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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6045/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento e vertente
T R A
nato a [...] il [...] –e residente in Parte_1
Succivo al C.so Umberti I n. 107, cod. fisc. rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Roberto Cariulo ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Sant'Arpino
(Ce) alla via A. Volta 7, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
con sede legale in Roma, Via Giuseppe Controparte_1
Grezar 14, Codice fiscale , in persona del Dott. ( cf - P.IVA_1 Controparte_2
) nella sua qualità di Procuratore dell' C.F._2 [...]
, in virtù dei poteri al medesimo conferiti dal giusto atto notarile, Controparte_3
repertorion. 180134 raccolta n. 12348 del 22.06.2023 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'avv. Clorinda Rosciano, presso il cui studio in Napoli alla Via M.
Cervantes de Saavedra n.64 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Nonché in Controparte_4
persona del suo legale rapp.te p.t.
OPPOSTO non costituito
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
così come modificati con l. 69/2009.
2. Il sig. ha proposto opposizione avverso l'atto di intimazione n. Parte_1
02820249005546653/000, notificata il 17.6.2024 da riferita Controparte_5
alla cartella n. 02820140026439804000, chiedendo: 1) la nullità dell'intimazione per mancata notifica della cartella sottesa e per omessa motivazione, non essendo gli atti prodromici che si assumono notificati allegati all'intimazione stessa;
2) la declaratoria di inesistenza del diritto alla riscossione in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, ove provata, alla data della notifica dell'intimazione.
2.1. Si è costituita in giudizio l' , spiegando ciascuna la Controparte_5 propria difesa. L' sebbene regolarmente citato, non si è Controparte_6 costituito.
3. Va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito e funzionale del procedente, atteso che si verte in tema di crediti da sanzioni amministrative, che non rientrano nella materia di competenza specifica del giudice del lavoro e per le quali il criterio di competenza territoriale è costituito dal luogo della violazione.
4. Giova in primis precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere, all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass. 24 settembre 1999 n. 10493; Cass. 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le doglianze accorpate nel punto 1) della premessa configurano motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Così qualificate, va dunque verificata, in via preliminare, la loro tempestività, atteso che
“La decadenza per la mancata osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi deve essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (cfr., ex multis, Cass. civ.
9.8.2007 n. 17460; Cass. 17.12.1996 n. 11251).
Ebbene, le suindicate doglianze risultano tardivamente spiegate oltre il termine ex art. 617
c.p.c. – perentorio ed a pena di decadenza – di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento, avvenuta in data 17.6.2024, mentre l'atto introduttivo è stato notificato in data 10.7.2024.
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità delle suindicate doglianze.
5. La censura con cui parte attrice deduce l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria portata alla cartella di pagamento de qua, configura invece motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: essa risulta, dunque, ammissibile, in quanto svincolata da termini di decadenza.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Va precisato che il termine di prescrizione per i diritti di credito di cui alla cartella è quinquennale, ex art. 28 l. 689/81 e che
Ciò posto, va verificato se nel tempo intercorso dalla notifica dei singoli atti e la notifica dell'intimazione di pagamento siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Nel caso de quo trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori (lasso temporale peraltro dilatato da ulteriori interventi normativi d'emergenza).
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_7 Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Si precisa che l'art. 68 citato è stato oggetto di modifiche che si sono susseguite (l.
106/2021), con allungamento del periodo di sospensione, che, complessivamente, va calcolato dal 8 marzo 2020 al 31.8.2021.
Ne consegue che la normativa sopra indicata ha validamente sospeso il termine di prescrizione, in ogni caso non maturato, per non essere neppure decorso, tra un atto e l'altro, un quinquennio, come risulta dalle seguenti notifiche:
- cartella di pagamento n. 02820140026439804000 notificata a mani del destinatario in data
14.10.2014 (cfr. relata allegata);
- intimazione di pagamento n. 02820189004784668000 notificata a mezzo posta in data
25.1.2019 a mani di familiare convivente, con invio di raccomandata informativa.
Al riguardo si osserva che già per l'ipotesi della notifica a mezzo messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale (Cass. n. 2868 del 03/02/2017).
Allo stesso modo, in ipotesi di notifica a mezzo posta, disciplinata dall'art. 7 l. 890/1982, poi integrato dall'art. 36 l. n. 248/2007, che ha introdotto un ulteriore adempimento, a garanzia del destinatario: l'agente postale, quando consegna il plico a soggetto diverso dal destinatario (indicato nel comma 2 dell'art. 7) dovrà inviare allo stesso un'ulteriore raccomandata, con cui lo avvisa di tale circostanza.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (sentenza n. 19730/16), in questo caso, si realizza una fattispecie a formazione progressiva: la notifica si perfezionerà non al momento della consegna del plico ad uno dei soggetti diversi dal destinatario, bensì al momento della spedizione della seconda raccomandata, avente finalità informativa e di garanzia.
Nel caso di specie, quindi, l'attestazione di avvenuto invio della raccomandata informativa, valida fino a querela di falso, presente sulla cartolina di notifica postale, va valutare completo e regolare il procedimento seguito e provato in questa sede. - atto di intimazione n. 02820249005546653/000 notificato il 17.6.2024.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ponendosi a carico della parte opponente con liquidazione operata come in dispositivo, avuto riguardo al valore dichiarato in sede di iscrizione, parametri minimi relativi a tutte le fasi, in ragione della serialità delle questioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 6045/2024 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' Controparte_6
2) rigetta l'opposizione;
3) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 CP_8 delle spese sostenute per la sua costituzione e difesa che si liquidano in euro 3809,00, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A..
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone