TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°9732 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali l'appellante ha esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 12/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 9732 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Villaschi e E. Gatti giusta Pt_1 procura in atti, appellante
CONTRO cf. Controparte_2 C.F._1 appellata-contumace
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. Parte_1
n. 2380/2020, pubblicata il 23 novembre 2020, che ha condannato la Compagnia al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 600,00 (oltre spese e interessi) a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre tre ore del volo
NO0493 del 29 novembre 2018 tratta Cancun-Roma, è fondato. In particolare, è fondata la censura di nullità (rectius inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo, non sanata dalla comparizione della convenuta o dalla rinnovazione della notifica.
2. È, infatti, documentato che la Compagnia non ha mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione del primo grado, in quanto effettuata presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri: dall'esame della documentazione emerge che aveva, ed ha tutt'ora, quale indirizzo pec l'indirizzo Pt_1 Email_1 come risulta dalla visura estratta dal Registro delle Imprese (v. doc.3), nonché dall'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (v. estratto INI-PEC aggiornato al 10.7.2023,
v. doc.4). La notifica della citazione del primo grado è stata, invece, effettuata al diverso indirizzo la cui riferibilità alla Compagnia non Email_2 emerge, difettando qualsivoglia evidenza di eventuali collegamenti tra e la pec Pt_1 erroneamente utilizzata (cfr. relata di notifica allegata alla citazione - fascicolo di primo grado). Difetta con ciò l'esistenza della notificazione dell'atto introduttivo
(giammai operata), con conseguente nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. – da ritenere estendibile al caso in cui il giudice di appello rilevi l'assenza della notificazione (v. Cass. n. 12353.2014; Cass. n.
20757.2014) – e rimessione della causa al giudice di prime cure
3. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione delle parti innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 354, secondo comma c.p.c.;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°9732 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
CP_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali l'appellante ha esposto le proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 12/11/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 9732 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti G. Villaschi e E. Gatti giusta Pt_1 procura in atti, appellante
CONTRO cf. Controparte_2 C.F._1 appellata-contumace
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio dell'11 novembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. Parte_1
n. 2380/2020, pubblicata il 23 novembre 2020, che ha condannato la Compagnia al pagamento, in favore dell'appellata, della somma di € 600,00 (oltre spese e interessi) a titolo di compensazione pecuniaria per il ritardo di oltre tre ore del volo
NO0493 del 29 novembre 2018 tratta Cancun-Roma, è fondato. In particolare, è fondata la censura di nullità (rectius inesistenza) della notificazione dell'atto introduttivo, non sanata dalla comparizione della convenuta o dalla rinnovazione della notifica.
2. È, infatti, documentato che la Compagnia non ha mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione del primo grado, in quanto effettuata presso un indirizzo pec diverso da quello risultante dai pubblici registri: dall'esame della documentazione emerge che aveva, ed ha tutt'ora, quale indirizzo pec l'indirizzo Pt_1 Email_1 come risulta dalla visura estratta dal Registro delle Imprese (v. doc.3), nonché dall'Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (v. estratto INI-PEC aggiornato al 10.7.2023,
v. doc.4). La notifica della citazione del primo grado è stata, invece, effettuata al diverso indirizzo la cui riferibilità alla Compagnia non Email_2 emerge, difettando qualsivoglia evidenza di eventuali collegamenti tra e la pec Pt_1 erroneamente utilizzata (cfr. relata di notifica allegata alla citazione - fascicolo di primo grado). Difetta con ciò l'esistenza della notificazione dell'atto introduttivo
(giammai operata), con conseguente nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. – da ritenere estendibile al caso in cui il giudice di appello rilevi l'assenza della notificazione (v. Cass. n. 12353.2014; Cass. n.
20757.2014) – e rimessione della causa al giudice di prime cure
3. Le spese del grado seguono necessariamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle tabelle accluse al DM 55/14 (parametri minimi per tutte le fasi, scaglione fino a € 1.100,00).
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- dichiara la nullità della sentenza impugnata e dispone la rimessione delle parti innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente, con onere di riassunzione nel termine di cui all'art. 354, secondo comma c.p.c.;
- condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva.
Così deciso, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi