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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2416/2022 promossa da
Parte_1
IACETTI ATTORE/I contro Controparte_1
ET OL Contumace CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 2 ottobre
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio e ET OL, al fine di Controparte_2
1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro stradale occorso il 06.03.2015 a Ve- nezia, loc. Favaro Veneto. Deduceva a tal fine l'attrice che in tali circostanze di tempo e di luogo, ella si trovava a condurre la propria bicicletta lungo una pista ciclabile, giungendo in prossimità di un attraversamento ciclabile. Verificato che alcun veicolo provenisse da destra e da sinistra, l'attrice procedeva ad impegnare il predetto attraversamento. veva quasi superato la linea di mezzeria, quando Pt_1
veniva investita dal veicolo Renault Escape, targato ES135BR, assicurato per la RC con e condotto dalla proprietaria, CO NN;
l'auto, Controparte_2
giungendo da sinistra rispetto al velocipede, omettendo di rallentare e di conceder- gli la dovuta precedenza, ne urtava la ruota posteriore provocando la rovinosa ca- duta a terra dell'odierna attrice.
Si instaurava procedimento penale n. 1260/2015 a carico di NN per il reato di lesioni colpose, che si concludeva con sentenza con cui il Giudice di Pace di Vene- zia, accertando la responsabilità esclusiva dell'imputata e liquidata la provvisionale di € 10.000,00, rinviava per la liquidazione del danno al giudice civile (doc. 39 att.).
La compagnia assicuratrice oggi convenuta provvedeva a corrispondere la somma di € 10.000,00 liquidata dal Giudice di Pace. Successivamente, in data 04.05.2017, veniva corrisposta l'ulteriore somma di € 23.500,00, trattenuta come acconto sul maggior avere (doc. 40 att.).
Esperita inutilmente la negoziazione assistita, procedeva perciò all'in- Parte_1
troduzione del presente giudizio.
Si costituiva la sola , che si limitava a contestare il quantum Controparte_2
debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma n. 1,2,3 cpc, la causa veniva istruita mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
2 Il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2024, tenutasi con moda- lità cartolare.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
Non essendo in contestazione l'an debeatur, in questa sede si procede direttamente alla quantificazione delle voci di danno di cui l'attrice chiede il risarcimento.
In relazione al danno non patrimoniale alla persona, prendendo a riferimento la
CTU medico – legale della dott.ssa , la quale – con motivazione raggiunta Per_1
previo scrupoloso esame del caso, logica e congruamente motivata – accertava il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, consistite in “trauma cranio-cervicale con frattura somatica della prima seconda vertebra cervicale”, si può ravvisare la sussistenza di un periodo di danno biologico temporaneo assoluto al 100% per 5 giorni, parziale al 75% per 40 giorni, parziale al 50% per 60 giorni, parziale al 25% per 60 giorni.
Sotto il profilo del danno permanente, la CTU accertava la sussistenza di “dolore al collo con limitazione dei movimenti del capo ampiamente compatibile con il trauma patito oltre ad uno screzio psicologico ascrivibile ad un lieve disturbo dell'adattamento”, quantificato nella misura del 12%, con opportunità di una personalizzazione connessa a ravvisate
“difficoltà in ambito di attività dinamico – relazionali”.
Infine, la CTU accertava la sussistenza di sofferenza, di grado medio nella malattia e medio-lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati nonché la congruità e perti- nenza delle spese mediche documentate, per complessivi € 2.024,00, al netto degli onorari professionali di consulenza medico – legale ante causam.
3 Al fine di procedere alla traduzione monetaria del danno non patrimoniale, si ri- tiene opportuno utilizzare la c.d. Tabella di Venezia, che propone l'indicazione au- tonoma della liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale e la possibilità di personalizzazione del danno maggiormente rispondente alle pecu- liarità del caso concreto. Diversamente, le tabelle di Milano implicano una rigida parametrazione, in contrasto con quanto osservato dalla Cassazione, che ad esem- pio con la sentenza 2461/2020 ha ricordato come “a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico-legale, sfugge per defi- nizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento po- sitivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico- fisica”.
Sulla base dei valori indicati nella Tabella di Venezia, pertanto, a ciascun giorno di malattia verrà attributo il valore di € 100,00 die e dunque vanno riconosciuti all'at- trice complessivamente € 8000,00.
Il danno permanente, valutato dalla CTU nella misura del 12%, patito da un sog- getto di 19 anni al momento del fatto, verrà quantificato, sempre sulla base della
Tabella di Venezia, in € 29.781,12.
Deve inoltre essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore, connessa anche alle modalità del sinistro, che con una dinamica a ben vedere banale, ha causato alla giovane vittima un non lieve dolore momentaneo ed una tanto inopinata, quanto apprezzabile compromis- sione duratura della propria funzionalità fisica.
Al riguardo il CTU ha precisato che la sofferenza è stata di grado medio nel periodo di malattia e medio – lieve nel cronico a postumi stabilizzati.
Il sistema di parametrazione in uso presso il Tribunale di Venezia appare preferi- bile. In particolare, considerando che il livello lieve del pregiudizio morale è
4 indicato dal Tribunale di Venezia nella misura del 10% rispetto al danno biologico ed il livello moderato nella misura del 25%, si ritiene che il danno morale patito dall'attrice possa essere liquidato in € 5000,00.
Nessuna personalizzazione spetta invece all'attrice.
Non emergono infatti specifici elementi oggettivamente apprezzabili quali presup- posti per la chiesta personalizzazione del risarcimento del danno alla persona;
del resto, contenendo il danno biologico in sé anche una dimensione relazionale, ipo- tizzare anche un autonomo ristoro del danno esistenziale, conduca ad un'inammis- sibile moltiplicazione delle voci risarcitorie, in spregio al principio fondamentale in base al quale, nella perdurante ottica compensativo – solidaristica della responsabi- lità civile, va risarcito tout le dommage, rien que le dommage e le diverse poste dannose conservano una rilevanza meramente descrittiva e non precettiva (come espressa- mente chiarito fin da C. Cass. SS.UU. 26972 – 26975 del 11.11.2008). Ed invero, per dare corso alla c.d. personalizzazione del risarcimento è necessario che il dan- neggiato deduca e dimostri quelle che in concreto sono le ragioni – peculiari nel caso concreto – che debbono giustificare una liquidazione che si discosti dai para- digmi tabellari, secondo le ordinarie regole dell'onere di allegazione e prova di con- seguenze di carattere straordinario (sovente qualificate come “specifiche ed ecce- zionali” dalla giurisprudenza di legittimità) non ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (v. e pluribus C. Cass. n. 5865 del
04/03/2021, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adot- tato negli uffici giudiziari di merito … può essere incrementata dal giudice, con motivazione ana- litica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempesti- vamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "perso- nalizzazione" in aumento”.
5 Nella specie anche le circostanze indicate nei capitoli di prova pour cause non am- messi non esulano dalla normalità per una donna dell'età e delle presumibili condi- zioni socio – culturali dell'attrice.
Per tali ragioni non si è operata alcuna personalizzazione del risarcimento del danno biologico.
Infine, la CTU ritiene – giova chiarirlo, sul piano tecnico, senza riflessi sull'an della relativa risarcibilità, che è rimessa al Giudice – congrue e pertinenti le spese medi- che prodotte ed ammontanti ad Euro 2.024,00 e quelle per la valutazione medico legale cui l'attrice si sottopose prima di introdurre questo giudizio: queste spese, tuttavia, sul piano strettamente giuridico, soggiacciono al regime delle spese stra- giudiziali, mentre eventuali oneri di ctp nominato in corso di causa saranno regolate alla stregua delle spese legali. Quanto alle prime, come per il compenso relativo all'assistenza fornita dall'avvocato nella fase antecedente il giudizio, la domanda va rigettata.
I requisiti che la giurisprudenza ormai consolidata richiede per potersi dar luogo alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale sono, per un verso, l'effettiva necessità del ricorso all'assistenza da parte del danneggiato;
per altro verso, il bo- nario componimento della vertenza per effetto dell'intervento del patrocinatore.
Richiamiamo, sotto questo profilo, la decisione di legittimità n. 2275 del
22/02/2006, dalla quale emerge il principio – successivamente consolidatosi – a secondo cui, nell'ipotesi di controversia, possono formare oggetto di liquidazione solo le spese vive sostenute in sede stragiudiziale, in aggiunta alle spese processuali, non anche l'onorario corrisposto al legale ante causam.
Nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna composizione bonaria della vertenza.
Vi è, da ultimo, da rilevare che l'attività stragiudiziale appare sovrapporsi con l'at- tività prodromica a quella giudiziale, rientrante nella voce “studio della
6 controversia” prevista dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, che va liquidata nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite.
Successivamente, la Suprema Corte ha precisato che le spese per l'assistenza stra- giudiziale “Hanno natura di danno emergente, risarcibile allorquando l'opera prestata sia con- notata da una qualche utilità ai fini della definizione del contenzioso e il danneggiato abbia dimostrato di avere effettivamente sopportato l'esborso a tale titolo, essendo la pretesa risarcitoria soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”
(Cass., n. 16894/2018; Cass., Sez. U, 10/07/2017, n. 16990; Cass. 13/04/2017, n.
9548; Cass. 13/03/2017, n. 6422).
Il Tribunale di Venezia ha fatto proprio questo principio, osservando che “Le spese per l'assistenza anteriore all'instaurazione del processo, (…), rientrano tra quelle concernenti lo
<> che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice in sede di decisione della domanda (cfr. Cass. 19-04-2011, n. 8985). Infatti (…) è tutt'altro che remoto il rischio di una sovrapposizione tra prestazioni stragiudiziali non riservate ed attività prodromica rispetto a quella giudiziale (riservata) svolta da un professionista, destinata a trovare la sua sanzione sul piano processuale nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite…”
(sent. n. 555/2019 G.U. dott. Simone;
conformi e pluribus sent. 3301/2024 G.U.
Barison e n. 323 del 2022 G.U. dott. Giordan, che, con riferimento alle spese stra- giudiziali dovute all'avvocato, ha confermato il principio sopra esposto, osserva che: “… nulla va liquidato a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, dovendosi aderire all'orientamento del Tribunale di Venezia richiamato dalla convenuta circa la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie a titolo di spese legali della fase stragiudiziale da considerare di contenuto sostanzialmente equivalente all'esame e studio della controversia della fase giudiziale da porre a carico della parte soccombente”).
Dunque, nell'ipotesi in cui si giunge al processo, possono formare oggetto di liqui- dazione, in aggiunta alle spese processuali, solo eventuali spese vive sostenute – e dunque documentate – in sede stragiudiziale, ma non l'onorario corrisposto al
7 patrocinatore ante causam qualora, come nella specie, l'attività stragiudiziale docu- mentata, consistita nell'inoltro di una diffida e della documentazione successiva, coincida con l'attività prodromica a quella giudiziale, rientrante nella voce “studio della controversia” prevista dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
Concludendo, alla luce delle superiori, assorbenti considerazioni l'attrice ha diritto al risarcimento nella misura di € 44.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione mo- netaria secondo ISTAT su base annua, dal 2020 (anno dell'aggiornamento delle tabelle del tribunale di Venezia qui utilizzate) al saldo effettivo.
Da tale somma va detratto il percepito, pari ad € 33.000,00.
Le convenute, in solido tra loro, vanno dunque dichiarate tenute e condannate a pagare la somma di € 11.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo
ISTAT su base annua, dal 2020 (anno dell'aggiornamento delle tabelle del tribunale di Venezia qui utilizzate) al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, della difficoltà e del va- lore della somma riconosciuta (D.M. 127/2004), secondo i valori tariffari medi ex
D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 – con riduzione per la fase istruttoria, sostanziatasi nel deposito delle memorie e nell'espletamento di ctu medico – legale, senza am- missione della chiesta prova orale.
Le spese di ctu e quelle di ctp attoreo vanno definitivamente poste a carico delle convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
8 1) dichiara tenute e condanna le convenute in solido tra loro al pagamento, in fa- vore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, al netto del percepito, della somma di € 11.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo
ISTAT su base annua, dal 2020 al saldo;
2) condanna le convenute in solido tra loro a rimborsare all'attrice le spese proces- suali, che in € 1000,00 per la fase di studio della controversia, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1200,00 per la fase istruttoria ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed al rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P. attorea.
