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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dott. LE Mazzuocco- lo, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 11477/2017 avente ad oggetto: oppo- sizione a decreto ingiuntivo, passata in decisione all'udienza del 3.10.2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra ( ) difesa dall'avv. Michele Piro ( Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
), presso il quale ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
[...]
- ATTRICE / OPPONENTE - e già ( ), fuse per incorporazione CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 per atto del notaio rep. 1574, racc. 1217, registrato ad Avellino in Persona_1 data 30/12/2020 al n. 7273/1T, difesa, in sostituzione dell'originario difensore, dall'avv. Andrea Tomasino ( ), presso il quale ha eletto C.F._2 domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- CONVENUTA / OPPOSTA - Motivi in fatto ed in diritto 1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con decreto n. 2838/2017 dell'8.11.2017, il G.U. di questo tribunale ha ingiunto a il pagamento Parte_1 della somma di € 25.654,73, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della ricorrente a titolo di corrispettivo della fornitura di mer- CP_2 ci ed in virtù di n. 78 fatture dettagliatamente elencate e prodotte con il ricorso monitorio. Tale decreto ingiuntivo, notificato l'8.11.2017, è stato opposto dalla con Pt_1 atto di citazione notificato in data 14.12.2017, nel quale sono state formulate le seguenti conclusioni: a) in via preliminare non concedere la provvisoria esecuto- rietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta; b) sempre in via preliminare, dichiarare nullo e revocare il decreto in- giuntivo in ragione della eccepita incompetenza ratione loci del Tribunale di S. Maria C.V., essendo territorialmente competente il Tribunale di Napoli; c) nel merito, revocare il decreto ingiuntivo perché illegittimo, infondato, pretestuoso e temerario; d) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto con- dannare la al pagamento in favore della opponente della somma Controparte_2 di euro 25.000 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta, a titolo di risar- cimento danni per le causali illustrate. In particolare, la opponente, avente sede in Pozzuoli (NA), ha eccepito quanto segue: che competente per territorio è il Tribunale di Napoli in ragione -spiega- di tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; che la somma in- giunta è illegittima, errata e non assistita da idonea prova scritta ex artt. 633 e ss.
1 c.p.c.; che le fatture azionate non sono sufficienti a dimostrare l'avvenuta conse- gna della merce né le condizioni dell'intercorso rapporto di affiliazione;
che la somma ingiunta non è congrua né correttamente calcolata in quanto, in violazione di quanto pattuito, non tiene conto dei premi/obiettivo annuali raggiunti da essa opponente, alla quale è stato a tale titolo corrisposto meno del dovuto;
che la
[...] non ha nemmeno fornito i conteggi ed i prospetti contabili onde veri- Parte_2 ficare la correttezza dell'ammontare del premio corrisposto;
che numerose fatture della opposta, cd. 'in rifatturazione' ovvero emesse su DDT della terza fornitrice della merce, presentano cd. 'prezzi di rifatturazione' del prodotto maggiorati ri- spetto a quelli indicati sul DDT valorizzato del fornitore;
che pertanto essa oppo- nente ha chiesto alla opposta di emettere le note di credito senza però ottenerle;
che le maggiori somme pretese e non dovute costituiscono locupletazione in dan- no di essa opponente;
che va riconosciuto alla opponente anche il credito derivan- tele dal reso della merce non vendibile;
che la fattura n. 1014 dell'1.2.2016, per l'importo di € 1.346,64, è stata pagata con RID del 22.2. 2016; che alla data del medesimo RID, dell'importo complessivo di € 13.566,42, il totale delle fatture emesse era di € 13.188,79, ragion per cui essa opponente è creditrice della diffe- renza di € 377,63 mai corrisposta né posta in compensazione dalla opposta. Inoltre, la opponente ha spiegato domanda riconvenzionale con cui chiede di essere risarcita dalla opposta dei danni che le ha cagionato con la condotta tenuta nel corso del rapporto di affiliazione, la quale non è stata improntata alla tutela di essa affiliata né al comune obiettivo di crescita del fatturato. Segnatamente assu- me che, nonostante le iniziali richieste, non è stata impostata una oculata strategia commerciale;
che, senza alcun preventivo accordo, sono stati inseriti prodotti di scarsissima appetibilità per la clientela di essa opponente e con scadenza a breve, ciò che ha determinato l'aumento dell'invenduto nonché la necessità di vendita sotto-costo ed in altri casi ancora il reso della merce, con pregiudizio economico per essa opponente, la quale non ha nemmeno ottenuto le pur promesse note di credito (per il reso merce); che la opposta ha inserito nel programma gestionale della i prezzi di altri punti vendita CRAI, non tenendo conto del prez- Parte_1 zo di acquisto dell'opponente e della marginalità programmata, con conseguente esposizione di prezzi fuori mercato e/o non concorrenziali;
che pertanto si è avuto lo smarrimento e la disaffezione della clientela storica di essa opponente con ine- sorabile e progressiva perdita di fatturato;
che da ultimo, in data 10. 2.2017, la op- posta ha autorizzato, senza alcun preavviso, l'apertura di un altro supermercato CRAI a distanza di poche centinaia di metri da quello dell'opponente che ha dun- que subìto ulteriore sviamento di clientela;
che per queste inadempienze, essa op- ponente ha rescisso il contratto con missiva del 30.1.2017 e ciò anche per la deci- sione della opposta di mutare le condizioni contrattuali rendendo insostenibili le spese a carico dell'affiliato; che per quanto innanzi essa opponente ha subìto dan- ni, pari a € 25.000, per la perdita di fatturato, all'immagine aziendale e per svia- mento della clientela. Di qui le formulate conclusioni. (poi in corso di lite fusa per incorporazione con si Controparte_2 CP_1 è costituita in giudizio con comparsa depositata l'1.6.2018 illustrando prelimi- narmente che essa creditrice ha sede in Vitulazio (CE) e che la competenza del fo- ro adìto (quale forum destinatae solutionis) è stata pertanto correttamente indivi- duata in base al criterio di collegamento che si ricava dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. (foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione de- dotta in giudizio) e 1182 comma 3 c.c. (luogo dell'adempimento), secondo il qua- le l'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta
2 al domicilio che il creditore ha al momento della sua scadenza. Nel merito ha quindi replicato quanto segue: che conformemente agli accordi sottoscritti il pre- mio di produzione non è stato corrisposto a causa della morosità della opponente associata e che in ogni caso la percentuale applicabile, da determinarsi in funzione del fatturato della opponente, è del 2% e non del 4,5%, come invece assume Esse- dì; che il proprio credito ammonta esattamente a quanto ingiunto e che errati sono i calcoli e la ricostruzione dell'opponente; che le allegazioni di quest'ultima con- fermano e non contestano il rapporto di affiliazione nonché gli ordini e la ricezio- ne della merce, la cui mancata successiva vendita al pubblico va ascritta alla stes- sa opponente;
che le contestazioni in merito alle politiche aziendali della Pt_3 sono inammissibili in quanto non risulta esistente alcun vincolo di
[...] quest'ultima nei confronti della opponente per quanto attiene la propria rete di di- stribuzione;
che il rapporto di associazione obbliga essa opposta a fornire ai propri associati i prodotti del listino CRAI, a diffondere le promozioni secondo i volanti- ni predisposti dalla CRAI, a consegnare a tutti gli affiliati il programma di gestio- ne amministrativa dei prodotti senza però alcun obbligo a determinare dove e quanto affiliare ulteriori punti vendita;
che la domanda per gravi inadempimenti di essa opposta è destituita di fondamento. Pertanto ha così concluso: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, con concessione della provviso- ria esecuzione;
solo in via gradata, ed al solo fine di ottenere la provvisoria esecu- zione al decreto opposto, pur ribadendo la sussistenza di un credito complessivo di € 25.654,33 che sarà provato in corso di causa, comunque concedersi la provvi- soria esecuzione sul minor importo di € 24.307,69 pari alla differenza tra quanto ingiunto detratto l'importo di € 1.346,64 di cui alla contestata fattura 1014/16. Nella memoria istruttoria depositata il 12.9.2018 (2° termine) la opposta ha an- cora spiegato: che è licenziataria per la Campania del marchio CRAI e che pertan- to dispone di una piattaforma per la distribuzione dei prodotti alimentari ad ogni esercizio commerciale recante il medesimo marchio;
che qualora, poi, non vi sia disponibilità di uno specifico prodotto ordinato dall'affiliato (nella fattispecie
[...] CP_
, essa opposta acquista quel prodotto sul mercato per poi rifatturarlo all'affiliato che ne ha fatto richiesta;
che la rifatturazione, dunque, null'altro è che la distribuzione non di un prodotto CRAI (del quale la ha la disponibili- CP_2 tà) ma di un altro prodotto, con altro marchio che essa acquista da terzi CP_2 per distribuire al proprio affiliato e, quindi, rifatturando a quest'ultimo ma con l'applicazione di una percentuale di costi, come è contrattualmente sancito ed è prassi nel mercato;
che, come già dedotto a verbale di causa, la fattura contestata (n. 1014/16 di €1.346,64) è stata pagata in data 22.2.2016; che le restanti eccezio- ni della opponente sono generiche ed infondate. Con ordinanza del 5.6.2018 è stata superata l'eccezione di incompetenza terri- toriale ed è stata denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
depo- sitate le memorie istruttorie, è stato fatto ordine alla società opposta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio la ricevuta del RID del 22/02/2016, effet- tuato dalla con il dettaglio delle fatture pagate ed è stata contestualmente Pt_1 disposta c.t.u. (v. ord. del 10.3.2019); con comparsa depositata il 30.7.2019 si è costituito il nuovo attuale difensore della opposta, quindi, depositata la c.t.u. (in data 2.5.2024) ed acquisiti i relativi chiarimenti (v. ud. del 21.11.24), la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, subentrato al precedente in vista dell'udienza del 3.10.25, ed assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. fissati in 30 + 20 giorni.
