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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BG0120683 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato col servizio telematico in data 19.6.2025 Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025BG0120683 – avviso di accertamento n. 2025BG0116360, notificato a mezzo PEC in data 28 aprile 2025, con il quale l'Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale per complessive n. 62 unità immobiliari intestate alla ricorrente, site in
Comune Luogo 1, Foglio, Particella, e specificamente i Subalterni
Subalterni ubicate in
Indirizzo_1 n. SN. In particolare l' Ufficio ha modificato il classamento:
- delle prime 61 unità immobiliari (corrispondenti ai subalterni da 1 da 2 da 3 – Unità
Immobiliari da 1 a 61 dell'avviso) da categoria C/6, classe 10, a categoria C/6, classe 12;
- dell' unità immobiliare n. 62 (corrispondente al subalterno 67) da categoria C/2, classe 1, a categoria
C/2, classe 5.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) erroneità del classamento catastale per violazione dei criteri normativi di omogeneità comparativa;
2) difetto di motivazione dell'atto impositivo e assenza di adeguata istruttoria;
3) illegittimo aggravio della rendita catastale in violazione dell'art. 53 Cost.
Chiedeva pertanto l' annullamento dell' avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese legali.
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo si costituiva deducendo di avere ripristinato in via di autotutela la classe di merito proposta dalla società ricorrente.
Chiedeva pertanto declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte, dato atto della cessazione della materia del contendere dichiara l' estinzione del giudizio con spese legali compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GABALLO MASSIMO, Presidente e Relatore
STEFANINI NICOLA, Giudice
PAVONE ENRICO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025BG0120683 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato col servizio telematico in data 19.6.2025 Ricorrente_1 SPA impugnava l'avviso di accertamento catastale n. 2025BG0120683 – avviso di accertamento n. 2025BG0116360, notificato a mezzo PEC in data 28 aprile 2025, con il quale l'Ufficio ha proceduto alla nuova determinazione di classamento e rendita catastale per complessive n. 62 unità immobiliari intestate alla ricorrente, site in
Comune Luogo 1, Foglio, Particella, e specificamente i Subalterni
Subalterni ubicate in
Indirizzo_1 n. SN. In particolare l' Ufficio ha modificato il classamento:
- delle prime 61 unità immobiliari (corrispondenti ai subalterni da 1 da 2 da 3 – Unità
Immobiliari da 1 a 61 dell'avviso) da categoria C/6, classe 10, a categoria C/6, classe 12;
- dell' unità immobiliare n. 62 (corrispondente al subalterno 67) da categoria C/2, classe 1, a categoria
C/2, classe 5.
La società ricorrente formulava i seguenti motivi di ricorso:
1) erroneità del classamento catastale per violazione dei criteri normativi di omogeneità comparativa;
2) difetto di motivazione dell'atto impositivo e assenza di adeguata istruttoria;
3) illegittimo aggravio della rendita catastale in violazione dell'art. 53 Cost.
Chiedeva pertanto l' annullamento dell' avviso di accertamento impugnato con vittoria di spese legali.
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo si costituiva deducendo di avere ripristinato in via di autotutela la classe di merito proposta dalla società ricorrente.
Chiedeva pertanto declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In esito alla pubblica udienza la Corte, dato atto della cessazione della materia del contendere dichiara l' estinzione del giudizio con spese legali compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.