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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1341 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
Parte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Amalia Cotti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
US TT, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, previa ogni opportuna declaratoria, contrariis rejectis:
Nel merito: previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
1 1) accertare e dichiarare prescritto il diritto di alla riscossione CP_1 dell'importo di € 14.141,55 di cui alla fattura n. 2014000500155098 del
31.12.2014 ed al successivo atto di ingiunzione n. 198/2018 del 11.01.2018;
2) accertare e dichiarare non dovute, per tutte le ragioni sopra indicate, le somme richieste per partite pregresse “Conguaglio anni 2005-2001” di cui alla fattura ed all'ingiunzione allegate al presente giudizio e per l'effetto dichiarare inesistenti e\o nulle e\o annullabili ed illegittime la fattura ed il successivo atto di ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad accessori di legge”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis: nel merito:
a) in via principale, rigettare le avverse pretese e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento 198/2018;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un minor credito vantato da rispetto a quello ingiunto, CP_1 previa eventuale revoca dell'ingiunzione, condannare l'odierna opponente al pagamento in favore di della somma dovuta nella misura che risulterà di CP_1 giustizia;
c) con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12 febbraio 2018, la
[...] ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla ingiunzione fiscale n.
198/2018, emessa l'11 gennaio 2018 e notificata il 26 gennaio 2018, per il pagamento della somma di Euro 14.141,55, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso non domestico ubicata presso la casa provinciale in Cagliari, via dei
Falconi n. 10, in base a un'unica fattura, emessa per partite pregresse relative agli anni 2005/2011, deducendo l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, l'illegittimità della delibera del
2 Commissario della Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18/2014 per carenza di potere e per violazione del Pt_1 principio di irretroattività e l'illegittimità della sottostante fattura per mancata previsione dei conguagli in riferimento a tutte le annualità, per prescrizione del credito e per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede e chiedendo, pertanto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, dichiararsi prescritta o, comunque, non dovuta la somma ingiunta e annullarsi l'ingiunzione.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna al pagamento della diversa somma dovuta.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, il Giudice si
è riservato e, con ordinanza del 22 ottobre 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce inesistenza, nullità o annullabilità della delibera del Commissario della Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18/2014, in quanto viziata da difetto Pt_1 assoluto di attribuzione, essendo stata emanata in carenza di potere: dopo la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, con la L. n. 191 del 2009, le regioni dovevano istituire i nuovi enti di regolazione, entro un anno, termine poi prorogato al 31 dicembre 2012, ma la Regione Sardegna non lo rispettava, creando la figura del commissario straordinario, con la L.R. n. 3 del 2013, e conservandola fino all'istituzione del servizio idrico integrato, con la L.R. n. 4 del
2015; illegittimità che si riverberava sull'atto di ingiunzione.
1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 11 delle preleggi,
3 avendo la suddetta delibera carattere retroattivo.
1.3. Col terzo motivo, si deduce illegittimità della richiesta di pagamento di annualità non previste, in quanto la delibera in questione approvava la rettifica delle sole fatture emesse negli anni dal 2010 al 2012, mentre il gestore domandava i conguagli anche per gli anni dal 2005 al 2009.
1.4. Col quarto motivo, si deduce prescrizione, ex art. 2948 cod. civ., del diritto alla riscossione del presunto credito.
1.5. Col quinto motivo, si deduce violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, lamentando il cumulativo riferimento ai conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005/2011, sia perché le condizioni ed i prezzi di fornitura non potevano essere modificati retroattivamente sia perché le informazioni erano talmente generiche da non consentire all'utente di comprendere il calcolo;
in particolare, si mette in evidenza il richiamo del principio di trasparenza nell'art. 31 dell'allegato A della delibera AEEGSI n.
