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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7997 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Cristiano Giovannelli P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Milano, Controparte_1
via Biella n. 8, codice fiscale: , con l'avv. Paola Proverbio P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
A) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla società
[...] avverso il Decreto Ingiuntivo telematico n. 17565/2024 (R.G. Parte_1
n. 40561/2024), emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data
19/12/2024, pubblicato in data 30/12/2024 e notificato l'08/01/2025, attesa la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio di opposizione e pertanto confermare il Decreto ingiuntivo telematico n. 17565/2024 dichiarando conseguentemente l'esecutorietà del predetto Decreto Ingiuntivo;
B) in subordine, nella denegata ipotesi di mancata accoglibilità della eccezione preliminare di improcedibiltà della presente opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c., considerato che comunque l'opposizione proposta da Parte_1 proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi tutti esposti in narrativa.
NEL MERITO:
A) In via principale, respingere l'opposizione proposta dalla società
[...]
n quanto totalmente destituita di fondamento sia in fatto che in Parte_1 diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo telematico N. 17565/2024, reso dal Tribunale di
Milano in data 19/12/2024, pubblicato il 30/12/2024 e notificato a mezzo
PEC in data 17/02/2025, dichiarandolo definitivo ed esecutivo. Con vittoria totale di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge;
B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Controparte_1 la somma di €. 10.020,99, oltre interessi moratori ex
[...]
D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole Fatture insolute sino al saldo effettivo.
2 In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la ha ordinato alla Parte_1 Parte_2
i prodotti farmaceutici di cui ai seguenti ordini prodotti e che
[...] vengono rammostrati (sub. docc. 1 - 5): Ordine n. 448915 dell'11/09/23;
Ordine n. 457472 del 7/11/23, Ordine n. 5210 del 7/11/23, Ordine n. 8003 del
14/12/23 Ordine n. 462500 del 14/12/23;
2. Vero che la ha effettuato a Parte_2 [...] le forniture di prodotti farmaceutici indicati nelle Parte_1
Fatture(prodotte sub. docc. 10) -01-02-03-04-05) che si rammostrano: Fattura
n. 23009166 del 21/10/23; Fattura n. 23009777 del 10/11/23; Fattura
n. 23009778 del 10/11/23; Fattura n. 23011026 del 29/12/23 e Fattura
n. 23011027 del 29/12/23;
3. Vero che le Fatture di cui al capo precedente alle rispettive scadenze sono rimaste insolute;
Part
4. Vero che la provvedeva ad effettuare i solleciti di pagamento delle
Fatture insolute a con le mail inviate in data Parte_1
16/01/2024, 22/01/2024 e 11/04/2024 prodotte sub. docc. 6 - 7 e 8 che si rammostrano al teste.
Si indicano sin d'ora quali testi: , Credit Collector SPA;
Testimone_1 [...]
, National Field Account Manager SPA;
Tes_2 Testimone_3 [...]
, , tutti i Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 testi presso SPA via Biella n. 8 – Milano, Controparte_1 da escutere anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17565/2024 pubblicato in data 30/12/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 10.020,99 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di prodotti farmaceutici.
A sostegno è stato dedotto che la merce “…già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità dei prodotti consegnati al corriere…”, il quale, ancorché richiesto, non intese ricaricare i prodotti che perciò sono rimasti presso il proprio magazzino in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai pervenuti nonostante i solleciti.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, la tardività dell'iscrizione a ruolo.
Indi, all'udienza di prima comparizione e trattazione, la causa è stata immediatamente posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo, posto che questa, pur se accettata dalla cancelleria in data 28/02/2025,
è stata in realtà richiesta il pomeriggio del giorno 27/02/2025 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., dato che la citazione è stata notificata il 17/02/2025.
Nel merito l'opposizione è tuttavia infondata e deve essere rigettata.
Infatti le pretese contestazioni dei prodotti sono del tutto generiche e sono state a loro volta negate dall'opposta, che ha in particolare evidenziato di non
4 avere mai ricevuto alcun tipo di reclamo in ordine alla merce.
D'altra parte l'ingiunta ha ammesso di avere ordinato e ricevuto i prodotti di cui alle fatture, riconoscendo che gli stessi risultano depositati presso i propri magazzini.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17565/2024 pubblicato in data 30/12/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7997 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2025, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA con sede a Viareggio (LU), via Marco Polo n. 190, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Cristiano Giovannelli P.IVA_1
-OPPONENTE-
E con sede a Milano, Controparte_1
via Biella n. 8, codice fiscale: , con l'avv. Paola Proverbio P.IVA_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la fondatezza della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa, e consequenzialmente dichiarare non dovute le somme ingiunte con il procedimento monitorio.
Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
1 Per la parte opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE,
A) dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla società
[...] avverso il Decreto Ingiuntivo telematico n. 17565/2024 (R.G. Parte_1
n. 40561/2024), emesso dal Giudice del Tribunale di Milano in data
19/12/2024, pubblicato in data 30/12/2024 e notificato l'08/01/2025, attesa la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio di opposizione e pertanto confermare il Decreto ingiuntivo telematico n. 17565/2024 dichiarando conseguentemente l'esecutorietà del predetto Decreto Ingiuntivo;
B) in subordine, nella denegata ipotesi di mancata accoglibilità della eccezione preliminare di improcedibiltà della presente opposizione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648
c.p.c., considerato che comunque l'opposizione proposta da Parte_1 proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per i motivi tutti esposti in narrativa.
NEL MERITO:
A) In via principale, respingere l'opposizione proposta dalla società
[...]
n quanto totalmente destituita di fondamento sia in fatto che in Parte_1 diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo telematico N. 17565/2024, reso dal Tribunale di
Milano in data 19/12/2024, pubblicato il 30/12/2024 e notificato a mezzo
PEC in data 17/02/2025, dichiarandolo definitivo ed esecutivo. Con vittoria totale di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge;
B) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannare la società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Controparte_1 la somma di €. 10.020,99, oltre interessi moratori ex
[...]
D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole Fatture insolute sino al saldo effettivo.
2 In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali sia del procedimento monitorio che del giudizio di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede sin d'ora l'ammissione della prova testimoniale sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto ed in particolare sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che la ha ordinato alla Parte_1 Parte_2
i prodotti farmaceutici di cui ai seguenti ordini prodotti e che
[...] vengono rammostrati (sub. docc. 1 - 5): Ordine n. 448915 dell'11/09/23;
Ordine n. 457472 del 7/11/23, Ordine n. 5210 del 7/11/23, Ordine n. 8003 del
14/12/23 Ordine n. 462500 del 14/12/23;
2. Vero che la ha effettuato a Parte_2 [...] le forniture di prodotti farmaceutici indicati nelle Parte_1
Fatture(prodotte sub. docc. 10) -01-02-03-04-05) che si rammostrano: Fattura
n. 23009166 del 21/10/23; Fattura n. 23009777 del 10/11/23; Fattura
n. 23009778 del 10/11/23; Fattura n. 23011026 del 29/12/23 e Fattura
n. 23011027 del 29/12/23;
3. Vero che le Fatture di cui al capo precedente alle rispettive scadenze sono rimaste insolute;
Part
4. Vero che la provvedeva ad effettuare i solleciti di pagamento delle
Fatture insolute a con le mail inviate in data Parte_1
16/01/2024, 22/01/2024 e 11/04/2024 prodotte sub. docc. 6 - 7 e 8 che si rammostrano al teste.
Si indicano sin d'ora quali testi: , Credit Collector SPA;
Testimone_1 [...]
, National Field Account Manager SPA;
Tes_2 Testimone_3 [...]
, , tutti i Testimone_4 Testimone_5 Controparte_2 testi presso SPA via Biella n. 8 – Milano, Controparte_1 da escutere anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istante ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 17565/2024 pubblicato in data 30/12/2024, con il quale è stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 10.020,99 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte a saldo del corrispettivo per la vendita di prodotti farmaceutici.
A sostegno è stato dedotto che la merce “…già al momento della consegna era stata contestata per difformità sia nel quantitativo, sia nella qualità dei prodotti consegnati al corriere…”, il quale, ancorché richiesto, non intese ricaricare i prodotti che perciò sono rimasti presso il proprio magazzino in attesa di chiarimenti da parte del fornitore, mai pervenuti nonostante i solleciti.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese ed eccependo, in via preliminare, la tardività dell'iscrizione a ruolo.
Indi, all'udienza di prima comparizione e trattazione, la causa è stata immediatamente posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Tanto premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo, posto che questa, pur se accettata dalla cancelleria in data 28/02/2025,
è stata in realtà richiesta il pomeriggio del giorno 27/02/2025 e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c., dato che la citazione è stata notificata il 17/02/2025.
Nel merito l'opposizione è tuttavia infondata e deve essere rigettata.
Infatti le pretese contestazioni dei prodotti sono del tutto generiche e sono state a loro volta negate dall'opposta, che ha in particolare evidenziato di non
4 avere mai ricevuto alcun tipo di reclamo in ordine alla merce.
D'altra parte l'ingiunta ha ammesso di avere ordinato e ricevuto i prodotti di cui alle fatture, riconoscendo che gli stessi risultano depositati presso i propri magazzini.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17565/2024 pubblicato in data 30/12/2024;
2)condanna l'opponente al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta, delle spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società opposta.
Milano, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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