Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 761
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimo ricorso al controllo automatizzato

    La Corte rileva che l'emissione della cartella di pagamento è stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario, rendendo infondata la censura. Inoltre, la motivazione della cartella è ritenuta completa e idonea a consentire l'esercizio del diritto di difesa, integrata per relationem dalla comunicazione preliminare.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ritiene che la cartella di pagamento sia completa di ogni elemento necessario alla comprensione e all'esercizio del diritto di difesa, indicando la causale del recupero, gli esiti del controllo automatizzato e la normativa applicata. La motivazione è integrata per relationem dalla comunicazione preliminare.

  • Accolto
    Correttezza del disconoscimento del credito d'imposta

    La Corte richiama la sentenza n. 5513/24, con la quale è stata confermata la correttezza del disconoscimento del credito d'imposta e la conseguente legittimità del recupero operato dall'Amministrazione finanziaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 761
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 761
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo