dell'amministrazione opposta. Pertanto, il disposto annullamento di tali atti deve intendersi come circoscritto alla posizione del condebitore solidale né nella motivazione della CP_2 pronuncia risulta l'accertamento di elementi di illegittimità del verbale di contestazione e della seguente ordinanza ingiunzione, tali da ripercuotersi sul rapporto con il condebitore solidale . Parte_1
Di conseguenza, non potendo riscontrarsi un automatico effetto estintivo della sanzione amministrativa in favore del condebitore solidale, il richiamo all'indicata pronuncia risulta isolatamente inidoneo a determinare la fondatezza dell'opposizione spiegata.
Inoltre, devono ritenersi rinunciate le ulteriori prospettazioni articolate in primo grado da , non riproposte nel presente grado di appello. Parte_1
Infatti, “le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado” (Cass. 21.03.2019, n. 7940, conf. Cass. 01.06.2023, n. 15529, Cass. 01.12.2023, n. 33649).
Alla luce di quanto indicato, l'appello deve essere dunque rigettato, con conferma della sentenza appellata.
Nulla deve essere disposto in punto di regolazione delle spese di lite, stante la contumacia di parte appellata.
Infine, deve essere dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (cfr. Cass. 14.03.2014, n. 5955).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli, n. 93 del 21.02.2022;
- Nulla sulle spese di lite;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato dalla legge.
Tivoli, 11.06.2025
Il Giudice AL EL