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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1064/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1064/ 2020 R.G., promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA GRIMALDI N. 6, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in via P. Puglisi, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 47, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con ricorso depositato il 27/02/2020 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data 29/08/1990, aveva contratto con nel corso del quale sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
19.8.1992) e (il 15.8.1997), entrambi maggiorenni. Chiedeva, altresì, di disporre Per_2
l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, fino a che i figli vivranno con lei, rendendosi, altresì, disponibile a versare la somma di € 200,00 a favore della a titolo CP_1 di assegno divorzile e la somma di € 200,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento della LI;
quanto al figlio chiedeva, invece, di revocare l'obbligo di contribuire al Per_2 Per_1
mantenimento del medesimo posto a suo carico in sede di separazione, avendo lo stesso raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa (n. 34/2013) emesso da questo Tribunale in data 22.1.2013 e depositato in data
25.1.2013, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 26.9.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio svolta dal ricorrente, ma chiedendo di porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI
nella misura mensile di € 500,00 e del figlio nella misura mensile di € 200,00, Per_2 Per_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché di versare in suo favore la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Presidente, in data 6.10.2020, comparivano le parti ed il Presidente adottava con propria ordinanza i provvedimenti provvisori assegnando la casa coniugale alla resistente e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma di € 200,00 mensile a titolo di assegno mensile in favore della sig.ra e la somma di € 300,00 mensile a titolo di CP_1
mantenimento della LI , oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie Per_2
per la stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 3.4.2025, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I coniugi, che hanno contratto matrimonio a AUGUSTA il 29/08/1990, si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 34/2013 emesso da questo Tribunale in data
22.1.2013 e depositato in data 25.1.2013.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(le parti sono comparse innanzi al Presidente in data 10.1.2013 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il 27/02/2020), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo per la moglie e per i figli.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AUGUSTA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in AUGUSTA il 29/08/1990, tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...]
AUGUSTA dell'anno 1990, al n. 111, della Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1064/ 2020 R.G., promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA GRIMALDI N. 6, presso lo studio dell'avv. BALLACCHINO ROSA
MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in via P. Puglisi, elettivamente domiciliata in AUGUSTA, VIA XXV APRILE
N. 47, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO ANTONELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero;
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 3.4.2025, con rinuncia ai termini di legge, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con ricorso depositato il 27/02/2020 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data 29/08/1990, aveva contratto con nel corso del quale sono nati i figli (il Controparte_1 Per_1
19.8.1992) e (il 15.8.1997), entrambi maggiorenni. Chiedeva, altresì, di disporre Per_2
l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, fino a che i figli vivranno con lei, rendendosi, altresì, disponibile a versare la somma di € 200,00 a favore della a titolo CP_1 di assegno divorzile e la somma di € 200,00 a titolo di contributo mensile al mantenimento della LI;
quanto al figlio chiedeva, invece, di revocare l'obbligo di contribuire al Per_2 Per_1
mantenimento del medesimo posto a suo carico in sede di separazione, avendo lo stesso raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorrente esponeva, inoltre, di essersi separato consensualmente dalla moglie con decreto di omologa (n. 34/2013) emesso da questo Tribunale in data 22.1.2013 e depositato in data
25.1.2013, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 26.9.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio svolta dal ricorrente, ma chiedendo di porre a carico del medesimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI
nella misura mensile di € 500,00 e del figlio nella misura mensile di € 200,00, Per_2 Per_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché di versare in suo favore la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile.
Dinanzi al Presidente, in data 6.10.2020, comparivano le parti ed il Presidente adottava con propria ordinanza i provvedimenti provvisori assegnando la casa coniugale alla resistente e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma di € 200,00 mensile a titolo di assegno mensile in favore della sig.ra e la somma di € 300,00 mensile a titolo di CP_1
mantenimento della LI , oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie necessarie Per_2
per la stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 3.4.2025, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di cessazione degli effetti del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa veniva rimessa al collegio, che la decideva, sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I coniugi, che hanno contratto matrimonio a AUGUSTA il 29/08/1990, si sono separati consensualmente con decreto di omologa n. 34/2013 emesso da questo Tribunale in data
22.1.2013 e depositato in data 25.1.2013.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(le parti sono comparse innanzi al Presidente in data 10.1.2013 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il 27/02/2020), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, relative al contributo per la moglie e per i figli.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AUGUSTA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in AUGUSTA il 29/08/1990, tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
[...]
AUGUSTA dell'anno 1990, al n. 111, della Parte II, Serie A;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di AUGUSTA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
3 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
3/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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