TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3083/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3083/2024 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1
convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per i motivi indicati e documentati in causa, condannare il padre a versare a mani della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi, l'importo complessivo
pagina 1 di 5 di € 450,00 comprensivo di eventuali spese straordinarie, importo da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo verrà rivalutato annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a novembre
2025, sulla base degli indici di novembre 2024; in subordine, nella denegata ipotesi codesto Tribunale non volesse/potesse accettare la richiesta di un contributo di mantenimento comprensivo di eventuali spese straordinarie:
2) condannare il padre a versare a mani della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi, l'importo complessivo di € 300,00, importo da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo verrà rivalutato annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a novembre 2025, sulla base degli indici di novembre 2024;
3) disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per il figlio verrà suddivisa tra i genitori al 50%, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di
Bolzano; in ogni caso:
4) tenendo conto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreto VG 112/22 dd. 26/08/22 disporre l'affidamento esclusivo del minore
[...]
alla madre, con collocamento presso la madre e disporre che la residenza Per_1 Parte_1
del minore seguirà quella della madre ed in relazione a questa sarà iscritta negli uffici competenti;
5) dichiarare che l'Assegno Unico Universale, gli assegni regionali, provinciali, di cura e simile per il figlio spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, il figlio è
a tutti gli effetti a carico della madre;
6) con vittoria di spese di causa del Pubblico Ministero:
pagina 2 di 5 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti è nato in data [...] a [...] il minore Per_1
[...]
Su istanza dell'odierna ricorrente in data 26/08/2022 il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre in conseguenza delle gravi condotte pregiudizievoli da questi posti in essere e per la cui descrizione si rimanda all'allegato 7 di parte ricorrente.
In forza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli, potendo la madre assumere ogni decisione nell'interesse di questi ultimi, senza il consenso del padre.
Il diritto di visita del padre va sospeso in considerazione del totale disinteresse da questi mostrato nei confronti dei propri figli.
3. In punto economico, si osserva che la ricorrente ha lavorato in un albergo per circa 7 anni. Al momento della presentazione del ricorso, risultava dipendente presso un albergo con contratto stagionale sino a novembre 2024. In seguito, non ha aggiornato la propria situazione lavorativa.
La ricorrente abita insieme al figlio ad altro figlio minore avuto da una relazione precedente in Per_1 un appartamento in locazione per il quale deve corrispondere un canone di locazione pari ad € 1.000.
Percepisce un aiuto economico per il pagamento del canone pari a ca. € 403,00 mensili, oltre all'assegno unico per pari ad € 398,80 e l'assegno provinciale di € 140,00 mensili.
In base alle allegazioni della ricorrente, il resistente ha solo sporadicamente lavorato, circostanza accertata anche dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, nonché tenuto conto del fatto che sulla madre continueranno a gravare in via esclusiva tutti gli oneri di accudimento e mantenimento diretto del figlio, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 350,00, con decorrenza dalla domanda (30/10/2024), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 3 di 5 Il resistente va dunque condannato a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, del numero esiguo di udienze tenute e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) dispone che il padre versi a titolo di mantenimento del figlio, con effetti dalla data della domanda
(30/10/2024) l'importo di € 350,00, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da ottobre 2025, con base ottobre 2024;
2) dispone che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, richiamando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
3) dispone che gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento CP_1 che vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 10/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Bolzano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Morris Recla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO composto dai magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3083/2024 R.G., vertente
, rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Dallo del Foro di Bolzano, giusta procura agli Parte_1
atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
, contumace; CP_1
convenuto;
e
presso il Tribunale di Bolzano;
Controparte_2
intervenuto;
In punto: procedimento ex art. 473 bis. 12 c.p.c. – regolamentazione dell'assetto di vita dei minori a seguito di separazione di genitori non coniugati.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16/01/2025
CONCLUSIONI del procuratore della ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) per i motivi indicati e documentati in causa, condannare il padre a versare a mani della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi, l'importo complessivo
pagina 1 di 5 di € 450,00 comprensivo di eventuali spese straordinarie, importo da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo verrà rivalutato annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a novembre
2025, sulla base degli indici di novembre 2024; in subordine, nella denegata ipotesi codesto Tribunale non volesse/potesse accettare la richiesta di un contributo di mantenimento comprensivo di eventuali spese straordinarie:
2) condannare il padre a versare a mani della madre, con bonifico sul suo conto corrente bancario, quale assegno periodico per il mantenimento del figlio, sino al raggiungimento della maggiore età o dell'indipendenza economica di questi, l'importo complessivo di € 300,00, importo da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata;
disporre che detto importo verrà rivalutato annualmente, in via automatica e senza necessità di specifica richiesta, sulla base degli indici ASTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a novembre 2025, sulla base degli indici di novembre 2024;
3) disporre che ogni spesa straordinaria ed eccezionale (spese mediche, farmaceutiche con prescrizione del pediatra/medico, scolastiche, formative ed un corso sportivo o ricreativo all'anno) necessaria per il figlio verrà suddivisa tra i genitori al 50%, mentre per quanto riguarda eventuali costi per altre spese straordinarie come corsi sportivi, ricreativi ed extrascolastici questi verranno suddivisi sempre al 50%, se previamente concordate tra le parti;
in merito ad eventuali questioni inerenti alle spese straordinarie si applica il Protocollo d'intesa dd. 06/09/2018 del Tribunale di
Bolzano; in ogni caso:
4) tenendo conto della decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, disposta dal Tribunale per i Minorenni con decreto VG 112/22 dd. 26/08/22 disporre l'affidamento esclusivo del minore
[...]
alla madre, con collocamento presso la madre e disporre che la residenza Per_1 Parte_1
del minore seguirà quella della madre ed in relazione a questa sarà iscritta negli uffici competenti;
5) dichiarare che l'Assegno Unico Universale, gli assegni regionali, provinciali, di cura e simile per il figlio spettano esclusivamente alla madre al 100%. Per quanto riguarda eventuali altri sussidi da erogarsi da enti pubblici o privati e per eventuali domande, ovvero richieste ad enti pubblici, il figlio è
a tutti gli effetti a carico della madre;
6) con vittoria di spese di causa del Pubblico Ministero:
pagina 2 di 5 “Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalla ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dalla relazione more uxorio tra le parti è nato in data [...] a [...] il minore Per_1
[...]
Su istanza dell'odierna ricorrente in data 26/08/2022 il Tribunale per i Minorenni di Bolzano ha disposto la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre in conseguenza delle gravi condotte pregiudizievoli da questi posti in essere e per la cui descrizione si rimanda all'allegato 7 di parte ricorrente.
In forza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, nulla va disposto in ordine all'affidamento dei figli, potendo la madre assumere ogni decisione nell'interesse di questi ultimi, senza il consenso del padre.
Il diritto di visita del padre va sospeso in considerazione del totale disinteresse da questi mostrato nei confronti dei propri figli.
3. In punto economico, si osserva che la ricorrente ha lavorato in un albergo per circa 7 anni. Al momento della presentazione del ricorso, risultava dipendente presso un albergo con contratto stagionale sino a novembre 2024. In seguito, non ha aggiornato la propria situazione lavorativa.
La ricorrente abita insieme al figlio ad altro figlio minore avuto da una relazione precedente in Per_1 un appartamento in locazione per il quale deve corrispondere un canone di locazione pari ad € 1.000.
Percepisce un aiuto economico per il pagamento del canone pari a ca. € 403,00 mensili, oltre all'assegno unico per pari ad € 398,80 e l'assegno provinciale di € 140,00 mensili.
In base alle allegazioni della ricorrente, il resistente ha solo sporadicamente lavorato, circostanza accertata anche dal Tribunale per i Minorenni nel procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Considerata l'età del resistente e l'assenza di prova circa una sua incapacità lavorativa, nonché tenuto conto del fatto che sulla madre continueranno a gravare in via esclusiva tutti gli oneri di accudimento e mantenimento diretto del figlio, si ritiene congruo disporre un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre in misura di € 350,00, con decorrenza dalla domanda (30/10/2024), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Gli assegni pubblici di qualsiasi natura per i minori potranno essere incassati integralmente dalla madre.
4. La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
pagina 3 di 5 Il resistente va dunque condannato a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento. Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale, ridotti della metà tenuto conto della bassa complessità della controversia, del numero esiguo di udienze tenute e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così dispone:
1) dispone che il padre versi a titolo di mantenimento del figlio, con effetti dalla data della domanda
(30/10/2024) l'importo di € 350,00, da pagarsi direttamente entro il 5 di ogni mese alla ricorrente, somma da rivalutarsi secondo gli indici Astat a partire da ottobre 2025, con base ottobre 2024;
2) dispone che le spese straordinarie saranno suddivise al 50% ciascuno tra le parti, richiamando quanto previsto dal Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano;
3) dispone che gli assegni regionali/provinciali e l'assegno unico, potranno essere richiesti percepiti integralmente ed esclusivamente dalla madre con le detrazioni fiscali al 100% a favore della madre;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento CP_1 che vengono liquidate in € 2.538,50 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettario in misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Così deciso in Bolzano, il 10/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Bolzano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Morris Recla
pagina 5 di 5