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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1152/2020/CC, avverso la sentenza n. 8110/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 settembre 2019;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Esposito (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma in Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Aldo Del Forno (C.F.: C.F._3 Email_2 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da C.F._4 Email_3
procura generale ad lites, di cui al repertorio n. 54368 ed alla raccolta n. 15494 del dr. Per_1
notaio in Roma, ove veniva registrata il giorno 11 settembre 2020.
[...]
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 novembre 2015, Parte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società al fine di ivi ottenerne Controparte_1
la condanna, previa declaratoria della sua responsabilità, ex artt. 2043 e 2049 c.c., quale responsabile del fatto commesso dal suo dipendente, , in occasione del rapporto di lavoro Controparte_2
1 intercorso inter partes, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, rientranti, a dire della parte istante, nelle categorie del danno: biologico, da nevrosi d'ansia, depressione secondaria, all'immagine ed alla personalità, al decoro ed all'onore, dalla limitazione alla sua libertà personale, patrimoniale, in ragione della differenza tra quanto realizzato dal curatore fallimentare in sede di liquidazione dell'attivo e l'effettivo valore commerciale dei beni acquisiti alla massa attiva, oltre all'ulteriore pregiudizio economico, derivante dall'impossibilità di produrre reddito a causa delle limitazioni suddette e dello status di soggetto fallito dal medesimo acquisito.
A sostegno della propria pretesa, l'attore allegava che: a) era stato socio accomandatario della società “Enterprise s.a.s. di BR TO”, costituita con atto del 31 marzo 1993; b) tale società aveva cessato la sua attività il 16 febbraio 2000, così come annotato presso la Camera di
Commercio, ed era stata cancellata dal registro delle imprese il 4 ottobre 2001; c) dopo oltre un anno e mezzo dalla cessazione dell'attività, la società HaagerGmbh aveva depositato in data 2 agosto 2002, presso il Tribunale di Napoli, l'istanza di fallimento della società “Enterprise s.a.s. di BR
TO”, il cui fallimento era stato dichiarato mediante la sentenza n. 450 del 25 settembre 2002, apparentemente notificata all'attore il 28 ottobre 2002, essendo l'avviso di ricevimento, di cui al procedimento di notificazione della citata sentenza, inerente alla raccomandata informativa n.
09051686541-2, di cui all'art. 140 c.p.c., stato restituito al mittente con firma apocrifa, apparentemente corrispondente a quella di , madre di;
d) a Persona_2 Parte_1 seguito del processo penale promosso nei confronti dell'agente postale, , veniva Controparte_2
accertato che la sottoscrizione di cui alla precedente lettera sub c) era risultata non apposta dalla madre dell'attore e l'imputato veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, oltre che ritenuto l'autore materiale della falsa sottoscrizione in questione;
d) tale condotta illecita del dipendente delle non avrebbe consentito al di poter proporre ritualmente Controparte_1 Parte_1
l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che in maniera del tutto prevedibile avrebbe avuto buon esito, essendo stata la dichiarazione di fallimento pronunziata ben oltre l'anno dall'effettiva cessazione dell'attività della società “Enterprise s.a.s. di , Parte_1
annotata presso la Camera di Commercio;
e) a causa di quanto innanzi avrebbe subito danni di varia natura, di cui reclamava il risarcimento.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 16 febbraio 2016, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via principale, la prescrizione annuale del diritto, ex art. Controparte_1
2951 c.c., in via subordinata, la prescrizione triennale, ai sensi del D.P.R. 156/1973 e, in via ulteriormente gradata, la prescrizione “in base alle comuni regole civilistiche in materia di responsabilità”; contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva il rigetto.
