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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Parte_1
Torino ed elettivamente domiciliata in Bari alla Strada Palazzo dell'Intendenza n.45 presso lo studio dell' avv. Vincenza Genchi, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 16 , nata in [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente CP_1 domiciliata alla via Roma n.45 presso lo studio dell'avv. Michele Cocchiarole dal quale, unitamente all'avv. Pietro Sciusco, è congiuntamente rappresentata in forza di procura in atti
appellata
Nonché
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Barletta ed ivi CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Mancarella dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1557/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17/9/2021, pubblicata in pari data , a definizione del giudizio n.4352/2017 r.g., promosso, ex art.702 bis c.p.c. da in danno CP_1 della con chiamata in causa di parte convenuta della , avente CP_2 Parte_1 ad oggetto “vendita di cose immobili”
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 22/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante ”nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di appello, ritenuta la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c.
e erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali annullare e riformare
l'impugnata sentenza, per l'effetto, condannare la a rifondere alla signora CP_2 CP_1
l'importo da questa versato pari ad €119.581,40 anche a titolo risarcitorio, ovvero di quelli altri importi, maggiori o minori, che si riterranno dovuti;
in ogni caso, condannare le appellate al pagamento delle spese e degli onorari di causa relativi al doppio grado del giudizio, con diritto alla ripetizione di quanto già versato ”; per la appellata CP_1
, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con condanna dell'appellante alla
[...] rifusione delle spese del grado;
per l'appellata dsi insisteva, in via principale per CP_2 il rigetto dell'avverso gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado ed in via pagina 2 di 16 gradata, previa ammissione della prova testimoniale richiesta, per il rigetto della domanda originaria della ricorrente nei propri confronti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , depositato in data 8/6/2017, dinanzi il Tribunale di
Trani, l'odierna appellata, , premetteva in fatto: a)di aver acquistato, con CP_1 scrittura privata autenticata del 27/7/2009, dalla società di Barletta, la proprietà CP_2 di un appartamento e box pertinenziale in Barletta, dettagliatamente e catastalmente indicato, al costo di €135.000,00 oltre iva per la realizzazione del quale la società venditrice aveva in precedenza stipulato con la dante causa dell'odierna appellante, Banco di Napoli spa, un mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca sul complesso residenziale, con successivo frazionamento sulla scorta delle varie porzioni immobiliari facenti parte del complesso residenziale;
b)di aver, in virtù di quanto innanzi, visto gravare sui predetti cespiti, una specifica quota di mutuo pari ad €119.581,40, garantita da ipoteca per
€180.000,00, con esplicito obbligo della società venditrice suddetta di provvedere alla cancellazione, a sua cura e spese, previa estinzione del debito ed entro e non oltre trenta giorni dalla stipula di cui sopra, l'ipoteca frazionata gravante sui cespiti acquistati, utilizzando, per quanto occorreva, la somma ricevuta per la vendita;
c)di aver regolarmente versato alla società venditrice, tramite la stipula di mutuo fondiario con la
NC Meridiana spa, il prezzo come innanzi concordato;
d)di aver riscontrato che, effettivamente, successivamente al versamento del prezzo di vendita, la società venditrice aveva richiesto al Banco di Napoli spa, l'estinzione del mutuo frazionato relativo al lotto n.9, stante l'assegno bancario tratto dalla NC Meridiana spa in suo favore;
e)di aver riscontrato condizioni più vantaggiose presso altra banca, deliberando di trasferire su quest'ultima il mutuo a suo tempo contratto con la NC Meridiana spa e, in tale occasione, nella fase istruttoria della richiesta surroga, di aver suo malgrado, appreso dell'omessa estinzione dell'ipoteca come innanzi frazionata sul lotto acquistato a suo tempo, provvedendo, con propria nota del 2/6/2016, a sollecitare la società venditrice alla cancellazione, sia pure tardiva, dell'ipoteca persistente sulle unità immobiliari acquistate;
f)di aver quindi, a seguito mancato riscontro alla diffida predetta, provveduto a richiedere, con missiva del 26/9/2016, direttamente al banco di Napoli spa il rilascio della quietanza di pagamento o la comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo pagina 3 di 16 frazionato n.9 relative alle unità immobiliari di cui innanzi, onde ottenere la cancellazione automatica dell'ipoteca da parte dell'Agenzia del Territorio;
g)di aver ottenuto riscontro negativo da parte della NC la quale, con propria missiva del 10/10/2016, comunicava di non poter dar seguito alla richiesta non risultando il mutuo frazionato estinto in alcun modo dalla h)di aver, conseguentemente, diffidato, con pec del 28/3/2017, la CP_2 società venditrice ad adempiere alla scrittura privata di compravendita delle unità immobiliari predette, provvedendo alla cancellazione dell'ipoteca frazionata goduta dal
Banco di Napoli sulle unità immobiliari acquistate;
i)di aver ricevuto riscontro a tale diffida da parte della la quale comunicava di aver reiteratamente richiesto al banco di CP_2
Napoli la cancellazione dell'ipoteca frazionata con riscontro negativo, tanto da determinare la proposizione di azione giudiziaria iun suo danno, così determinando anche essa ricorrente a promuovere il giudizio che ci occupa a fronte del rilevato inadempimento contrattuale della società venditrice nei cui confronti invocava una condanna risarcitoria pari all'importo ancora non pagato del mutuo frazionato relativo agli immobili acquistati, per la somma di €119.581,40 oltre interessi decorrenti dal giorno ultimo previsto per la cancellazione dell'ipoteca e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, allegando copia della richiamata documentazione di cui innanzi.
Fissata l'udienza di comparizione per il 25/1/2018, con memoria difensiva del 3/1/2018 si costituiva la resistente ribadendo la propria tempestiva attivazione nei CP_2 confronti del Banco di Napoli per la cancellazione dell'ipoteca frazionata di cui innanzi, allegando formale comunicazione rivolta alla banca con contestuale versamento sul proprio conto corrente della somma necessaria affinché l'istituto bancario mutuante provvedesse al contestuale addebito per “r8imborso anticipato mutuo/finanziamrento ed estinzione del mutuo”.
Precisava, a tale riguardo, di aver posto all'incasso un assegno circolare del 27/7/09 di pari importo di €119.581,40 emesso dalla NC Meridiana spa filiale di Barletta, nonché un ulteriore assegno bancario del 20/7/09 di €5.818,60 per somme e spese già precedentemente quantificate dallo stesso Banco di Napoli, evidenziando che, malgrado l'avvenuto contestuale versamento delle somme predette ed il preciso ordine di estinzione anticipata del mutuo formalizzato da essa società mutuataria, la predetta agenzia barlettana del Banco di Napoli, inspiegabilmente ed illegittimamente disattendeva la pagina 4 di 16 richiesta della società debitrice con palese violazione dell'art.1193 1° comma c.c., senza nulla comunicare ad essa convenuta che, solo a seguito della formale richiesta della ricorrente del dicembre 2015 apprendeva della mancata cancellazione dell'ipoteca frazionata malgrado il tempestivo versamento della somma dalla stessa ricevuta con la predetta imputazione di estinzione del mutuo relativo al lotto frazionato.
Disconosceva, pertanto, alcuna propria responsabilità contrattuale contestando la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente ed ascrivendo l'inadempimento ad esclusiva responsabilità della NC mutuante di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata con rituale istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione che veniva, conseguentemente differita al 4/5/2018.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposta la conversione del rito, si costituiva il Banco di Napoli spa esponendo una ricostruzione fattuale della vicenda ben distinta da quella fornita dalla società chiamante in causa.
In particolare, evidenziava che l'importo di €119.581,40, pur essendo stato versato sul conto della non fosse stato affatto utilizzato dalla correntista per soddisfare la CP_2 quota del mutuo frazionato gravante sugli immobili acquistati dalla essendo i CP_1 predette assegni bancari stati depositati s.b.f., tanto escludendo, per la decorrenza delle rispettive valute, che la NC potesse procedere all'estinzione del mutuo il giorno stesso del versamento, dovendo attendere la valuta degli stessi come contrattualmente previsto, ovvero il 4/8 per l'assegno bancario del 27/7/09 di €5.818,60 ed il 31/7 per quello circolare di €119.581,40 e che alla data predetta del 31/7/2009, epoca in cui maturava la valuta della somma portata dal corrispondente assegno circolare del 27/7/2009, non sussisteva sul conto della una giacenza tale da consentire l'estinzione dell'ipoteca in CP_2 oggetto, atteso che a quella data il saldo del conto corrente era in negativo per €55.101,82
e quindi incapiente.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva per il rigetto della domanda attorea nei propri confronti, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto ex art.2043
c.c., con il favore delle spese di lite.
Così incardinatosi il giudizio, nella rituale fase di trattazione ex art.183 c.p.c., con la prima memoria difensiva, la ricorrente aggiungeva nelle originarie conclusioni anche la richiesta pagina 5 di 16 di condanna all'obbligo di fare quale quello della cancellazione dell'ipoteca frazionata di cui innanzi a carico0 solidale tanto della convenuta quanto della NC chiamata in causa.
Disattese le richieste di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio perveniva all'udienza decisoria del 21/1/2021 nel corso della quale veniva riservato a sentenza ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, del 17/9/2021, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condannando la banca terza chiamata, con mutata denominazione in corso di causa, Intesa San Paolo spa, a cancellare l'iscrizione d'ipoteca gravante sugli immobili di cui innanzi, rigettando l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attrice e condannando la banca al pagamento delle spese in favore dell'attrice come in termini liquidate, compensando invece le spese tra l'attrice e la convenuta originaria e quelle tra questa la chiamata in giudizio.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, evidenziava il primo giudice la distinzione rituale tra la chiamata da parte del convenuto di un terzo quale soggetto tenuto a rispondere della pretesa attorea e quella della chiamata del terzo in garanzia, con estensione automatica al terzo della domanda attorea pur in mancanza di apposita istanza nel primo caso, e la mancata estensione automatica nel secondo caso, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorché confluenti in un unico processo.
A tale riguardo, inquadrava il Tribunale la chiamata in causa del terzo nella prima categoria di cui innanzi, rinvenendosi nella banca il soggetto reputato responsabile e non a titolo di garanzia e/o di manleva, sicchè la domanda attorea si estendeva automaticamente al terzo chiamato.
Sempre in rito, evidenziava il Tribunale l'ammissibilità della ulteriore richiesta di condanna all'obbligo di fare, ovvero alla materiale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non potendosi la stessa reputarsi alla stregua di una inammissibile mutatio libelli, sulla scorta di una richiamata giurisprudenza di legittimità in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (Cass. ordinanza n.18546 del 7/9/2020). pagina 6 di 16 Quanto al merito, rilevava l'infondatezza dei vari profili difensivi invocati dalla NC terza chiamata.
In primo luogo, reputava irrilevante la mancata partecipazione della NC mutuante alla scrittura di compravendita, attesa la tempestiva richiesta di cancellazione dell'ipoteca frazionata a fronte dell'integrale pagamento da parte attorea del mutuo frazionato con il lotto 9.
In secondo luogo, evidenziava l'inequivoca imputazione fatta dalla stessa CP_2 dell'assegno circolare versato sul proprio conto in data 27/7/2009, corrispondente alla debitoria relativa al mutuo frazionato, venendo così in rilievo il primo comma dell'art.1193
c.c .e non anche gli altri commi cui si riferiva erroneamente la difesa della NC.
Parimenti inconferente era poi il profilo del computo della valuta, pure invocato dalla
NC, in quanto non solo estraneo alla predetta imputazione di pagamento ed al suo fine investendo, al più, i rapporti tra cliente e banca, cui l'attrice era del tutto estranea, ma in ogni caso smentito dall'esito positivo del detto versamento, profilo del tutto incontestato e che doveva ritenersi comunque quale comportamento del tutto illegittimo da parte della banca in applicazione del predetto art.1193 co.1 c.c.
La ritenuta esclusiva responsabilità della NC circa l'invocata cancellazione ipotecaria non supportava, in ogni caso, l'ulteriore richiesta risarcitoria pure proposta dalla CP_1 per evidente carenza probatoria circa l'effettività del danno-conseguenza che, nel caso di specie, non poteva considerarsi in re ipsa, consistendo lo stesso in un pregiudizio economico derivante da perdita di occasioni di alienare il cespite ovvero di venderlo a condizioni più favorevoli, circostanza genericamente allegata senza il minimo supporto documentale e probatorio, rimanendo, d'altronde, precluso al Tribunale il rimedio alternativo della liquidazione equitativa, non essendosi al cospetto di calcolo estremamente difficile e/o impossibile.
A fronte di tali motivazioni, insorgeva la , proponendo il gravame che Parte_2 ci occupa, a supporto del quale articolava cinque motivi d'impugnativa ed invocava l'inibitoria della gravata sentenza ex art.283 c.p.c.
In particolare, con un primo motivo si doleva per una prospettata erronea ricostruzione dei fatti e delle valutazioni delle prove, con particolare riferimento alla valuta dei pagina 7 di 16 versamenti;
con un secondo motivo, contestava un vizio di ultrapetizione ex art.112
c.p.c., non avendo alcuna parte giammai richiesto la condanna dell'odierna appellante alla cancellazione dell'ipoteca frazionata;
con un terzo motivo, strettamente connesso al primo, censurava l'appellante l'omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza fattuale dei versamenti successivi a fronte delle rate di mutuo in scadenza e circa la moratoria ABI lotto 9, circostanza, questa, che escludeva la dichiarata inconsapevolezza della circa la mancata cancellazione ipotecaria da parte della CP_2
NC; con un quarto motivo, contestava la imputazione ex art.1193 c.c. accreditata dal primo giudice alla dichiarazione effettuata dalla con il contestuale versamento dei CP_2 due assegni;
con un quinto ed ultimo motivo, reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2947 c.c. con specifico riferimento all'istanza risarcitoria di natura extracontrattuale attribuibile alla fattispecie processuale in esame.
Si costituivano entrambe le appellate, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo come innanzi trascritto, insistendo per il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza con le conseguenziali statuizioni condannatorie in punto di regolamentazione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/2/2022, sciogliendo la riserva in ordine all'invocata inibitoria, con motivata ordinanza del 20/2/2022 il Collegio rigettava la richiesta, ritenendola inammissibile con riferimento alla statuizione di condanna all'obbligo di fare, stante l'esecutività della stessa subordinata al passaggio in giudicato della statuizione ed infondata con riguardo alla statuizione delle spese processuali, rilevandone l'insussistenza di entrambi i presupposti cautelari e rinviando, pertanto, la causa per la p.c. all'udienza del 22/9/2023, differita, per carico del ruolo, a quella successiva di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle rassegnate e trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio, invertendo l'ordine espositivo adottato dall'appellante, trattare prioritariamente della questione, introdotta con il quarto motivo di appello, relativa alla contestata rilevanza attribuita alla circostanza dell'espressa imputazione, dichiarata dalla al versamento effettuato sul proprio conto in data 27/7/09 dell'assegno circolare CP_2 pagina 8 di 16 a sua volta versatole dalla configurandosi la questione evidentemente dirimente CP_1 al fine della decisione.
A tale riguardo, si deve evidenziare l'incontestata prova per tabulas della specifica imputazione attribuita dalla al versamento sul proprio conto corrente presso CP_2
l'Istituto NCrio, dante causa dell'odierna appellante, che aveva a suo tempo erogato il mutuo ipotecario per la realizzazione del complesso immobiliare di cui facevano parte i due cespiti acquistati dalla CP_1
Risulta, invero, agli atti una nota del 27/7/09, contestuale al materiale versamento del predetto assegno circolare, oltre al versamento di altro assegno bancario, avente ad oggetto “richiesta estinzione mutuo” e con il quale la correntista non solo indicava il rapporto sottostante all'emissione del predetto assegno circolare (per mero errore materiale definito bancario), individuandolo nell'atto notarile contestuale del 27/7/09 intercorso con la ma richiedeva finanche, inequivocamente, l'estinzione anticipata CP_1 del mutuo relativo al lotto 9 tramite proprio il predetto assegno circolare (erroneamente definito bancario) tratto dalla banca meridiana spa.
Trattavasi, pertanto, di una chiara imputazione di pagamento effettuata dalla correntista debitrice, vincolante la banca creditrice, ai sensi dell'art.1193 1° comma c.c.
Il riferimento alla imputazione predetta, oltre che dalla stessa causale manoscritta materialmente sull'assegno circolare, risulta inconfutabilmente avallata dalla corrispondenza tra l'importo dell'assegno e quello del residuo muto successivo al frazionamento contabilizzato dalla stessa NC in data 9/7/09 (v. interrogazione mutui in pari data, in atti), dati inequivocabili che precludevano qualsiasi alternativa imputazione, a nulla rilevando l'errata qualifica di assegno bancario a quello circolare di cui innanzi nella nota contestuale al versamento dei due assegni (bancario e circolare).
Nel caso di specie, il versamento della somma portata dell'assegno circolare, corrispondente a quella necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo frazionato avveniva materialmente nell'ambito di un rapporto bancario ordinario tra la società mutuataria e la banca mutuante nel quale confluivano anche operazioni di addebito afferenti altri mutui frazionati con relative rate di ammortamento ed interessi maturati e la rilevante ed inequivoca imputazione espressa vincolava la banca creditrice a riconoscere pagina 9 di 16 ed accettare la predetta motivazione, attivandosi, conseguentemente, per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca, non rilevando né l'aspettativa del buon fine del titolo, trattandosi di assegno circolare emesso da altra banca, e né tantomeno la sopravvenienza, nelle more della maturazione della valuta del 31/7/09, di altri e distinti addebiti per differenti causali, sullo stesso conto, potendo attribuire differente imputazione solamente in mancanza di quella prioritariamente espressa dal debitore in presenza di una pluralità di rapporti.
A tale riguardo, invero, si è autorevolmente sostenuto che: “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art.1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art.1193
2° comma c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore e né dal creditore, fermo restando che
l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione spetta al creditore”(Cass. n.31837 del 27/10/2022).
Nel caso in esame, la nota trasmessa dalla società correntista contestualmente al versamento del predetto assegno circolare, precludeva alla banca creditrice qualsiasi differente imputazione da attribuirsi al predetto versamento, prescindendo quindi da altre e distinte operazioni contabili in addebito che di fatto rendevano incapiente il conto corrente.
Il rapporto cartolare sottostante l'emissione ed il versamento dell'assegno medesimo, chiaramente individuato nell'atto notarile richiamato nella stessa nota, precludeva alla banca qualsiasi differente imputazione e, invertendo l'onere probatorio, gravava sulla stessa la prova che avrebbe dovuto supportare la supposta differente imputazione del pagamento configurandosi, invero, la imputazione latere creditoris subordinata unicamente all'assenza di diversa scelta del debitore.
Correttamente, pertanto, motivava il primo giudice in parte qua dell'impugnata sentenza la rilevanza dirimente assunta dalla imputazione contestuale al versamento dell'assegno circolare.
pagina 10 di 16 Il conto corrente sul quale transitava l'operazione predetta, contemplava una pluralità di rapporti obbligatori, scaturente dalla presenza di altri mutui frazionati da altri acquirenti,
e la destinazione del versamento della somma portata dal predetto assegno circolare non solo escludeva qualsiasi incertezza circa la imputazione della stessa fornita dalla debitrice mutuataria ma vincolava la stessa creditrice ad attivarsi per l'estinzione del mutuo specifico relativo al lotto frazionato, con conseguente cancellazione di un'ipoteca oramai priva di qualsiasi valenza giuridica, avendo la debitrice soddisfatto il debito garantito dalla stessa.
La censura in esame deve quindi configurarsi destituita di fondamento.
Analogo percorso motivazionale va fatto per la prima e la terza doglianza la cui stretta connessione ne consente una trattazione unitaria.
Quanto innanzi evidenziato con riferimento agli effetti dell'imputazione di pagamento espressa dalla società mutuataria ed alla conseguente efficacia vincolante nei confronti della banca creditrice, destituisce di fondamento sia una prospettata errata interpretazione documentale con riferimento alle valute dei due assegni, limitandosi, in effetti, la questione al solo assegno circolare, a nulla rilevando l'altro assegno bancario privo d'imputazione specifica, e sia una ipotizzata consapevolezza della pendenza del mutuo e della correlativa ipoteca desumibile, in tesi, in capo alla società mutuataria dal pagamento di ratei successivi alla richiesta estinzione del mutuo frazionato della Damato
e dal richiesto rinvio per la moratoria concordata con l'ABI proprio con riferimento al lotto nove.
Con riferimento al primo aspetto, infatti, correttamente il Tribunale evidenziava l'estraneità al rapporto contrattuale tra la banca e la società venditrice della la CP_1 quale aveva pieno diritto, avendo versato la somma necessaria per l'estinzione del mutuo frazionato riferito al lotto di pertinenza, il 27/7/09, di ottenere il pronto e tempestivo adempimento della propria diretta controparte contrattuale e, in ogni caso, a tutto concedere, essendosi la valuta relativa all'assegno , il cui versamento del 27/7/09 CP_3 sul conto corrente maturato dopo soli tre giorni lavorativi, ovvero il 30/7/09, la banca avrebbe dovuto provvedere a quanto richiestogli dalla correntista nella data predetta, senza indugiare oltre, disattendendo l'imputazione prioritaria espressa dalla società mutuataria ed accampando una sopravvenuta incapienza del saldo contabile conseguente pagina 11 di 16 ad altri e distinti addebiti relativi ad altri rapporti di mutuo pendenti alla data del versamento.
Con riguardo al secondo aspetto, proprio la pendenza di altri rapporti debitori (attinenti alle altre posizioni dei molteplici mutui pure frazionati e relativi ad altri lotti) ben giustificava successivi pagamenti dei ratei in scadenza operati dalla mutuataria, evidentemente riferibili a quei rapporti di mutuo senza richiesta di estinzione anticipata, mentre la proposizione di distinto contenzioso (opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei fideiussori della predetta società mutuataria supportata proprio dalla denegata efficacia della imputazione del versamento del 27/7/09, recentemente definito da questo stesso Collegio con il riconoscimento, per quanto di ragione, della domanda proposta avverso il decreto ingiuntivo da parte della banca) attestava che la società mutuataria fosse ben consapevole dell'inadempimento della banca solo a seguito della diffida stragiudiziale pervenutagli dalla correntista.
Lo scrutino della seconda censura, induce il Collegio a ritenere infondata la proposta eccezione di ultrapetizione che, in tesi appellante, aveva viziato l'impugnata statuizione di condanna all'esecuzione specifica da parte del Tribunale.
La doglianza, invero, supportata dalla integrale trascrizione delle conclusioni formali rassegnate dalla con il proprio ricorso introduttivo e dalla stessa nel CP_1 CP_2 proprio atto costitutivo, non includenti alcuna richiesta di condanna della banca in ordine a all'adempimento dell'obbligo di cancellazione dell'ipoteca, si configura inconferente alla fattispecie processuale in esame, in quanto erroneamente omissiva della rituale introduzione di una ulteriore domanda, oltre a quella risarcitoria, sia pure a carico solidale della NC e della formulata alla stregua di una emendatio libelli con CP_2 conseguente pacifica ammissibilità rituale in quanto tempestivamente proposta con la prima memoria difensiva ex art.183 6° comma c.p.c.
A tale riguardo occorre, invero evidenziare che, la omessa reiterazione formale della domanda predetta in sede di p.c. non può equivalere, come ritenuto dall'appellante, quale formale rinuncia alla stessa dovendo la stessa escludersi nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di contrario comportamento processuale della parte.
pagina 12 di 16 In subiecta materia deve, invero, ritenersi oramai consolidato il principio secondo il quale la mera omessa reiterazione delle domande (e delle istanze istruttorie) nella precisazione delle conclusioni, comporta una presunzione di abbandono delle stesse solo nell'ipotesi in cui tale abbandono risulti inequivocamente dal contegno processuale della parte, dovendosi invece escludersi la suddetta presunzione nel caso in cui l'abbandono risulti confutato e contradetto dal complessivo comportamento processuale della parte.
Rilevante è il principio diritto ribadìto già da alcuni anni (v. Cass. 14964 del 28/6/2006;
Cass. 18902 del 5/11/2012) secondo il quale la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art.189 c.p.c. di una delle domande proposte con l'atto di citazione comporta mera presunzione di abbandono della domanda stessa, dovendo il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, accertare se, nonostante la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti per ritenere che la parte abbia intesto desistere dalla domanda pretermessa nelle conclusioni, dovendo, detti elementi ricavarsi dalla complessiva condotta processuale della parte.
L'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendo ciò escludersi quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione. (Cass. SS.UU. 24/1/2018 n.1785).
Ancora più incisivamente e con riguardo all'analoga questione della mancata reiterazione delle istanze istruttorie si è di recente precisato che: “In tema di istanze istruttorie non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non opera automaticamente la presunzione di rinuncia/abbandono, dovendo il giudice procedere ad un'indagine complessiva volta ad accertare l'effettiva volontà della parte. Tale accertamento deve basarsi sulla valutazione globale della condotta processuale, esaminando sia la connessione tra la richiesta probatoria non riproposta e le conclusioni rassegnate, sia la linea difensiva complessivamente adottata nel processo attraverso
l'analisi degli scritti difensivi (tra cui la memoria ex art.183 c.p.c.). La mera omessa reiterazione specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni costituisce solo una presunzione semplice di abbandono, superabile qualora emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta, desumibile dal comportamento processuale pagina 13 di 16 complessivo”(cfr. Cass. ordinanza n.34788 del 24/12/2024; conf. Cass. 29/11/2024
n.30711).
Proprio sulla scorta di tale principio, il giudice di prime cure correttamente evidenziava in via prioritaria, quale premessa all'adottato procedimento motivo, un paragrafo dedicato specificamente “sulla domanda formulata in sede di memoria ex art.183 n.1 c.p.c. dall'attrice” (v.pag.7 della sentenza), qualificando ritualmente ammissibile la suddetta domanda di condanna solidale “a procedere alla formalità di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria” alla stregua di un' ammissibile integrazione della domanda originaria, limitata alla sola istanza risarcitoria in danno della società venditrice, consentita dalla dinamica processuale della controversa laddove, a seguito della modifica del rito sommario in quello ordinario e della autorizzata chiamata in giudizio da parte della società convenuta della NC, con conseguente estensione automatica delle domande attoree alla stessa, la rituale appendice processuale ex art.183 c.p.c., consentiva alla parte attrice di meglio precisare i termini della domanda originaria, così introducendo, a mero titolo integrativo, una domanda di esecuzione specifica all'obbligo di cancellazione ipotecaria, senza alcuna modifica degli originari elementi costitutivi della domanda originaria, da qualificarsi quale richiesta di adempimento contrattuale all'obbligo di estinzione anticipata del mutuo frazionato e conseguenziale cancellazione dell'ipoteca gravante sul lotto frazionato in favore della NC (v. in termini, Cass. 26/11/19 n.30745) atteso che la modifica del petitum originario si configurava palesemente connesso alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass. 7/9/2020 n.18546).
Venendo, infine, alla quinta censura avente ad oggetto la reiterata eccezione di prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria, la stessa si configura palesemente inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, conseguente al giudicato formatosi sul punto, avendo il Tribunale rigettato la richiesta risarcitoria per ritenuta carenza probatoria circa il danno-conseguenza e non avendo l'appellata gravato CP_1 incidentalmente la suddetta pronuncia, con conseguente formazione di giudicato sul punto, con valore assorbente della censura in esame, limitata espressamente alla domanda ripetitoria delle somme versate dalla correntista con natura extracontrattuale quale risarcimento del danno da fatto illecito ex art.2043 c.c.
pagina 14 di 16 Conclusivamente, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame in esame deve essere integralmente rigettato in quanto non adeguatamente supportato dagli scrutinati motivi d'impugnativa, dovendosi, invece apprezzare il procedimento logico-deduttivo adottato dal Tribunale, in quanto avallato da incontestabili riscontri documentali e consolidate coordinate interpretative.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1557/2021 resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17/9/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante , in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 alla integrale refusione in favore dell'appellata e dell'appellata CP_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante delle competenze difensive relative
[...] al presente grado, liquidate per entrambe le appellate, ritenuta la controversia di valore indeterminabile, nella complessiva somma di €12.044,00 oltre accessori di legge e che distrae, quanto all'appellata , in favore dei suoi difensori antistatari, avv.ti CP_1
Cocchiarole Michele e Sciusco Pietro e, quanto all'appellata , in Controparte_4 favore del proprio difensore, avv. Antonio Mancarella, giuste rispettive dichiarazioni di anticipazione;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante,
[...]
, in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento, in favore Parte_1 dell'erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Parte_1
Torino ed elettivamente domiciliata in Bari alla Strada Palazzo dell'Intendenza n.45 presso lo studio dell' avv. Vincenza Genchi, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 16 , nata in [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente CP_1 domiciliata alla via Roma n.45 presso lo studio dell'avv. Michele Cocchiarole dal quale, unitamente all'avv. Pietro Sciusco, è congiuntamente rappresentata in forza di procura in atti
appellata
Nonché
in persona del suo legale rappresentante, con sede in Barletta ed ivi CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Mancarella dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti
appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1557/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17/9/2021, pubblicata in pari data , a definizione del giudizio n.4352/2017 r.g., promosso, ex art.702 bis c.p.c. da in danno CP_1 della con chiamata in causa di parte convenuta della , avente CP_2 Parte_1 ad oggetto “vendita di cose immobili”
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate dalle parti in previsione dell'udienza di p.c. del 22/3/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante ”nel merito, in accoglimento di tutti i motivi di appello, ritenuta la violazione degli artt.112 e 115 c.p.c.
e erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali annullare e riformare
l'impugnata sentenza, per l'effetto, condannare la a rifondere alla signora CP_2 CP_1
l'importo da questa versato pari ad €119.581,40 anche a titolo risarcitorio, ovvero di quelli altri importi, maggiori o minori, che si riterranno dovuti;
in ogni caso, condannare le appellate al pagamento delle spese e degli onorari di causa relativi al doppio grado del giudizio, con diritto alla ripetizione di quanto già versato ”; per la appellata CP_1
, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, con condanna dell'appellante alla
[...] rifusione delle spese del grado;
per l'appellata dsi insisteva, in via principale per CP_2 il rigetto dell'avverso gravame con condanna dell'appellante alle spese del grado ed in via pagina 2 di 16 gradata, previa ammissione della prova testimoniale richiesta, per il rigetto della domanda originaria della ricorrente nei propri confronti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , depositato in data 8/6/2017, dinanzi il Tribunale di
Trani, l'odierna appellata, , premetteva in fatto: a)di aver acquistato, con CP_1 scrittura privata autenticata del 27/7/2009, dalla società di Barletta, la proprietà CP_2 di un appartamento e box pertinenziale in Barletta, dettagliatamente e catastalmente indicato, al costo di €135.000,00 oltre iva per la realizzazione del quale la società venditrice aveva in precedenza stipulato con la dante causa dell'odierna appellante, Banco di Napoli spa, un mutuo ipotecario con iscrizione di ipoteca sul complesso residenziale, con successivo frazionamento sulla scorta delle varie porzioni immobiliari facenti parte del complesso residenziale;
b)di aver, in virtù di quanto innanzi, visto gravare sui predetti cespiti, una specifica quota di mutuo pari ad €119.581,40, garantita da ipoteca per
€180.000,00, con esplicito obbligo della società venditrice suddetta di provvedere alla cancellazione, a sua cura e spese, previa estinzione del debito ed entro e non oltre trenta giorni dalla stipula di cui sopra, l'ipoteca frazionata gravante sui cespiti acquistati, utilizzando, per quanto occorreva, la somma ricevuta per la vendita;
c)di aver regolarmente versato alla società venditrice, tramite la stipula di mutuo fondiario con la
NC Meridiana spa, il prezzo come innanzi concordato;
d)di aver riscontrato che, effettivamente, successivamente al versamento del prezzo di vendita, la società venditrice aveva richiesto al Banco di Napoli spa, l'estinzione del mutuo frazionato relativo al lotto n.9, stante l'assegno bancario tratto dalla NC Meridiana spa in suo favore;
e)di aver riscontrato condizioni più vantaggiose presso altra banca, deliberando di trasferire su quest'ultima il mutuo a suo tempo contratto con la NC Meridiana spa e, in tale occasione, nella fase istruttoria della richiesta surroga, di aver suo malgrado, appreso dell'omessa estinzione dell'ipoteca come innanzi frazionata sul lotto acquistato a suo tempo, provvedendo, con propria nota del 2/6/2016, a sollecitare la società venditrice alla cancellazione, sia pure tardiva, dell'ipoteca persistente sulle unità immobiliari acquistate;
f)di aver quindi, a seguito mancato riscontro alla diffida predetta, provveduto a richiedere, con missiva del 26/9/2016, direttamente al banco di Napoli spa il rilascio della quietanza di pagamento o la comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo pagina 3 di 16 frazionato n.9 relative alle unità immobiliari di cui innanzi, onde ottenere la cancellazione automatica dell'ipoteca da parte dell'Agenzia del Territorio;
g)di aver ottenuto riscontro negativo da parte della NC la quale, con propria missiva del 10/10/2016, comunicava di non poter dar seguito alla richiesta non risultando il mutuo frazionato estinto in alcun modo dalla h)di aver, conseguentemente, diffidato, con pec del 28/3/2017, la CP_2 società venditrice ad adempiere alla scrittura privata di compravendita delle unità immobiliari predette, provvedendo alla cancellazione dell'ipoteca frazionata goduta dal
Banco di Napoli sulle unità immobiliari acquistate;
i)di aver ricevuto riscontro a tale diffida da parte della la quale comunicava di aver reiteratamente richiesto al banco di CP_2
Napoli la cancellazione dell'ipoteca frazionata con riscontro negativo, tanto da determinare la proposizione di azione giudiziaria iun suo danno, così determinando anche essa ricorrente a promuovere il giudizio che ci occupa a fronte del rilevato inadempimento contrattuale della società venditrice nei cui confronti invocava una condanna risarcitoria pari all'importo ancora non pagato del mutuo frazionato relativo agli immobili acquistati, per la somma di €119.581,40 oltre interessi decorrenti dal giorno ultimo previsto per la cancellazione dell'ipoteca e, in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, allegando copia della richiamata documentazione di cui innanzi.
Fissata l'udienza di comparizione per il 25/1/2018, con memoria difensiva del 3/1/2018 si costituiva la resistente ribadendo la propria tempestiva attivazione nei CP_2 confronti del Banco di Napoli per la cancellazione dell'ipoteca frazionata di cui innanzi, allegando formale comunicazione rivolta alla banca con contestuale versamento sul proprio conto corrente della somma necessaria affinché l'istituto bancario mutuante provvedesse al contestuale addebito per “r8imborso anticipato mutuo/finanziamrento ed estinzione del mutuo”.
Precisava, a tale riguardo, di aver posto all'incasso un assegno circolare del 27/7/09 di pari importo di €119.581,40 emesso dalla NC Meridiana spa filiale di Barletta, nonché un ulteriore assegno bancario del 20/7/09 di €5.818,60 per somme e spese già precedentemente quantificate dallo stesso Banco di Napoli, evidenziando che, malgrado l'avvenuto contestuale versamento delle somme predette ed il preciso ordine di estinzione anticipata del mutuo formalizzato da essa società mutuataria, la predetta agenzia barlettana del Banco di Napoli, inspiegabilmente ed illegittimamente disattendeva la pagina 4 di 16 richiesta della società debitrice con palese violazione dell'art.1193 1° comma c.c., senza nulla comunicare ad essa convenuta che, solo a seguito della formale richiesta della ricorrente del dicembre 2015 apprendeva della mancata cancellazione dell'ipoteca frazionata malgrado il tempestivo versamento della somma dalla stessa ricevuta con la predetta imputazione di estinzione del mutuo relativo al lotto frazionato.
Disconosceva, pertanto, alcuna propria responsabilità contrattuale contestando la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente ed ascrivendo l'inadempimento ad esclusiva responsabilità della NC mutuante di cui chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata con rituale istanza di differimento dell'udienza di prima comparizione che veniva, conseguentemente differita al 4/5/2018.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposta la conversione del rito, si costituiva il Banco di Napoli spa esponendo una ricostruzione fattuale della vicenda ben distinta da quella fornita dalla società chiamante in causa.
In particolare, evidenziava che l'importo di €119.581,40, pur essendo stato versato sul conto della non fosse stato affatto utilizzato dalla correntista per soddisfare la CP_2 quota del mutuo frazionato gravante sugli immobili acquistati dalla essendo i CP_1 predette assegni bancari stati depositati s.b.f., tanto escludendo, per la decorrenza delle rispettive valute, che la NC potesse procedere all'estinzione del mutuo il giorno stesso del versamento, dovendo attendere la valuta degli stessi come contrattualmente previsto, ovvero il 4/8 per l'assegno bancario del 27/7/09 di €5.818,60 ed il 31/7 per quello circolare di €119.581,40 e che alla data predetta del 31/7/2009, epoca in cui maturava la valuta della somma portata dal corrispondente assegno circolare del 27/7/2009, non sussisteva sul conto della una giacenza tale da consentire l'estinzione dell'ipoteca in CP_2 oggetto, atteso che a quella data il saldo del conto corrente era in negativo per €55.101,82
e quindi incapiente.
Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva per il rigetto della domanda attorea nei propri confronti, eccependo, in ogni caso, la prescrizione quinquennale del diritto ex art.2043
c.c., con il favore delle spese di lite.
Così incardinatosi il giudizio, nella rituale fase di trattazione ex art.183 c.p.c., con la prima memoria difensiva, la ricorrente aggiungeva nelle originarie conclusioni anche la richiesta pagina 5 di 16 di condanna all'obbligo di fare quale quello della cancellazione dell'ipoteca frazionata di cui innanzi a carico0 solidale tanto della convenuta quanto della NC chiamata in causa.
Disattese le richieste di prova e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio perveniva all'udienza decisoria del 21/1/2021 nel corso della quale veniva riservato a sentenza ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza, oggetto della presente impugnativa, del 17/9/2021, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia accogliendo la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condannando la banca terza chiamata, con mutata denominazione in corso di causa, Intesa San Paolo spa, a cancellare l'iscrizione d'ipoteca gravante sugli immobili di cui innanzi, rigettando l'ulteriore domanda risarcitoria formulata dall'attrice e condannando la banca al pagamento delle spese in favore dell'attrice come in termini liquidate, compensando invece le spese tra l'attrice e la convenuta originaria e quelle tra questa la chiamata in giudizio.
Con pertinente motivazione, illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In particolare, evidenziava il primo giudice la distinzione rituale tra la chiamata da parte del convenuto di un terzo quale soggetto tenuto a rispondere della pretesa attorea e quella della chiamata del terzo in garanzia, con estensione automatica al terzo della domanda attorea pur in mancanza di apposita istanza nel primo caso, e la mancata estensione automatica nel secondo caso, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti ancorché confluenti in un unico processo.
A tale riguardo, inquadrava il Tribunale la chiamata in causa del terzo nella prima categoria di cui innanzi, rinvenendosi nella banca il soggetto reputato responsabile e non a titolo di garanzia e/o di manleva, sicchè la domanda attorea si estendeva automaticamente al terzo chiamato.
Sempre in rito, evidenziava il Tribunale l'ammissibilità della ulteriore richiesta di condanna all'obbligo di fare, ovvero alla materiale cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, non potendosi la stessa reputarsi alla stregua di una inammissibile mutatio libelli, sulla scorta di una richiamata giurisprudenza di legittimità in fattispecie sovrapponibile a quella in esame (Cass. ordinanza n.18546 del 7/9/2020). pagina 6 di 16 Quanto al merito, rilevava l'infondatezza dei vari profili difensivi invocati dalla NC terza chiamata.
In primo luogo, reputava irrilevante la mancata partecipazione della NC mutuante alla scrittura di compravendita, attesa la tempestiva richiesta di cancellazione dell'ipoteca frazionata a fronte dell'integrale pagamento da parte attorea del mutuo frazionato con il lotto 9.
In secondo luogo, evidenziava l'inequivoca imputazione fatta dalla stessa CP_2 dell'assegno circolare versato sul proprio conto in data 27/7/2009, corrispondente alla debitoria relativa al mutuo frazionato, venendo così in rilievo il primo comma dell'art.1193
c.c .e non anche gli altri commi cui si riferiva erroneamente la difesa della NC.
Parimenti inconferente era poi il profilo del computo della valuta, pure invocato dalla
NC, in quanto non solo estraneo alla predetta imputazione di pagamento ed al suo fine investendo, al più, i rapporti tra cliente e banca, cui l'attrice era del tutto estranea, ma in ogni caso smentito dall'esito positivo del detto versamento, profilo del tutto incontestato e che doveva ritenersi comunque quale comportamento del tutto illegittimo da parte della banca in applicazione del predetto art.1193 co.1 c.c.
La ritenuta esclusiva responsabilità della NC circa l'invocata cancellazione ipotecaria non supportava, in ogni caso, l'ulteriore richiesta risarcitoria pure proposta dalla CP_1 per evidente carenza probatoria circa l'effettività del danno-conseguenza che, nel caso di specie, non poteva considerarsi in re ipsa, consistendo lo stesso in un pregiudizio economico derivante da perdita di occasioni di alienare il cespite ovvero di venderlo a condizioni più favorevoli, circostanza genericamente allegata senza il minimo supporto documentale e probatorio, rimanendo, d'altronde, precluso al Tribunale il rimedio alternativo della liquidazione equitativa, non essendosi al cospetto di calcolo estremamente difficile e/o impossibile.
A fronte di tali motivazioni, insorgeva la , proponendo il gravame che Parte_2 ci occupa, a supporto del quale articolava cinque motivi d'impugnativa ed invocava l'inibitoria della gravata sentenza ex art.283 c.p.c.
In particolare, con un primo motivo si doleva per una prospettata erronea ricostruzione dei fatti e delle valutazioni delle prove, con particolare riferimento alla valuta dei pagina 7 di 16 versamenti;
con un secondo motivo, contestava un vizio di ultrapetizione ex art.112
c.p.c., non avendo alcuna parte giammai richiesto la condanna dell'odierna appellante alla cancellazione dell'ipoteca frazionata;
con un terzo motivo, strettamente connesso al primo, censurava l'appellante l'omessa considerazione da parte del Tribunale della circostanza fattuale dei versamenti successivi a fronte delle rate di mutuo in scadenza e circa la moratoria ABI lotto 9, circostanza, questa, che escludeva la dichiarata inconsapevolezza della circa la mancata cancellazione ipotecaria da parte della CP_2
NC; con un quarto motivo, contestava la imputazione ex art.1193 c.c. accreditata dal primo giudice alla dichiarazione effettuata dalla con il contestuale versamento dei CP_2 due assegni;
con un quinto ed ultimo motivo, reiterava l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2947 c.c. con specifico riferimento all'istanza risarcitoria di natura extracontrattuale attribuibile alla fattispecie processuale in esame.
Si costituivano entrambe le appellate, contestando la fondatezza dell'avverso gravame e concludendo come innanzi trascritto, insistendo per il rigetto dell'appello con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza con le conseguenziali statuizioni condannatorie in punto di regolamentazione delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 18/2/2022, sciogliendo la riserva in ordine all'invocata inibitoria, con motivata ordinanza del 20/2/2022 il Collegio rigettava la richiesta, ritenendola inammissibile con riferimento alla statuizione di condanna all'obbligo di fare, stante l'esecutività della stessa subordinata al passaggio in giudicato della statuizione ed infondata con riguardo alla statuizione delle spese processuali, rilevandone l'insussistenza di entrambi i presupposti cautelari e rinviando, pertanto, la causa per la p.c. all'udienza del 22/9/2023, differita, per carico del ruolo, a quella successiva di cui in epigrafe, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata a sentenza sulle rassegnate e trascritte conclusioni, previa concessione alle parti dei termini difensivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio, invertendo l'ordine espositivo adottato dall'appellante, trattare prioritariamente della questione, introdotta con il quarto motivo di appello, relativa alla contestata rilevanza attribuita alla circostanza dell'espressa imputazione, dichiarata dalla al versamento effettuato sul proprio conto in data 27/7/09 dell'assegno circolare CP_2 pagina 8 di 16 a sua volta versatole dalla configurandosi la questione evidentemente dirimente CP_1 al fine della decisione.
