TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 13340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13340 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 20671/24
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pieranna Buizza, presso il cui studio domicilia in Brescia, alla via Gramsci n. 30, per mandato in atti;
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Collareta, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 222, in virtù di mandato in atti;
opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Roma in via dell'Amba Aradam 5 e rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano, giusta procura generale alle liti in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.24 l'opponente in epigrafe ha dedotto di aver eseguito in data 3.9.2018, presso la , per conto dell'ente impositore e Controparte_3 CP_2 nei confronti di atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784 2018 CP_1
00018490000, anche in forza di avviso di addebito n. 397 2017 002 3941467000 CP_ dell' di Roma Flaminio, per € 7.208,29 a titolo contributi domestici;
che la medesima aveva proposto opposizione avverso il suddetto avviso di addebito, accolta dal CP_1
Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 1631/2020 passata in giudicato;
che nel frattempo , rimasta estranea al giudizio di Parte_1
CP_ opposizione ad avviso di addebito, aveva incamerato in nome dell' in esecuzione del pignoramento effettuato, la complessiva somma di € 28.464,59, comprensiva di quella di
€ 7.208,62, di cui all'avviso di addebito impugnato;
che il procuratore della ricorrente
- 1 - aveva quindi notificato sia alla che alla , in data CP_2 Parte_1
31.5.23, atto di costituzione in mora per ripetizione dell'indebito, e successivamente decreto ingiuntivo;
che il decreto ingiuntivo nei confronti di doveva essere CP_4 revocato perché inefficace, in assenza di notifica nel termine di 60 giorni del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo, e comunque per difetto di legittimazione CP_ passiva di cui l' non aveva comunicato l'avvenuto annullamento dell'avviso CP_4 di addebito posto a base del pignoramento. Ha quindi concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria delle spese di lite;
formulando istanza di condanna dell'opponente e CP_ dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
Quindi, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, in CP_ cui parte opponente ha dedotto di avere ricevuto dall' l'autorizzazione allo sgravio, e di aver quindi provveduto, in data 15.10.2025, ad eseguire i bonifici del dovuto per un totale di € 7.521,86, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo documentato di aver CP_4 restituito alla con bonifici del 15.10.25, ed a seguito di provvedimento di sgravio CP_1
CP_ CP_ emesso dall' il 3.9.25, gli importi incamerati per conto dell' a seguito del CP_ pignoramento n. 09784 2018 00018490000 (cfr. doc. dep. l'8.9.25 e doc. dep. il CP_4
5.11.25). Non può invece affermarsi, come sostenuto dalla nelle note del 25.11.25, CP_1 che il pagamento sia avvenuto solo per effetto della notifica del precetto di cui all'opposto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, dal momento che i mandati di pagamento emessi da per la restituzione della somma riportano invece il CP_4
CP_ provvedimento autorizzativo dell' del 3.9.25, anteriore alla notifica del precetto, avvenuta il 9.10.25. CP_ Le spese di lite vanno poste a carico dell' cui è imputabile l'omessa comunicazione ad rimasto estraneo al relativo giudizio, dell'avvenuto annullamento dell'avviso di CP_4 addebito posto a base del pignoramento eseguito da nei confronti della CP_4 CP_1
Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 2549/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 13.4.24. CP_ Condanna l' al pagamento dei compensi di procuratore a favore di e CP_1 di che liquida in € 1.865,00 a favore di ciascuno, oltre spese generali in misura CP_4
- 2 - del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda l'opposta CP_1
a favore del procuratore antistatario.
Roma, 26 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 3 -
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 26 novembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi, al n. 20671/24
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pieranna Buizza, presso il cui studio domicilia in Brescia, alla via Gramsci n. 30, per mandato in atti;
opponente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Collareta, ed CP_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 222, in virtù di mandato in atti;
opposto
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Roma in via dell'Amba Aradam 5 e rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano, giusta procura generale alle liti in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.5.24 l'opponente in epigrafe ha dedotto di aver eseguito in data 3.9.2018, presso la , per conto dell'ente impositore e Controparte_3 CP_2 nei confronti di atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 09784 2018 CP_1
00018490000, anche in forza di avviso di addebito n. 397 2017 002 3941467000 CP_ dell' di Roma Flaminio, per € 7.208,29 a titolo contributi domestici;
che la medesima aveva proposto opposizione avverso il suddetto avviso di addebito, accolta dal CP_1
Tribunale di Roma, sezione lavoro, con sentenza n. 1631/2020 passata in giudicato;
che nel frattempo , rimasta estranea al giudizio di Parte_1
CP_ opposizione ad avviso di addebito, aveva incamerato in nome dell' in esecuzione del pignoramento effettuato, la complessiva somma di € 28.464,59, comprensiva di quella di
€ 7.208,62, di cui all'avviso di addebito impugnato;
che il procuratore della ricorrente
- 1 - aveva quindi notificato sia alla che alla , in data CP_2 Parte_1
31.5.23, atto di costituzione in mora per ripetizione dell'indebito, e successivamente decreto ingiuntivo;
che il decreto ingiuntivo nei confronti di doveva essere CP_4 revocato perché inefficace, in assenza di notifica nel termine di 60 giorni del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo, e comunque per difetto di legittimazione CP_ passiva di cui l' non aveva comunicato l'avvenuto annullamento dell'avviso CP_4 di addebito posto a base del pignoramento. Ha quindi concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto, con vittoria delle spese di lite;
formulando istanza di condanna dell'opponente e CP_ dell' ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
Quindi, sulla documentazione in atti, all'esito dell'udienza del 26 novembre 2025, in CP_ cui parte opponente ha dedotto di avere ricevuto dall' l'autorizzazione allo sgravio, e di aver quindi provveduto, in data 15.10.2025, ad eseguire i bonifici del dovuto per un totale di € 7.521,86, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo documentato di aver CP_4 restituito alla con bonifici del 15.10.25, ed a seguito di provvedimento di sgravio CP_1
CP_ CP_ emesso dall' il 3.9.25, gli importi incamerati per conto dell' a seguito del CP_ pignoramento n. 09784 2018 00018490000 (cfr. doc. dep. l'8.9.25 e doc. dep. il CP_4
5.11.25). Non può invece affermarsi, come sostenuto dalla nelle note del 25.11.25, CP_1 che il pagamento sia avvenuto solo per effetto della notifica del precetto di cui all'opposto decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, dal momento che i mandati di pagamento emessi da per la restituzione della somma riportano invece il CP_4
CP_ provvedimento autorizzativo dell' del 3.9.25, anteriore alla notifica del precetto, avvenuta il 9.10.25. CP_ Le spese di lite vanno poste a carico dell' cui è imputabile l'omessa comunicazione ad rimasto estraneo al relativo giudizio, dell'avvenuto annullamento dell'avviso di CP_4 addebito posto a base del pignoramento eseguito da nei confronti della CP_4 CP_1
Esse si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 2549/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 13.4.24. CP_ Condanna l' al pagamento dei compensi di procuratore a favore di e CP_1 di che liquida in € 1.865,00 a favore di ciascuno, oltre spese generali in misura CP_4
- 2 - del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, per quanto riguarda l'opposta CP_1
a favore del procuratore antistatario.
Roma, 26 dicembre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
- 3 -