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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 97/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 97/2025, promossa con ricorso depositato il 10/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , CodiceFiscale_1
residente in [...], via Don G. Verità, con l'Avvocato Mario E. Crespi;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. CodiceFiscale_2
residente in [...], interno 10, con l'Avvocato Mario E. Crespi;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 29 giugno 2000
(anno 2000 atto n.107 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 731/2023, pubblicata il 29.06.2023, passata in giudicato il 08.11.2023 (vedere documenti in atti); con i seguenti figli maggiorenni non economicamente indipendenti: nato a [...] Persona_1
il 28.06.2002, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 1.100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2. obbligo per i genitori di provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Varese, che prevede che il rimborso debba avvenire entro
15 giorni dalla richiesta da effettuarsi allegando la documentazione comprovante
l'esborso, con l'intesa che siano già state condivise le seguenti spese:
• psicologo e , Per_1 Per_2
• dentista e , Per_1 Per_2
• tasse universitarie e libri e , Per_1 Per_2
• apparecchiature informatiche necessarie per gli studi di e , Per_1 Per_2
• tassa di proprietà, assicurazione e revisioni di una auto in uso a e Per_1
, Per_2
• vacanze e di costo ragionevole, Per_1 Per_2
3. dichiarazione di autosufficienza economica delle parti,
4. autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per
e . Per_1 Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...], il Parte_2
26.10.1963, contratto dai coniugi in data 29.06.2000 in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2000, atto n.107, parte II, serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 97/2025, promossa con ricorso depositato il 10/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , CodiceFiscale_1
residente in [...], via Don G. Verità, con l'Avvocato Mario E. Crespi;
e
2) Parte_2
nato a [...], il [...], cittadino italiano, C.F. CodiceFiscale_2
residente in [...], interno 10, con l'Avvocato Mario E. Crespi;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 29 giugno 2000
(anno 2000 atto n.107 parte II serie A); separati consensualmente con sentenza n. 731/2023, pubblicata il 29.06.2023, passata in giudicato il 08.11.2023 (vedere documenti in atti); con i seguenti figli maggiorenni non economicamente indipendenti: nato a [...] Persona_1
il 28.06.2002, nata a [...] il [...]. Persona_2
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 1.100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat,
2. obbligo per i genitori di provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, come da protocollo del Tribunale di Varese, che prevede che il rimborso debba avvenire entro
15 giorni dalla richiesta da effettuarsi allegando la documentazione comprovante
l'esborso, con l'intesa che siano già state condivise le seguenti spese:
• psicologo e , Per_1 Per_2
• dentista e , Per_1 Per_2
• tasse universitarie e libri e , Per_1 Per_2
• apparecchiature informatiche necessarie per gli studi di e , Per_1 Per_2
• tassa di proprietà, assicurazione e revisioni di una auto in uso a e Per_1
, Per_2
• vacanze e di costo ragionevole, Per_1 Per_2
3. dichiarazione di autosufficienza economica delle parti,
4. autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per
e . Per_1 Per_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra , Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...], il Parte_2
26.10.1963, contratto dai coniugi in data 29.06.2000 in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 2000, atto n.107, parte II, serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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