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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 761/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, LA
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5310/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 IRES-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 S.r.l. impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza
e di Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n. 03420240008902064000, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2019 - Modello Redditi 2020 e recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 168.568,47 relativo al recupero di credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Premessa la pendenza del giudizio iscritto al n. 3610/2024 R.G.R. avente ad oggetto l'atto di recupero n. TD3CR2100027, con il quale l'Ufficio aveva contestato le medesime somme, e che la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica (in data 15/12/2022) della comunicazione n. 57238982011, deduceva l'illegittimo ricorso, da parte dell'ente impositore, al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/73 per il disconoscimento del credito d'imposta indebitamente compensato, nonostante la complessità delle questioni giuridiche implicate (quali la distinzione tra credito di imposta non spettante e credito di imposta inesistente in relazione alle attività di ricerca e sviluppo;
la nozione di ricerca;
la distinzione tra innovazione e invenzione;
la questione legata alla competenza a valutare i progetti;
la corretta valutazione del predicato della novità); rilevava, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate
-Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Deduceva, in particolare, che il giudizio iscritto al n. 3610/2024 R.G.R., avente ad oggetto l'atto di recupero TD3CR2100027, era stato definito con la sentenza n. 5513/05/2024, depositata il 16/07/2024, ad essa favorevole.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattata all'udienza del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In linea generale, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (cfr., da ultimo, Cass. n. 13898/2025). Tuttavia, è stato precisato che l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P. R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito (Cass. n. 9759/2024).
Nel caso di specie risulta incontestato che l'emissione e la notifica della cartella pagamento sono state precedute dalla notifica di apposito avviso bonario (comunicazione n. 57238982011 notificata, per come espressamente riconosciuto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, in data 15/12/2022).
Ne consegue che la censura difensiva, a prescindere dall'astratta pregnanza, risulta in concreto palesemente infondata.
È pure infondata la censura relativa ad un presunto difetto di motivazione, presentandosi il provvedimento impugnato completo di ogni elemento idoneo a consentire alla destinataria di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa.
Fermo restando che la cartella è stata preceduta dalla notifica della comunicazione n. 57238982011, il cui contenuto concorre ad integrare "per relationem" la motivazione del recupero in ragione dell'espresso richiamo operato dalla cartella stessa, occorre evidenziare che l'atto impugnato contiene (pagg. 5, 6 e 7) la specifica indicazione della causale del recupero, con analitica descrizione degli esiti del controllo automatizzato nei prospetti riportati nel dettaglio degli addebiti, che richiamano in modo specifico anche gli importi azionati a titolo di accessori con riferimento, nelle avvertenze, della normativa applicata.
Va poi tenuto fermo, con riferimento al merito della pretesa tributaria, quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 5513/24, emessa a definizione della causa avente ad oggetto l'atto di recupero n. TD3CR2100027 ed iscritta al n. 3610/24 R.G.R.
Nella pronuncia in disamina, con articolata e approfondita motivazione da intendersi integralmente richiamata in questa sede, è stata evidenziata la correttezza del disconoscimento del credito di imposta, per carenza dei relativi requisiti, e la conseguente legittimità del recupero operato dall'Amministrazione finanziaria.
Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei particolari connotati della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI OL
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
CAVA GIUSEPPE, LA
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5310/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore 3 CF Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 IRES-ALTRO 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008902064000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 S.r.l. impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza
e di Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cartella di pagamento n. 03420240008902064000, emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2019 - Modello Redditi 2020 e recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 168.568,47 relativo al recupero di credito di imposta per ricerca e sviluppo.
Premessa la pendenza del giudizio iscritto al n. 3610/2024 R.G.R. avente ad oggetto l'atto di recupero n. TD3CR2100027, con il quale l'Ufficio aveva contestato le medesime somme, e che la cartella impugnata era stata preceduta dalla notifica (in data 15/12/2022) della comunicazione n. 57238982011, deduceva l'illegittimo ricorso, da parte dell'ente impositore, al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/73 per il disconoscimento del credito d'imposta indebitamente compensato, nonostante la complessità delle questioni giuridiche implicate (quali la distinzione tra credito di imposta non spettante e credito di imposta inesistente in relazione alle attività di ricerca e sviluppo;
la nozione di ricerca;
la distinzione tra innovazione e invenzione;
la questione legata alla competenza a valutare i progetti;
la corretta valutazione del predicato della novità); rilevava, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate
-Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva.
Anche Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Deduceva, in particolare, che il giudizio iscritto al n. 3610/2024 R.G.R., avente ad oggetto l'atto di recupero TD3CR2100027, era stato definito con la sentenza n. 5513/05/2024, depositata il 16/07/2024, ad essa favorevole.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattata all'udienza del 3 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In linea generale, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (cfr., da ultimo, Cass. n. 13898/2025). Tuttavia, è stato precisato che l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P. R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, per cui il disconoscimento dell'Amministrazione finanziaria di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di una cartella di pagamento, avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso, anche solo bonario, di recupero di detto credito (Cass. n. 9759/2024).
Nel caso di specie risulta incontestato che l'emissione e la notifica della cartella pagamento sono state precedute dalla notifica di apposito avviso bonario (comunicazione n. 57238982011 notificata, per come espressamente riconosciuto dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, in data 15/12/2022).
Ne consegue che la censura difensiva, a prescindere dall'astratta pregnanza, risulta in concreto palesemente infondata.
È pure infondata la censura relativa ad un presunto difetto di motivazione, presentandosi il provvedimento impugnato completo di ogni elemento idoneo a consentire alla destinataria di comprenderne appieno la portata e di esplicare in maniera effettiva, consapevole e compiuta il diritto di difesa.
Fermo restando che la cartella è stata preceduta dalla notifica della comunicazione n. 57238982011, il cui contenuto concorre ad integrare "per relationem" la motivazione del recupero in ragione dell'espresso richiamo operato dalla cartella stessa, occorre evidenziare che l'atto impugnato contiene (pagg. 5, 6 e 7) la specifica indicazione della causale del recupero, con analitica descrizione degli esiti del controllo automatizzato nei prospetti riportati nel dettaglio degli addebiti, che richiamano in modo specifico anche gli importi azionati a titolo di accessori con riferimento, nelle avvertenze, della normativa applicata.
Va poi tenuto fermo, con riferimento al merito della pretesa tributaria, quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 5513/24, emessa a definizione della causa avente ad oggetto l'atto di recupero n. TD3CR2100027 ed iscritta al n. 3610/24 R.G.R.
Nella pronuncia in disamina, con articolata e approfondita motivazione da intendersi integralmente richiamata in questa sede, è stata evidenziata la correttezza del disconoscimento del credito di imposta, per carenza dei relativi requisiti, e la conseguente legittimità del recupero operato dall'Amministrazione finanziaria.
Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei particolari connotati della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 3/2/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
RI OL