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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17241/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17241/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI CP_1
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in frossasco il Parte_1 CP_1
01/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di frossasco (atto n. 2 parte serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 16.04.2015 e il 30.01.2018. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di frossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. CP_1 continuerà a vivere nell'immobile costituente la casa familiare sito in Cantalupa (TO) mentre la sig.
-entro la fissanda udienza- lascerà la casa familiare e comunicherà la sua nuova Parte_1 residenza.
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Persona_3 avranno la residenza privilegiata presso il padre in Cantalupa (TO) via Roma n. 70/9-b.
DISPONE che la casa familiare, con tutti gli arredi e i beni mobili che la compongono sia assegnata al padre, in qualità di genitore collocatario dei figli. La sig. dichiara che entro la fissanda udienza Pt_1 preleverà tutti i propri effetti personali e comunicherà la propria nuova residenza.
DISPONE che salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, la madre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimane alternate dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì all'entrata della scuola oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze dei minori. Nelle vacanze natalizie, I minori trascorreranno -ad anni alterni -i giorni dal
25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta - alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con il padre). Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) I minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno.
DISPONE che sino a quando la sig. non avrà reperito un'attività lavorativa più Parte_1 redditizia di quella attuale, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé e sosterranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i figli con specifico riferimento al Protocollo d'Intesa del 15.3.2016.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la sig. si impegna ad adoperarsi per reperire una attività lavorativa più Parte_1 fruttuosa di quella attuale nonché ad avvisare immediatamente il marito delle vicende riguardanti la propria occupazione. A partire dal mese successivo a quello in cui percepirà un redito superiore a quello attuale la moglie verserà al marito una somma pari al 30% del reddito netto mensile percepito detratto l'importo eventualmente versato per il canone di locazione dell'immobile. In ogni caso le Parti si impegnano a sottoporre al Tribunale le nuove condizioni economiche (anche in punto “spese straordinarie” per i minori) alla luce dei diversi redditi percepiti dalla moglie. DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore che -nelle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto) - dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. DÀ ATTO che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti -che rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé i mezzi di sussistenza - nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. DÀ ATTO che il sig sosterrà le spese legali di sua competenza, mentre nulla dovrà disporsi CP_1 in merito alle spese legali per la sig. essendo stata ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Pt_1
Stato. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17241/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCARDI SABRINA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DEBERNARDI CP_1
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in frossasco il Parte_1 CP_1
01/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di frossasco (atto n. 2 parte serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: l 16.04.2015 e il 30.01.2018. Per_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 15/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di frossasco di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Il sig. CP_1 continuerà a vivere nell'immobile costituente la casa familiare sito in Cantalupa (TO) mentre la sig.
-entro la fissanda udienza- lascerà la casa familiare e comunicherà la sua nuova Parte_1 residenza.
DISPONE che i figli minori e siano affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Persona_3 avranno la residenza privilegiata presso il padre in Cantalupa (TO) via Roma n. 70/9-b.
DISPONE che la casa familiare, con tutti gli arredi e i beni mobili che la compongono sia assegnata al padre, in qualità di genitore collocatario dei figli. La sig. dichiara che entro la fissanda udienza Pt_1 preleverà tutti i propri effetti personali e comunicherà la propria nuova residenza.
DISPONE che salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, la madre vedrà e terrà con sé i figli a fine settimane alternate dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì all'entrata della scuola oltre ad un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi di volta in volta in base agli impegni lavorativi dei genitori e alle esigenze dei minori. Nelle vacanze natalizie, I minori trascorreranno -ad anni alterni -i giorni dal
25 al 30 dicembre o quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Le altre festività, anch'esse secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi -includenti Pasqua e Pasquetta - alternativamente con ciascun genitore (Pasqua 2025 con il padre). Durante le vacanze estive, (inteso come periodo delle vacanze scolastiche) I minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno, con comunicazione all'altro genitore del periodo e della località di soggiorno.
DISPONE che sino a quando la sig. non avrà reperito un'attività lavorativa più Parte_1 redditizia di quella attuale, i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé e sosterranno nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie per i figli con specifico riferimento al Protocollo d'Intesa del 15.3.2016.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che la sig. si impegna ad adoperarsi per reperire una attività lavorativa più Parte_1 fruttuosa di quella attuale nonché ad avvisare immediatamente il marito delle vicende riguardanti la propria occupazione. A partire dal mese successivo a quello in cui percepirà un redito superiore a quello attuale la moglie verserà al marito una somma pari al 30% del reddito netto mensile percepito detratto l'importo eventualmente versato per il canone di locazione dell'immobile. In ogni caso le Parti si impegnano a sottoporre al Tribunale le nuove condizioni economiche (anche in punto “spese straordinarie” per i minori) alla luce dei diversi redditi percepiti dalla moglie. DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore che -nelle rispettive dichiarazioni annuali dei redditi (ed ovunque gli venga richiesto) - dichiareranno i figli fiscalmente a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. DÀ ATTO che con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra concordato le Parti -che rinunciano a chiedersi reciprocamente un contributo per il loro mantenimento, essendo ciascuno in grado di procurarsi da sé i mezzi di sussistenza - nulla avranno più a pretendere l'una dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione. DÀ ATTO che il sig sosterrà le spese legali di sua competenza, mentre nulla dovrà disporsi CP_1 in merito alle spese legali per la sig. essendo stata ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Pt_1
Stato. NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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