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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2024 R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Elisabetta Ferraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri in corso Vittorio
Emanuele n. 539, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non riscossi della pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G.n. 822-1/2020 emesso dal Tribunale civile di Termini
Imerese in data 27.01.2023. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite, stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 22.04.2024, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more,
l' CP_1 aveva provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 01.04.2025 (cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio del
03.09.2024.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 06.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2024 R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv.to Elisabetta Ferraro ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Misilmeri in corso Vittorio
Emanuele n. 539, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.09.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' CP_1 chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non riscossi della pensione di inabilità riconosciuta con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G.n. 822-1/2020 emesso dal Tribunale civile di Termini
Imerese in data 27.01.2023. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite, stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 22.04.2024, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more,
l' CP_1 aveva provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
***
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 01.04.2025 (cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente).
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo l'instaurazione del presente giudizio del
03.09.2024.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per compenso del difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 06.07.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo