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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 3 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1475/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349, depositato dal Tribunale di Patti il 30 settembre 2023 e notificato in data 24 ottobre 2023, promossa da
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Angelo di Brolo, via Armando Diaz n. 22, presso lo studio dell'avv. Agostino Scaffidi (fax: 1782714733; pec:
che lo rappresenta e difende, Email_1 attore in opposizione, contro (p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente dimiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_2 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di finanziamento;
sono presenti l'avv. Agostino Scaffidi e l'avv. Angela Caputo in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Caputo si riporta alle note conclusive. L'avv. Scaffidi chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite con richiesta di distrazione in proprio favore dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 29 novembre 2023, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349, depositato dal Tribunale di Patti il 30 settembre 2023 e notificato in data 24 ottobre 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 15.651,81, oltre interessi e le spese Controparte_1 del procedimento monitorio. L'opponente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva e di effettiva titolarità del diritto azionato in capo all'opposta; la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il contratto di finanziamento 6465638 stipulato con prevedeva la cessione a del Controparte_3 Controparte_3 quinto dello stipendio e di quanto altro per legge dovuto in forza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto con la società
[...]
evidenziando, a tale fine, che nel mese di maggio del Parte_2
2019, tale rapporto di lavoro, iniziato nel 2007, si era interrotto su istanza del lavoratore per giusta causa non avendo lo stesso ricevuto il pagamento della retribuzione, e deducendo che, alla data di cessazione del rapporto, egli lavoratore aveva maturato nei confronti della Parte_2
tra gli altri, un credito a titolo di TFR di euro 19.347,57 al lordo delle
[...] ritenute di legge, somma che, seguito della conciliazione in sede sindacale, era stata riconosciuta in misura ridotta di euro 16.331,08, trattenuta interamente dalla in forza del contratto di Parte_2 cessione di quinto che lo vincolava espressamente alla estinzione del prestito ai sensi dell'art. 8 del citato contratto. Pertanto, l'attore ha eccepito che, in forza di tale previsione contrattuale, il credito avrebbe dovuto essere riscosso presso il datore di lavoro,
[...]
non potendo residuare una propria legittimazione Parte_2 passiva. L'attore ha, inoltre, eccepito l'estinzione dell'obbligazione per compensazione con il credito, certo, liquido ed esigibile vantato dall'attore nei confronti dell'ex datore di lavoro a titolo di TFR. L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di risposta depositata in data 23 febbraio 2024, si è costituita la chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_1 confronti della e, comunque, la conferma del Parte_2 decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione e con condanna al pagamento della somma ingiunta ovvero di altra minore o maggiore ritenuta di giustizia con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 7 giugno 2024, è stata disposta la mediazione obbligatoria e, a seguito dell'adempimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. L'opposizione appare fondata. In primo luogo, va chiarito che non è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex datore di lavoro dell'opponente perché non ricorre, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò posto, l'attore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione appare fondata.
ha stipulato con la il contratto di Parte_1 Controparte_3 finanziamento n. 6465638, con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro
[...]
a versare direttamente alla società erogatrice del Parte_2 finanziamento una quota mensile, detratta dalla propria retribuzione, a titolo di rimborso delle rate del prestito assunto. La cessione del credito identifica il mero effetto giuridico del trasferimento del diritto di credito, il quale può assolvere a varie funzioni concrete. In particolare, quando la cessione svolge una funzione solutoria, ossia integra una modalità di esecuzione diversa dall'adempimento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1198, primo comma, del codice civile, secondo il quale “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”. Dunque, quando la cessione svolge tale funzione essa è per definizione “pro solvendo”; infatti salva diversa volontà delle parti e a differenza di quanto previsto in generale dall'art. 1267 c.c. l'obbligazione non si estingue se non al momento della riscossione del debito facendo persistere la responsabilità del cedente (in questo caso del lavoratore opponente). Ora, l'art. 8 di tale contratto prevede quanto segue: Ciò considerato, l'operazione negoziale posta in essere dalle parti va inquadrata proprio nella fattispecie di cessione in luogo di adempimento di cui all'art. 1198 c.c.. In materia, la Cassazione ha chiarito che “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione [da parte del cessionario] del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c.” (Sez. 3, n. 3469/2007; Cass. Sez. 1 n. 15677/2009; Cass. Sez. 1, n. 2517/2010; Cass. 1 n. 29608/18). E, ancora, sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo”. Tanto chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione - potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi - nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria. Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che l'opposta - cessionaria del credito per cui è causa - non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente, potendo agire nei confronti del lavoratore solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza di Parte_2
A norma dell'art. 1267 c.c. “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. Tanto premesso, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare di avere preventivamente escusso il datore di lavoro, in maniera infruttuosa e, in ipotesi di eventuale fallimento della società datrice di lavoro, avrebbe dovuto documentare l'andamento della procedura concorsuale e dimostrare l'eventuale incapienza del patrimonio di Parte_2
o il mancato soddisfacimento in tutto o in parte del suo credito, indicandone la misura (in senso analogo, v. Trib. Marsala, n. 406/2023). Tale prova, tuttavia, non è stata fornita. Ne consegue che, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione per il motivo sopra esposto, devono intendersi assorbite e non devono essere esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi con decurtazione del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto;
tenuto conto del deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Agostino Scaffidi che ha reso la relativa dichiarazione di rito all'udienza odierna.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1475/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349, depositato dal Tribunale di Patti il 30 settembre 2023 e notificato in data 24 ottobre 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda svolta dalla convenuta nei confronti dell'opponente;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione delle suddette somme in favore dell'avv. Agostino Scaffidi che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Sant'Angelo di Brolo, via Armando Diaz n. 22, presso lo studio dell'avv. Agostino Scaffidi (fax: 1782714733; pec:
che lo rappresenta e difende, Email_1 attore in opposizione, contro (p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante , Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, elettivamente dimiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, con dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di legge, di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0187.1852228 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata
Email_2 convenuta in opposizione, avente ad oggetto: contratto di finanziamento;
sono presenti l'avv. Agostino Scaffidi e l'avv. Angela Caputo in sostituzione degli avv.ti Zurlo e Ornati, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. L'avv. Caputo si riporta alle note conclusive. L'avv. Scaffidi chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite con richiesta di distrazione in proprio favore dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 29 novembre 2023, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349, depositato dal Tribunale di Patti il 30 settembre 2023 e notificato in data 24 ottobre 2023, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma di euro 15.651,81, oltre interessi e le spese Controparte_1 del procedimento monitorio. L'opponente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva e di effettiva titolarità del diritto azionato in capo all'opposta; la propria carenza di legittimazione passiva atteso che il contratto di finanziamento 6465638 stipulato con prevedeva la cessione a del Controparte_3 Controparte_3 quinto dello stipendio e di quanto altro per legge dovuto in forza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intrattenuto con la società
[...]
evidenziando, a tale fine, che nel mese di maggio del Parte_2
2019, tale rapporto di lavoro, iniziato nel 2007, si era interrotto su istanza del lavoratore per giusta causa non avendo lo stesso ricevuto il pagamento della retribuzione, e deducendo che, alla data di cessazione del rapporto, egli lavoratore aveva maturato nei confronti della Parte_2
tra gli altri, un credito a titolo di TFR di euro 19.347,57 al lordo delle
[...] ritenute di legge, somma che, seguito della conciliazione in sede sindacale, era stata riconosciuta in misura ridotta di euro 16.331,08, trattenuta interamente dalla in forza del contratto di Parte_2 cessione di quinto che lo vincolava espressamente alla estinzione del prestito ai sensi dell'art. 8 del citato contratto. Pertanto, l'attore ha eccepito che, in forza di tale previsione contrattuale, il credito avrebbe dovuto essere riscosso presso il datore di lavoro,
[...]
non potendo residuare una propria legittimazione Parte_2 passiva. L'attore ha, inoltre, eccepito l'estinzione dell'obbligazione per compensazione con il credito, certo, liquido ed esigibile vantato dall'attore nei confronti dell'ex datore di lavoro a titolo di TFR. L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di risposta depositata in data 23 febbraio 2024, si è costituita la chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_1 confronti della e, comunque, la conferma del Parte_2 decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione e con condanna al pagamento della somma ingiunta ovvero di altra minore o maggiore ritenuta di giustizia con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 7 giugno 2024, è stata disposta la mediazione obbligatoria e, a seguito dell'adempimento, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. L'opposizione appare fondata. In primo luogo, va chiarito che non è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ex datore di lavoro dell'opponente perché non ricorre, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Ciò posto, l'attore ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione appare fondata.
