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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.606/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 606/25 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. EP OL Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. MA AN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 606/2025 R.G., promossa d a OGGETTO: Parte_1
Opposizione sentenza rappresentato e difeso come da procura allegata al reclamo, dall'avv. di apertura della Enzo Adamo del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo liquidazione giudiziale studio dell'avv. Giovanna Signorini del foro di Brescia. Cod 174201 RECLAMANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Valter Gentili del foro di Bergamo presso il cui studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 20 è elettivamente domiciliata per mandato in calce alle note di costituzione. RECLAMATA
E CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI non Parte_1
costituita
In punto: reclamo contro sentenza Tribunale di Bergamo n. 140/2025
pubblicata in data 13.06.2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza,
eccezione, difesa e produzione,
In via preliminare:
- sospendere, per i motivi esposti in narrativa, la liquidazione dell'attivo,
la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del c.c.i.i.
Nel merito:
in via principale:
- accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Arzago d'Adda (BG), Cascina Nuova n. 1, quale titolare firmatario dell'omonima impresa agricola individuale (C.F. C.F._2 - P.I. ), corrente in Arzago d'Adda (BG), Via per
[...] P.IVA_1
Vailate - Cascina Nuova n. 1, dichiarata aperta con sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 140/2025 dell'11 giugno 2025, pubblicata il 13 giugno 2025
e notificata il 14 giugno 2025, cron. n. 3022/2025 e rep. n. 185/2025 del
14 giugno 2025, così come tutti gli atti ad essa dipendenti, presupposti e/o comunque consequenziali, assumendo, sempre per l'effetto, ogni più
opportuno provvedimento, anche per l'eventuale rimessione del giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, ai fini dell'apertura, a carico del sig.
come sopra generalizzato e nella sopra specificata qualità Parte_1
di titolare firmatario dell'omonima impresa agricola individuale, della procedura di liquidazione controllata.
In via istruttoria:
- (anche se già prodotti con il Doc. 2 di cui al presente atto) disporsi, se e ove occorra, l'acquisizione del fascicolo inerente al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 152/2025, promosso avanti il
Tribunale di Bergamo, Giudice Relatore: Dott. Luca Verzeni.
In ogni caso:
- compenso e spese tutte del presente giudizio interamente rifusi
Reclamata
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad istanza di il Tribunale di Bergamo con sentenza Controparte_1 numero 140/2025 pubblicata in data 13/06/2025 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale Parte_1
Questa ha promosso reclamo in data 14.7.2025 eccependo trattarsi di impresa agricola non assoggettabile a liquidazione giudiziale bensì a liquidazione controllata.
Si è costituita e ha fatto presente di avere chiesto, in Controparte_1
via alternativa/subordinata, la liquidazione controllata.
La liquidazione giudiziale non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli altri atti di gestione da parte del Curatore, all'udienza del giorno 3.12.25 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo premesso di non essersi Parte_1
costituito nel precedente grado non avendo avuto conoscenza della notifica dell'istanza per mal funzionamento della pec, eccepisce la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ma, semmai, alla liquidazione controllata, in quanto imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento di bovini e bufaline da carne e coltivazione agricola di mais per l'alimentazione degli animali e, in via residuale, la connessa vendita al consumatore finale, anche online, della carne degli animali direttamente allevati e fatti macellare. Richiama l'effetto devolutivo del reclamo con conseguente possibilità di sollevare questioni nuove e addurre nuove prove.
*****
Il reclamo è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che per costante insegnamento giurisprudenziale, il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento”, ma ciò vale allo stesso modo in caso di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale “ha un effetto devolutivo pieno, il che significa che le parti ben possono sollevare anche questioni non affrontate nel giudizio di primo grado. In virtù di ciò il giudice del reclamo è tenuto ad esaminare tutti i temi di indagine oggetto di doglianza,
inclusi quelli sollevati per la prima volta in sede di reclamo, esercitando,
se del caso, anche i poteri officiosi riconosciutigli dalla legge fallimentare”
(cfr. da ultimo: Cassazione civile sez. I, 23/04/2025, n.10640).
Seppure, pertanto, non si sia costituito nel precedente grado Parte_1
nonostante la regolare notifica via PEC, dallo stesso ammessa, è
legittimato a proporre nella presente fase temi di indagine nuovi e a produrre nuovi documenti.
Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha affermato che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento prima, e dalla liquidazione giudiziale ora, postula la prova, che deve fornire il debitore, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito della previsione dell'art. 2135 comma 3 c.c. e, nella contumacia del , lo Pt_1
ha ritenuto imprenditore commerciale.
La qualificazione dell'imprenditore agricolo ai fini del fallimento, ora della liquidazione giudiziale, deve essere effettuata avendo riguardo alla definizione contenuta nell'art. 2135 cod.civ. , nella formulazione successiva al 2001, secondo cui < imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge>>.
