Art. 28.
Il Comitato provinciale:
1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;
2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;
3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;
4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.
Il Comitato provinciale:
1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;
2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attivita' da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;
3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;
4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.