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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1907 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. e Amministratore Unico sig. (C.F. ), Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Balducci elettivamente domiciliato presso lo studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 143 giusta procura agli atti
RICORRENTE
E difeso dall'avv. Sabatino Alessio Marrama Controparte_1
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.09.2024 la Parte_1
proponeva tempestiva opposizione e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 115/2024 (RG
1565 del 2024), con il quale l'intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore di
[...]
la somma di € 2.803,76, oltre interessi legali, rivalutazione e spese di procedimento, CP_1
chiedendo al Tribunale di: - accertare e dichiarare la nullità del predetto Decreto Ingiuntivo n.
115/2024 - R.G. n. 1565/2024 per assoluta genericità e/o insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, con ogni conseguenza di legge;
- accertare e dichiarare la cessata materia del contendere, con ogni conseguenza di legge;
1 - accertare e dichiarare che la nulla deve al sig. Parte_1 [...]
a titolo di indennità di ferie, ex festività, rol, rateo 13^, con ogni conseguenza di CP_1
legge;
- in ragione di quanto detto, revocare il provvedimento monitorio emesso (n. 115/2024- R.G. n.
1557/2024) e dichiarare la inesistenza della obbligazione ingiunta con ogni conseguenza di legge;
- da ultimo condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del procuratore per fattane anticipazione.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte.
Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'”.
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n.12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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