643/2013 ed il contrasto della fattura con tale disposizione, nella parte in cui si indicavano sommariamente ben 7 anni, senza un conteggio analitico delle singole annualità.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Con l'art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 42 del 2010, si prevedeva che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, erano soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed ogni atto compiuto da esse era da considerarsi nullo;
nello stesso termine, le regioni dovevano attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine veniva prorogato fino al 31 dicembre
2012 dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2012. La L.R. n. 3 del 2013, all'art. 1, prevedeva che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Pt_1 sarebbero state esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore
4 della suddetta legge e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione. Il termine veniva prorogato dapprima dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 11 del 2013 e successivamente sino al 31 dicembre
2014 dall'art. 1 L.R. n. 5 del 2014. Nelle disposizioni nazionali succedutesi durante il periodo transitorio non era contenuta alcuna sanzione per il caso in cui le leggi regionali di riordino del servizio idrico integrato non intervenissero nel termine stabilito, ma solo il divieto dello svolgimento di ulteriore attività da parte delle soppresse Autorità d'ambito territoriale. L'eventuale introduzione di un termine di decadenza dal potere di disciplinare la materia con legge regionale, del resto, non sarebbe stato conforme alla garanzia di continuità dell'esercizio delle funzioni stesse, impedendo di attribuire ad un altro organo le funzioni di organizzazione e regolazione del settore, ed avrebbe comportato un vuoto, normativo ed amministrativo, del tutto irragionevole all'interno della competenza legislativa concorrente, per cui le norme statali dovevano cedere il passo a quelle regionali, ma non precludevano il tardivo esercizio della potestà legislativa regionale.
2.2. Nella specie, la delibera n. 18/2014, intorno a cui è sorta contestazione, risulta legittimamente adottata il 26 giugno 2014, da parte del Commissario della
Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della ossia da un organo investito del potere regolatorio ed ancora in carica Pt_1 alla data di assunzione del provvedimento.
3. Il terzo motivo, che segue in ordine logico, è manifestamente infondato: infatti, avuto riguardo al senso che risulta dal complesso del provvedimento, è chiaro che la delibera commissariale, nel riconoscere al gestore del servizio idrico integrato i conguagli relativi alle partite anteriori all'anno 2012, non limitava la quantificazione alla somma risultante dalla rettifica di fatture emesse negli anni dal 2010 al 2012, la quale si era resa necessaria per prendere atto di sopravvenienze passive iscritte nei bilanci del gestore per le stesse annualità, ma liquidava il credito in una somma totale ben più elevata, risultante dalla sommatoria di una serie di voci, ivi compreso un valore iniziale di segno negativo
5 per le partite registrate fino all'anno 2010, legittimando il recupero anche per gli anni dal 2005 al 2009.
4. Il secondo motivo è infondato.
4.1. In tema di servizio idrico integrato, le partite pregresse o conguagli regolatori, previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, allegato A, art. 31, con cui è stato approvato il metodo tariffario idrico, sono i conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità stessa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, non considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie e quantificati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito. Precisamente, i conguagli costituiscono una componente tariffaria rappresentativa della differenza tra i costi e i ricavi sino al 2011, per un ammontare commisurato ai consumi di ciascun utente nel 2012. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con recente pronuncia, a composizione del contrasto sulla legittimità del recupero dei costi attraverso i conguagli per le partite pregresse, poiché la disposizione non ha portata retroattiva, i conguagli che il gestore può richiedere ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel D.M. 1° agosto 1996, con cui è stato istituito il metodo tariffario normalizzato. A tale affermazione di principio ne sono state aggiunte altre in motivazione, di non minore importanza. Anzitutto, si è chiarito che, ove sorga controversia, spetta al giudice di merito accertare che gli importi quantificati dall' siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente Parte_2 nella vigenza del metodo tariffario normalizzato. È escluso, inoltre, che i conguagli debbano ricomprendere i soli costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione. La somma richiesta all'utente, invece, deve trovare giustificazione nei criteri tariffari previsti dal D.M. 1° agosto 1996, giacché a dar ragione dei conguagli sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata (Cass. sez. un.
n. 23858 del 2025).
