Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/05/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 8 maggio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FAGGIOTTO FRANCESCA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato CROCETTI BERNARDI ENRICO in sostituzione, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 228/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FAGGIOTTO FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. NASSO MARIATERESA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “Accertare e dichiarare per le suestese Parte_1
motivazioni l'illegittimità e/o l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza di ingiunzione n. 01-001064760 emessa da sede di Ravenna, CP_1
pagina 2 di 6 notificata in data 5 marzo 2024, relativa ad atto di accertamento n.
6600.17/05/2018.0083547 del 17/05/2018 riferito all'anno 2016, avente ad CP_1
oggetto l'intimazione al pagamento della sanzione amministrativa determinata nella somma di euro 2.267,99 oltre a spese di notifica e così in euro 2.277,58 e delle sanzioni accessorie, con conseguente revoca, in quanto gli importi richiesti risultano già corrisposti alla data prevista nell'atto di accertamento di cui è causa e comunque per tutte le ragioni di cui alla narrativa e quindi per insussistenza del fatto contestato ovvero perché trattasi di comportamento non punibile;
per l'effetto annullare la suddetta ordinanza-ingiunzione”
resisteva al ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie il ricorrente beneficiava di una dilazione di pagamento ed estingueva tempestivamente il suo debito.
cionondimeno procedeva sia alla notifica dell'accertamento (quale atto interruttivo CP_1
della prescrizione) che poi dell'ordinanza ingiunzione (per € 2.277,58).
Deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte d'appello di Torino e che si condivide in tema di rapporto tra dilazione di pagamento e ordinanza ingiunzione (sentenza n.
68/2023).
"Si è evidentemente di fronte, nella fattispecie, a un peculiare corto circuito logico- normativo, nella misura in cui, da un lato,era stata legittimamente consentita (fin dai tempi della cartella del 2013 e, quindi, abbondantemente prima dell'atto di accertamento del 2017 posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione qui opposta) la rateizzazione del debito previdenziale in esame (oltretutto interamente pagato dall'obbligato) e, dall'altro, se ne vorrebbe ora sanzionare il mancato saldo nel (diverso e insovrapponibile) termine imposto dall'art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463 del 1983 cit. Si è di fronte, detto altrimenti, a uno specifico formante legislativo collocato su piani incompatibili tra di loro e difettosi di coordinamento, la cui aporetica interferenza ha dato luogo a un contegno contraddittorio della p.a. (nel pretendere un medesimo pagina 3 di 6 pagamento a scadenze diverse e inconciliabili), da risolversi opportunamente valorizzando la buona fede dell'opponente (idonea a escluderne la responsabilità amministrativa) e facendo ricorso: a) ai principi consacrati all'art. 10 L. n. 212 del
2000 (c.d. "statuto del contribuente", certamente applicabile a qualunque attività lato sensu impositiva della p.a.), in virtù dei quali "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede …. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazionicontenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima…. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria" (sottolineature dell'estensore); b) all'art. 3, co. 2,
L. n. 689 del 1981 e al suo trattamento giurisprudenziale, per cui "L'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa … solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerarein lui la convinzione della liceità della suacondotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge tant'è che l'Istituto appellante non ha contestato il mancato pagamento di qualche rata del credito, n.d.e., onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva" (Cass., ord., n. 33441/19); c) alla più convincente giurisprudenza penale della Suprema Corte (seguita in falsariga dal primo Giudice e, assai significativamente, citata persino dall'appellante), che, in una fattispecie del tutto analoga, aveva assolto l'imputato per carenza dell'elementosoggettivo del reato (cosa valevole mutatis mutandis anche in relazione all'illecito amministrativo in forza dell'art. 3, co. 1, L. n.
689 del 1981) avuto riguardo proprio al "fatto che il provvedimento di ammissione alla rateazione …,provvedendo a rimodulare le scadenze dei versamenti, e senzaspecificare in alcun modo la persistenza dell'obbligo sotto ilprofilo penale, ha evidentemente pagina 4 di 6 ingenerato, in capo all'imputato, il ragionevole, seppure errato, convincimento che lo stesso rappresentasse, non essendo in quel momento ancora intervenuta alcuna contestazione, anche una causa di"anticipata" (rispetto a quella di cui all'art. 2 D.L. n.
463 del 1983, comma 1 bis, cit.) esclusione della punibilità … per gli omessi versamenti collegati a scadenze mensili ritenute cronologicamente superate proprio per effetto della rateazione, di per sé introduttiva anche per il suo carattere novativo di nuove e diverse scadenze sicché l'imputato si era legittimamente convinto della superfetazione del successivo avviso di contestazione" (Cass. pen. n. 32598/14, in motivazione). Ritiene dunque il Collegio che le suesposte argomentazioni consentano, da un lato, di riconoscere efficacia esimente all'incolpevole affidamento del debitore (al quale, tutt'al più, avrebbe dovuto essere comunicata ab initio la perduranza dell'illecito,oppure autorizzata una rateizzazione cronologicamente coerente e compatibile con il termine ex art. 2, co.
1-bis, D.L. n. 463 del 1983 cit.) e, dall'altro, di escludere l'inveramento della pretesa sanzionatoria portatadall'ordinanza-ingiunzione opposta, che, altrimenti (oltre ad apparire viziata da eccesso di potere) rimarrebbe ancorata a un'inaccettabile prassi
"formalistica" (fondata, ossia, sull'applicazionedecontestualizzata dell'art. 2, co.
1-bis,
D.L. n. 463 del 1983 cit.) e irragionevolmente orientata a punire (con tutte le conseguenti perplessità costituzionali del caso) una condotta non connotata da disvalore sociale, né apprezzabilmente illecita, là dove l'obbligo previdenziale risulta essere stato assolto in maniera del tutto legittima e coerente con il concordato pieno rateale. Oltretutto, vale anche un'altra considerazione più a "a monte": l' non CP_1
può "smentire" e negare la piena e vincolante opponibilità a sé (a tutti gli effetti, compresi quelli sanzionatori) dell'accordo di rateizzazione, se è vero che la riscossione degli avvisi di addebito (o, che è lo stesso, delle cartelle di pagamento) è effettuata ex art. 30, co. 2 e 5, D.L. n. 78 del 2010 (conv. nella L. n. 122 del 2010) dagli agenti di riscossione, che "svestono" l'Istituto di ogni prerogativa esecutiva e solutoria sul credito previdenziale e che operano "con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo", compresa l'eventuale rateizzazione”.
pagina 5 di 6 Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, avendo il ricorrente (ciò che non
è contestato da ) pagato puntualmente in esecuzione del termine dilatorio. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) annulla l'ordinanza ingiunzione per cui è causa;
2) condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 98,00 per CP_1
spese ed € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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