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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 980/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 980/2025 v.g., promossa da: nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. MARSINANO MONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 12/03/1980 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 03/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
1) il Sig. e la sig.ra continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati.
2) I coniugi, entrambi disoccupati e nullatenenti, rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni pretesa economica, anche in ordine al mantenimento, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando a qualsivoglia azione, diritto o facoltà per qualunque titolo o rapporto intercorso tra le stesse, sia esso presente o passato.
3) Gli esponenti dichiarano altresì di non avanzare alcuna altra diversa e/o ulteriore pretesa di carattere economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, non essendovi beni mobili e/o crediti e/o somme di denaro da dividere tra loro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/06/2025);
pagina 3 di 4 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 980/2025 v.g., promossa da: nato ad [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. LOCURATOLO MARIANGELA
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. MARSINANO MONIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 12/03/1980 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 03/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 03/06/2025:
1) il Sig. e la sig.ra continueranno a vivere Parte_1 Controparte_1 separati.
2) I coniugi, entrambi disoccupati e nullatenenti, rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni pretesa economica, anche in ordine al mantenimento, e dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando a qualsivoglia azione, diritto o facoltà per qualunque titolo o rapporto intercorso tra le stesse, sia esso presente o passato.
3) Gli esponenti dichiarano altresì di non avanzare alcuna altra diversa e/o ulteriore pretesa di carattere economico e/o patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, non essendovi beni mobili e/o crediti e/o somme di denaro da dividere tra loro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/06/2025);
pagina 3 di 4 Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4