6 4.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio è in contestazione relativamente alla fattura del 31 dicembre 2014, emessa a titolo di conguagli per partite pregresse, in relazione agli anni 2005/2011.
4.3. Per quanto precede in diritto, non può essere accolta la questione attinente alla denunciata retroattività degli atti amministrativi sopravvenuti con effetti eterointegrativi del contratto di utenza, né in relazione al provvedimento regolatorio dell'Autorità di settore (AEEGSI), costituito dalla delibera n.
643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, né in relazione al provvedimento di liquidazione dei conguagli, costituito dalla delibera del Commissario Parte_3 per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18 del 26 giugno Pt_1
2014.
4.4. Non è stata specificamente e tempestivamente contestata, peraltro, la quantificazione dei conguagli addebitati dal gestore all'utente, ai fini del recupero dei maggiori oneri di gestione del servizio già erogato, tanto in riferimento alla conformità ai criteri applicativi del metodo tariffario precedente quanto in riferimento alla corrispondenza ai consumi rilevati per la fornitura relativa all'anno 2012.
5. Il quarto motivo è infondato.
5.1. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i conguagli per le partite pregresse implicano l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 cod. civ. (Cass. sez. un. n. 29593 del 2022).
5.2. Nella specie, al contrario di quanto presupposto dall'eccezione di prescrizione, la decorrenza del termine quinquennale non può farsi risalire alla fine delle singole annualità, cioè dal 2005 al 2011, ma alla sopravvenienza delle nuove disposizioni in materia tariffaria, cioè dal 2014, la cui entrata in vigore segna il momento in cui il diritto poteva e può essere fatto valere, sicché non era ancora decorso il termine di cinque anni alla data di ricezione della fattura o, comunque, della relativa intimazione di pagamento.
6. Il quinto motivo è infondato.
7 6.1. In tema di servizio idrico integrato, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli regolatori, come detto previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, allegato A, ai sensi dell'art. 31, par. 2, deve osservare le seguenti prescrizioni: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ossia il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a – 2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.
6.2. Nella specie, contrariamente alla doglianza, risulta dalla fattura posta a base della pretesa di pagamento la commisurazione dei conguagli al consumo del cliente, pari a 13.191 mc, per l'anno 2012, costituente il parametro unico da prendersi in esame, moltiplicato per ciascuna componente tariffaria, segnatamente quanto al servizio di acquedotto Euro/mc 0,5978, quanto al servizio di fognatura
Euro/mc 0,1085 e quanto al servizio di depurazione Euro/mc 0,2683, la fatturazione apposita per i conguagli, oggetto di un documento contabile separato e riservato alle sole partite pregresse, senza possibilità di commistione con le tariffe annuali per il 2014, e la fissazione chiara ed inequivocabile del periodo considerato, limitato agli anni dal 2005 al 2011, così da rispettare tutti i requisiti formali per la corretta informazione, espressiva dei canoni di correttezza e buona fede, in riferimento ad una variazione della tariffa di carattere straordinario.
6.3. Pertanto, anche sotto tale profilo, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
7. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alla decisione sulle eccezioni proposte, è totalmente infondata.
8. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, infine, resta assorbita.
9. Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
10. La composizione solo in corso di causa del contrasto giurisprudenziale, sorto sull'annosa questione relativa ai conguagli per partite pregresse, giustifica la
8 compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1341 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
Parte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Amalia Cotti, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
US TT, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cagliari, previa ogni opportuna declaratoria, contrariis rejectis:
Nel merito: previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi illegittimi:
1 1) accertare e dichiarare prescritto il diritto di alla riscossione CP_1 dell'importo di € 14.141,55 di cui alla fattura n. 2014000500155098 del
31.12.2014 ed al successivo atto di ingiunzione n. 198/2018 del 11.01.2018;
2) accertare e dichiarare non dovute, per tutte le ragioni sopra indicate, le somme richieste per partite pregresse “Conguaglio anni 2005-2001” di cui alla fattura ed all'ingiunzione allegate al presente giudizio e per l'effetto dichiarare inesistenti e\o nulle e\o annullabili ed illegittime la fattura ed il successivo atto di ingiunzione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad accessori di legge”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Organo Giudicante, contrariis reiectis: nel merito:
a) in via principale, rigettare le avverse pretese e per l'effetto confermare la legittimità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento 198/2018;
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di un minor credito vantato da rispetto a quello ingiunto, CP_1 previa eventuale revoca dell'ingiunzione, condannare l'odierna opponente al pagamento in favore di della somma dovuta nella misura che risulterà di CP_1 giustizia;
c) con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 12 febbraio 2018, la
[...] ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1 ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla ingiunzione fiscale n.