Così deciso in data 12 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2416/2022 promossa da
Parte_1
IACETTI ATTORE/I contro Controparte_1
ET OL Contumace CONVENUTO/I
Avente ad oggetto: lesione personale
Posta in decisione sulle conclusioni precisate per la trattazione scritta del 2 ottobre
2024
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice in epigrafe evocava in giudizio e ET OL, al fine di Controparte_2
1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a seguito del sinistro stradale occorso il 06.03.2015 a Ve- nezia, loc. Favaro Veneto. Deduceva a tal fine l'attrice che in tali circostanze di tempo e di luogo, ella si trovava a condurre la propria bicicletta lungo una pista ciclabile, giungendo in prossimità di un attraversamento ciclabile. Verificato che alcun veicolo provenisse da destra e da sinistra, l'attrice procedeva ad impegnare il predetto attraversamento. veva quasi superato la linea di mezzeria, quando Pt_1
veniva investita dal veicolo Renault Escape, targato ES135BR, assicurato per la RC con e condotto dalla proprietaria, CO NN;
l'auto, Controparte_2
giungendo da sinistra rispetto al velocipede, omettendo di rallentare e di conceder- gli la dovuta precedenza, ne urtava la ruota posteriore provocando la rovinosa ca- duta a terra dell'odierna attrice.
Si instaurava procedimento penale n. 1260/2015 a carico di NN per il reato di lesioni colpose, che si concludeva con sentenza con cui il Giudice di Pace di Vene- zia, accertando la responsabilità esclusiva dell'imputata e liquidata la provvisionale di € 10.000,00, rinviava per la liquidazione del danno al giudice civile (doc. 39 att.).
La compagnia assicuratrice oggi convenuta provvedeva a corrispondere la somma di € 10.000,00 liquidata dal Giudice di Pace. Successivamente, in data 04.05.2017, veniva corrisposta l'ulteriore somma di € 23.500,00, trattenuta come acconto sul maggior avere (doc. 40 att.).
Esperita inutilmente la negoziazione assistita, procedeva perciò all'in- Parte_1
troduzione del presente giudizio.
Si costituiva la sola , che si limitava a contestare il quantum Controparte_2
debeatur.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI° comma n. 1,2,3 cpc, la causa veniva istruita mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
2 Il Giudice rigettava le ulteriori istanze istruttorie formulate dall'attrice e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02.10.2024, tenutasi con moda- lità cartolare.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea va accolta, per quanto di ragione.
Non essendo in contestazione l'an debeatur, in questa sede si procede direttamente alla quantificazione delle voci di danno di cui l'attrice chiede il risarcimento.
In relazione al danno non patrimoniale alla persona, prendendo a riferimento la
CTU medico – legale della dott.ssa , la quale – con motivazione raggiunta Per_1
previo scrupoloso esame del caso, logica e congruamente motivata – accertava il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, consistite in “trauma cranio-cervicale con frattura somatica della prima seconda vertebra cervicale”, si può ravvisare la sussistenza di un periodo di danno biologico temporaneo assoluto al 100% per 5 giorni, parziale al 75% per 40 giorni, parziale al 50% per 60 giorni, parziale al 25% per 60 giorni.
Sotto il profilo del danno permanente, la CTU accertava la sussistenza di “dolore al collo con limitazione dei movimenti del capo ampiamente compatibile con il trauma patito oltre ad uno screzio psicologico ascrivibile ad un lieve disturbo dell'adattamento”, quantificato nella misura del 12%, con opportunità di una personalizzazione connessa a ravvisate
“difficoltà in ambito di attività dinamico – relazionali”.
Infine, la CTU accertava la sussistenza di sofferenza, di grado medio nella malattia e medio-lieve nella fase cronica a postumi stabilizzati nonché la congruità e perti- nenza delle spese mediche documentate, per complessivi € 2.024,00, al netto degli onorari professionali di consulenza medico – legale ante causam.
3 Al fine di procedere alla traduzione monetaria del danno non patrimoniale, si ri- tiene opportuno utilizzare la c.d. Tabella di Venezia, che propone l'indicazione au- tonoma della liquidazione della componente morale del danno non patrimoniale e la possibilità di personalizzazione del danno maggiormente rispondente alle pecu- liarità del caso concreto. Diversamente, le tabelle di Milano implicano una rigida parametrazione, in contrasto con quanto osservato dalla Cassazione, che ad esem- pio con la sentenza 2461/2020 ha ricordato come “a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico-legale, sfugge per defi- nizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento po- sitivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione all'integrità psico- fisica”.
Sulla base dei valori indicati nella Tabella di Venezia, pertanto, a ciascun giorno di malattia verrà attributo il valore di € 100,00 die e dunque vanno riconosciuti all'at- trice complessivamente € 8000,00.
