Articolo 3 della Legge 22 agosto 1985, n. 451
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1985
Art. 3.
Per l'attuazione del precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire un miliardo che e' versata alla contabilita' speciale, di cui all' articolo 9 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282 , convertito nella legge 10 agosto 1978, n. 426 , sulla quale sono disposti i rimborsi.
All'onere di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3, comma primo:
Il testo vigente dell' art. 9 del D.L. n. 282/1978 (per l'argomento del decreto v. nella nota precedente) e' il seguente:
"Art. 9. - Le somme relative al prelievo di corresponsabilita', trattenute dalle imprese ai produttori o che devono essere corrisposte direttamente dai produttori, sono versate, nei termini e con le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 1822/77, in una contabilita' speciale ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi tesoro intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilita' sul latte", aperta presso le sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.
Le somme suddette dovranno mensilmente affluire ad un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale intestato "Ministero del tesoro - Ragioneria generale Stato - Prelievo di corresponsabilita' sul latte".
I soggetti tenuti al versamento del prelievo devono inoltre inviare, nei termini previsti dal regolamento (CEE) n. 1822/77, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una dichiarazione, accompagnata da una copia della ricevuta del versamento, dalla quale risultino i quantitativi mensili di latte consegnato dai produttori e/o il quantitativo di latte soggetto a prelievo.
Le imprese, che ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1822/77 versano il prelievo sulla base del latte scremato e del latticello che beneficiano dell'aiuto comunitario, nella dichiarazione devono indicare i quantitativi di latte scremato e di latticello per i quali hanno richiesto l'aiuto.
Per il periodo arretrato, dal 16 settembre 1977 al giorno di entrata in vigore del presente decreto, le dichiarazioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere inviate al competente ufficio entro i dieci giorni successivi a quello in cui sara' stato effettuato il versamento. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 10 di ogni mese comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma riscossa nel mese precedente".
Entrata in vigore il 29 agosto 1985