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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alida R. Paladino, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Ida Campanella, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il P.M., con nota del 9/6/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/7/2024 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Agnone (Is);
2. modificare le condizioni di separazione, per i motivi sopra espressi, relativa- mente al mantenimento della Sig.ra eliminandolo o, in Parte_2 via del tutto subordinata, riducendolo ad €uro 100,00; relativamente al mantenimento del figlio maggiore ridurlo ad €uro 300,00 Per_1 da versare direttamente al ragazzo in quanto maggiorenne, relativamente alle spese straordinarie confermare in capo alla
Sig.ra una compartecipazione per il 50%;
3. confermare Parte_2 tutte le altre condizioni stabilite in sede di separazione;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione del 31/10/2024 ha Controparte_1 chiesto di “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i IG.ri e Controparte_1 Parte_1 celebrato in Agnone in data 28.07.2022 (atto di matrimonio trascritto nel Comune di Agnone, anno 2002, numero 8, parte II, serie A, Ufficio
1) ordinando al competente ufficiale dello stato civile la conseguente annotazione nei registri dello stato civile alle seguenti condizioni:
2. il figlio minore resterà affidato Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3. il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
e mediante la Persona_3 Persona_4 corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00 per ciascun figlio e complessivamente di euro 1.200,00, da versarsi alla IG.ra
il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente sulla Parte_2
2 base degli indici ISTAT;
4. i genitori, sempre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, provvederanno alla contribuzione delle spese straordinarie, nella misura del 50%;
5. il Sig. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra la somma di euro 413,47
[...] Parte_2
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6. il IG. dovrà versare in favore della IG.ra Parte_1
tutti gli arretrati dovuti a titolo di adeguamento Istat Parte_2 degli assegni di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge a far data dall'anno successivo alla separazione e fino all'attualità, oltre gli interessi legali sulle predette somme dal sorgere del credito e fino al soddisfo;
7. sia stabilito il diritto al riconoscimento in favore della IG.ra , della quota prevista per legge Controparte_1 del trattamento di fine rapporto del IG. Parte_1 maturato sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
8. con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 4/12/2024, il Giudice, sentite le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, ha tentato la conciliazione delle medesime, le quali, all'esito, hanno chiesto differirsi l'udienza al fine di tentare di addivenire ad un accordo circa le condizioni di divorzio. Alla successiva udienza del 15/1/2025 le parti hanno chiesto un differimento pendenti trattative. All'udienza del 26/3/2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative, sicché il Giudice, con ordinanza del 7/4/2025, ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Infine, all'udienza del 4/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, chiedendo al Tribunale di recepire le seguenti condizioni:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_4 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e
3 diritto di visita del padre secondo quanto già stabilito in sede di separazione.
Corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, da parte di
a , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli e , della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché, a titolo di assegno divorzile, della somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale).
Le parti esprimono il loro consenso reciproco al rilascio di passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore (per viaggi di quest'ultimo all'estero sempre e comunque concordati tra i genitori).
Compensazione integrale delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/1/2017.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e Per_1
(minorenne). Per_2
4 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione del minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del predetto minore.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Agnone (IS) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 598/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ad Agnone (IS) il 28/7/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Agnone (IS) al n. 8 parte II serie A dell'anno 2002;
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra le stesse e tra le stesse e i figli e vengano disciplinati Per_1 Per_2 secondo le condizioni concordate, come ritrascritte nella motivazione della presente sentenza;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del comune di
Agnone (IS), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025.
Si comunichi.
5 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, composto dai
Magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Alida R. Paladino, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Ida Campanella, come da procura in atti;
RESISTENTE
nonché
con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
1 OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 4/6/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il P.M., con nota del 9/6/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23/7/2024 ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di “
1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Agnone (Is);
2. modificare le condizioni di separazione, per i motivi sopra espressi, relativa- mente al mantenimento della Sig.ra eliminandolo o, in Parte_2 via del tutto subordinata, riducendolo ad €uro 100,00; relativamente al mantenimento del figlio maggiore ridurlo ad €uro 300,00 Per_1 da versare direttamente al ragazzo in quanto maggiorenne, relativamente alle spese straordinarie confermare in capo alla
Sig.ra una compartecipazione per il 50%;
3. confermare Parte_2 tutte le altre condizioni stabilite in sede di separazione;
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione del 31/10/2024 ha Controparte_1 chiesto di “
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i IG.ri e Controparte_1 Parte_1 celebrato in Agnone in data 28.07.2022 (atto di matrimonio trascritto nel Comune di Agnone, anno 2002, numero 8, parte II, serie A, Ufficio
1) ordinando al competente ufficiale dello stato civile la conseguente annotazione nei registri dello stato civile alle seguenti condizioni:
2. il figlio minore resterà affidato Per_2 ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
3. il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_1
e mediante la Persona_3 Persona_4 corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00 per ciascun figlio e complessivamente di euro 1.200,00, da versarsi alla IG.ra
il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente sulla Parte_2
2 base degli indici ISTAT;
4. i genitori, sempre a titolo di concorso al mantenimento dei figli, provvederanno alla contribuzione delle spese straordinarie, nella misura del 50%;
5. il Sig. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra la somma di euro 413,47
[...] Parte_2
a titolo di assegno divorzile entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT;
6. il IG. dovrà versare in favore della IG.ra Parte_1
tutti gli arretrati dovuti a titolo di adeguamento Istat Parte_2 degli assegni di mantenimento dei figli e dell'ex coniuge a far data dall'anno successivo alla separazione e fino all'attualità, oltre gli interessi legali sulle predette somme dal sorgere del credito e fino al soddisfo;
7. sia stabilito il diritto al riconoscimento in favore della IG.ra , della quota prevista per legge Controparte_1 del trattamento di fine rapporto del IG. Parte_1 maturato sino alla cessazione del rapporto di lavoro;
8. con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione del 4/12/2024, il Giudice, sentite le parti, personalmente presenti con i rispettivi difensori, ha tentato la conciliazione delle medesime, le quali, all'esito, hanno chiesto differirsi l'udienza al fine di tentare di addivenire ad un accordo circa le condizioni di divorzio. Alla successiva udienza del 15/1/2025 le parti hanno chiesto un differimento pendenti trattative. All'udienza del 26/3/2025 le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative, sicché il Giudice, con ordinanza del 7/4/2025, ha formulato alle parti una proposta conciliativa.
Infine, all'udienza del 4/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del Giudice, chiedendo al Tribunale di recepire le seguenti condizioni:
Cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi.
Affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_4 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e
3 diritto di visita del padre secondo quanto già stabilito in sede di separazione.
Corresponsione, entro il giorno 5 di ogni mese, da parte di
a , a titolo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 dei figli e , della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché, a titolo di assegno divorzile, della somma di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo in uso presso questo Tribunale).
Le parti esprimono il loro consenso reciproco al rilascio di passaporto ovvero di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore (per viaggi di quest'ultimo all'estero sempre e comunque concordati tra i genitori).
Compensazione integrale delle spese di lite.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 26/1/2017.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico e sono corrispondenti agli interessi morali e materiali dei figli (maggiorenne non economicamente autosufficiente) e Per_1
(minorenne). Per_2
4 Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione del minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua eIGenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del predetto minore.
La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Agnone (IS) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 598/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti ad Agnone (IS) il 28/7/2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Agnone (IS) al n. 8 parte II serie A dell'anno 2002;
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, disponendo che i rapporti patrimoniali e non patrimoniali tra le stesse e tra le stesse e i figli e vengano disciplinati Per_1 Per_2 secondo le condizioni concordate, come ritrascritte nella motivazione della presente sentenza;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del comune di
Agnone (IS), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di ConIGlio del 10/6/2025.
Si comunichi.
5 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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