ha stipulato con la il contratto di Parte_1 Controparte_3 finanziamento n. 6465638, con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro
[...]
a versare direttamente alla società erogatrice del Parte_2 finanziamento una quota mensile, detratta dalla propria retribuzione, a titolo di rimborso delle rate del prestito assunto. La cessione del credito identifica il mero effetto giuridico del trasferimento del diritto di credito, il quale può assolvere a varie funzioni concrete. In particolare, quando la cessione svolge una funzione solutoria, ossia integra una modalità di esecuzione diversa dall'adempimento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1198, primo comma, del codice civile, secondo il quale “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti”. Dunque, quando la cessione svolge tale funzione essa è per definizione “pro solvendo”; infatti salva diversa volontà delle parti e a differenza di quanto previsto in generale dall'art. 1267 c.c. l'obbligazione non si estingue se non al momento della riscossione del debito facendo persistere la responsabilità del cedente (in questo caso del lavoratore opponente). Ora, l'art. 8 di tale contratto prevede quanto segue: Ciò considerato, l'operazione negoziale posta in essere dalle parti va inquadrata proprio nella fattispecie di cessione in luogo di adempimento di cui all'art. 1198 c.c.. In materia, la Cassazione ha chiarito che “La cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione [da parte del cessionario] del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c.” (Sez. 3, n. 3469/2007; Cass. Sez. 1 n. 15677/2009; Cass. Sez. 1, n. 2517/2010; Cass. 1 n. 29608/18). E, ancora, sotto il profilo probatorio, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, che vi è, cioè, stata escussione infruttuosa di quest'ultimo”. Tanto chiarito, a differenza del regime previsto in via generale in tema di obbligazioni solidali, nelle quali il creditore dispone nei confronti dei condebitori della c.d. “libera electio”, ossia della facoltà di decidere liberamente a quale soggetto rivolgersi per chiedere l'adempimento della dovuta prestazione - potendo, altresì, chiederla contemporaneamente a tutti i soggetti solidalmente responsabili nell'ambito del giudizio instaurato contro gli stessi - nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento pro solvendo il cessionario deve preventivamente escutere il debitore ceduto ed avvalersi delle garanzie che assistono il credito ceduto, atteso che il cedente è obbligato in via sussidiaria. Sulla scorta dei superiori principi, deve rilevarsi che l'opposta - cessionaria del credito per cui è causa - non ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa incombente, potendo agire nei confronti del lavoratore solo dopo aver dato prova della inutilità e infruttuosità dell'escussione del datore di lavoro ossia dell'insolvenza di Parte_2
A norma dell'art. 1267 c.c. “il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso”. Tanto premesso, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare di avere preventivamente escusso il datore di lavoro, in maniera infruttuosa e, in ipotesi di eventuale fallimento della società datrice di lavoro, avrebbe dovuto documentare l'andamento della procedura concorsuale e dimostrare l'eventuale incapienza del patrimonio di Parte_2
o il mancato soddisfacimento in tutto o in parte del suo credito, indicandone la misura (in senso analogo, v. Trib. Marsala, n. 406/2023). Tale prova, tuttavia, non è stata fornita. Ne consegue che, stante la fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato. Tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione per il motivo sopra esposto, devono intendersi assorbite e non devono essere esaminate le ulteriori eccezioni sollevate dall'opponente. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri medi con decurtazione del 30% attesa l'assenza di particolari questioni di fatto o di diritto;
tenuto conto del deposito di memorie istruttorie;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) seguono la soccombenza, disponendo la distrazione in favore dell'avv. Agostino Scaffidi che ha reso la relativa dichiarazione di rito all'udienza odierna.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1475/2023 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 349, depositato dal Tribunale di Patti il 30 settembre 2023 e notificato in data 24 ottobre 2023, rigettata o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: - revoca il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda svolta dalla convenuta nei confronti dell'opponente;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.553,90 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione delle suddette somme in favore dell'avv. Agostino Scaffidi che ha reso la relativa dichiarazione di rito.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)