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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 215/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Parte_1
UC IO TI, il quale lo rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'avvocato Spano Alessandro, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell' in Cagliari via Delitala n. 2, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Adelaide CP_1
IE e LA AS in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 aprile 2012, convenne in giudizio l' per Parte_1 CP_2 chiedere l'accertamento e la dichiarazione di insussistenza del credito vantato dall'Istituto per euro 4.421,90 a titolo di contributi per la Gestione separata per l'anno 2005 ed euro 3.438,47 a titolo di sanzioni, previa iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, come da invito al pagamento ricevuto il 23 giugno 2011.
Il ricorrente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo in data 23 giugno 2011 maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di esigibilità del preteso credito, ovvero dal 20 giugno 2006, per i contributi riferiti all'anno 2005. Nel merito, Parte_1 contestò la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale per l'insussistenza dei
[...] presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, essendo egli titolare di posizione assicurativa presso l'INPDAP in quanto dipendente pubblico a tempo indeterminato, ed essendo tenuto esclusivamente, quale architetto iscritto al relativo albo professionale munito di partita IVA per l'esercizio della libera professione, al versamento presso INARCASSA del contributo integrativo di cui agli art. 7 dello Statuto INARCASSA e 10 l. n. 6/1981.
L' si costituì tardivamente in giudizio e sostenne l'infondatezza del ricorso, CP_2 argomentando che il termine di prescrizione dovesse maturare dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2005, ovvero dal 30 ottobre 2006, momento a partire dal quale era stato possibile evidenziare il reddito imponibile di Parte_1 da cui era derivata, all'esito di un controllo incrociato con l'Agenzia delle Entrate, la
[...] pretesa contributiva in contestazione.
L'Istituto argomentò, altresì, che il ricorrente, titolare di posizione previdenziale presso l'INPDAP poiché pubblico dipendente, non effettuasse versamenti contributivi all'INARCASSA ma, bensì, un contributo integrativo obbligatorio pari al 4%, sicché i redditi da lui prodotti nell'esercizio della libera professione avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione da versare presso la Gestione separata.
Il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarò insussistente il credito dell' di cui all'invito a pagare notificato all'attore il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al CP_2 ricorso, dispose che l'Ente previdenziale provvedesse alla cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata con decorrenza dal gennaio 2005 e condannò l'Istituto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente (liquidate in complessivi euro
2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge).
La sentenza del Tribunale di Sassari n. 671 del 23 settembre 2014, in particolare, ritenne pacifico che il primo atto interruttivo del corso della prescrizione fosse stato l'invito al pagamento ricevuto da in data 23 giugno 2011 (o, secondo l' , il 22 Parte_1 CP_2 giugno 2011), e che l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate da parte del ricorrente non potesse, in ogni caso, essere validamente invocata quale atto interruttivo (e dies a quo) della prescrizione, posto che le produzioni documentali dell' non potevano essere esaminate ed utilizzate in ragione della tardività della sua CP_2 costituzione in giudizio.
Da ultimo, la citata sentenza sostenne che il ricorrente non fosse tenuto anche all'iscrizione alla Gestione separata con riferimento all'attività lavorativa autonoma per il cui CP_2
2 esercizio è prevista l'iscrizione ad appositi albi professionali, in quanto era titolare di un'altra posizione previdenziale (INPDAP) ed era tenuto al versamento alla cassa professionale solo nei limiti dei versamenti integrativi.
L'Ente previdenziale impugnò la sentenza del Tribunale di Sassari n. 671 del 23 settembre
2014 e la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, nell'accogliere il gravame dichiarò la legittimità della pretesa contributiva dell' di cui all'avviso bonario in CP_2 data 23 giugno 2011, accertò che le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l. n.
388/2000 fossero dovute nella misura di cui alla lettera a) della medesima disposizione, e compensò per 2/5 le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il primo giudizio ed in euro 1.700,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il secondo, ponendo la restante parte a carico dell'appellato.
La sentenza n. 360 in data 14 dicembre 2016 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione
Distaccata di Sassari, reputò, specificamente, che fosse sottoposto Parte_1 all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell' (anche indipendentemente da atti CP_2
d'impulso esterni) e che dalle stesse produzioni del contribuente emergesse l'omessa compilazione, da parte sua, del quadro RR della dichiarazione dei redditi, da cui sarebbe di per sé derivata la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento in cui l'Amministrazione avrebbe potuto legalmente procedere al controllo (ex art. 36 ter DPR n.
600/1973, il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione, ossia sino al 31 dicembre 2008), così rilevando l'omissione e provvedendo alla comunicazione dell'Ente creditore.
Per quanto concerne le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000, la Corte d'Appello osservò che la quantificazione operata dall' (euro 3.438,47) fosse pari CP_2 al 77% del contributo che si assumeva essere dovuto, che l'art. 116 comma 10 della l. n.
388/2000 imponesse di calcolare la sanzione civile in ragion d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – senza che, tuttavia, questa potesse raggiungere una somma superiore al 40% del contributo – e che pertanto, atteso che nella fattispecie concreta non si configurava un'ipotesi di evasione senso tecnico (non avendo Parte_1 occultato i redditi su cui calcolare i contributi, limitandosi a non dichiararli ai soli fini contributivi), le somme dovute a titolo contributivo avrebbero dovuto essere determinate ai sensi della lettera a) dell'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000. presentò ricorso in Cassazione avverso la decisione d'Appello, e la Parte_1
Suprema Corte, con ordinanza n. 15515 del 26 gennaio 2023, accolse il sesto e il settimo motivo del presentato ricorso, rigettò i motivi dal primo al quinto, dichiarò assorbiti l'ottavo e
3 il nono e, consequenzialmente, cassò l'impugnata sentenza (in relazione alle accolte censure)
e rinviò la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'Appello di Cagliari in diversa composizione.
La Corte di Cassazione osservò che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1
l' aveva contestato in radice la sentenza di primo grado e aveva chiaramente
[...] CP_2 ribadito – senza compiere, in proposito, alcuna acquiescenza – la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata, di talché non potevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni in punto di cancellazione, essendo esse consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione. La citata ordinanza rilevò, a pagina n. 8, “che costituisce ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni,
l'obbligo d'iscrizione di alla Gestione separata e che nessun giudicato si Parte_1 frappone all'esame delle contrapposte deduzioni delle parti”.
L'ordinanza rescindente negò, inoltre, la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , atteso che tale contributo riveste valenza solidaristica ma non vale a costituire CP_2 alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo.
Infine, la Corte di legittimità illustrò, nell'accogliere le doglianze di Parte_1 sull'intervenuta prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, come la stessa decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., Sez.
Lav., 19 aprile 2021, n. 10273), di modo che non possa assumere alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza incapace di assurgere a presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8, c.c. e riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio
2018, n. 19640, punto 2.1.).
La Corte di Cassazione, ancora, diede continuità al proprio orientamento interpretativo secondo cui non si possa configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo
(Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529) e, da ultimo, precisò che il tema delle
4 sanzioni applicabili, così come quello delle spese di lite, non potesse che prendere le mosse dalla rivalutazione della fattispecie controversa e della prescrizione eccepita.
In data 18.07.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex Parte_1 art. 392 c.p.c. e l' si è costituito tardivamente in giudizio con memoria difensiva del CP_2
18.11.2025.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : “1) contrariis reiectis;
Parte_1
2) dichiarare prescritta ogni pretesa creditoria dell' nei confronti del ricorrente in CP_2 relazione all'anno 2005;
3) in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del ricorrente all' CP_2 per i titoli per cui è causa, ove occorra confermando la condanna dell' convenuto ad CP_1 effettuare la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/95, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio”;
Nell'interesse dell' “Contrariis rejectis, voglia CP_1 Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- decidere secondo giustizia;
- compensare le spese dell'intero giudizio per le ragioni esposte in narrativa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione del 18.07.2023, ha sostenuto che i Parte_1 principi esposti nell'ordinanza rescindente della Corte di legittimità non potessero che portare all'accoglimento, quantomeno parziale, del ricorso introduttivo e, pertanto, all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e alla condanna di Controparte_3 quest'ultimo al pagamento delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituito tardivamente nel giudizio di riassunzione con memoria difensiva del CP_2
18.11.2025, ha preso atto dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, come individuato nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, ha parimenti riconosciuto come non dovute, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, le sanzioni civili derivanti dalla mancata iscrizione dell'interessato alla Gestione separata relativamente ai periodi oggetto di giudizio e, infine, ha illustrato le ragioni che giustificherebbero l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 A tale ultimo proposito, in particolare, il resistente in riassunzione ha argomentato che il contrasto giurisprudenziale in merito alla decorrenza del termine prescrizionale sarebbe stato solo recentemente risolto, che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (sul punto cassata) era stata pubblicata in data 14.12.2016, ovvero in epoca ben antecedente al cristallizzarsi di siffatto indirizzo, e che la soccombenza di controparte su tutti gli altri motivi di ricorso (ivi compreso quello inerente l'insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto titolare di posizione assicurativa presso l'INPDAP) dovrebbe comunque comportare, in ragione della reciproca soccombenza, una statuizione in termini di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Con le seconde note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, depositate il
18.11.2025, il ricorrente in riassunzione ha contestato l'ammissibilità della memoria difensiva di costituzione dell' (e dei documenti a questa allegati) stante la sua tardività, nonché la CP_2 fondatezza in fatto e in diritto di quanto in essa dedotto, e ha insistito per la condanna dell'Ente al pagamento di tutte le spese di lite. CP_3
Ad avviso della Corte, la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado è risultata, all'esito delle quattro fasi di giudizio, fondata, di talché deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
In applicazione delle coordinate interpretative delineate dalla Corte di Cassazione, che il
Collegio condivide, deve ritenersi che il versamento del contributo integrativo non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, e che la prescrizione dei dovuti contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, senza che assuma alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale, stante la sua natura di mera esternazione di scienza, non assurge a presupposto del credito contributivo.
Nel caso di specie, pertanto, sussisteva in capo a l'originario obbligo di Parte_1 iscriversi alla Gestione separata, ed il termine ultimo entro il quale egli avrebbe dovuto versare i contributi relativamente all'anno 2005 era il 20 giugno 2006 (in forza del combinato disposto dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e dell'art. 17 DPR n. 435 del 7 dicembre 2001).
La prescrizione quinquennale era quindi già maturata – segnatamente in data 20.06.2011 – al momento della notifica all'interessato della richiesta dell'Ente previdenziale, la quale è avvenuta il 23.06.2011 (o, secondo l' , il 22.06.2011). CP_2
Né può trovare applicazione, alla luce delle indicazioni interpretative contenute nell'ordinanza rescindente, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., posto che la mancata compilazione, da parte dell'odierno ricorrente in riassunzione, del
6 quadro RR nella sua dichiarazione dei redditi non configura, in modo automatico,
l'occultamento doloso del debito contributivo.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di con riferimento all'eccepita Parte_1 prescrizione, non essendo dovuta alcuna somma fra quelle richieste dall' – nemmeno a CP_2 titolo di sanzioni ex art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000 – con il contestato invito di pagamento.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che, da un lato, le spese di lite di cui al primo e al secondo grado di giudizio debbano essere compensate in ragione dell'esistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali – sicuramente perduranti fino alla data della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, del 14 dicembre 2016 – in ordine alle questioni controverse nel presente giudizio, ma che, dall'altro, essendosi tale incertezza interpretativa sostanzialmente risolta, nel senso sopra espresso, già prima dell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione del 26 gennaio
2023, debba trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione ai costi delle fasi di legittimità e di riassunzione, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
(come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 5.200,01 euro e i 26.000,00 euro e, per la presente riassunzione in appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi stanti la sostanziale adesione dell' ai principi enunciati dalla Suprema Corte e l'originaria CP_2 sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara insussistente, perché prescritto, il credito dell' di cui all'invito a pagare CP_2 notificato al ricorrente il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio, e condanna l' al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali della presente fase e di quella di legittimità, che liquida rispettivamente in euro
1.983,00 e in euro 3.082,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari il 22.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 19 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 215/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Parte_1
UC IO TI, il quale lo rappresenta e difende, unitamente e separatamente all'avvocato Spano Alessandro, giusta procura speciale in atti,
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell' in Cagliari via Delitala n. 2, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Adelaide CP_1
IE e LA AS in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6 aprile 2012, convenne in giudizio l' per Parte_1 CP_2 chiedere l'accertamento e la dichiarazione di insussistenza del credito vantato dall'Istituto per euro 4.421,90 a titolo di contributi per la Gestione separata per l'anno 2005 ed euro 3.438,47 a titolo di sanzioni, previa iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, come da invito al pagamento ricevuto il 23 giugno 2011.
Il ricorrente eccepì l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva, essendo in data 23 giugno 2011 maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di esigibilità del preteso credito, ovvero dal 20 giugno 2006, per i contributi riferiti all'anno 2005. Nel merito, Parte_1 contestò la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale per l'insussistenza dei
[...] presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata, essendo egli titolare di posizione assicurativa presso l'INPDAP in quanto dipendente pubblico a tempo indeterminato, ed essendo tenuto esclusivamente, quale architetto iscritto al relativo albo professionale munito di partita IVA per l'esercizio della libera professione, al versamento presso INARCASSA del contributo integrativo di cui agli art. 7 dello Statuto INARCASSA e 10 l. n. 6/1981.
L' si costituì tardivamente in giudizio e sostenne l'infondatezza del ricorso, CP_2 argomentando che il termine di prescrizione dovesse maturare dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2005, ovvero dal 30 ottobre 2006, momento a partire dal quale era stato possibile evidenziare il reddito imponibile di Parte_1 da cui era derivata, all'esito di un controllo incrociato con l'Agenzia delle Entrate, la
[...] pretesa contributiva in contestazione.
L'Istituto argomentò, altresì, che il ricorrente, titolare di posizione previdenziale presso l'INPDAP poiché pubblico dipendente, non effettuasse versamenti contributivi all'INARCASSA ma, bensì, un contributo integrativo obbligatorio pari al 4%, sicché i redditi da lui prodotti nell'esercizio della libera professione avrebbero dovuto essere assoggettati a contribuzione da versare presso la Gestione separata.
Il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarò insussistente il credito dell' di cui all'invito a pagare notificato all'attore il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al CP_2 ricorso, dispose che l'Ente previdenziale provvedesse alla cancellazione dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata con decorrenza dal gennaio 2005 e condannò l'Istituto al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente (liquidate in complessivi euro
2.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge).
La sentenza del Tribunale di Sassari n. 671 del 23 settembre 2014, in particolare, ritenne pacifico che il primo atto interruttivo del corso della prescrizione fosse stato l'invito al pagamento ricevuto da in data 23 giugno 2011 (o, secondo l' , il 22 Parte_1 CP_2 giugno 2011), e che l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate da parte del ricorrente non potesse, in ogni caso, essere validamente invocata quale atto interruttivo (e dies a quo) della prescrizione, posto che le produzioni documentali dell' non potevano essere esaminate ed utilizzate in ragione della tardività della sua CP_2 costituzione in giudizio.
Da ultimo, la citata sentenza sostenne che il ricorrente non fosse tenuto anche all'iscrizione alla Gestione separata con riferimento all'attività lavorativa autonoma per il cui CP_2
2 esercizio è prevista l'iscrizione ad appositi albi professionali, in quanto era titolare di un'altra posizione previdenziale (INPDAP) ed era tenuto al versamento alla cassa professionale solo nei limiti dei versamenti integrativi.
L'Ente previdenziale impugnò la sentenza del Tribunale di Sassari n. 671 del 23 settembre
2014 e la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, nell'accogliere il gravame dichiarò la legittimità della pretesa contributiva dell' di cui all'avviso bonario in CP_2 data 23 giugno 2011, accertò che le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l. n.
388/2000 fossero dovute nella misura di cui alla lettera a) della medesima disposizione, e compensò per 2/5 le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, liquidandole in euro 1.500,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il primo giudizio ed in euro 1.700,00, oltre a quanto dovuto per legge, per il secondo, ponendo la restante parte a carico dell'appellato.
La sentenza n. 360 in data 14 dicembre 2016 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione
Distaccata di Sassari, reputò, specificamente, che fosse sottoposto Parte_1 all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell' (anche indipendentemente da atti CP_2
d'impulso esterni) e che dalle stesse produzioni del contribuente emergesse l'omessa compilazione, da parte sua, del quadro RR della dichiarazione dei redditi, da cui sarebbe di per sé derivata la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino al momento in cui l'Amministrazione avrebbe potuto legalmente procedere al controllo (ex art. 36 ter DPR n.
600/1973, il 31 dicembre del secondo anno successivo alla dichiarazione, ossia sino al 31 dicembre 2008), così rilevando l'omissione e provvedendo alla comunicazione dell'Ente creditore.
Per quanto concerne le sanzioni accessorie di cui all'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000, la Corte d'Appello osservò che la quantificazione operata dall' (euro 3.438,47) fosse pari CP_2 al 77% del contributo che si assumeva essere dovuto, che l'art. 116 comma 10 della l. n.
