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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210004796408000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 297202100044796408000, notificata in data 15 giugno
2023 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sollecitando comunque il rigetto del ricorso.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha rappresentato e documentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato provvedimento di sgravio n. 2024S0175542 in data 22 marzo 2024.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BURZICHELLI DANIELE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 46/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210004796408000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato:/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 297202100044796408000, notificata in data 15 giugno
2023 e relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2025.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sollecitando comunque il rigetto del ricorso.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha rappresentato e documentato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato provvedimento di sgravio n. 2024S0175542 in data 22 marzo 2024.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio e compensa fra le parti le spese di giudizio.