198/2018, emessa l'11 gennaio 2018 e notificata il 26 gennaio 2018, per il pagamento della somma di Euro 14.141,55, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso non domestico ubicata presso la casa provinciale in Cagliari, via dei
Falconi n. 10, in base a un'unica fattura, emessa per partite pregresse relative agli anni 2005/2011, deducendo l'illegittimità dell'ingiunzione per difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, l'illegittimità della delibera del
2 Commissario della Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18/2014 per carenza di potere e per violazione del Pt_1 principio di irretroattività e l'illegittimità della sottostante fattura per mancata previsione dei conguagli in riferimento a tutte le annualità, per prescrizione del credito e per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede e chiedendo, pertanto, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, dichiararsi prescritta o, comunque, non dovuta la somma ingiunta e annullarsi l'ingiunzione.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per la condanna al pagamento della diversa somma dovuta.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza dell'8 ottobre 2025, a seguito di discussione orale, il Giudice si
è riservato e, con ordinanza del 22 ottobre 2025, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza termini, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, cod. proc. civ., nel testo vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce inesistenza, nullità o annullabilità della delibera del Commissario della Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18/2014, in quanto viziata da difetto Pt_1 assoluto di attribuzione, essendo stata emanata in carenza di potere: dopo la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, con la L. n. 191 del 2009, le regioni dovevano istituire i nuovi enti di regolazione, entro un anno, termine poi prorogato al 31 dicembre 2012, ma la Regione Sardegna non lo rispettava, creando la figura del commissario straordinario, con la L.R. n. 3 del 2013, e conservandola fino all'istituzione del servizio idrico integrato, con la L.R. n. 4 del
2015; illegittimità che si riverberava sull'atto di ingiunzione.
1.2. Col secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 11 delle preleggi,
3 avendo la suddetta delibera carattere retroattivo.
1.3. Col terzo motivo, si deduce illegittimità della richiesta di pagamento di annualità non previste, in quanto la delibera in questione approvava la rettifica delle sole fatture emesse negli anni dal 2010 al 2012, mentre il gestore domandava i conguagli anche per gli anni dal 2005 al 2009.
1.4. Col quarto motivo, si deduce prescrizione, ex art. 2948 cod. civ., del diritto alla riscossione del presunto credito.
1.5. Col quinto motivo, si deduce violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, lamentando il cumulativo riferimento ai conguagli per partite pregresse relative agli anni 2005/2011, sia perché le condizioni ed i prezzi di fornitura non potevano essere modificati retroattivamente sia perché le informazioni erano talmente generiche da non consentire all'utente di comprendere il calcolo;
in particolare, si mette in evidenza il richiamo del principio di trasparenza nell'art. 31 dell'allegato A della delibera AEEGSI n.
