Art. 25. Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi). 1. L' articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.
3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393 , e l'interesse di mora previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 , e successive modificazioni". 2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, la dilazione totale non puo' comunque superare i trenta giorni. 4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile". 5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione".
Note al comma 1 dell'art. 25:
- Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: "Misure urgenti in materia di entrate fiscali.
- Si trascrive il testo dell' art.4 della legge n. 393/1968 (Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.G. sui prodotti petroliferi):
"Art. 4. - In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto".
- Si trascrive il testo dell' art. 16 della legge n. 388/1978 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali urgenti):
"Art. 16. - Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonche' delle imposte erariali di consumo, escluso quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istituitive di ciascuna imposta ed e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennita' di mora.
La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui e' stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.
Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalita' anteriormente vigenti".
Nota al comma 3 dell'art. 25:
- Si trascrive il testo dell'art. 78 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973 .
"Art. 78. (Pagamenti periodici di diritti doganali). - L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali per ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore, il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali".
Nota al comma 4 dell'art. 25:
- Il testo vigente dell'art. 86 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n 43/1973 e' il seguente: "Art. 86. (Interessi per il ritardato pagamento). - Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile.
Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende.
L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82".
"Art. 12. - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.
3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell' articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393 , e l'interesse di mora previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 , e successive modificazioni". 2. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, la dilazione totale non puo' comunque superare i trenta giorni. 4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi.
L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile". 5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 93. - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione".
Note al comma 1 dell'art. 25:
- Il D.L. n. 688/1982 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 2 dicembre 1982) reca: "Misure urgenti in materia di entrate fiscali.
- Si trascrive il testo dell' art.4 della legge n. 393/1968 (Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'I.G.G. sui prodotti petroliferi):
"Art. 4. - In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione, sulle somme non versate tempestivamente e' applicata l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.
Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed e' tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti petroliferi nazionali e di gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto".
- Si trascrive il testo dell' art. 16 della legge n. 388/1978 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 216/1978 (Misure fiscali urgenti):
"Art. 16. - Per il ritardato pagamento delle imposte di fabbricazione nonche' delle imposte erariali di consumo, escluso quelle sulle merci in importazione, si applica l'interesse di mora del dodici per cento annuo, commisurato all'importo dei tributi dovuti. L'interesse si computa a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento secondo le leggi istituitive di ciascuna imposta ed e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di multe, ammende, pene pecuniarie, sopratasse e indennita' di mora.
La misura degli interessi di cui al primo comma si applica anche sulle somme da rimborsare o da restituire ai contribuenti e da questi versate o depositate in esecuzione delle disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di consumo; in tali casi l'interesse si computa a decorrere dalla data in cui e' stata prodotta l'istanza di rimborso o di restituzione.
Per le somme dovute e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto gli interessi sono computati, fino a tale data, secondo le misure e le modalita' anteriormente vigenti".
Nota al comma 3 dell'art. 25:
- Si trascrive il testo dell'art. 78 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973 .
"Art. 78. (Pagamenti periodici di diritti doganali). - L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali per ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore, il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana.
L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'Amministrazione stessa.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi a pacchi postali".
Nota al comma 4 dell'art. 25:
- Il testo vigente dell'art. 86 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n 43/1973 e' il seguente: "Art. 86. (Interessi per il ritardato pagamento). - Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito e' divenuto esigibile.
Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende.
L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82".