Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Addì _____________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona Rilasciata spedizione in forma del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 1855 esecutiva all'Avv.
R.G.L. 2024, promossa ______________________
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Per ___________________ Parte_1
, giusta procura in atti, ed elettivamente
Controparte_1
domiciliato presso lo studio di questi, sito in Palermo, Via
NOTARBARTOLO 20;
Ricorrente
C O N T R O Il Cancelliere
, rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in Palermo, Via Mariano Stabile n° 142;
Resistente
avente per OGGETTO: RICONOSCIMENTO STATUS DI VITTIMA DEL
DOVERE.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del
26/03/2025, ha emesso SENTENZA, avente il seguente DISPOSITIVO e contenente l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
1
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/02/2024, , premesso di aver Parte_1
prestato servizio, in qualità di guardia di pubblica sicurezza, dal 29/12/1963
all'1/03/1964 presso il 1° Reparto Celere di Roma, dove aveva svolto servizio di ordine pubblico, essendo comandato ad intervenire in via continuativa in situazioni caratterizzate da forti tensioni politiche, sociali ed emotive spesso in prima linea, e successivamente dall'1/03/1964 presso il Servizio antiterrorismo del
Gruppo Guardie di P.S. di Bolzano, ove veniva impiegato per attività operative e antiterroristiche ininterrottamente in lunghi e faticosi turni di guardia, in pattugliamenti appiedati nelle montagne circostanti anche nelle ore notturne
(quasi 30°gradi sotto lo zero), in pericolosi appostamenti, spesso eseguiti per ore in luoghi angusti, stretti e privi del necessario ricircolo d'aria in condizioni climatiche e ambientali proibitive e con temperature abbondantemente sotto lo zero, neve,
nebbia, umidità, che non gli consentivano il pieno recupero psicofisico in un clima di straordinario stress emotivo per l'incombente rischio della propria vita,
considerati i numerosi atti dinamitardi che avevano già causato il ferimento e la morte di diversi militari e appartenenti alle forze dell'ordine, nonché dal
29/03/1965 presso il 15° Reparto Mobile di Peschiera del Garda ed infine presso la
Compagnia Polizia Giudiziaria di Milano ove veniva impegnato in attività contro la criminalità organizzata, sotto la direzione investigativa del commissario Per_1
prima a Milano e poi, nel 1966, a Torino, dedusse di essere stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, in quanto affetto da “ disforia “, per la quale era stata riconosciuta con sentenza della Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale di Roma, n° 59117 del 3/03/1986 la dipendenza da causa di servizio ed era stata
2 liquidata, a vita, la pensione privilegiata e di aver proposto istanza in data 18/06/2014
per ottenere i benefici spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o in subordine alle vittime del dovere o equiparati.
Lamentò che con decreto prot. 559/C/72742/SG del 23-09-2015 del Direttore Generale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tale ultima domanda era stata respinta,
dolendosi dell'illegittimità di tale provvedimento, atteso che la attività di servizio svolta, nei periodi prima indicati rientrava, a suo dire, pienamente tra quelle che davano luogo al riconoscimento dei benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle vittime del dovere o equiparati e che l'invalidità
permanente riconducibile causalmente al servizio prestato consentiva, a suo dire,
il riconoscimento di tali provvidenze.
Chiese, pertanto, il riconoscimento dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata ovvero di vittima del dovere o soggetto equiparato, con diritto all'attribuzione di tutti i benefici di legge, economici e non, e anche di natura previdenziale,
assitenziale e fiscale, previsti per le vittime del terrorismo e/o della criminalità organizzata, e/o quelli riservati alle vittime del dovere o ai soggetti equiparati, previsti dalle leggi in materia,
(ivi compreso esenzione dai ticket sanitari, assistenza psicologica a carico dello Stato, esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché esenzione di ogni tipo di imposta sulle indennità erogate, etc. rif. doc.29), dalla data di maturazione del diritto e con applicazione dell'eventuale prescrizione prevista dalla normativa in materia e sino all'effettivo soddisfo, con perequazione automatica (anche ai sensi dell'art. 11 D.L.vo n.503/1992 e successive modificazioni) interessi e rivalutazione monetaria,
nonché la condanna del ad inserire il sig. Parte_2 Parte_1
nell'elenco tenuto dal ex art. 3 comma 3 d.P.R. n. 243/2006 ai fini Parte_2
dell'erogazione dei connessi benefici, anche economici, assistenziali e previdenziali, dovuti nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto dell'invalidità complessiva accertata ed al pagamento di tutti i benefici di legge, economici e non, previsti per le vittime del terrorismo e/o della criminalità organizzata, e/o quelli riservati alle vittime del dovere o ai soggetti equiparati
(rif. note del richiamate in parte motiva ed allegate doc.29) ed in Parte_2
particolare: la speciale elargizione pari ad € 2.000,00 per ogni punto di percentuale di
3 invalidità riconosciuto, per un totale pari ad € 200.000,00, atteso che l'invalidità totale sia pari al 100%, o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria;
l'assegno vitalizio pari ad €500,00 mensili e lo speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00 mensili, determinandone la decorrenza massima secondo legge e con applicazione dell'eventuale prescrizione prevista dalle leggi in materia e fino all'effettivo soddisfo o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre perequazione, interessi legali e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali
(15%), CPA ed IVA se dovuta come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il , ritualmente costituitosi con memoria difensiva, contestava la Parte_2
sussistenza dei presupposti di fatto per l'attribuzione dei benefici, rilevando che la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non era sufficiente per l'attribuzione dello status di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata o di vittima del dovere.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Respinte, con ordinanza del 19/11/2024, le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 26/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, all'esito del quale veniva posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va premesso che la pronuncia della Corte dei Conti n° 59117/1986 costituisce res iudicata in ordine alla dipendenza, quantomeno sotto il profilo concausale, della
“disforia” da cui era affetto il da fatti di servizio, ai fini del riconoscimento Parte_1
dell'indennità una volta tanto, ma non preclude una rivalutazione dei medesimi fatti in relazione al riconoscimento di uno status, come quello di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata o di vittima del dovere o equiparata, i cui presupposti sono ontologicamente differenti.
Ai sensi dell'art. 1 L. n° 302/90, si definisce vittima del terrorismo o della criminalità organizzata:
4 “ chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale…”
Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità
gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
5 La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza della Sezione Lavoro n° 34299/2024
ha affermato che ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1,
comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è
scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Il Supremo Collegio ha così argomentato: Ciò posto, si è già visto che l'art. 1,
comma 563, L. n. 266/2005, nel dettare la definizione di "vittime del dovere", assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai "soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466", vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che "per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente".
Sennonché, l'art. 1, L. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate "in conseguenza di eventi... dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso"; e in presenza di un tale disposto normativo,
l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli "eventi verificatisi... in operazioni di soccorso", di cui all'art. 1, comma 563,
lett. d), L. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che - come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del
2021 - il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio:
diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e "gli altri dipendenti pubblici" verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, L. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1,
Cost.
6 Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005:
è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività.
Reputa, poi, il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di
Cass. n. 2664 del 2024: fermo restando che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite di questa
Corte (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il tratto differenziale della previsione di cui all'art. 1, comma 563, L. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma
564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose,
ossia - come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. - connotate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti,
senza che sia richiesta la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch'è tipico di quelle attività.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame devono essere analizzate in punto di fatto le modalità di prestazione del servizio, nei cinque periodi in cui si è articolata la breve carriera del ricorrente, come risultanti dalle relazioni dei Comandanti di reparto, prodotte dal medesimo e dalla difesa erariale.
Primo periodo ( dal 29/12/1963 al 1/03/1964) – appena due mesi presso il primo reparto celere di Roma.
Non vi è agli atti alcuna prova in ordine ad eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico dell'attività di tutela dell'ordine pubblico.
Non vi sono in atti rapporti informativi dei Comandanti di Reparto, in ordine a tale periodo.
Il foglio matricolare prodotto non offre alcun elemento in ordine alla descrizione del servizio prestato.
Secondo periodo ( dal 2/03/1964 al 29/03/1965) - Gruppo Bolzano Forze di Polizia Alto
Adige.
7 Così si esprime il rapporto informativo del Capitano Comandante della 1^ Compagnia
del reparto Forze di Polizia Alto Adige : Il ha svolto servizi di istituto e di piantone Parte_1
interno alla caserma, ha partecipato a pochi posti di blocco sulle strade provinciali e a qualche servizio di squadriglia nella conca di Bolzano.
Terzo Periodo ( dal 30/03/1965 al 23/09/1965) – Reparto Mobile di Peschiera del Garda;
“In tale periodo ha frequentato il corso propedeutico per le guardie destinate ai servizi di P.G. ed è
stato impiegato anche in funzione di piantone al Corpo di guardia e alle camerate, in servizi di ordine pubblico anche fuori sede (10 in occasione di incontri di calcio, eventi, scioperi). Le
condizioni ambientali e climatiche erano buone. Qualche disagio nei servizi di O.P. fuori sede “.
Quarto Periodo ( dal 23/09/1965 al 5/7/1966) presso la Compagnia P.D. distaccata a
Milano per la frequenza del 7° corso di Polizia Giudiziaria. In tale occasione il ha Parte_1
disimpegnato i normali servizi interni di qualche servizio di O.P. ed ha svolto Pt_3
l'addestramento ginnico-militare.
