CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2023, n. 14208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14208 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU IU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2022 del TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE DI RIESAME udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto letti i motivi aggiunti di cui alla memoria del 17 ottobre 2022, con i quali il difensore, Avv. M. Caiafa, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14208 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 il Tribunale di Napoli in funzione à43- di\rtiesame, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di EP ZI il 9 aprile 2022, per il reato di cui al capo 1 della rubrica. 1.1.0ccorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan camorristico denominato OC, storicamente presente nei centri di Afragola, Casoria, RZ, FR, IN, AN e TO. Tale attività d'indagine, in particolare, traeva origine dagli esiti di un'operazione di polizia che aveva evidenziato la capacità della cellula campana di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di altri settori criminali, come il traffico di sostanze stupefacenti, reso possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria camorristica oggetto di vaglio cautelare. 1.2.Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale, il sodalizio camorristico storicamente egemonizzato dai componenti del nucleo familiare OC, descritto al capo 1 della rubrica, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. — risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio — come accertato in altri procedimenti penali, definiti con precedenti sentenze irrevocabili, che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria e i suoi collegamenti con la criminalità dell'area campana in esame. In questa cornice, al capo 1, si contestava a EP ZI la partecipazione al clan OC, operante, come detto, ad Afragola, Casoria, RZ, FR, IN, AN e TO, all'interno del quale gravitava, nella fazione egemonizzata da EL PU, LM UC e, per un periodo limitato, ET IO, in cui militava unitamente ad TO ZI, CE PU, NA De Rubicondi, IT PE, AN RO e GI Forte, nel cui contesto eseguiva le direttive impartite dai vertici consortili, occupandosi dell'attuazione delle strategie di controllo del territorio campano in questione. 1.3.Più precisamente, il coinvolgimento di EP ZI nel delitto associativo contestatogli al capo 1 della rubrica veniva accertato grazie alle 2 dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia RE SC, EP De LC e EL ZI, che consentivano di ricostruire il ruolo svolto dal ricorrente nell'omonima consorteria camorristica e il suo coinvolgimento nelle relative dinamiche consortili. Questi elementi indiziari, al contempo, venivano correlati dai giudici della cautela agli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che si concludevano nel 2019, dalle quali si traeva ulteriore conferma del ruolo svolto dal ricorrente all'interno del clan OC e il suo coinvolgimento nelle dinamiche della consorteria criminale nella quale, da tempo, gravitava. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo applicato a EP ZI, per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestategli al capo 1 della rubrica e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nel territorio campano, come il clan OC, che, come si è detto, risultava egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare. Sulla scorta dei descritti elementi, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso tale ordinanza EP ZI, a mezzo dell'avvocato EL Caiafa, ricorreva tempestivamente per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a escludere l'ipotesi di una "contestazione a catena" tra l'ordinanza cautelare genetica, emessa in questa sede processuale e quella adottata, nei confronti dello stesso ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, eseguita in data 20 novembre 2018, relativa a reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 56-629 comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416-bis.1, 424, 416-bis.1 cod. pen. Si deduceva, in proposito, che i fatti di reato associativi, contestati nel presente procedimento penale a EP ZI, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame di Napoli, dovevano ritenersi successivi e collegati a quelli posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 novembre 2018, riguardando entrambi i provvedimenti cautelari la sfera di operatività del clan OC, nel quale il ricorrente, da tempo, gravitava. Ne conseguiva che, essendo le condotte di cui alla pregressa ordinanza di custodia cautelare collegate e antecedenti a quelle oggetto di vaglio, i termini di 3 custodia cautelare relativi ai comportamenti criminosi di cui al presente procedimento penale avrebbero dovuto arrestarsi alla data del 2 novembre 2018, nella quale veniva emesso il primo dei due provvedimenti in esame. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.Risulta depositata a mezzo p.e.c., memoria difensiva dell'Avv. M. Caiafa con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da EP ZI è fondato nei limiti innanzi indicati. 2. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata prende le mosse dalla considerazione che a carico di ZI, in diverso procedimento recante n. 552/2018, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, in data 2 novembre 2018, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, provvedimento eseguito a suo carico in data 20 novembre 2018. Si tratta di titolo relativo a reati di estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio, porto di armi commessi in concorso tra gli altri con EL ZI, IC IN, TO DA, reati aggravati dall'aver agevolato il clan denominato OC, commessi in Afragola in data 11 agosto 2017. Risulta, poi, emessa, in data 9 aprile 2022, altra ordinanza di custodia cautelare, quella oggetto di impugnazione, che riguarda la contestazione della partecipazione di ZI al sodalizio denominato clan OC, contestato al predetto con condotta perdurante sino al 2019, per aver preso parte al sottogruppo facente capo al fratello EL, dedito al settore delle estorsione'. 