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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
EA LA Presidente
Morris LA IC relatore
DA ST IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2548/2024 R.G., vertente
nt. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Laura Vendrame Parte_1 Pt_2
Innocenti del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Luigi Petrella del Foro di CP_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'01/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito signor ai sensi dell'art. 151, co. 2 cod. civ.. CP_1
2) Disporre l'affidamento delle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a Bolzano in data [...], in [...] esclusiva alla madre signora , disponendo Per_2 Pt_1
pagina 1 di 11 che la madre stessa possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita delle suddette minori (salute, scuola, residenza, formazione), ivi compresa quella di richiedere in via esclusiva, a fini turistici, i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta di identità di queste ultime
(affido cd. rafforzato). Le minori manterranno il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in via N. Rasmo 36/7 a Bolzano, alla signora Parte_1 unitamente ad arredo e corredo, affinché continui a viverci con le proprie figlie minori, che manterranno a quell'indirizzo la residenza anagrafica. Disporre che la signora succederà, Parte_1 quindi, al sig. nell'assegnazione del suddetto alloggio IP condotto in locazione, CP_1 subentrando nel relativo contratto di locazione quale unica conduttrice e/o stipulando nuova convenzione con l'Istituto stesso.
4) Disporre, in considerazione dell'emessa misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinarsi ai figli ed alla ricorrente, la sospensione del diritto di visita del padre fino a quando sarà efficace nei suoi confronti la misura cautelare stessa, ovvero ne vengano adottate di successive;
in subordine, e comunque in caso di perdita di efficacia della suddetta misura cautelare e di mancata nuova emissione di analoga, disporre che le visite padre-figlie vengano effettuate in ambiente protetto presso i competenti Servizi Sociali, previa effettuazione da parte del padre di un Training antiviolenza e ciò fino a quando il Servizio Sociale competente non riterrà il padre idoneo a svolgere il suo ruolo genitoriale (anche con riguardo all'idoneità dell'abitazione in cui lo stesso andrà a vivere).
Dichiarare tenuto il signor a versare alla signora , a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento ordinario delle figlie e l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia (complessivamente € 500,00) o diverso importo ritenuto di giustizia e/o all'esito dell'espletanda istruttoria, soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con decorrenza dal deposito della domanda (02.09.2024), contributo da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo i parametri del
Protocollo di Intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di
Famiglia vigente al momento dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd.
26.11.2024).
6) Disporre che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché i contributi pubblici in favore delle figlie spettino per intero al 100% alla madre sig.ra . Parte_1
7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c., a fronte delle omissioni indicate in atti”; pagina 2 di 11 del procuratore del resistente:
“disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme alle figlie;
Pt_1 disporre che il padre possa vedere le figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 19, nonché due we al mese alterai dalla ore 10.00 del sabato alle ore 19 della domenica, compatibilmente con la misura cautelare cui è sottoposto il padre;
disporre che le minori trascorrano con il padre le ferie (Natale , Capodanno, Carnevale, Pasqua) alternativamente con la madre di anno in anno a titolo di esempio il Natale con la madre ed il
Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlia per 15 gg anche non consecutivi durante i tre mesi estivi;
disporre che il padre versi l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie, importo da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con rivalutazione Astata Provincia di
Bolzano a far data dal gennaio 50% oltre al pagamento del 505 delle spese straordinarie relative alle figlie;
disporre che l'assegno unico universale spetti alla.sig.ra al 100%, disporre l'intervento dei Pt_1
Servizi Sociali affichè controllino se le figlie minorenni rimangono spesso a casa da sole, soprattutto la notte, e la sig.ra , venga seguita per verificare se la stessa destina le somme necessarie al Pt_1 mantenimento delle figlie minorenni.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio a PE (Moldavia) il giorno 11.02.2000, registrato in
Romania, non trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato in Moldavia a [...] il [...]; Persona_3 Per_1
nata a [...] il [...]; , nata a [...] il [...].
[...] Persona_2
La ricorrente ha dedotto condotte gravemente violente da parte del marito, riferendo episodi di violenza fisica e sessuale. Per tali fatti il Gip presso il Tribunale di Bolzano ha emesso nei confronti del resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ex art. 282-ter c.p.p., ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui all'art. 572, co. 1 e 2 pagina 3 di 11 c.p., 582, 585 c.p. il relazione con l'art. 567, n. 5 e 577 n. 1 c.p., art. 609 bis. co. 1 c.p. e 609 ter, co. 1
n. 5 quater c.p.
Risulta pendente procedimento penale di cui però non è noto l'attuale stato.
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Bolzano, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione in considerazione dei gravissimi comportamenti posti in essere dal resistente nei confronti della moglie. pagina 4 di 11 Va dunque accolta la pronuncia di separazione.
4. L'art. 337-quater c.c. stabilisce che l'affidamento esclusivo è disposto quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'affidamento esclusivo richiede la dimostrazione dell'inidoneità educativa di un genitore o la conflittualità tale da pregiudicare l'equilibrio psicofisico del minore. L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c viene disposto dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di sua obiettiva lontananza, di un suo sostanziale disinteresse per il figlio ovvero in caso di mancato violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale.
Per le ipotesi più gravi la giurisprudenza di merito ha elaborato la figura dell'affidamento cd. super esclusivo in cui il genitore affidatario viene autorizzato a adottare in autonomia anche le decisioni
Dalla documentazione prodotta emerge che le condotte violente poste in essere dal padre nei confronti della moglie sono avvenute anche alla presenza dei figli minori.
Le condotte del resistente denotano una manifesta carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e la sua incapacità di collaborazione con la figura materna. La sua presenza rischia di ostacolare e pregiudicare un regolare esercizio della responsabilità genitoriale, impedendo un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori.
Dalla relazione dei servizi sociali agli atti emerge chiaramente che il resistente non è consapevole del malessere dei figli, né è disponibile a riflettere sulla sua responsabilità come padre.
Risulta inoltre che il resistente abbia più volte violato la misura cautelare, sfruttando il figlio maggiorenne per incontrare i figli minori, e che abbia esercitato pressioni nei loro confronti. Egli non ha intrapreso percorsi antiviolenza e ha attuato condotte di controllo sulla ricorrente tramite applicazioni digitali. È poi rientrato in Moldavia, cessando i contatti con il proprio legale. Il Tribunale non ha informazioni circa il fatto se il resistente sia rientrato in Italia.
Nel caso in esame, le condotte del resistente – violazione della misura cautelare, pressioni sui figli, mancata partecipazione a percorsi antiviolenza, condotte di controllo e intimidazione nei confronti della madre – rendono manifestamente pregiudizievole qualsiasi forma di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La madre ha dimostrato piena capacità di occuparsi dei figli minori, instaurando il presente procedimento anche al fine di perseguire il loro migliore interesse e collaborando con il servizio sociale.
Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che nel preminente interesse dei minori sia opportuno disporre pagina 5 di 11 l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla sola madre con collocamento prevalente presso la stessa
(art. 337-quater c.c.). di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c..
Per le medesime ragioni esposte, il Tribunale ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la sospensione del diritto di visita padre-figli, affidando al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di monitorare la situazione familiare e valutare se sussistano i presupposti per una ripresa dei contatti padre-figli, stabilendone le modalità ritenute più opportune, ovviamente sul presupposto che non siano in vigore misure coercitive nei confronti del resistente o, comunque, che il GIP si esprima in tal senso.
5. Per quanto attiene al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori, il riparto delle relative spese tra i genitori va determinato in base alle condizioni personali, patrimoniali e reddituali delle parti, in misura proporzionale al loro reddito (art. 337-ter, comma 4, c.c.; sul principio di proporzionalità, nella quantificazione del contributo, e sulla rilevanza del tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio cfr. Cass.n. 4811/2018).
La ricorrente, trasferitasi in Italia nel 2006, lavora come operatrice socio-sanitaria e badante, con reddito mensile di circa € 2.200, ed è intestataria di un alloggio IP per cui versa canone pari a € 487 mensili, verosimilmente ridotto a seguito dell'uscita del resistente dall'abitazione. Sono emersi debiti nei confronti di IP e una cessione del quinto dello stipendio per un finanziamento le cui ragioni non sono chiare.
Il resistente è invalido al 65% e svolge attività lavorativa part-time presso una cooperativa sociale, con reddito di circa € 1.300 mensili.
Tenuto conto dell'attuale sospensione del diritto di visita e dei conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre che si occupa in via esclusiva delle figlie, raffrontata la situazione economica delle parti e le rispettive capacità economiche, va stabilito a carico del padre, un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio. I genitori dovranno farsi carico in ragione della metà ciascuno nelle spese straordinarie necessarie per i minori.
Ogni contributo di qualsiasi natura in favore dei minori potrà essere incassato per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'addebito richiede che la violazione dei doveri coniugali sia stata causa determinante della crisi familiare. Ciò risulta pienamente dimostrato nel caso di specie.
Le condotte violente del resistente hanno determinato l'allontanamento della ricorrente e la disgregazione del rapporto (cfr. Cass. n. 31901/2018 secondo cui “Le violenze fisiche e psicologiche pagina 6 di 11 costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze”)
Pertanto, la separazione deve essere addebitata al resistente.
7. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente dovrà dunque rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttorie e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nt. , nata in [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato in [...] [...] coniugati in PE (Moldavia) il giorno 11.02.2000, CP_1 con atto registrato in Romania ma non trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano, con addebito a carico del marito;
2. dispone l'affidamento delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a Bolzano in data [...], in [...] esclusiva alla madre autorizzandola ad assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio; anche senza il consenso scritto del padre;
3. assegna la casa coniugale sita in via N. Rasmo 36/ a Bolzano alla signora unitamente ad Parte_1 arredo e corredo, affinché continui a viverci con le proprie figlie minori, che manterranno a quell'indirizzo la residenza anagrafica e con il proprio figlio maggiorenne;
Persona_3
4. dichiara tenuto il signor a versare alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 Parte_1 mantenimento ordinario delle figlie e l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio Per_1 Per_2
o diverso importo ritenuto di giustizia e/o risultante dall'espletanda istruttoria, soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con decorrenza dal deposito della domanda (02.09.2024), contributo da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese pagina 7 di 11 straordinarie individuate e disciplinate secondo i parametri del Protocollo di Intesa tra Tribunale di
Bolzano, Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di Famiglia vigente al momento dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd. 06.09.2018);
5. dispone che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché i contributi pubblici in favore dei figli spettino per intero al 100% alla madre sig.ra Ai fini delle Parte_1 detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. sospende il diritto di visita padre-figli;
7. dispone che il Servizio Sociale di Bolzano – Distretto sociale Don Bosco prosegua con il monitoraggio della situazione familiare dei minori con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026) e valuti la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta e, in caso positivo, organizzare le visite, previa autorizzazione del GIP;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €
3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 06/12/2025
Il IC estensore Il Presidente
Morris LA EA LA
pagina 8 di 11 pagina 9 di 11 pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO composto dai magistrati
EA LA Presidente
Morris LA IC relatore
DA ST IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2548/2024 R.G., vertente
nt. , rappresentata e difesa, giusta delega in atti dall'avv. Laura Vendrame Parte_1 Pt_2
Innocenti del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliata presso il suo studio;
ricorrente;
e
rappresentato e difeso, giusta delega in atti dall'avv. Luigi Petrella del Foro di CP_1
Bolzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
convenuto;
e
Pubblico Ministero;
intervenuto;
In punto: separazione giudiziale dei coniugi
Causa trattenuta in decisione con ordinanza dell'01/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore della parte ricorrente:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito signor ai sensi dell'art. 151, co. 2 cod. civ.. CP_1
2) Disporre l'affidamento delle minori , nata a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a Bolzano in data [...], in [...] esclusiva alla madre signora , disponendo Per_2 Pt_1
pagina 1 di 11 che la madre stessa possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita delle suddette minori (salute, scuola, residenza, formazione), ivi compresa quella di richiedere in via esclusiva, a fini turistici, i documenti per l'espatrio ed il rinnovo della carta di identità di queste ultime
(affido cd. rafforzato). Le minori manterranno il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
3) Assegnare la casa coniugale, sita in via N. Rasmo 36/7 a Bolzano, alla signora Parte_1 unitamente ad arredo e corredo, affinché continui a viverci con le proprie figlie minori, che manterranno a quell'indirizzo la residenza anagrafica. Disporre che la signora succederà, Parte_1 quindi, al sig. nell'assegnazione del suddetto alloggio IP condotto in locazione, CP_1 subentrando nel relativo contratto di locazione quale unica conduttrice e/o stipulando nuova convenzione con l'Istituto stesso.
4) Disporre, in considerazione dell'emessa misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinarsi ai figli ed alla ricorrente, la sospensione del diritto di visita del padre fino a quando sarà efficace nei suoi confronti la misura cautelare stessa, ovvero ne vengano adottate di successive;
in subordine, e comunque in caso di perdita di efficacia della suddetta misura cautelare e di mancata nuova emissione di analoga, disporre che le visite padre-figlie vengano effettuate in ambiente protetto presso i competenti Servizi Sociali, previa effettuazione da parte del padre di un Training antiviolenza e ciò fino a quando il Servizio Sociale competente non riterrà il padre idoneo a svolgere il suo ruolo genitoriale (anche con riguardo all'idoneità dell'abitazione in cui lo stesso andrà a vivere).
Dichiarare tenuto il signor a versare alla signora , a titolo di contributo per CP_1 Parte_1 il mantenimento ordinario delle figlie e l'importo mensile di Euro 250,00 per ciascuna Per_1 Per_2 figlia (complessivamente € 500,00) o diverso importo ritenuto di giustizia e/o all'esito dell'espletanda istruttoria, soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con decorrenza dal deposito della domanda (02.09.2024), contributo da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese straordinarie individuate e disciplinate secondo i parametri del
Protocollo di Intesa tra Tribunale di Bolzano, Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di
Famiglia vigente al momento dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd.
26.11.2024).
6) Disporre che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché i contributi pubblici in favore delle figlie spettino per intero al 100% alla madre sig.ra . Parte_1
7) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 473-bis.18 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c., a fronte delle omissioni indicate in atti”; pagina 2 di 11 del procuratore del resistente:
“disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme alle figlie;
Pt_1 disporre che il padre possa vedere le figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 19, nonché due we al mese alterai dalla ore 10.00 del sabato alle ore 19 della domenica, compatibilmente con la misura cautelare cui è sottoposto il padre;
disporre che le minori trascorrano con il padre le ferie (Natale , Capodanno, Carnevale, Pasqua) alternativamente con la madre di anno in anno a titolo di esempio il Natale con la madre ed il
Capodanno con il padre e viceversa l'anno successivo;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlia per 15 gg anche non consecutivi durante i tre mesi estivi;
disporre che il padre versi l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambe le figlie, importo da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con rivalutazione Astata Provincia di
Bolzano a far data dal gennaio 50% oltre al pagamento del 505 delle spese straordinarie relative alle figlie;
disporre che l'assegno unico universale spetti alla.sig.ra al 100%, disporre l'intervento dei Pt_1
Servizi Sociali affichè controllino se le figlie minorenni rimangono spesso a casa da sole, soprattutto la notte, e la sig.ra , venga seguita per verificare se la stessa destina le somme necessarie al Pt_1 mantenimento delle figlie minorenni.
Con vittoria di spese competenze ed onorari”; del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio a PE (Moldavia) il giorno 11.02.2000, registrato in
Romania, non trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano.
Dalla loro unione sono nati i figli , nato in Moldavia a [...] il [...]; Persona_3 Per_1
nata a [...] il [...]; , nata a [...] il [...].
[...] Persona_2
La ricorrente ha dedotto condotte gravemente violente da parte del marito, riferendo episodi di violenza fisica e sessuale. Per tali fatti il Gip presso il Tribunale di Bolzano ha emesso nei confronti del resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima ex art. 282-ter c.p.p., ravvisando gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti di cui all'art. 572, co. 1 e 2 pagina 3 di 11 c.p., 582, 585 c.p. il relazione con l'art. 567, n. 5 e 577 n. 1 c.p., art. 609 bis. co. 1 c.p. e 609 ter, co. 1
n. 5 quater c.p.
Risulta pendente procedimento penale di cui però non è noto l'attuale stato.
2. In relazione alla domanda di separazione, in forza dell'art. 8 del Reg. Ue n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Bolzano, quale luogo in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune.
In relazione alla domanda riguardante l'affidamento delle figlie minori e il diritto di visita padre-figlie, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 37 della L. n. 218/1995 e dell'art. 8 del regolamento n.
2201/2003, vista la residenza in Italia delle minori al momento della presentazione del ricorso, nonché la loro cittadinanza italiana (sull'applicabilità del regolamento n. 2201/2003 anche ai cittadini extracomunitari che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, conformemente ai criteri di competenza previsti dallo stesso regolamento, cfr. sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 29 Novembre 2007, relativa al caso causa C- Persona_4
68/2007).
Per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, la giurisdizione italiana può affermarsi in base all'art. 45 della L. n. 218/1995 e all'art. 3 del regolamento CE n. 4/2009, che individua quale autorità cui spetta la giurisdizione in materia alimentare la residenza abituale del convenuto o dell'alimentando, valorizzando anche il vincolo di accessorietà fra la domanda di alimenti e l'azione relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, cui tale pretesa si riconnetta.
Con riferimento alla legge applicabile in relazione alla responsabilità genitoriale, la fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 36 della L. n. 218/1995, che prevede quale criterio di collegamento la legge nazionale del figlio, e dell'art. 15, par. 1, della Convenzione dell'Aja del 1996, che rinvia alla legge del foro (anche in conformità alle disposizioni del regolamento UE n. 2019/1111).
In materia di obbligazioni alimentari l'art. 15 del regolamento UE n. 4/2009 rinvia al Protocollo dell'Aja del 2007, che all'art. 3 prevede l'applicazione della legge di residenza abituale del creditore
(oppure la legge del foro in base all'art. 4 per le obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli).
In ogni caso l'art. 42 della l. 218/1995 e la convenzione dell'Aja del 1961, articoli 1 e 2, prevedono che, per la protezione dei minori, l'autorità giurisdizionale competente, sulla base della residenza abituale del minore, può adottare le misure previste dalla legislazione interna.
3. Sussiste senz'altro una situazione di intollerabilità della convivenza, tale da giustificare la richiesta pronuncia di separazione in considerazione dei gravissimi comportamenti posti in essere dal resistente nei confronti della moglie. pagina 4 di 11 Va dunque accolta la pronuncia di separazione.
4. L'art. 337-quater c.c. stabilisce che l'affidamento esclusivo è disposto quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'affidamento esclusivo richiede la dimostrazione dell'inidoneità educativa di un genitore o la conflittualità tale da pregiudicare l'equilibrio psicofisico del minore. L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 2, c.c viene disposto dalla giurisprudenza di merito nei casi in cui l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di sua obiettiva lontananza, di un suo sostanziale disinteresse per il figlio ovvero in caso di mancato violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale.
Per le ipotesi più gravi la giurisprudenza di merito ha elaborato la figura dell'affidamento cd. super esclusivo in cui il genitore affidatario viene autorizzato a adottare in autonomia anche le decisioni
Dalla documentazione prodotta emerge che le condotte violente poste in essere dal padre nei confronti della moglie sono avvenute anche alla presenza dei figli minori.
Le condotte del resistente denotano una manifesta carenza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, la sua totale inidoneità educativa e la sua incapacità di collaborazione con la figura materna. La sua presenza rischia di ostacolare e pregiudicare un regolare esercizio della responsabilità genitoriale, impedendo un sereno ed equilibrato sviluppo dei minori.
Dalla relazione dei servizi sociali agli atti emerge chiaramente che il resistente non è consapevole del malessere dei figli, né è disponibile a riflettere sulla sua responsabilità come padre.
Risulta inoltre che il resistente abbia più volte violato la misura cautelare, sfruttando il figlio maggiorenne per incontrare i figli minori, e che abbia esercitato pressioni nei loro confronti. Egli non ha intrapreso percorsi antiviolenza e ha attuato condotte di controllo sulla ricorrente tramite applicazioni digitali. È poi rientrato in Moldavia, cessando i contatti con il proprio legale. Il Tribunale non ha informazioni circa il fatto se il resistente sia rientrato in Italia.
Nel caso in esame, le condotte del resistente – violazione della misura cautelare, pressioni sui figli, mancata partecipazione a percorsi antiviolenza, condotte di controllo e intimidazione nei confronti della madre – rendono manifestamente pregiudizievole qualsiasi forma di esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
La madre ha dimostrato piena capacità di occuparsi dei figli minori, instaurando il presente procedimento anche al fine di perseguire il loro migliore interesse e collaborando con il servizio sociale.
Per le ragioni esposte il Collegio ritiene che nel preminente interesse dei minori sia opportuno disporre pagina 5 di 11 l'affidamento cd. super esclusivo dei figli alla sola madre con collocamento prevalente presso la stessa
(art. 337-quater c.c.). di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c..
Per le medesime ragioni esposte, il Tribunale ritiene rispondente all'interesse dei minori disporre la sospensione del diritto di visita padre-figli, affidando al servizio sociale territorialmente competente l'incarico di monitorare la situazione familiare e valutare se sussistano i presupposti per una ripresa dei contatti padre-figli, stabilendone le modalità ritenute più opportune, ovviamente sul presupposto che non siano in vigore misure coercitive nei confronti del resistente o, comunque, che il GIP si esprima in tal senso.
5. Per quanto attiene al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori, il riparto delle relative spese tra i genitori va determinato in base alle condizioni personali, patrimoniali e reddituali delle parti, in misura proporzionale al loro reddito (art. 337-ter, comma 4, c.c.; sul principio di proporzionalità, nella quantificazione del contributo, e sulla rilevanza del tenore di vita goduto dal minore in costanza di matrimonio cfr. Cass.n. 4811/2018).
La ricorrente, trasferitasi in Italia nel 2006, lavora come operatrice socio-sanitaria e badante, con reddito mensile di circa € 2.200, ed è intestataria di un alloggio IP per cui versa canone pari a € 487 mensili, verosimilmente ridotto a seguito dell'uscita del resistente dall'abitazione. Sono emersi debiti nei confronti di IP e una cessione del quinto dello stipendio per un finanziamento le cui ragioni non sono chiare.
Il resistente è invalido al 65% e svolge attività lavorativa part-time presso una cooperativa sociale, con reddito di circa € 1.300 mensili.
Tenuto conto dell'attuale sospensione del diritto di visita e dei conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto gravanti sulla madre che si occupa in via esclusiva delle figlie, raffrontata la situazione economica delle parti e le rispettive capacità economiche, va stabilito a carico del padre, un contributo al mantenimento di € 250,00 mensili per ciascun figlio. I genitori dovranno farsi carico in ragione della metà ciascuno nelle spese straordinarie necessarie per i minori.
Ogni contributo di qualsiasi natura in favore dei minori potrà essere incassato per intero dalla madre, mentre ai fini delle detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'addebito richiede che la violazione dei doveri coniugali sia stata causa determinante della crisi familiare. Ciò risulta pienamente dimostrato nel caso di specie.
Le condotte violente del resistente hanno determinato l'allontanamento della ricorrente e la disgregazione del rapporto (cfr. Cass. n. 31901/2018 secondo cui “Le violenze fisiche e psicologiche pagina 6 di 11 costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze”)
Pertanto, la separazione deve essere addebitata al resistente.
7. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Il resistente dovrà dunque rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di separazione nella misura liquidata nel dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche per i procedimenti di cognizione con valore indeterminabile (scaglione di riferimento da
5.201,00 a € 26.000,00), ridotti del 30% in considerazione dell'assenza di attività istruttorie e dello scambio di memorie conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. dichiara la giudiziale separazione dei coniugi nt. , nata in [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato in [...] [...] coniugati in PE (Moldavia) il giorno 11.02.2000, CP_1 con atto registrato in Romania ma non trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano, con addebito a carico del marito;
2. dispone l'affidamento delle minori nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a Bolzano in data [...], in [...] esclusiva alla madre autorizzandola ad assumere ogni decisione nell'interesse dei minori, nonché a richiedere il rilascio di documenti validi per l'espatrio; anche senza il consenso scritto del padre;
3. assegna la casa coniugale sita in via N. Rasmo 36/ a Bolzano alla signora unitamente ad Parte_1 arredo e corredo, affinché continui a viverci con le proprie figlie minori, che manterranno a quell'indirizzo la residenza anagrafica e con il proprio figlio maggiorenne;
Persona_3
4. dichiara tenuto il signor a versare alla signora a titolo di contributo per il Pt_1 Parte_1 mantenimento ordinario delle figlie e l'importo mensile di € 250,00 per ciascun figlio Per_1 Per_2
o diverso importo ritenuto di giustizia e/o risultante dall'espletanda istruttoria, soggetto ad automatica rivalutazione secondo gli indici ASTAT della Provincia di Bolzano, con decorrenza dal deposito della domanda (02.09.2024), contributo da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente che la ricorrente indicherà a tale effetto, nonché il 50% delle spese pagina 7 di 11 straordinarie individuate e disciplinate secondo i parametri del Protocollo di Intesa tra Tribunale di
Bolzano, Procura ed Osservatorio nazionale del diritto di Famiglia vigente al momento dell'effettuazione della spesa (attualmente è in vigore il Protocollo dd. 06.09.2018);
5. dispone che tutti gli assegni regionali, provinciali, assegno unico universale, nonché i contributi pubblici in favore dei figli spettino per intero al 100% alla madre sig.ra Ai fini delle Parte_1 detrazioni fiscali i figli sono da considerarsi a carico di entrambi i genitori in ragione della metà ciascuno;
6. sospende il diritto di visita padre-figli;
7. dispone che il Servizio Sociale di Bolzano – Distretto sociale Don Bosco prosegua con il monitoraggio della situazione familiare dei minori con onere di inoltrare una relazione di aggiornamento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano, con cadenza quadrimestrale (prima scadenza 06.04.2026) e valuti la sussistenza dei presupposti per la ripresa dei contatti padre-figli in forma protetta e, in caso positivo, organizzare le visite, previa autorizzazione del GIP;
8. condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in €
3.553,90 per compenso di avvocato, oltre oneri accessori e rimborso forfettario in misura pari al 15% di quanto liquidato per compenso.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così deciso in Bolzano in camera di consiglio del 06/12/2025
Il IC estensore Il Presidente
Morris LA EA LA
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