2 1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalla parte attrice;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla stessa;
precisate le conclusioni;
depositata la comparsa conclusionale a cura del solo attore;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
8110/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, mediante la quale il Tribunale di Napoli respingeva la domanda, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il primo giudice decideva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto:
a) “… che nel caso di specie, la mera perdita della possibilità di impugnare la sentenza di fallimento non può concretare - come vorrebbe l'attore - una presunzione di perdita certa, o altamente probabile, della chance di ottenere l'accoglimento delle proprie ragioni e di evitare il fallimento, alla cui dichiarazione sono collegati tutti i danni reclamati dall'attore”;
b) non fondato l'assunto di quest'ultimo, secondo il quale assumerebbe rilevanza, nella fattispecie in esame, la data d'effettiva cessazione dell'attività, quale emerge dalla visura camerale, dovendosi tener conto del principio di effettività, per cui, avendo la società “Enterprise s.a.s. di
BR TO” cessato la sua attività e perso la sua qualificazione di imprenditore commerciale il 16 febbraio 2000, come risultante dalla visura camerale in atti, non sarebbe dovuta essere dichiarata fallita, essendo stata resa dal Tribunale di Napoli la sentenza dichiarativa del suo fallimento il 25 settembre 2002 ovvero in epoca successiva al decorso dell'anno che sarebbe previsto dall'art. 10 L.F.;
c) “il termine annuale previsto dalla legge fallimentare con l'art. 10 va computato dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, termine che non era ancora decorso alla data del fallimento alla luce del fatto che la cancellazione della società risultava iscritta il 4 ottobre 2001 mentre la sentenza dichiarativa del fallimento della
Enterprise s.a.s. di BR TO è stata depositata il 25 settembre 2002. Con la conseguenza che la intervenuta pronuncia di fallimento entro l'anno dalla data di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese andava ritenuta legittima”;
d) “In definitiva, stante la maggiore probabilità (se non certezza) che il gravame di cui l'attore lamenta la perdita di chance potesse essere respinto, non sussiste la prova neanche presuntiva che i danni reclamati dal sig. siano ricollegati alla condotta illecita del dipendente di Parte_1 [...]
. Ciò determina in via assorbente il rigetto della domanda attorea.” CP_1
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 marzo 2020,
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base un unico ma articolato Parte_1 motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di
3 giudizio da parte appellante, dichiarare fondata la domanda attorea e pertanto dichiarare la responsabilità della convenuta ed appellata ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. Controparte_1 per l'illecito del suo dipendente , indicato in atti, e per tale effetto condannare Controparte_2
la medesima parte convenuta/appellata, in favore della odierna parte appellante, al risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'illecito stesso e da ritenersi così indicati e quantificati: Per la differenza di realizzo tra l'attivo fallimentare e il valore commerciale dei beni alienati dalla procedura pari ad euro 61.000,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia;
Per la mancata capacità reddituale imposta al per effetto della sua dichiarazione di fallimento, quale Parte_1 accomandatario, l'importo pari ad euro 60 mila annui per almeno cinque anni o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
Per danni fisici e biologici nella misura pari a quanto sarà ritenuto equitativamente di giustizia e comunque in ragione del lunghissimo periodo di afflizione dell'appellante in dipendenza delle vicende inflittegli;
Per i danni e la lesione dei cd diritti della personalità nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit;
Condannare infine parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio facendone attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 giugno 2020, si costituiva in giudizio la società reiterando l'eccezione di prescrizione già formulata nel corso del primo Controparte_1
grado, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva la reiezione, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellante.
3. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione lamentava la Parte_1
pretesa violazione e la falsa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 10 R.D. 16.03.1942, n.
267, vigente ratione temporis, per cui, a dire dell'appellante, il Tribunale, avendo ignorato che la società “Enterprise s.a.s. di BR TO” avesse cessato la sua attività in data 16 febbraio
2000, allorquando veniva comunicato ai terzi lo scioglimento anticipato della stessa senza liquidazione, come da visura storica, camerale, ritualmente prodotta in giudizio, avrebbe errato:
4 a) nel ritenere “la tesi attorea infondata, muovendo dal presupposto, non condivisibile, che ai fini del dies a quo, di cui all'art. 10 L.F., rileverebbe la data di effettiva cessazione dell'attività di impresa, a prescindere da quella della cancellazione dal registro delle imprese”;
b) nel considerare che il termine annuale di cui all'art. 10 L.F. debba necessariamente decorrere dalla data della cancellazione dal registro delle imprese della società, “essendo irrilevante rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi l'effettiva data di cessazione”;
c) nel porre a fondamento del suo convincimento-prognostico la disposizione normativa di cui all'art. 10 L.F., così come modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e non nell'originaria sua formulazione, la cui corretta applicazione, che sarebbe stata disposta nell'arresto giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ. 4455/2001), avrebbe determinato l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio di impugnativa della sentenza dichiarativa di fallimento, che non fu possibile promuovere a causa della nota condotta illecita posta in essere dell'agente postale.