2.1.Sul punto, il difensore aveva eccepito con un unico motivo l'inefficacia del secondo titolo cautelare, tenuto conto della connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. e che i primi fatti erano aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché assumendo la desumibilità dagli atti, alla data del 2 novembre 2018, della partecipazione di ZI al reato associativo. Tanto dovendo ricavarsi dalle dichiarazioni dei collaboratori RA, EL e De LC, nonché della conversazione ambientale del 16 dicembre 2017 n. 25803. 4 2.2.Si afferma, invece, da parte del Tribunale, che la pretesa retrodatazione dei termini di durata della custodia, alla data del 20 novembre 2018, di esecuzione della prima ordinanza, non ricorre. Il Tribunale ha escluso che potesse ricorrere l'istituto invocato, posto che,per i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare, ZI ha riportato condanna alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione confermata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 novembre 2020, divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2021, richiamando il principio di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. U, n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243372, secondo cui, in tema di cd. contestazione a catena, la disciplina per il computo dei termini di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è applicabile quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza divenuta definitiva. 3. Osserva il Collegio che la difesa del ricorrente ha invocato l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 233 del 2011. La pronuncia citata, invero, ha affermato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, con riferimento ad ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Ha ritenuto il Giudice delle Leggi che la preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, viola l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni eguali. La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, impone, dunque, di superare il precedente orientamento interpretativo dell'art. 297 cod. proc. pen., richiamato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, che non consentiva di invocare il meccanismo della retrodatazione nel caso in cui per i fatti di cui alla prima misura cautelare fosse intervenuto un giudicato;
ciò perché l'originario titolo custodiale, con la sentenza definitiva, era venuto meno, sicché si era verificata la trasformazione del periodo di custodia cautelare in periodo di espiazione di pena (Sez. 4, n. 50063 del 15/07/2014, Fumuso, Rv. 261168; Sez. 6, n. 45317 del 10/11/2011, Salvaggio, Rv. 251371). 5 4. Ciò premesso, va precisato l'indirizzo interpretativo di questa Corte in relazione ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, secondo il quale l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (tra le altre, Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). Ciò, peraltro, appare quanto più significativo nel caso al vaglio in cui la difesa, con l'originaria richiesta di riesame, indicava la presunta esistenza di elementi indiziari, indicati come conosciuti alla data della emissione della prima ordinanza a carico di ZI, parte della istanza sulla quale il Tribunale non si è espresso. 4.1. In particolare, va comunque precisato in via generale che la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento, non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; conf. n. 11807 del 2013, Rv. 255722). 4.2. A ciò si aggiunga che il Sostituto Procuratore generale ha dedotto, nella requisitoria scritta nella presente sede depositata, che il fatto di cui alla seconda ordinanza sub iudice, trattandosi di reato permanente con contestazione cd. aperta (reato associativo contestato in via provvisoria come commesso fino al 2019), risulta, in base all'incolpazione provvisoria, commesso in epoca successiva alla data di emissione della ordinanza di custodia cautelare anteriore (2 novembre 2018). Infatti, presupposto perché possa manifestarsi il fenomeno delle c.d. contestazioni a catena e quanto alle condizioni per l'operatività della retrodatazione, è che i delitti, oggetto dell'ordinanza cautelare successivamente emessa, siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (tra le altre,Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). 6 4.3.In ogni caso, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nornofilattica, cui il Collegio intende dare continuità condividendole (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9), consentono di individuare distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative, in presenza della contestazione di reati diversi, variamente collegati. 4.3.1.Quando due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione cd. qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque, indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. L'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde all'esigenza «di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata» (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale, circostanza di fatto che, pacificamente, non ricorre nel caso al vaglio (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, cit.). 4.3.2.Nell'ipotesi in cui sia stato, invece, emesso il decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo, legati sempre da connessione qualificata con i reati contestati nel secondo provvedimento impositivo, si può applicare la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva (o le successive) ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti, già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal caso necessita che le diverse ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma, come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze, è irrilevante che gli stessi siano gemmazione di un unico 7 procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. 4.3.3.Nel caso in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice), l'applicazione della disciplina di cui ailart. 297, comma 3, cod. proc. pen. deriva dalla sentenza manipolativa della Consulta n. 408 del 2005., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui il meccanismo di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. 4.4. Dunque, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». In tale ipotesi, il giudice deve, pertanto, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi, come sottolineato dai Giudici delle leggi, come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. 4.4.1.Tale regola, poi, vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari siano stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). 4.4.2.Da ultimo, con riguardo alla data entro la quale può rilevarsi la cd. retrodatazione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato come in tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumibilità dagli atti" dev'essere 8 ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelar' (Sez. 4, n. 7691 del 16/11/2017, dep. 2018, Cerra, Rv. 272187; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380). 5. Tali essendo le linee interpretative cui il Collegio aderisce condividendole, il ricorso proposto deve essere accolto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, perché nei limiti dei principi ermeneutici fissati, ma con piena autonomia di giudizio, sia rivalutata l'originaria richiesta di riesame, senza tenere conto del rilevato sbarramento determinato dall'intervenuto giudicato per i fatti oggetto della prima ordinanza cautelare. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., non seguendo alla pronuncia la liberazione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 novembre 2022
lette sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto letti i motivi aggiunti di cui alla memoria del 17 ottobre 2022, con i quali il difensore, Avv. M. Caiafa, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14208 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 23 maggio 2022 il Tribunale di Napoli in funzione à43- di\rtiesame, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di EP ZI il 9 aprile 2022, per il reato di cui al capo 1 della rubrica. 1.1.0ccorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan camorristico denominato OC, storicamente presente nei centri di Afragola, Casoria, RZ, FR, IN, AN e TO. Tale attività d'indagine, in particolare, traeva origine dagli esiti di un'operazione di polizia che aveva evidenziato la capacità della cellula campana di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di altri settori criminali, come il traffico di sostanze stupefacenti, reso possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria camorristica oggetto di vaglio cautelare. 1.2.Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale, il sodalizio camorristico storicamente egemonizzato dai componenti del nucleo familiare OC, descritto al capo 1 della rubrica, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. — risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio — come accertato in altri procedimenti penali, definiti con precedenti sentenze irrevocabili, che chiarivano gli scenari nei quali operava la consorteria e i suoi collegamenti con la criminalità dell'area campana in esame. In questa cornice, al capo 1, si contestava a EP ZI la partecipazione al clan OC, operante, come detto, ad Afragola, Casoria, RZ, FR, IN, AN e TO, all'interno del quale gravitava, nella fazione egemonizzata da EL PU, LM UC e, per un periodo limitato, ET IO, in cui militava unitamente ad TO ZI, CE PU, NA De Rubicondi, IT PE, AN RO e GI Forte, nel cui contesto eseguiva le direttive impartite dai vertici consortili, occupandosi dell'attuazione delle strategie di controllo del territorio campano in questione. 1.3.Più precisamente, il coinvolgimento di EP ZI nel delitto associativo contestatogli al capo 1 della rubrica veniva accertato grazie alle 2 dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia RE SC, EP De LC e EL ZI, che consentivano di ricostruire il ruolo svolto dal ricorrente nell'omonima consorteria camorristica e il suo coinvolgimento nelle relative dinamiche consortili. Questi elementi indiziari, al contempo, venivano correlati dai giudici della cautela agli esiti delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che si concludevano nel 2019, dalle quali si traeva ulteriore conferma del ruolo svolto dal ricorrente all'interno del clan OC e il suo coinvolgimento nelle dinamiche della consorteria criminale nella quale, da tempo, gravitava. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo applicato a EP ZI, per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestategli al capo 1 della rubrica e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nel territorio campano, come il clan OC, che, come si è detto, risultava egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare. Sulla scorta dei descritti elementi, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso tale ordinanza EP ZI, a mezzo dell'avvocato EL Caiafa, ricorreva tempestivamente per cassazione, articolando un'unica censura difensiva. Con tale motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a escludere l'ipotesi di una "contestazione a catena" tra l'ordinanza cautelare genetica, emessa in questa sede processuale e quella adottata, nei confronti dello stesso ricorrente, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, eseguita in data 20 novembre 2018, relativa a reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 56-629 comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1 e 3, 416-bis.1, 424, 416-bis.1 cod. pen. Si deduceva, in proposito, che i fatti di reato associativi, contestati nel presente procedimento penale a EP ZI, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame di Napoli, dovevano ritenersi successivi e collegati a quelli posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 2 novembre 2018, riguardando entrambi i provvedimenti cautelari la sfera di operatività del clan OC, nel quale il ricorrente, da tempo, gravitava. Ne conseguiva che, essendo le condotte di cui alla pregressa ordinanza di custodia cautelare collegate e antecedenti a quelle oggetto di vaglio, i termini di 3 custodia cautelare relativi ai comportamenti criminosi di cui al presente procedimento penale avrebbero dovuto arrestarsi alla data del 2 novembre 2018, nella quale veniva emesso il primo dei due provvedimenti in esame. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.11 Sostituto Procuratore generale, M. F. Loy, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.Risulta depositata a mezzo p.e.c., memoria difensiva dell'Avv. M. Caiafa con la quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da EP ZI è fondato nei limiti innanzi indicati. 2. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata prende le mosse dalla considerazione che a carico di ZI, in diverso procedimento recante n. 552/2018, è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, in data 2 novembre 2018, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, provvedimento eseguito a suo carico in data 20 novembre 2018. Si tratta di titolo relativo a reati di estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio, porto di armi commessi in concorso tra gli altri con EL ZI, IC IN, TO DA, reati aggravati dall'aver agevolato il clan denominato OC, commessi in Afragola in data 11 agosto 2017. Risulta, poi, emessa, in data 9 aprile 2022, altra ordinanza di custodia cautelare, quella oggetto di impugnazione, che riguarda la contestazione della partecipazione di ZI al sodalizio denominato clan OC, contestato al predetto con condotta perdurante sino al 2019, per aver preso parte al sottogruppo facente capo al fratello EL, dedito al settore delle estorsione'. 2.1.Sul punto, il difensore aveva eccepito con un unico motivo l'inefficacia del secondo titolo cautelare, tenuto conto della connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. e che i primi fatti erano aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., nonché assumendo la desumibilità dagli atti, alla data del 2 novembre 2018, della partecipazione di ZI al reato associativo. Tanto dovendo ricavarsi dalle dichiarazioni dei collaboratori RA, EL e De LC, nonché della conversazione ambientale del 16 dicembre 2017 n. 25803. 4 2.2.Si afferma, invece, da parte del Tribunale, che la pretesa retrodatazione dei termini di durata della custodia, alla data del 20 novembre 2018, di esecuzione della prima ordinanza, non ricorre. Il Tribunale ha escluso che potesse ricorrere l'istituto invocato, posto che,per i fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare, ZI ha riportato condanna alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione confermata con sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 novembre 2020, divenuta irrevocabile in data 28 marzo 2021, richiamando il principio di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. U, n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243372, secondo cui, in tema di cd. contestazione a catena, la disciplina per il computo dei termini di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non è applicabile quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza divenuta definitiva. 3. Osserva il Collegio che la difesa del ricorrente ha invocato l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 233 del 2011. La pronuncia citata, invero, ha affermato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, con riferimento ad ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura. Ha ritenuto il Giudice delle Leggi che la preclusione all'applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini, connessa alla formazione del giudicato sui fatti oggetto della prima ordinanza cautelare in data anteriore a quella di adozione della seconda ordinanza, viola l'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni eguali. La portata dell'intervento della Corte Costituzionale, impone, dunque, di superare il precedente orientamento interpretativo dell'art. 297 cod. proc. pen., richiamato dal Tribunale nel provvedimento impugnato, che non consentiva di invocare il meccanismo della retrodatazione nel caso in cui per i fatti di cui alla prima misura cautelare fosse intervenuto un giudicato;