Introducendo il presente grado il reclamante ha prodotto la visura camerale e i documenti 4, 5,6 e 7 da cui emerge che è imprenditore Parte_1
agricolo che svolge attività agricola di allevamento di animali, alimentati con il prodotto dei fondi da lui coltivati a mais, e di vendita della carne di quelli destinati al macello, come risulta dal doc. 7.
Risulta, pertanto, provato che l'attività di allevamento trae forza dallo sfruttamento dei terreni agricoli per il ricovero, la cura e l'alimentazione dei bovini e che l'attività commerciale di vendita della carne non assume rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quello di coltivazione e allevamento degli animali, non tutti destinati alla macellazione.
Va quindi riconosciuta al reclamante l'esenzione dalla liquidazione giudiziale che va, pertanto, revocata.
Il reclamante, peraltro, non contesta il credito dell'istituto di credito istante e conferma di trovarsi in stato di insolvenza e di crisi e di essere assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata, riservata tra gli altri anche all'impresa agricola.
Va quindi dichiarata aperta la liquidazione controllata dell'impresa agricola chiesta in via subordinata dalla creditrice istante, Parte_1
e, in base all'art. 53, comma 5, CCII, gli atti vanno rimessi al Tribunale
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
Quanto alle spese del reclamo ne va disposta la compensazione nella misura del 50% in considerazione della parziale soccombenza sulla domanda di liquidazione giudiziale, e la residua parte va posta a carico del reclamante che, non costituendosi nel precedente grado, ha dato adito al presente giudizio, spese che liquida nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto dei parametri minimi del DM 147/22 (scaglione di valore da
520.000 a 1.000.000) in considerazione della non complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'impresa individuale Parte_1
avverso la sentenza Tribunale di Bergamo numero 140/2025 pubblicata in data 3.06.2025, così provvede:
-revoca la apertura della liquidazione giudiziale e dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'impresa agricola
Parte_1
-rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
-compensa nella misura del 50% le spese del presente giudizio e pone le residue spese a carico del reclamante che liquida per l'intero in euro
2853,00 per la fase di studio, euro 1659,00 per la fase introduttiva ed euro
4.744,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA AN EP OL
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 606/25 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. EP OL Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. MA AN Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 606/2025 R.G., promossa d a OGGETTO: Parte_1
Opposizione sentenza rappresentato e difeso come da procura allegata al reclamo, dall'avv. di apertura della Enzo Adamo del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo liquidazione giudiziale studio dell'avv. Giovanna Signorini del foro di Brescia. Cod 174201 RECLAMANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Valter Gentili del foro di Bergamo presso il cui studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 20 è elettivamente domiciliata per mandato in calce alle note di costituzione. RECLAMATA
E CONTRO
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI non Parte_1
costituita
In punto: reclamo contro sentenza Tribunale di Bergamo n. 140/2025
pubblicata in data 13.06.2025
CONCLUSIONI
Della reclamante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria istanza,
eccezione, difesa e produzione,
In via preliminare:
- sospendere, per i motivi esposti in narrativa, la liquidazione dell'attivo,
la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del c.c.i.i.
Nel merito:
in via principale:
- accogliere, per i motivi esposti in narrativa, il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale di (C.F. Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Arzago d'Adda (BG), Cascina Nuova n. 1, quale titolare firmatario dell'omonima impresa agricola individuale (C.F. C.F._2 - P.I. ), corrente in Arzago d'Adda (BG), Via per
[...] P.IVA_1
Vailate - Cascina Nuova n. 1, dichiarata aperta con sentenza del Tribunale
di Bergamo n. 140/2025 dell'11 giugno 2025, pubblicata il 13 giugno 2025
e notificata il 14 giugno 2025, cron. n. 3022/2025 e rep. n. 185/2025 del
14 giugno 2025, così come tutti gli atti ad essa dipendenti, presupposti e/o comunque consequenziali, assumendo, sempre per l'effetto, ogni più
opportuno provvedimento, anche per l'eventuale rimessione del giudizio avanti il Tribunale di Bergamo, ai fini dell'apertura, a carico del sig.
come sopra generalizzato e nella sopra specificata qualità Parte_1
di titolare firmatario dell'omonima impresa agricola individuale, della procedura di liquidazione controllata.
In via istruttoria:
- (anche se già prodotti con il Doc. 2 di cui al presente atto) disporsi, se e ove occorra, l'acquisizione del fascicolo inerente al procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 152/2025, promosso avanti il
Tribunale di Bergamo, Giudice Relatore: Dott. Luca Verzeni.
In ogni caso:
- compenso e spese tutte del presente giudizio interamente rifusi
Reclamata
si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad istanza di il Tribunale di Bergamo con sentenza Controparte_1 numero 140/2025 pubblicata in data 13/06/2025 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale Parte_1
Questa ha promosso reclamo in data 14.7.2025 eccependo trattarsi di impresa agricola non assoggettabile a liquidazione giudiziale bensì a liquidazione controllata.