643/2013 ed il contrasto della fattura con tale disposizione, nella parte in cui si indicavano sommariamente ben 7 anni, senza un conteggio analitico delle singole annualità.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Con l'art. 2, comma 186-bis, della L. n. 191 del 2009, inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del D.L. n. 2 del 2010, convertito con modificazioni dalla L.
n. 42 del 2010, si prevedeva che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, erano soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed ogni atto compiuto da esse era da considerarsi nullo;
nello stesso termine, le regioni dovevano attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il termine veniva prorogato fino al 31 dicembre
2012 dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2012. La L.R. n. 3 del 2013, all'art. 1, prevedeva che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Pt_1 sarebbero state esercitate, dal 1° gennaio 2013 sino alla data di entrata in vigore
4 della suddetta legge e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2013, da un commissario straordinario nominato su designazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione. Il termine veniva prorogato dapprima dall'art. 1, comma 1, L.R. n. 11 del 2013 e successivamente sino al 31 dicembre
2014 dall'art. 1 L.R. n. 5 del 2014. Nelle disposizioni nazionali succedutesi durante il periodo transitorio non era contenuta alcuna sanzione per il caso in cui le leggi regionali di riordino del servizio idrico integrato non intervenissero nel termine stabilito, ma solo il divieto dello svolgimento di ulteriore attività da parte delle soppresse Autorità d'ambito territoriale. L'eventuale introduzione di un termine di decadenza dal potere di disciplinare la materia con legge regionale, del resto, non sarebbe stato conforme alla garanzia di continuità dell'esercizio delle funzioni stesse, impedendo di attribuire ad un altro organo le funzioni di organizzazione e regolazione del settore, ed avrebbe comportato un vuoto, normativo ed amministrativo, del tutto irragionevole all'interno della competenza legislativa concorrente, per cui le norme statali dovevano cedere il passo a quelle regionali, ma non precludevano il tardivo esercizio della potestà legislativa regionale.
2.2. Nella specie, la delibera n. 18/2014, intorno a cui è sorta contestazione, risulta legittimamente adottata il 26 giugno 2014, da parte del Commissario della
Gestione straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della ossia da un organo investito del potere regolatorio ed ancora in carica Pt_1 alla data di assunzione del provvedimento.
3. Il terzo motivo, che segue in ordine logico, è manifestamente infondato: infatti, avuto riguardo al senso che risulta dal complesso del provvedimento, è chiaro che la delibera commissariale, nel riconoscere al gestore del servizio idrico integrato i conguagli relativi alle partite anteriori all'anno 2012, non limitava la quantificazione alla somma risultante dalla rettifica di fatture emesse negli anni dal 2010 al 2012, la quale si era resa necessaria per prendere atto di sopravvenienze passive iscritte nei bilanci del gestore per le stesse annualità, ma liquidava il credito in una somma totale ben più elevata, risultante dalla sommatoria di una serie di voci, ivi compreso un valore iniziale di segno negativo
5 per le partite registrate fino all'anno 2010, legittimando il recupero anche per gli anni dal 2005 al 2009.
4. Il secondo motivo è infondato.
4.1. In tema di servizio idrico integrato, le partite pregresse o conguagli regolatori, previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, allegato A, art. 31, con cui è stato approvato il metodo tariffario idrico, sono i conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità stessa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, non considerati nelle precedenti determinazioni tariffarie e quantificati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito. Precisamente, i conguagli costituiscono una componente tariffaria rappresentativa della differenza tra i costi e i ricavi sino al 2011, per un ammontare commisurato ai consumi di ciascun utente nel 2012. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con recente pronuncia, a composizione del contrasto sulla legittimità del recupero dei costi attraverso i conguagli per le partite pregresse, poiché la disposizione non ha portata retroattiva, i conguagli che il gestore può richiedere ricomprendono le sole somme che potevano essere addebitate agli utenti in ragione della disciplina tariffaria contenuta nel D.M. 1° agosto 1996, con cui è stato istituito il metodo tariffario normalizzato. A tale affermazione di principio ne sono state aggiunte altre in motivazione, di non minore importanza. Anzitutto, si è chiarito che, ove sorga controversia, spetta al giudice di merito accertare che gli importi quantificati dall' siano rispondenti a quanto poteva essere addebitato all'utente Parte_2 nella vigenza del metodo tariffario normalizzato. È escluso, inoltre, che i conguagli debbano ricomprendere i soli costi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione. La somma richiesta all'utente, invece, deve trovare giustificazione nei criteri tariffari previsti dal D.M. 1° agosto 1996, giacché a dar ragione dei conguagli sono le dinamiche tariffarie del metodo normalizzato. Una determinazione dell'Ente d'Ambito, quanto alla liquidazione dei conguagli, che si rivelasse non rispondente al metodo normalizzato, risulterebbe contra legem e andrebbe, per tale motivo, disapplicata (Cass. sez. un.
n. 23858 del 2025).