Il danno permanente, valutato dalla CTU nella misura del 12%, patito da un sog- getto di 19 anni al momento del fatto, verrà quantificato, sempre sulla base della
Tabella di Venezia, in € 29.781,12.
Deve inoltre essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore, connessa anche alle modalità del sinistro, che con una dinamica a ben vedere banale, ha causato alla giovane vittima un non lieve dolore momentaneo ed una tanto inopinata, quanto apprezzabile compromis- sione duratura della propria funzionalità fisica.
Al riguardo il CTU ha precisato che la sofferenza è stata di grado medio nel periodo di malattia e medio – lieve nel cronico a postumi stabilizzati.
Il sistema di parametrazione in uso presso il Tribunale di Venezia appare preferi- bile. In particolare, considerando che il livello lieve del pregiudizio morale è
4 indicato dal Tribunale di Venezia nella misura del 10% rispetto al danno biologico ed il livello moderato nella misura del 25%, si ritiene che il danno morale patito dall'attrice possa essere liquidato in € 5000,00.
Nessuna personalizzazione spetta invece all'attrice.
Non emergono infatti specifici elementi oggettivamente apprezzabili quali presup- posti per la chiesta personalizzazione del risarcimento del danno alla persona;
del resto, contenendo il danno biologico in sé anche una dimensione relazionale, ipo- tizzare anche un autonomo ristoro del danno esistenziale, conduca ad un'inammis- sibile moltiplicazione delle voci risarcitorie, in spregio al principio fondamentale in base al quale, nella perdurante ottica compensativo – solidaristica della responsabi- lità civile, va risarcito tout le dommage, rien que le dommage e le diverse poste dannose conservano una rilevanza meramente descrittiva e non precettiva (come espressa- mente chiarito fin da C. Cass. SS.UU. 26972 – 26975 del 11.11.2008). Ed invero, per dare corso alla c.d. personalizzazione del risarcimento è necessario che il dan- neggiato deduca e dimostri quelle che in concreto sono le ragioni – peculiari nel caso concreto – che debbono giustificare una liquidazione che si discosti dai para- digmi tabellari, secondo le ordinarie regole dell'onere di allegazione e prova di con- seguenze di carattere straordinario (sovente qualificate come “specifiche ed ecce- zionali” dalla giurisprudenza di legittimità) non ricomprese nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (v. e pluribus C. Cass. n. 5865 del
04/03/2021, secondo cui: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adot- tato negli uffici giudiziari di merito … può essere incrementata dal giudice, con motivazione ana- litica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempesti- vamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "perso- nalizzazione" in aumento”.
5 Nella specie anche le circostanze indicate nei capitoli di prova pour cause non am- messi non esulano dalla normalità per una donna dell'età e delle presumibili condi- zioni socio – culturali dell'attrice.
Per tali ragioni non si è operata alcuna personalizzazione del risarcimento del danno biologico.
Infine, la CTU ritiene – giova chiarirlo, sul piano tecnico, senza riflessi sull'an della relativa risarcibilità, che è rimessa al Giudice – congrue e pertinenti le spese medi- che prodotte ed ammontanti ad Euro 2.024,00 e quelle per la valutazione medico legale cui l'attrice si sottopose prima di introdurre questo giudizio: queste spese, tuttavia, sul piano strettamente giuridico, soggiacciono al regime delle spese stra- giudiziali, mentre eventuali oneri di ctp nominato in corso di causa saranno regolate alla stregua delle spese legali. Quanto alle prime, come per il compenso relativo all'assistenza fornita dall'avvocato nella fase antecedente il giudizio, la domanda va rigettata.
I requisiti che la giurisprudenza ormai consolidata richiede per potersi dar luogo alla rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale sono, per un verso, l'effettiva necessità del ricorso all'assistenza da parte del danneggiato;
per altro verso, il bo- nario componimento della vertenza per effetto dell'intervento del patrocinatore.
Richiamiamo, sotto questo profilo, la decisione di legittimità n. 2275 del
22/02/2006, dalla quale emerge il principio – successivamente consolidatosi – a secondo cui, nell'ipotesi di controversia, possono formare oggetto di liquidazione solo le spese vive sostenute in sede stragiudiziale, in aggiunta alle spese processuali, non anche l'onorario corrisposto al legale ante causam.
Nel caso che ci occupa non vi è stata alcuna composizione bonaria della vertenza.
Vi è, da ultimo, da rilevare che l'attività stragiudiziale appare sovrapporsi con l'at- tività prodromica a quella giudiziale, rientrante nella voce “studio della
6 controversia” prevista dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, che va liquidata nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite.
Successivamente, la Suprema Corte ha precisato che le spese per l'assistenza stra- giudiziale “Hanno natura di danno emergente, risarcibile allorquando l'opera prestata sia con- notata da una qualche utilità ai fini della definizione del contenzioso e il danneggiato abbia dimostrato di avere effettivamente sopportato l'esborso a tale titolo, essendo la pretesa risarcitoria soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”
(Cass., n. 16894/2018; Cass., Sez. U, 10/07/2017, n. 16990; Cass. 13/04/2017, n.
9548; Cass. 13/03/2017, n. 6422).
Il Tribunale di Venezia ha fatto proprio questo principio, osservando che “Le spese per l'assistenza anteriore all'instaurazione del processo, (…), rientrano tra quelle concernenti lo
<> che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice in sede di decisione della domanda (cfr. Cass. 19-04-2011, n. 8985). Infatti (…) è tutt'altro che remoto il rischio di una sovrapposizione tra prestazioni stragiudiziali non riservate ed attività prodromica rispetto a quella giudiziale (riservata) svolta da un professionista, destinata a trovare la sua sanzione sul piano processuale nell'ambito della regolamentazione delle spese di lite…”
(sent. n. 555/2019 G.U. dott. Simone;
conformi e pluribus sent. 3301/2024 G.U.
Barison e n. 323 del 2022 G.U. dott. Giordan, che, con riferimento alle spese stra- giudiziali dovute all'avvocato, ha confermato il principio sopra esposto, osserva che: “… nulla va liquidato a titolo di spese di assistenza stragiudiziale, dovendosi aderire all'orientamento del Tribunale di Venezia richiamato dalla convenuta circa la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie a titolo di spese legali della fase stragiudiziale da considerare di contenuto sostanzialmente equivalente all'esame e studio della controversia della fase giudiziale da porre a carico della parte soccombente”).
Dunque, nell'ipotesi in cui si giunge al processo, possono formare oggetto di liqui- dazione, in aggiunta alle spese processuali, solo eventuali spese vive sostenute – e dunque documentate – in sede stragiudiziale, ma non l'onorario corrisposto al
7 patrocinatore ante causam qualora, come nella specie, l'attività stragiudiziale docu- mentata, consistita nell'inoltro di una diffida e della documentazione successiva, coincida con l'attività prodromica a quella giudiziale, rientrante nella voce “studio della controversia” prevista dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014.
Concludendo, alla luce delle superiori, assorbenti considerazioni l'attrice ha diritto al risarcimento nella misura di € 44.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione mo- netaria secondo ISTAT su base annua, dal 2020 (anno dell'aggiornamento delle tabelle del tribunale di Venezia qui utilizzate) al saldo effettivo.
Da tale somma va detratto il percepito, pari ad € 33.000,00.
Le convenute, in solido tra loro, vanno dunque dichiarate tenute e condannate a pagare la somma di € 11.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo
ISTAT su base annua, dal 2020 (anno dell'aggiornamento delle tabelle del tribunale di Venezia qui utilizzate) al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, della natura, della difficoltà e del va- lore della somma riconosciuta (D.M. 127/2004), secondo i valori tariffari medi ex
D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022 – con riduzione per la fase istruttoria, sostanziatasi nel deposito delle memorie e nell'espletamento di ctu medico – legale, senza am- missione della chiesta prova orale.
Le spese di ctu e quelle di ctp attoreo vanno definitivamente poste a carico delle convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
8 1) dichiara tenute e condanna le convenute in solido tra loro al pagamento, in fa- vore dell'attrice e per i titoli di cui in motivazione, al netto del percepito, della somma di € 11.805,12 oltre interessi legali – dalla domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1284, IV co. c.c. – dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria secondo
ISTAT su base annua, dal 2020 al saldo;
2) condanna le convenute in solido tra loro a rimborsare all'attrice le spese proces- suali, che in € 1000,00 per la fase di studio della controversia, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1200,00 per la fase istruttoria ed € 1700,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15% ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge ed al rimborso delle spese della C.T.U. e della C.T.P. attorea.
Così deciso in data 12 maggio 2025 dal Tribunale di Venezia.
IL GIUDICE dott.ssa Silvia Barison
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