3 3. Il decreto ingiuntivo va revocato, ciò che tuttavia non evita alla op- Pt_1 ponente la condanna al pagamento del minor importo di cui la opposta ha dimo- strato di essere creditrice nei suoi confronti senza che la opponente debitrice abbia a sua volta dimostrato di aver estinto il corrispondente suo debito o di aver matu- rato quei crediti, anche a titolo risarcitorio, che asserisce di avere nei confronti della (oggi ). CP_2 CP_1 Il procedimento di ingiunzione costituisce un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e, istauratosi il contraddittorio a seguito di opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena, caratterizzato dalle ordinarie regole proces- suali in ordine al regime degli oneri probatori ed allegatori (cass. n. 17371/2003; n. 6421/ 2003); oggetto del giudizio di opposizione, dunque, non è tanto la valuta- zione di legittimità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cass. n. 15026/2005; cass. n. 15186/2003; n. 6663/2002). Le Sezioni Unite (n. 26128/ 2010) hanno detto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'azione di im- pugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarie ragioni di invalidità (v. cass. n. 7545/2003; n. 6528/2000; n. 4985/2001; n. 8718/2000; n. 11417/1997; n. 1052/1995), ma piuttosto rimedio volto ad instaurare un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato allo accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.. Detta con- troversia, in conclusione, è quindi diretta ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che assume la posizione sostanziale di attore nonché del- le eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto. È poi noto che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto e della scaden- za del termine per l'adempimento, mentre invece la prova di fatti estintivi, modi- ficativi o impeditivi del sorgere del suo diritto di credito incombe sul debitore che, chiamato a rispondere, intenda resistervi sollevando eccezioni di sorta (cfr.: Cass. S.U. n. 13533/2001; n. 9439/2008; n. 15677/2009; n. 3373/2010; n. 15659/2011; n. 7530/2012). Detto principio va poi coordinato con l'altro, di portata generale, affermato dall'art. art. 2697 c.c. (onus probandi incumbit ei qui dicit).
3.1 Gli artt. 2709 e 2710 c.c. prevedono l'efficacia probatoria delle scritture contabili, stabilendo come le stesse possano fare prova contro ovvero a favore del- lo 'imprenditore da cui provengono, dettando, in quest'ultima ipotesi, limiti e pre- supposti particolarmente rigorosi. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere applicabili le predette di- sposizioni codicistiche alla fattura commerciale. Infatti, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui quest'ultima, in seguito alla sua accettazione, ha efficacia probatoria non solo nei confronti dell'emittente, ma anche tra imprendi- tori quanto ai rapporti, in particolare, di quelli aventi natura contrattuale, tra gli stessi intercorsi (cass. n. 15832/2011; n. 3990/2010). Si è così affermata l'idoneità della fattura a costituire piena prova tra imprenditori dell'esistenza del relativo contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione oggetto dello stesso (cfr. cass. n. 26801/2019). Accettazione che, peraltro non ri- chiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, ove la fattura venga portata a conoscenza del destinatario (cass. n. 10860/2007). Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità, la quale ha evidenziato come la fattura commerciale ha non soltanto efficacia proba-
4 toria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prez- zo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (cfr. Cass. 8 febbraio 2024 n. 3581). 4. Nella fattispecie è stato conferito al c.t.u., dott. il seguente incarico: Per_2
“determini il c.t.u. l'effettivo dare-avere tra le parti, sulla base della documenta- zione esibita e di quella prodotta ai sensi dell'art. 210 c.p.c., valutando: 1) i pre- mi / obiettivo annuali raggiunti dalla in forza dell'Accordo Economi- Parte_1 co per la Gestione degli Affiliati per l'anno 2016 in atti;
2) le doglianze della op- ponente in relazione ai cd. prezzi di rifatturazione del prodotto maggiorati rispet- to a quelli indicati sul DDT valorizzato del fornitore;
dica al riguardo se tali do- glianze siano fondate;
3) le ricevute di “reso merce” prodotte dall'opponente; ri- ferisca il ctu quanto altro sia necessario ai fini della presente decisione; tenti la conciliazione tra le parti, formulando apposita proposta conciliativa e relazio- nando sull'esito della stessa.” Il c.t.u. non ha mancato di avvertire che in relazione al quesito 'di determinare l'effettivo dare-avere tra le parti, sulla base della documentazione esibita e di quella prodotta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ...', la documentazione versata in atti non è sufficiente a ricostruire il rapporto commerciale intrattenuto dalle parti;
in- fatti, non avendo a disposizione la specifica dei pagamenti effettuati dalla Pt_1
[...
non è possibile imputarli alle varie fatture e, conseguentemente, non è possibi- le rilevare quali siano le fatture rimaste impagate e per quale importo. Altresì insufficiente -continua il c.t.u.- è la ricostruzione contabile effettuata dalla in quanto 'l'estratto conto delle partite aperte non riporta le Controparte_2 singole fatture insolute, ma i totali di gruppi di fatture impagate ad una certa da- ta' ed anche dall'analisi del mastrino di sottoconto non risulta alcun collegamento tra i pagamenti e le fatture cui si riferiscono, a sottolinearne la indeterminatezza. Il c.t.u. ha rilevato delle incongruenze anche in merito alla quantificazione del credito operata dalla ricorrente in sede monitoria;
il totale delle fatture azionate in monitorio è di € 26.619,25 che non corrisponde ai richiesti € 25.654,33 (v. tabella n. 1, pag.
7-8 della c.t.u.); inoltre, se si eliminano le fatture inesistenti, le fatture duplicate e le errate (v. tabella n. 2, pag.
8-9 della c.t.u.), il credito della CP_2 alla data del 9.2.2017 (data dell'ultima fattura in elenco) si riduce ad €
[...] 24.430,06; mentre invece, dal mastrino di sottoconto alla data del 4.5.2016 risulta un credito di € 25.564, 33, che è pari a quanto ingiunto;
tuttavia -continua il c.t.u.- nel periodo 9.2.2017 / 4.5.2017 risultano emesse fatture per € 5.748,21 e note di credito per € 6.218,64, di certo rimaste insolute -spiega il c.t.u.- in quanto dal ma- strino non risultano pagamenti ad esse riferite;
inoltre la fattura n. 1014/2016 di € 1.346,64, elencata in ricorso monitorio tra quelle insolute, risulta invece già paga- ta con il RID dell'8.2.2016 di € 13.556,64, come ammesso dalla stessa creditrice opposta. Pur nella illustrata difficoltà dell'indagine il credito della così accer- CP_2 tato dal c.t.u. è risultato, dunque, essere pari a € 22.612,99, cioè: € 24.430,06 al 9.2.2017 decurtati sia di € 470,43 (per le fatture e note di credito successive) sia di
€ 1.346,64 (di cui alla fattura n. 1014/2016 del 1.2.2016) già pagati. Il credito accertato dal c.t.u. è dunque sin qui pari a € 22.612,99. 5. Quest'ultimo importo va però decurtato dell'ammontare di € 576,48, di cui la opponente ha invero dimostrato di essere creditrice di in con- Pt_1 CP_2 seguenza del reso della merce, come accertato e verificato dal c.t.u. sulla scorta
5 dei relativi ddt prodotti dalla stessa (v. pag. 16 della c.t.u.: il c.t.u. ha potu- Pt_1 to verificare che i ddt di reso merce allegati alla produzione della non so- Pt_1 no stati riversati da parte della in note di credito come si evince dal CP_2 mastrino di sottoconto).