388/2000 imponesse di calcolare la sanzione civile in ragion d'anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti – senza che, tuttavia, questa potesse raggiungere una somma superiore al 40% del contributo – e che pertanto, atteso che nella fattispecie concreta non si configurava un'ipotesi di evasione senso tecnico (non avendo Parte_1 occultato i redditi su cui calcolare i contributi, limitandosi a non dichiararli ai soli fini contributivi), le somme dovute a titolo contributivo avrebbero dovuto essere determinate ai sensi della lettera a) dell'art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000. presentò ricorso in Cassazione avverso la decisione d'Appello, e la Parte_1
Suprema Corte, con ordinanza n. 15515 del 26 gennaio 2023, accolse il sesto e il settimo motivo del presentato ricorso, rigettò i motivi dal primo al quinto, dichiarò assorbiti l'ottavo e
3 il nono e, consequenzialmente, cassò l'impugnata sentenza (in relazione alle accolte censure)
e rinviò la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'Appello di Cagliari in diversa composizione.
La Corte di Cassazione osservò che, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1
l' aveva contestato in radice la sentenza di primo grado e aveva chiaramente
[...] CP_2 ribadito – senza compiere, in proposito, alcuna acquiescenza – la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata, di talché non potevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni in punto di cancellazione, essendo esse consequenziali rispetto a quelle, ritualmente censurate, sull'insussistenza dell'obbligo d'iscrizione. La citata ordinanza rilevò, a pagina n. 8, “che costituisce ancora materia controversa, in tutte le sue implicazioni,
l'obbligo d'iscrizione di alla Gestione separata e che nessun giudicato si Parte_1 frappone all'esame delle contrapposte deduzioni delle parti”.
L'ordinanza rescindente negò, inoltre, la rilevanza del versamento del contributo integrativo ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , atteso che tale contributo riveste valenza solidaristica ma non vale a costituire CP_2 alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo.
Infine, la Corte di legittimità illustrò, nell'accogliere le doglianze di Parte_1 sull'intervenuta prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, come la stessa decorra dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento secondo le previsioni di legge e delle fonti secondarie chiamate a dare attuazione alla normativa primaria (Cass., Sez.
Lav., 19 aprile 2021, n. 10273), di modo che non possa assumere alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, mera esternazione di scienza incapace di assurgere a presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. Lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).
La causa di sospensione della prescrizione, sancita dall'art. 2941, n. 8, c.c. e riconosciuta dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, postula «una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» e, dunque, «un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione» e foriero di un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (Cass., sez. lav., 24 luglio
2018, n. 19640, punto 2.1.).
La Corte di Cassazione, ancora, diede continuità al proprio orientamento interpretativo secondo cui non si possa configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo
(Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529) e, da ultimo, precisò che il tema delle
4 sanzioni applicabili, così come quello delle spese di lite, non potesse che prendere le mosse dalla rivalutazione della fattispecie controversa e della prescrizione eccepita.
In data 18.07.2023 ha presentato tempestivo ricorso in riassunzione ex Parte_1 art. 392 c.p.c. e l' si è costituito tardivamente in giudizio con memoria difensiva del CP_2
18.11.2025.
All'udienza del 19.11.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di : “1) contrariis reiectis;
Parte_1
2) dichiarare prescritta ogni pretesa creditoria dell' nei confronti del ricorrente in CP_2 relazione all'anno 2005;
3) in ogni caso, dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte del ricorrente all' CP_2 per i titoli per cui è causa, ove occorra confermando la condanna dell' convenuto ad CP_1 effettuare la cancellazione dell'iscrizione del ricorrente dalla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/95, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado, del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio”;
Nell'interesse dell' “Contrariis rejectis, voglia CP_1 Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
- decidere secondo giustizia;
- compensare le spese dell'intero giudizio per le ragioni esposte in narrativa”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione del 18.07.2023, ha sostenuto che i Parte_1 principi esposti nell'ordinanza rescindente della Corte di legittimità non potessero che portare all'accoglimento, quantomeno parziale, del ricorso introduttivo e, pertanto, all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dall' e alla condanna di Controparte_3 quest'ultimo al pagamento delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
L' si è costituito tardivamente nel giudizio di riassunzione con memoria difensiva del CP_2
18.11.2025, ha preso atto dell'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione in ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, come individuato nella data di scadenza del termine per il pagamento dei contributi, ha parimenti riconosciuto come non dovute, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, le sanzioni civili derivanti dalla mancata iscrizione dell'interessato alla Gestione separata relativamente ai periodi oggetto di giudizio e, infine, ha illustrato le ragioni che giustificherebbero l'integrale compensazione delle spese di lite.
5 A tale ultimo proposito, in particolare, il resistente in riassunzione ha argomentato che il contrasto giurisprudenziale in merito alla decorrenza del termine prescrizionale sarebbe stato solo recentemente risolto, che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (sul punto cassata) era stata pubblicata in data 14.12.2016, ovvero in epoca ben antecedente al cristallizzarsi di siffatto indirizzo, e che la soccombenza di controparte su tutti gli altri motivi di ricorso (ivi compreso quello inerente l'insussistenza dell'obbligo contributivo in quanto titolare di posizione assicurativa presso l'INPDAP) dovrebbe comunque comportare, in ragione della reciproca soccombenza, una statuizione in termini di compensazione delle spese dell'intero giudizio.
Con le seconde note di trattazione scritta per l'udienza del 19.11.2025, depositate il
18.11.2025, il ricorrente in riassunzione ha contestato l'ammissibilità della memoria difensiva di costituzione dell' (e dei documenti a questa allegati) stante la sua tardività, nonché la CP_2 fondatezza in fatto e in diritto di quanto in essa dedotto, e ha insistito per la condanna dell'Ente al pagamento di tutte le spese di lite. CP_3
Ad avviso della Corte, la domanda proposta da con il ricorso di primo Parte_1 grado è risultata, all'esito delle quattro fasi di giudizio, fondata, di talché deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
In applicazione delle coordinate interpretative delineate dalla Corte di Cassazione, che il
Collegio condivide, deve ritenersi che il versamento del contributo integrativo non rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, e che la prescrizione dei dovuti contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, senza che assuma alcun rilievo la presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale, stante la sua natura di mera esternazione di scienza, non assurge a presupposto del credito contributivo.
Nel caso di specie, pertanto, sussisteva in capo a l'originario obbligo di Parte_1 iscriversi alla Gestione separata, ed il termine ultimo entro il quale egli avrebbe dovuto versare i contributi relativamente all'anno 2005 era il 20 giugno 2006 (in forza del combinato disposto dell'art. 18 co. 4 D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 e dell'art. 17 DPR n. 435 del 7 dicembre 2001).
La prescrizione quinquennale era quindi già maturata – segnatamente in data 20.06.2011 – al momento della notifica all'interessato della richiesta dell'Ente previdenziale, la quale è avvenuta il 23.06.2011 (o, secondo l' , il 22.06.2011). CP_2
Né può trovare applicazione, alla luce delle indicazioni interpretative contenute nell'ordinanza rescindente, la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8
c.c., posto che la mancata compilazione, da parte dell'odierno ricorrente in riassunzione, del
6 quadro RR nella sua dichiarazione dei redditi non configura, in modo automatico,
l'occultamento doloso del debito contributivo.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda di con riferimento all'eccepita Parte_1 prescrizione, non essendo dovuta alcuna somma fra quelle richieste dall' – nemmeno a CP_2 titolo di sanzioni ex art. 116 comma 8 della l. n. 388/2000 – con il contestato invito di pagamento.
Per quanto concerne, invece, la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che, da un lato, le spese di lite di cui al primo e al secondo grado di giudizio debbano essere compensate in ragione dell'esistenza di plurimi orientamenti giurisprudenziali – sicuramente perduranti fino alla data della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, del 14 dicembre 2016 – in ordine alle questioni controverse nel presente giudizio, ma che, dall'altro, essendosi tale incertezza interpretativa sostanzialmente risolta, nel senso sopra espresso, già prima dell'ordinanza rescindente della Corte di Cassazione del 26 gennaio
2023, debba trovare applicazione il principio della soccombenza in relazione ai costi delle fasi di legittimità e di riassunzione, quantificati come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014
(come successivamente modificato dal D.M. n. 147/2022) per lo scaglione di valore compreso fra i 5.200,01 euro e i 26.000,00 euro e, per la presente riassunzione in appello, con esclusione della fase istruttoria, in quanto assente, e con applicazione dei valori minimi stanti la sostanziale adesione dell' ai principi enunciati dalla Suprema Corte e l'originaria CP_2 sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara insussistente, perché prescritto, il credito dell' di cui all'invito a pagare CP_2 notificato al ricorrente il 23 giugno 2011 per i titoli di cui al ricorso;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite relative alle prime due fasi del giudizio, e condanna l' al pagamento in favore di delle spese CP_2 Parte_1 processuali della presente fase e di quella di legittimità, che liquida rispettivamente in euro
1.983,00 e in euro 3.082,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cagliari il 22.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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