A tale riguardo, si deve evidenziare l'incontestata prova per tabulas della specifica imputazione attribuita dalla al versamento sul proprio conto corrente presso CP_2
l'Istituto NCrio, dante causa dell'odierna appellante, che aveva a suo tempo erogato il mutuo ipotecario per la realizzazione del complesso immobiliare di cui facevano parte i due cespiti acquistati dalla CP_1
Risulta, invero, agli atti una nota del 27/7/09, contestuale al materiale versamento del predetto assegno circolare, oltre al versamento di altro assegno bancario, avente ad oggetto “richiesta estinzione mutuo” e con il quale la correntista non solo indicava il rapporto sottostante all'emissione del predetto assegno circolare (per mero errore materiale definito bancario), individuandolo nell'atto notarile contestuale del 27/7/09 intercorso con la ma richiedeva finanche, inequivocamente, l'estinzione anticipata CP_1 del mutuo relativo al lotto 9 tramite proprio il predetto assegno circolare (erroneamente definito bancario) tratto dalla banca meridiana spa.
Trattavasi, pertanto, di una chiara imputazione di pagamento effettuata dalla correntista debitrice, vincolante la banca creditrice, ai sensi dell'art.1193 1° comma c.c.
Il riferimento alla imputazione predetta, oltre che dalla stessa causale manoscritta materialmente sull'assegno circolare, risulta inconfutabilmente avallata dalla corrispondenza tra l'importo dell'assegno e quello del residuo muto successivo al frazionamento contabilizzato dalla stessa NC in data 9/7/09 (v. interrogazione mutui in pari data, in atti), dati inequivocabili che precludevano qualsiasi alternativa imputazione, a nulla rilevando l'errata qualifica di assegno bancario a quello circolare di cui innanzi nella nota contestuale al versamento dei due assegni (bancario e circolare).
Nel caso di specie, il versamento della somma portata dell'assegno circolare, corrispondente a quella necessaria per l'estinzione anticipata del mutuo frazionato avveniva materialmente nell'ambito di un rapporto bancario ordinario tra la società mutuataria e la banca mutuante nel quale confluivano anche operazioni di addebito afferenti altri mutui frazionati con relative rate di ammortamento ed interessi maturati e la rilevante ed inequivoca imputazione espressa vincolava la banca creditrice a riconoscere pagina 9 di 16 ed accettare la predetta motivazione, attivandosi, conseguentemente, per l'estinzione del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca, non rilevando né l'aspettativa del buon fine del titolo, trattandosi di assegno circolare emesso da altra banca, e né tantomeno la sopravvenienza, nelle more della maturazione della valuta del 31/7/09, di altri e distinti addebiti per differenti causali, sullo stesso conto, potendo attribuire differente imputazione solamente in mancanza di quella prioritariamente espressa dal debitore in presenza di una pluralità di rapporti.
A tale riguardo, invero, si è autorevolmente sostenuto che: “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art.1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art.1193
2° comma c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando
l'imputazione non è effettuata né dal debitore e né dal creditore, fermo restando che
l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione spetta al creditore”(Cass. n.31837 del 27/10/2022).
Nel caso in esame, la nota trasmessa dalla società correntista contestualmente al versamento del predetto assegno circolare, precludeva alla banca creditrice qualsiasi differente imputazione da attribuirsi al predetto versamento, prescindendo quindi da altre e distinte operazioni contabili in addebito che di fatto rendevano incapiente il conto corrente.
Il rapporto cartolare sottostante l'emissione ed il versamento dell'assegno medesimo, chiaramente individuato nell'atto notarile richiamato nella stessa nota, precludeva alla banca qualsiasi differente imputazione e, invertendo l'onere probatorio, gravava sulla stessa la prova che avrebbe dovuto supportare la supposta differente imputazione del pagamento configurandosi, invero, la imputazione latere creditoris subordinata unicamente all'assenza di diversa scelta del debitore.
Correttamente, pertanto, motivava il primo giudice in parte qua dell'impugnata sentenza la rilevanza dirimente assunta dalla imputazione contestuale al versamento dell'assegno circolare.
pagina 10 di 16 Il conto corrente sul quale transitava l'operazione predetta, contemplava una pluralità di rapporti obbligatori, scaturente dalla presenza di altri mutui frazionati da altri acquirenti,
e la destinazione del versamento della somma portata dal predetto assegno circolare non solo escludeva qualsiasi incertezza circa la imputazione della stessa fornita dalla debitrice mutuataria ma vincolava la stessa creditrice ad attivarsi per l'estinzione del mutuo specifico relativo al lotto frazionato, con conseguente cancellazione di un'ipoteca oramai priva di qualsiasi valenza giuridica, avendo la debitrice soddisfatto il debito garantito dalla stessa.
La censura in esame deve quindi configurarsi destituita di fondamento.
Analogo percorso motivazionale va fatto per la prima e la terza doglianza la cui stretta connessione ne consente una trattazione unitaria.
Quanto innanzi evidenziato con riferimento agli effetti dell'imputazione di pagamento espressa dalla società mutuataria ed alla conseguente efficacia vincolante nei confronti della banca creditrice, destituisce di fondamento sia una prospettata errata interpretazione documentale con riferimento alle valute dei due assegni, limitandosi, in effetti, la questione al solo assegno circolare, a nulla rilevando l'altro assegno bancario privo d'imputazione specifica, e sia una ipotizzata consapevolezza della pendenza del mutuo e della correlativa ipoteca desumibile, in tesi, in capo alla società mutuataria dal pagamento di ratei successivi alla richiesta estinzione del mutuo frazionato della Damato
e dal richiesto rinvio per la moratoria concordata con l'ABI proprio con riferimento al lotto nove.
Con riferimento al primo aspetto, infatti, correttamente il Tribunale evidenziava l'estraneità al rapporto contrattuale tra la banca e la società venditrice della la CP_1 quale aveva pieno diritto, avendo versato la somma necessaria per l'estinzione del mutuo frazionato riferito al lotto di pertinenza, il 27/7/09, di ottenere il pronto e tempestivo adempimento della propria diretta controparte contrattuale e, in ogni caso, a tutto concedere, essendosi la valuta relativa all'assegno , il cui versamento del 27/7/09 CP_3 sul conto corrente maturato dopo soli tre giorni lavorativi, ovvero il 30/7/09, la banca avrebbe dovuto provvedere a quanto richiestogli dalla correntista nella data predetta, senza indugiare oltre, disattendendo l'imputazione prioritaria espressa dalla società mutuataria ed accampando una sopravvenuta incapienza del saldo contabile conseguente pagina 11 di 16 ad altri e distinti addebiti relativi ad altri rapporti di mutuo pendenti alla data del versamento.
Con riguardo al secondo aspetto, proprio la pendenza di altri rapporti debitori (attinenti alle altre posizioni dei molteplici mutui pure frazionati e relativi ad altri lotti) ben giustificava successivi pagamenti dei ratei in scadenza operati dalla mutuataria, evidentemente riferibili a quei rapporti di mutuo senza richiesta di estinzione anticipata, mentre la proposizione di distinto contenzioso (opposizione a decreto ingiuntivo da parte dei fideiussori della predetta società mutuataria supportata proprio dalla denegata efficacia della imputazione del versamento del 27/7/09, recentemente definito da questo stesso Collegio con il riconoscimento, per quanto di ragione, della domanda proposta avverso il decreto ingiuntivo da parte della banca) attestava che la società mutuataria fosse ben consapevole dell'inadempimento della banca solo a seguito della diffida stragiudiziale pervenutagli dalla correntista.
Lo scrutino della seconda censura, induce il Collegio a ritenere infondata la proposta eccezione di ultrapetizione che, in tesi appellante, aveva viziato l'impugnata statuizione di condanna all'esecuzione specifica da parte del Tribunale.
La doglianza, invero, supportata dalla integrale trascrizione delle conclusioni formali rassegnate dalla con il proprio ricorso introduttivo e dalla stessa nel CP_1 CP_2 proprio atto costitutivo, non includenti alcuna richiesta di condanna della banca in ordine a all'adempimento dell'obbligo di cancellazione dell'ipoteca, si configura inconferente alla fattispecie processuale in esame, in quanto erroneamente omissiva della rituale introduzione di una ulteriore domanda, oltre a quella risarcitoria, sia pure a carico solidale della NC e della formulata alla stregua di una emendatio libelli con CP_2 conseguente pacifica ammissibilità rituale in quanto tempestivamente proposta con la prima memoria difensiva ex art.183 6° comma c.p.c.
A tale riguardo occorre, invero evidenziare che, la omessa reiterazione formale della domanda predetta in sede di p.c. non può equivalere, come ritenuto dall'appellante, quale formale rinuncia alla stessa dovendo la stessa escludersi nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di contrario comportamento processuale della parte.
pagina 12 di 16 In subiecta materia deve, invero, ritenersi oramai consolidato il principio secondo il quale la mera omessa reiterazione delle domande (e delle istanze istruttorie) nella precisazione delle conclusioni, comporta una presunzione di abbandono delle stesse solo nell'ipotesi in cui tale abbandono risulti inequivocamente dal contegno processuale della parte, dovendosi invece escludersi la suddetta presunzione nel caso in cui l'abbandono risulti confutato e contradetto dal complessivo comportamento processuale della parte.
Rilevante è il principio diritto ribadìto già da alcuni anni (v. Cass. 14964 del 28/6/2006;
Cass. 18902 del 5/11/2012) secondo il quale la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art.189 c.p.c. di una delle domande proposte con l'atto di citazione comporta mera presunzione di abbandono della domanda stessa, dovendo il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, accertare se, nonostante la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti per ritenere che la parte abbia intesto desistere dalla domanda pretermessa nelle conclusioni, dovendo, detti elementi ricavarsi dalla complessiva condotta processuale della parte.
L'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata, non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendo ciò escludersi quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione. (Cass. SS.UU. 24/1/2018 n.1785).
Ancora più incisivamente e con riguardo all'analoga questione della mancata reiterazione delle istanze istruttorie si è di recente precisato che: “In tema di istanze istruttorie non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, non opera automaticamente la presunzione di rinuncia/abbandono, dovendo il giudice procedere ad un'indagine complessiva volta ad accertare l'effettiva volontà della parte. Tale accertamento deve basarsi sulla valutazione globale della condotta processuale, esaminando sia la connessione tra la richiesta probatoria non riproposta e le conclusioni rassegnate, sia la linea difensiva complessivamente adottata nel processo attraverso
l'analisi degli scritti difensivi (tra cui la memoria ex art.183 c.p.c.). La mera omessa reiterazione specifica delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni costituisce solo una presunzione semplice di abbandono, superabile qualora emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta, desumibile dal comportamento processuale pagina 13 di 16 complessivo”(cfr. Cass. ordinanza n.34788 del 24/12/2024; conf. Cass. 29/11/2024
n.30711).
Proprio sulla scorta di tale principio, il giudice di prime cure correttamente evidenziava in via prioritaria, quale premessa all'adottato procedimento motivo, un paragrafo dedicato specificamente “sulla domanda formulata in sede di memoria ex art.183 n.1 c.p.c. dall'attrice” (v.pag.7 della sentenza), qualificando ritualmente ammissibile la suddetta domanda di condanna solidale “a procedere alla formalità di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria” alla stregua di un' ammissibile integrazione della domanda originaria, limitata alla sola istanza risarcitoria in danno della società venditrice, consentita dalla dinamica processuale della controversa laddove, a seguito della modifica del rito sommario in quello ordinario e della autorizzata chiamata in giudizio da parte della società convenuta della NC, con conseguente estensione automatica delle domande attoree alla stessa, la rituale appendice processuale ex art.183 c.p.c., consentiva alla parte attrice di meglio precisare i termini della domanda originaria, così introducendo, a mero titolo integrativo, una domanda di esecuzione specifica all'obbligo di cancellazione ipotecaria, senza alcuna modifica degli originari elementi costitutivi della domanda originaria, da qualificarsi quale richiesta di adempimento contrattuale all'obbligo di estinzione anticipata del mutuo frazionato e conseguenziale cancellazione dell'ipoteca gravante sul lotto frazionato in favore della NC (v. in termini, Cass. 26/11/19 n.30745) atteso che la modifica del petitum originario si configurava palesemente connesso alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass. 7/9/2020 n.18546).
Venendo, infine, alla quinta censura avente ad oggetto la reiterata eccezione di prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria, la stessa si configura palesemente inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, conseguente al giudicato formatosi sul punto, avendo il Tribunale rigettato la richiesta risarcitoria per ritenuta carenza probatoria circa il danno-conseguenza e non avendo l'appellata gravato CP_1 incidentalmente la suddetta pronuncia, con conseguente formazione di giudicato sul punto, con valore assorbente della censura in esame, limitata espressamente alla domanda ripetitoria delle somme versate dalla correntista con natura extracontrattuale quale risarcimento del danno da fatto illecito ex art.2043 c.c.
pagina 14 di 16 Conclusivamente, sulla scorta degli anzidetti rilievi, il gravame in esame deve essere integralmente rigettato in quanto non adeguatamente supportato dagli scrutinati motivi d'impugnativa, dovendosi, invece apprezzare il procedimento logico-deduttivo adottato dal Tribunale, in quanto avallato da incontestabili riscontri documentali e consolidate coordinate interpretative.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1557/2021 resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 17/9/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante , in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 alla integrale refusione in favore dell'appellata e dell'appellata CP_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante delle competenze difensive relative
[...] al presente grado, liquidate per entrambe le appellate, ritenuta la controversia di valore indeterminabile, nella complessiva somma di €12.044,00 oltre accessori di legge e che distrae, quanto all'appellata , in favore dei suoi difensori antistatari, avv.ti CP_1
Cocchiarole Michele e Sciusco Pietro e, quanto all'appellata , in Controparte_4 favore del proprio difensore, avv. Antonio Mancarella, giuste rispettive dichiarazioni di anticipazione;
3)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante,
[...]
, in persona del legale rappresentante, tenuta al pagamento, in favore Parte_1 dell'erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 2/9/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota) pagina 15 di 16 pagina 16 di 16