5.1 Ai fini della determinazione dei premi ad obiettivi di fatturato reclamati dalla opponente -la quale in tal modo finisce innegabilmente anche per ammettere il rapporto e la fornitura di merci eseguita in suo favore- è stato chiesto al c.t.u. (v. quesito n. 1) di 'determinare l'effettivo dare-avere [..] valutando i premi/obiettivo annuali raggiunti dalla in forza dell'Accordo Economico per la Gestione Pt_1 degli Affiliati per l'anno 2016'. Il c.t.u. ha al riguardo riscontrato l'assenza di documenti (parte dei quali, si os- serva, era senz'altro nella disponibilità della diretta interessata Dichiara- Pt_1 zione IVA Essedì dell'anno 2015; Registro degli acquisti anno 2016 da cui Pt_1 risulti il fatturato acquisti con la al netto dell'IVA; Registro IVA corri- CP_2 spettivi/vendite della del 2016 per rilevare il volume d'affari al netto IVA Pt_1 per la determinazione delle royalty in favore dell'affiliante) atti alla quantifica- zione del premio-obiettivo raggiunto dall'affiliato per l'anno 2016. Pt_1 Quindi il c.t.u. ha concluso di essere impossibilitato a determinare i premi obiettivo raggiunti dalla nell'anno 2016 in base all'accordo economico in Pt_1 atti. In merito, poi, alla contestazione formulata dalla che 'a fronte di Parte_1 un premio annuo che avrebbe dovuto ammontare complessivamente al 4,5% del fatturato, la le ha riconosciuto per il 2016 un premio che non rag- Controparte_2 giunge neanche il 2%', il c.t.u. ha ribadito che, a causa della già rilevata carenza di documentazione, non possibile determinare i premi obiettivo raggiunti dalla opponente nell'anno 2016 in base all'Accordo Economico versato in atti. Di conseguenza i motivi di opposizione al riguardo svolti dalla la quale Pt_1 nemmeno si è curata di produrre la documentazione in suo possesso, vanno disat- tesi in quanto il diritto di credito con essi fatti valere è rimasto sfornito di prova che però era onere della stessa (pretesa creditrice del premio) assicurare. Pt_1
5.2 Quanto alla rifatturazione -riferisce ancora il c.t.u. in risposta al quesito n. 2- trattasi di pratica comune oltre che riconosciuta dalle parti ma, in assenza di un contratto, non è possibile accertare il ricarico nel caso concreto accettato dalle par- ti in ordine ai prodotti rifatturati. La mancanza di contrattualizzazione non consen- te dunque di fare luce in ordine al ricarico nella fatturazione che le parti hanno concordato;
ad ogni modo dal raffronto dei prodotti e dalle fatture è emersa una maggiorazione dal 5% al 27% ma -conclude il c.t.u.- la pratica non è illegittima e, comunque, trattasi di parva materia (v. chiarimenti resi dal c.t.u. all'udienza del 21.11.2024). Anche su questo punto la indagine affidata al c.t.u. si è rivelata esplorativa ed il motivo sperimentato dall'opponente va disatteso non avendo ella nemmeno forni- to una concreta diversa ricostruzione contabile essendosi invece limitata ad enun- ciare il proprio diritto al premio di produzione e ad allegare la pratica della rifattu- razione, della cui contestazione in corso del rapporto nemmeno si scorge traccia.
5.3 Le conclusioni dell'esperto c.t.u. sono condivisibili e l'estensore nemmeno avverte motivi per discostarsene anche in considerazione del fatto che la società opponente, pur contestando la quantificazione del credito dell'opposta, non offre, in concreto, una propria differente ricostruzione del rapporto commerciale e con- tabile.
6 Per quanto innanzi l'iniziale credito di € 22.612,99 della (di cui al § CP_2 4), decurtato del controcredito di pari a € 576,48 (per il reso della merce) Pt_1 va ora definitivamente quantificato in € 22.045,51, che la opponente va dunque condannata a corrispondere alla (oggi ) oltre agli interessi le- CP_2 CP_1 gali dalla data di notifica della domanda insita nel decreto ingiuntivo. 6. Non assistita da allegazione specifica e da prova sufficiente si rivela la do- manda risarcitoria che l'opponente ha in via riconvenzionale proposto contro
[...]
la quale va pertanto disattesa in applicazione del principio che è onere del Pt_2 preteso danneggiato allegare e dimostrare non solo il danno ma anche la rilevanza causale della condotta altrui, inadempiente e/o illecita, cui ascrive l'asserito pre- giudizio. 7. Le spese di lite si compensano per 1/3 con i restanti 2/3, liquidati in disposi- tivo, a carico della opponente Le spese di c.t.u. vanno poste a carico defi- Pt_1 nitivo di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2838/2017 proposta da con atto di citazione notificato il 14.12.2017 contro Parte_1 [...] (oggi , così provvede: Parte_2 CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la opponente al pagamento in favore della opposta Parte_1 [...] della somma di € 22.045,51, oltre interessi legali dall'8.11.2017 fino al Parte_4 soddisfo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
- condanna la opponente al pagamento in favore della opposta dei 2/3 delle spese di lite liquidando detta frazione in complessivi € 2.400 per compenso pro- fessionale, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di c.t.u. S. Maria C.V., 26.11.2025
il g.o.p.
LE AZ
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