3.2. - Tale motivo di censura è privo di pregio, per cui va respinto, con la contestuale conferma della decisione impugnata.
3.3. - Invero, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante e coerentemente al convincimento del giudice di prime cure, la Corte è dell'avviso che sia certo che l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, di cui lamenta la perdita di Parte_1
chances, dovesse essere respinta, se fosse stata ritualmente promossa, per cui correttamente il
Tribunale disponeva la reiezione della domanda attrice, che qui ci occupa, in difetto di prova, persino presuntiva, che tutti i danni reclamati da quest'ultimo fossero ricollegati alla condotta illecita del dipendente della società convenuta-appellata.
Infatti, non è affatto vero che il giudice di primo grado avesse applicato l'art. 10 L.F., così come successivamente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, avendo, di contro, fatto corretta applicazione dell'originaria disposizione normativa, vigente ratione temporis, perché in vigore dal 21 aprile 1942 sino al 15 luglio 2006, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che è del seguente tenore letterale: “L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.”, in riferimento alla quale la Corte costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000, n. 319 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000,
n. 31 - Serie speciale), dichiarava testualmente: “E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che il fallimento dell'imprenditore collettivo possa essere dichiarato solo entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.” (Corte cost., 21/07/2000, n. 319).
5 Del resto, inconferente risulta essere il richiamo operato dall'appellante all'isolato arresto giurisprudenziale di legittimità inerente alla sentenza della Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4455, che non corrobora affatto il suo assunto difensivo, secondo il quale il termine annuale di cui all'art. 10
L.F. debba decorrere dalla data dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa della società, perché inerente ad una fattispecie riguardante l'opposizione alla sentenza di fallimento da parte di un imprenditore individuale, artigiano, essendo, peraltro precisato, nel corpo della motivazione di tale decisione, “diversi criteri essendo accolti, come è noto, per le società”, come ribadito costantemente dalla Suprema corte, secondo la quale: “A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n. 319 della Corte
Costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art.
10 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal
Registro delle imprese. (Cass. civ., Sez. I, 18/05/2004, n. 9414).
Ne consegue, pertanto, che il termine annuale previsto dall'art. 10 L.F., vigente ratione temporis, va computato, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, termine non ancora decorso, nella fattispecie in esame, alla data del dichiarato fallimento, in considerazione del fatto che la cancellazione della società “Enterprise
s.a.s. di BR TO” risultava iscritta il 4 ottobre 2001, mentre la sentenza dichiarativa del fallimento veniva depositata il 25 settembre 2002 ovvero entro l'anno dalla data di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza appellata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in Parte_1
favore della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
6 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8110/2019 del Tribunale di Napoli, Parte_1
pubblicata il 16 settembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , alla rifusione, in favore della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Massimo Sensale - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1152/2020/CC, avverso la sentenza n. 8110/2019 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 settembre 2019;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Esposito (C.F.: PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma in Viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Aldo Del Forno (C.F.: C.F._3 Email_2 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da C.F._4 Email_3
procura generale ad lites, di cui al repertorio n. 54368 ed alla raccolta n. 15494 del dr. Per_1
notaio in Roma, ove veniva registrata il giorno 11 settembre 2020.
[...]
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 novembre 2015, Parte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società al fine di ivi ottenerne Controparte_1
la condanna, previa declaratoria della sua responsabilità, ex artt. 2043 e 2049 c.c., quale responsabile del fatto commesso dal suo dipendente, , in occasione del rapporto di lavoro Controparte_2
1 intercorso inter partes, al risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti, rientranti, a dire della parte istante, nelle categorie del danno: biologico, da nevrosi d'ansia, depressione secondaria, all'immagine ed alla personalità, al decoro ed all'onore, dalla limitazione alla sua libertà personale, patrimoniale, in ragione della differenza tra quanto realizzato dal curatore fallimentare in sede di liquidazione dell'attivo e l'effettivo valore commerciale dei beni acquisiti alla massa attiva, oltre all'ulteriore pregiudizio economico, derivante dall'impossibilità di produrre reddito a causa delle limitazioni suddette e dello status di soggetto fallito dal medesimo acquisito.
A sostegno della propria pretesa, l'attore allegava che: a) era stato socio accomandatario della società “Enterprise s.a.s. di BR TO”, costituita con atto del 31 marzo 1993; b) tale società aveva cessato la sua attività il 16 febbraio 2000, così come annotato presso la Camera di
Commercio, ed era stata cancellata dal registro delle imprese il 4 ottobre 2001; c) dopo oltre un anno e mezzo dalla cessazione dell'attività, la società HaagerGmbh aveva depositato in data 2 agosto 2002, presso il Tribunale di Napoli, l'istanza di fallimento della società “Enterprise s.a.s. di BR
TO”, il cui fallimento era stato dichiarato mediante la sentenza n. 450 del 25 settembre 2002, apparentemente notificata all'attore il 28 ottobre 2002, essendo l'avviso di ricevimento, di cui al procedimento di notificazione della citata sentenza, inerente alla raccomandata informativa n.
09051686541-2, di cui all'art. 140 c.p.c., stato restituito al mittente con firma apocrifa, apparentemente corrispondente a quella di , madre di;
d) a Persona_2 Parte_1 seguito del processo penale promosso nei confronti dell'agente postale, , veniva Controparte_2
accertato che la sottoscrizione di cui alla precedente lettera sub c) era risultata non apposta dalla madre dell'attore e l'imputato veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, oltre che ritenuto l'autore materiale della falsa sottoscrizione in questione;
d) tale condotta illecita del dipendente delle non avrebbe consentito al di poter proporre ritualmente Controparte_1 Parte_1
l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, che in maniera del tutto prevedibile avrebbe avuto buon esito, essendo stata la dichiarazione di fallimento pronunziata ben oltre l'anno dall'effettiva cessazione dell'attività della società “Enterprise s.a.s. di , Parte_1
annotata presso la Camera di Commercio;
e) a causa di quanto innanzi avrebbe subito danni di varia natura, di cui reclamava il risarcimento.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 16 febbraio 2016, si costituiva in giudizio la società eccependo, in via principale, la prescrizione annuale del diritto, ex art. Controparte_1
2951 c.c., in via subordinata, la prescrizione triennale, ai sensi del D.P.R. 156/1973 e, in via ulteriormente gradata, la prescrizione “in base alle comuni regole civilistiche in materia di responsabilità”; contestando, nel merito, la fondatezza dell'avversa domanda, di cui richiedeva il rigetto.
2 1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalla parte attrice;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata dalla stessa;
precisate le conclusioni;
depositata la comparsa conclusionale a cura del solo attore;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n.