ciò perché l'originario titolo custodiale, con la sentenza definitiva, era venuto meno, sicché si era verificata la trasformazione del periodo di custodia cautelare in periodo di espiazione di pena (Sez. 4, n. 50063 del 15/07/2014, Fumuso, Rv. 261168; Sez. 6, n. 45317 del 10/11/2011, Salvaggio, Rv. 251371). 5 4. Ciò premesso, va precisato l'indirizzo interpretativo di questa Corte in relazione ai limiti del sindacato di legittimità in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, secondo il quale l'accertamento dell'esistenza della connessione qualificata e della "desumibilità dagli atti" costituisce apprezzamento riservato, quanto alla valutazione del materiale probatorio o indiziario, al giudice di merito, che deve adeguatamente e logicamente motivare il proprio convincimento (tra le altre, Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798). Ciò, peraltro, appare quanto più significativo nel caso al vaglio in cui la difesa, con l'originaria richiesta di riesame, indicava la presunta esistenza di elementi indiziari, indicati come conosciuti alla data della emissione della prima ordinanza a carico di ZI, parte della istanza sulla quale il Tribunale non si è espresso. 4.1. In particolare, va comunque precisato in via generale che la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, richiede la verifica riguardo la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare (Sez. 2, n.13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680) e investe l'accertamento, non già della mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, bensì della condizione di conoscenza derivante, in concreto, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437; conf. n. 11807 del 2013, Rv. 255722). 4.2. A ciò si aggiunga che il Sostituto Procuratore generale ha dedotto, nella requisitoria scritta nella presente sede depositata, che il fatto di cui alla seconda ordinanza sub iudice, trattandosi di reato permanente con contestazione cd. aperta (reato associativo contestato in via provvisoria come commesso fino al 2019), risulta, in base all'incolpazione provvisoria, commesso in epoca successiva alla data di emissione della ordinanza di custodia cautelare anteriore (2 novembre 2018). Infatti, presupposto perché possa manifestarsi il fenomeno delle c.d. contestazioni a catena e quanto alle condizioni per l'operatività della retrodatazione, è che i delitti, oggetto dell'ordinanza cautelare successivamente emessa, siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (tra le altre,Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). 6 4.3.In ogni caso, le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nornofilattica, cui il Collegio intende dare continuità condividendole (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9), consentono di individuare distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte, regole operative, in presenza della contestazione di reati diversi, variamente collegati. 4.3.1.Quando due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione cd. qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio, trova applicazione la disposizione dettata dall'art. 297, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque, indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. L'automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde all'esigenza «di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata» (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale, circostanza di fatto che, pacificamente, non ricorre nel caso al vaglio (così Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, Librato, cit.). 4.3.2.Nell'ipotesi in cui sia stato, invece, emesso il decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo, legati sempre da connessione qualificata con i reati contestati nel secondo provvedimento impositivo, si può applicare la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva (o le successive) ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti, già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. In tal caso necessita che le diverse ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma, come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze, è irrilevante che gli stessi siano gemmazione di un unico 7 procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. 4.3.3.Nel caso in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice), l'applicazione della disciplina di cui ailart. 297, comma 3, cod. proc. pen. deriva dalla sentenza manipolativa della Consulta n. 408 del 2005., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione nella parte in cui il meccanismo di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. 4.4. Dunque, la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta «in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze». In tale ipotesi, il giudice deve, pertanto, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi, come sottolineato dai Giudici delle leggi, come «elementi idonei e sufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. 4.4.1.Tale regola, poi, vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari siano stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). 4.4.2.Da ultimo, con riguardo alla data entro la quale può rilevarsi la cd. retrodatazione, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato come in tema di contestazioni a catena, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica del giudice circa il requisito di "desumibilità dagli atti" dev'essere 8 ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato; e non a quello dell'emissione della prima misura cautelare, momento che assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelar' (Sez. 4, n. 7691 del 16/11/2017, dep. 2018, Cerra, Rv. 272187; Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380). 5. Tali essendo le linee interpretative cui il Collegio aderisce condividendole, il ricorso proposto deve essere accolto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, perché nei limiti dei principi ermeneutici fissati, ma con piena autonomia di giudizio, sia rivalutata l'originaria richiesta di riesame, senza tenere conto del rilevato sbarramento determinato dall'intervenuto giudicato per i fatti oggetto della prima ordinanza cautelare. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen., non seguendo alla pronuncia la liberazione del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2 novembre 2022