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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 17532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17532 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nata a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Nolana n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 04.08.2004, che dalla loro unione erano nate due
Per_ figlie: (30.06.2009) e (27.10.2004) , quest'ultima maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dl 10.12.2024 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi confermando le condizioni riportate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è emerso che tra i coniugi è cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla via Maddalena n. 40 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli ivi stabilmente Parte_2 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia minorenne resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21 a weekend alternati;
per le ulteriori frequentazioni durante
i giorni infrasettimanali vige il regime del calendario libero, con un minimo di due giorni
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 infrasettimanali di visita del padre alla figlia minore, da concordare con l'altro genitore di volta in volta;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
500,00. € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% a carico del sig. . Parte_1
6. Nulla per quanto riguarda il reciproco mantenimento dei coniugi, considerata la loro autosufficienza
e la loro volontà in merito;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione..
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.86 , parte I, s.sez.I. reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17532 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(nata a [...] il [...] - C.F. ) entrambi rappresentati e
[...] C.F._2 difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DI PALMA ALESSANDRO presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Nolana n.16
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 04.08.2004, che dalla loro unione erano nate due
Per_ figlie: (30.06.2009) e (27.10.2004) , quest'ultima maggiorenne ma non economicamente Per_2
autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Acquisito il parere del PM, all'udienza dl 10.12.2024 celebrata in modalità cartolare, i ricorrenti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi confermando le condizioni riportate nel ricorso e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali è emerso che tra i coniugi è cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale che deve costantemente presiedere all' unione coniugale
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla via Maddalena n. 40 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse dei figli ivi stabilmente Parte_2 conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
2. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. La figlia minorenne resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21 a weekend alternati;
per le ulteriori frequentazioni durante
i giorni infrasettimanali vige il regime del calendario libero, con un minimo di due giorni
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 infrasettimanali di visita del padre alla figlia minore, da concordare con l'altro genitore di volta in volta;
3/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
4. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Parte_1 Parte_2 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
500,00. € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% a carico del sig. . Parte_1
6. Nulla per quanto riguarda il reciproco mantenimento dei coniugi, considerata la loro autosufficienza
e la loro volontà in merito;
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione..
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1
, così provvede: Parte_2
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 • dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
(atto n.86 , parte I, s.sez.I. reg. Atti Matrimonio anno 2004 );
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4