Si è costituita e ha fatto presente di avere chiesto, in Controparte_1
via alternativa/subordinata, la liquidazione controllata.
La liquidazione giudiziale non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
Disposta la sospensione della liquidazione dell'attivo e degli altri atti di gestione da parte del Curatore, all'udienza del giorno 3.12.25 le parti hanno concluso come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di reclamo premesso di non essersi Parte_1
costituito nel precedente grado non avendo avuto conoscenza della notifica dell'istanza per mal funzionamento della pec, eccepisce la non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale ma, semmai, alla liquidazione controllata, in quanto imprenditore agricolo che svolge attività di allevamento di bovini e bufaline da carne e coltivazione agricola di mais per l'alimentazione degli animali e, in via residuale, la connessa vendita al consumatore finale, anche online, della carne degli animali direttamente allevati e fatti macellare. Richiama l'effetto devolutivo del reclamo con conseguente possibilità di sollevare questioni nuove e addurre nuove prove.
*****
Il reclamo è fondato.
Va, innanzitutto, premesso che per costante insegnamento giurisprudenziale, il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento”, ma ciò vale allo stesso modo in caso di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale “ha un effetto devolutivo pieno, il che significa che le parti ben possono sollevare anche questioni non affrontate nel giudizio di primo grado. In virtù di ciò il giudice del reclamo è tenuto ad esaminare tutti i temi di indagine oggetto di doglianza,
inclusi quelli sollevati per la prima volta in sede di reclamo, esercitando,
se del caso, anche i poteri officiosi riconosciutigli dalla legge fallimentare”
(cfr. da ultimo: Cassazione civile sez. I, 23/04/2025, n.10640).
Seppure, pertanto, non si sia costituito nel precedente grado Parte_1
nonostante la regolare notifica via PEC, dallo stesso ammessa, è
legittimato a proporre nella presente fase temi di indagine nuovi e a produrre nuovi documenti.
Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha affermato che l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento prima, e dalla liquidazione giudiziale ora, postula la prova, che deve fornire il debitore, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito della previsione dell'art. 2135 comma 3 c.c. e, nella contumacia del , lo Pt_1
ha ritenuto imprenditore commerciale.
La qualificazione dell'imprenditore agricolo ai fini del fallimento, ora della liquidazione giudiziale, deve essere effettuata avendo riguardo alla definizione contenuta nell'art. 2135 cod.civ. , nella formulazione successiva al 2001, secondo cui < imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si
intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge>>.
Introducendo il presente grado il reclamante ha prodotto la visura camerale e i documenti 4, 5,6 e 7 da cui emerge che è imprenditore Parte_1
agricolo che svolge attività agricola di allevamento di animali, alimentati con il prodotto dei fondi da lui coltivati a mais, e di vendita della carne di quelli destinati al macello, come risulta dal doc. 7.
Risulta, pertanto, provato che l'attività di allevamento trae forza dallo sfruttamento dei terreni agricoli per il ricovero, la cura e l'alimentazione dei bovini e che l'attività commerciale di vendita della carne non assume rilievo prevalente e sproporzionato rispetto a quello di coltivazione e allevamento degli animali, non tutti destinati alla macellazione.
Va quindi riconosciuta al reclamante l'esenzione dalla liquidazione giudiziale che va, pertanto, revocata.
Il reclamante, peraltro, non contesta il credito dell'istituto di credito istante e conferma di trovarsi in stato di insolvenza e di crisi e di essere assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata, riservata tra gli altri anche all'impresa agricola.
Va quindi dichiarata aperta la liquidazione controllata dell'impresa agricola chiesta in via subordinata dalla creditrice istante, Parte_1
e, in base all'art. 53, comma 5, CCII, gli atti vanno rimessi al Tribunale
per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
Quanto alle spese del reclamo ne va disposta la compensazione nella misura del 50% in considerazione della parziale soccombenza sulla domanda di liquidazione giudiziale, e la residua parte va posta a carico del reclamante che, non costituendosi nel precedente grado, ha dato adito al presente giudizio, spese che liquida nella misura indicata in dispositivo,
tenuto conto dei parametri minimi del DM 147/22 (scaglione di valore da
520.000 a 1.000.000) in considerazione della non complessità della causa e delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dall'impresa individuale Parte_1
avverso la sentenza Tribunale di Bergamo numero 140/2025 pubblicata in data 3.06.2025, così provvede:
-revoca la apertura della liquidazione giudiziale e dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti dell'impresa agricola
Parte_1
-rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
-compensa nella misura del 50% le spese del presente giudizio e pone le residue spese a carico del reclamante che liquida per l'intero in euro
2853,00 per la fase di studio, euro 1659,00 per la fase introduttiva ed euro
4.744,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
MA AN EP OL