Quinto periodo ( dal 6/07/1966 al 1° Novembre 1967 e dal 2/11/1967 al 13/01/1969);
“Il è stato in forza al Raggruppamento Guardie di P.S. di Torino ed impiegato in servizi Parte_1
di Squadra Mobile (pattuglie, pattuglioni, appostamenti, pedinamenti). I suddetti servizi sono stati disimpegnati in ore diurne e notturne, con ogni condizione di tempo e non di rado in condizione di pericolosità. E' stato sottoposto ad irregolarità dietetiche e di riposo, disagi e strapazzi fisici, nonché
ad effettiva tensione nervosa ed emotiva (rapporto del 19/11/1968) “.
Tali circostanze sono sostanzialmente confermate dalle relazioni del 2/04/1979 e 7/04/1979,
che aggiungono che il ricorrente veniva impiegato in servizi collettivi di ordine pubblico,
ha preso parte ad alcuni servizi di posti di blocco effettuati all'estrema o subito dopo alla periferia della città ed affermano che è indubbio che, data la natura dei servizi svolti e per motivi contingenti e ambientali, sia stato sottoposto a disagi e strapazzi fisici, ad irregolarità dietetiche e di riposo, ad intense e prolungate esposizioni perfrigeranti,
nonché ad effettivi stress emotivi e di varia natura.
Dal 2/11/1967 al Luglio 1968, addetto ai servizi d'istituto, ha disimpegnato turni di pattuglia e pattuglioni appiedati, ciclomontati e automomontati, nonché servizi di vigilanza ad obiettivi importanti della sede.
Ha preso parte, inoltre, ai servizi di ordine pubblico disposti in occasione di agitazioni sindacali, scioperi, comizi, manifestazioni di piazza, eventi vari.
8 Per quanto riguarda i turni, pur non esistendo più documentazione in atti, essi venivano disposti in 6 ore di servizio e 12 ore di riposo e venivano disimpegnati sia di giorno che di notte, in condizioni climatiche avverse e variabili, per cui i militari presenti venivano sottoposti a gravosi disagi, strapazzi, lunghe perfrigerazioni e ad irregolarità dietetiche e di riposo.
Dal luglio 1968 all'11/01/1969 il è stato assente per malattia . Parte_1
Tali elementi di fatto, così come riferiti dai Comandanti di Reparto, hanno consentito di rilevare l'espletamento da parte del dei tipici servizi di Polizia nelle ordinarie Parte_1
condizioni in cui essi si svolgono, per loro stessa natura, e quindi con l'esposizione ad una certa quota di tensione emotiva, di pericolosità, insita nelle funzioni esercitate, a situazioni climatiche variabili, ad irregolarità dietetiche e di riposo.
Si tratta, tuttavia, di condizioni operative pressocchè normali per gli operatori di polizia,
mentre non sono emersi elementi che consentano di affermare, con apprezzabile grado di verosimiglianza, che l'infermità, da cui il è affetto, sia derivata da eventi che Parte_1
costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato che è tipico di quelle attività indicate al cit. co. 563.
Non è infatti sufficiente che il clima generale di quegli anni, in alcune delle sedi in cui il ha prestato servizio, fosse caratterizzato da tensioni politiche o sociali o dal Parte_1
verificarsi di attentati terroristici, in difetto di allegazione di eventi specifici, in cui il medesimo sia stato personalmente coinvolto nello svolgimento del servizio, che costituiscano la concreta manifestazione del rischio qualificato, derivante dalle attività di cui al co. 563 cit.
Parimenti non sono emersi, dalla ricostruzione fattuale, elementi che consentano di affermare, con apprezzabile grado di verosimiglianza, che si siano realizzate delle condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, rientranti nel successivo co. 564.
Argomentare diversamente, infatti, determinerebbe in modo ingiustificato l'estensione generalizzata a tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, che abbiano contratto un'infermità per causa di servizio, dei benefici previsti per le vittime del dovere o equiparati.
9 Alla luce di cio', pur essendo la patologia contratta dal ricorrente eziologicamente riconducibile a causa di servizio, come sancito dalla giurisdizione contabile, tuttavia difetta quel “ quid pluris”, che è richiesto affinchè il medesimo possa qualificarsi “ vittima del dovere o soggetto equiparato”, essendo altresì evidente la non ascrivibilità alla categoria ancor più ristretta di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata.
La domanda va, pertanto, respinta.
Avuto riguardo alla natura della questione trattata ed alla circostanza che la dipendenza della infermità da causa di servizio abbia potuto ingenerare l'erronea convinzione della sussistenza dello status di vittima del dovere o equiparata, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 24/04/2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
10