6 4.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio è in contestazione relativamente alla fattura del 31 dicembre 2014, emessa a titolo di conguagli per partite pregresse, in relazione agli anni 2005/2011.
4.3. Per quanto precede in diritto, non può essere accolta la questione attinente alla denunciata retroattività degli atti amministrativi sopravvenuti con effetti eterointegrativi del contratto di utenza, né in relazione al provvedimento regolatorio dell'Autorità di settore (AEEGSI), costituito dalla delibera n.
643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, né in relazione al provvedimento di liquidazione dei conguagli, costituito dalla delibera del Commissario Parte_3 per la regolazione del servizio idrico integrato della n. 18 del 26 giugno Pt_1
2014.
4.4. Non è stata specificamente e tempestivamente contestata, peraltro, la quantificazione dei conguagli addebitati dal gestore all'utente, ai fini del recupero dei maggiori oneri di gestione del servizio già erogato, tanto in riferimento alla conformità ai criteri applicativi del metodo tariffario precedente quanto in riferimento alla corrispondenza ai consumi rilevati per la fornitura relativa all'anno 2012.
5. Il quarto motivo è infondato.
5.1. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i conguagli per le partite pregresse implicano l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 cod. civ. (Cass. sez. un. n. 29593 del 2022).
5.2. Nella specie, al contrario di quanto presupposto dall'eccezione di prescrizione, la decorrenza del termine quinquennale non può farsi risalire alla fine delle singole annualità, cioè dal 2005 al 2011, ma alla sopravvenienza delle nuove disposizioni in materia tariffaria, cioè dal 2014, la cui entrata in vigore segna il momento in cui il diritto poteva e può essere fatto valere, sicché non era ancora decorso il termine di cinque anni alla data di ricezione della fattura o, comunque, della relativa intimazione di pagamento.
6. Il quinto motivo è infondato.
7 6.1. In tema di servizio idrico integrato, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli regolatori, come detto previsti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, allegato A, ai sensi dell'art. 31, par. 2, deve osservare le seguenti prescrizioni: a) i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ossia il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a – 2) ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
b) i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
c) è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.
6.2. Nella specie, contrariamente alla doglianza, risulta dalla fattura posta a base della pretesa di pagamento la commisurazione dei conguagli al consumo del cliente, pari a 13.191 mc, per l'anno 2012, costituente il parametro unico da prendersi in esame, moltiplicato per ciascuna componente tariffaria, segnatamente quanto al servizio di acquedotto Euro/mc 0,5978, quanto al servizio di fognatura
Euro/mc 0,1085 e quanto al servizio di depurazione Euro/mc 0,2683, la fatturazione apposita per i conguagli, oggetto di un documento contabile separato e riservato alle sole partite pregresse, senza possibilità di commistione con le tariffe annuali per il 2014, e la fissazione chiara ed inequivocabile del periodo considerato, limitato agli anni dal 2005 al 2011, così da rispettare tutti i requisiti formali per la corretta informazione, espressiva dei canoni di correttezza e buona fede, in riferimento ad una variazione della tariffa di carattere straordinario.
6.3. Pertanto, anche sotto tale profilo, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
7. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alla decisione sulle eccezioni proposte, è totalmente infondata.
8. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, infine, resta assorbita.
9. Conclusivamente, l'opposizione va respinta.
10. La composizione solo in corso di causa del contrasto giurisprudenziale, sorto sull'annosa questione relativa ai conguagli per partite pregresse, giustifica la
8 compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione;
2) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento;
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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