8110/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, mediante la quale il Tribunale di Napoli respingeva la domanda, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
In particolare, il primo giudice decideva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto:
a) “… che nel caso di specie, la mera perdita della possibilità di impugnare la sentenza di fallimento non può concretare - come vorrebbe l'attore - una presunzione di perdita certa, o altamente probabile, della chance di ottenere l'accoglimento delle proprie ragioni e di evitare il fallimento, alla cui dichiarazione sono collegati tutti i danni reclamati dall'attore”;
b) non fondato l'assunto di quest'ultimo, secondo il quale assumerebbe rilevanza, nella fattispecie in esame, la data d'effettiva cessazione dell'attività, quale emerge dalla visura camerale, dovendosi tener conto del principio di effettività, per cui, avendo la società “Enterprise s.a.s. di
BR TO” cessato la sua attività e perso la sua qualificazione di imprenditore commerciale il 16 febbraio 2000, come risultante dalla visura camerale in atti, non sarebbe dovuta essere dichiarata fallita, essendo stata resa dal Tribunale di Napoli la sentenza dichiarativa del suo fallimento il 25 settembre 2002 ovvero in epoca successiva al decorso dell'anno che sarebbe previsto dall'art. 10 L.F.;
c) “il termine annuale previsto dalla legge fallimentare con l'art. 10 va computato dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, termine che non era ancora decorso alla data del fallimento alla luce del fatto che la cancellazione della società risultava iscritta il 4 ottobre 2001 mentre la sentenza dichiarativa del fallimento della
Enterprise s.a.s. di BR TO è stata depositata il 25 settembre 2002. Con la conseguenza che la intervenuta pronuncia di fallimento entro l'anno dalla data di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese andava ritenuta legittima”;
d) “In definitiva, stante la maggiore probabilità (se non certezza) che il gravame di cui l'attore lamenta la perdita di chance potesse essere respinto, non sussiste la prova neanche presuntiva che i danni reclamati dal sig. siano ricollegati alla condotta illecita del dipendente di Parte_1 [...]
. Ciò determina in via assorbente il rigetto della domanda attorea.” CP_1
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione ritualmente notificato il 12 marzo 2020,
proponeva appello innanzi a questa Corte, sulla base un unico ma articolato Parte_1 motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di
3 giudizio da parte appellante, dichiarare fondata la domanda attorea e pertanto dichiarare la responsabilità della convenuta ed appellata ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. Controparte_1 per l'illecito del suo dipendente , indicato in atti, e per tale effetto condannare Controparte_2
la medesima parte convenuta/appellata, in favore della odierna parte appellante, al risarcimento dei danni direttamente conseguenti all'illecito stesso e da ritenersi così indicati e quantificati: Per la differenza di realizzo tra l'attivo fallimentare e il valore commerciale dei beni alienati dalla procedura pari ad euro 61.000,00 o il diverso importo ritenuto di giustizia;
Per la mancata capacità reddituale imposta al per effetto della sua dichiarazione di fallimento, quale Parte_1 accomandatario, l'importo pari ad euro 60 mila annui per almeno cinque anni o il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia;
Per danni fisici e biologici nella misura pari a quanto sarà ritenuto equitativamente di giustizia e comunque in ragione del lunghissimo periodo di afflizione dell'appellante in dipendenza delle vicende inflittegli;
Per i danni e la lesione dei cd diritti della personalità nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit;
Condannare infine parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio facendone attribuzione allo scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 giugno 2020, si costituiva in giudizio la società reiterando l'eccezione di prescrizione già formulata nel corso del primo Controparte_1
grado, contestando i motivi di gravame, di cui richiedeva la reiezione, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite della presente fase.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 31 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 21 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 22 gennaio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura del solo appellante.
3. - ESAME DEL MOTIVO DEL GRAVAME
3.1. - Con l'unico ma articolato motivo d'impugnazione lamentava la Parte_1
pretesa violazione e la falsa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 10 R.D. 16.03.1942, n.
267, vigente ratione temporis, per cui, a dire dell'appellante, il Tribunale, avendo ignorato che la società “Enterprise s.a.s. di BR TO” avesse cessato la sua attività in data 16 febbraio
2000, allorquando veniva comunicato ai terzi lo scioglimento anticipato della stessa senza liquidazione, come da visura storica, camerale, ritualmente prodotta in giudizio, avrebbe errato:
4 a) nel ritenere “la tesi attorea infondata, muovendo dal presupposto, non condivisibile, che ai fini del dies a quo, di cui all'art. 10 L.F., rileverebbe la data di effettiva cessazione dell'attività di impresa, a prescindere da quella della cancellazione dal registro delle imprese”;
b) nel considerare che il termine annuale di cui all'art. 10 L.F. debba necessariamente decorrere dalla data della cancellazione dal registro delle imprese della società, “essendo irrilevante rispetto alla tutela dell'affidamento dei terzi l'effettiva data di cessazione”;
c) nel porre a fondamento del suo convincimento-prognostico la disposizione normativa di cui all'art. 10 L.F., così come modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, e non nell'originaria sua formulazione, la cui corretta applicazione, che sarebbe stata disposta nell'arresto giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ. 4455/2001), avrebbe determinato l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio di impugnativa della sentenza dichiarativa di fallimento, che non fu possibile promuovere a causa della nota condotta illecita posta in essere dell'agente postale.
3.2. - Tale motivo di censura è privo di pregio, per cui va respinto, con la contestuale conferma della decisione impugnata.
3.3. - Invero, contrariamente a quanto lamentato dalla parte appellante e coerentemente al convincimento del giudice di prime cure, la Corte è dell'avviso che sia certo che l'impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, di cui lamenta la perdita di Parte_1
chances, dovesse essere respinta, se fosse stata ritualmente promossa, per cui correttamente il
Tribunale disponeva la reiezione della domanda attrice, che qui ci occupa, in difetto di prova, persino presuntiva, che tutti i danni reclamati da quest'ultimo fossero ricollegati alla condotta illecita del dipendente della società convenuta-appellata.
Infatti, non è affatto vero che il giudice di primo grado avesse applicato l'art. 10 L.F., così come successivamente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, avendo, di contro, fatto corretta applicazione dell'originaria disposizione normativa, vigente ratione temporis, perché in vigore dal 21 aprile 1942 sino al 15 luglio 2006, di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che è del seguente tenore letterale: “L'imprenditore che per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.”, in riferimento alla quale la Corte costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000, n. 319 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000,
n. 31 - Serie speciale), dichiarava testualmente: “E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui non prevede che il fallimento dell'imprenditore collettivo possa essere dichiarato solo entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.” (Corte cost., 21/07/2000, n. 319).
5 Del resto, inconferente risulta essere il richiamo operato dall'appellante all'isolato arresto giurisprudenziale di legittimità inerente alla sentenza della Cass. civ., Sez. I, 28/03/2001, n. 4455, che non corrobora affatto il suo assunto difensivo, secondo il quale il termine annuale di cui all'art. 10
L.F. debba decorrere dalla data dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa della società, perché inerente ad una fattispecie riguardante l'opposizione alla sentenza di fallimento da parte di un imprenditore individuale, artigiano, essendo, peraltro precisato, nel corpo della motivazione di tale decisione, “diversi criteri essendo accolti, come è noto, per le società”, come ribadito costantemente dalla Suprema corte, secondo la quale: “A seguito della sentenza 21 luglio 2000, n. 319 della Corte
Costituzionale, il termine annuale dalla cessazione dell'attività entro il quale, ai sensi dell'art.
10 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, decorre, per la dichiarazione di fallimento delle società, non più dalla liquidazione effettiva di tutti i rapporti che fanno capo alla società stessa, ma dalla cancellazione di essa dal
Registro delle imprese. (Cass. civ., Sez. I, 18/05/2004, n. 9414).
Ne consegue, pertanto, che il termine annuale previsto dall'art. 10 L.F., vigente ratione temporis, va computato, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, come correttamente fatto dal giudice di prime cure, dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione della società fallita, termine non ancora decorso, nella fattispecie in esame, alla data del dichiarato fallimento, in considerazione del fatto che la cancellazione della società “Enterprise
s.a.s. di BR TO” risultava iscritta il 4 ottobre 2001, mentre la sentenza dichiarativa del fallimento veniva depositata il 25 settembre 2002 ovvero entro l'anno dalla data di iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che la sentenza appellata resiste alle critiche della parte impugnante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1 - Le spese di questa fase del giudizio vengono poste a carico di , in Parte_1
favore della società appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
5.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di , di un ulteriore importo, a titolo di Parte_1
6 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8110/2019 del Tribunale di Napoli, Parte_1
pubblicata il 16 settembre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , alla rifusione, in favore della società Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali della presente fase d'impugnazione, che liquida in complessivi € 4.995,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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